Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 102/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssas Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da nata a [...] il [...] ( ) e , nato Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Siano (Sa) il 30.05.1981 ( ), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, C.ne C.F._2
Trionfale n. 1, presso e nello Studio dell'Avv. Alessandro Iannelli che li rappresentati e difende giusta procura ad speciem estesa su atto separato da intendersi in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario presso il Comune di Rieti, Parte_1 Parte_2 in data 30.07.2014, trascritto nei registri dello Stato Civile Anno 2014 - Parte II^ - Serie C - N.ro 20, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni;
Dall'unione coniugale è nato , a [...] il [...]. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso il domicilio della Per_1 madre in Torricella in Sabina (Ri), Via Colle Agnelone n 4, con esercizio disgiunto, per gli atti di ordinaria
1
3. il padre avrà diritto di vedere ed avere il figlio con sé:
I. n. 1 giorno infrasettimanale che si individua nel mercoledì, prelevandolo dall'uscita di scuola per poi riaccompagnarlo a scuola la mattina seguente entro l'orario di entrata. Nel caso in cui il giovedì non dovesse esservi scuola il padre riaccompagnerà il proprio figlio presso il domicilio della madre entro le ore 9,00. Nel caso in cui il sig. nel giorno Parte_2 infrasettimanale di propria spettanza dovesse effettuare un turno di lavoro incompatibile con l'esercizio del diritto di visita, potrà concordare con la sig.ra il cambio con altro giorno nel rispetto degli impegni del bambino e della madre;
Parte_1
II. il padre si impegna, compatibilmente con i propri turni di lavoro e con l'espletamento del diritto di visita, ad accompagnare il figlio presso le diverse sedi in cui svolge attività extrascolastiche;
III. un fine settimana alternato, prelevandolo dall'uscita di scuola del venerdì e sino al lunedì mattina accompagnandolo a scuola entro l'orario di entrata o, nel caso in cui il lunedì non dovesse esserci la scuola, presso il domicilio materno entro le ore 9,00;
IV. vacanze natalizie: il bambino passerà 6 (sei giorni) di cui almeno 4 consecutivi con il padre, prevedendo tra essi ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
V. vacanze pasquali: il bambino passerà con il padre 3 (tre) giorni, nel periodo delle vacanze scolastiche, prevedendo tra essi, ad anni alterni il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta):
VI. le festività nazionali: (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) e gli eventuali ponti, saranno ripartiti tra i genitori ad anni alterni, tre con l'uno e tre con l'altro;
VII. il giorno del compleanno dei genitori, salvo che non vi sia la disponibilità degli stessi a trascorrerlo insieme, sarà festeggiato ad anni alterni insieme al figlio da uno dei due genitori. Il giorno del compleanno del figlio, ad anni alterni con uno dei genitori, salvo non vi sia la volontà dei genitori di trascorrerlo insieme,. Per il primo anno, in assenza di diverso accordo, il figlio trascorrerà il giorno del compleanno con la madre.
VIII. vacanze estive: il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivamente (ma potrà concordare con la madre un frazionamento di tale periodo in due settimane distinte anche distanti tra loro), nel periodo luglio-agosto, dovendo concordare, comunque, previamente con la made tale/i periodo/i entro il 30 maggio di ciascun anno;
IX. per il restante periodo estivo verrà mantenuto il diritto di visita ordinario, come precedentemente stabilito;
4. durante i periodi di vacanza ciascuno dei genitori dovrà essere informato di dove si trovi il figlio;
5. nella gestione ordinaria del bambino i ricorrenti concordano che le condizioni di cui ai punti relativi al diritto di visita potranno essere applicate, ove necessario, con ragionevole adattamento alle circostanze oggettiva (malattie, turi e orari di lavoro prolungati, eventi eccezionali ecc.) e, comunque, tutte sempre condizionate al gradimento ed alla tutela massima delle esigenze materiali, sanitarie, emotive, affettive ed educative del figlio, che dovranno essere valutate sempre con assoluta
2 priorità. I genitori si impegnano a collaborare in modo tale che l'impedimento occasionale dell'uno, previamente comunicato all'altro, venga compensato con una riorganizzazione ed eventuale recupero nei giorni o settimane seguenti;
6. il marito corrisponderà alla moglie a titolo di contributo per il di lei mantenimento la somma di € 200,00 mensili oltre alla somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento per il figlio e così per un totale di € Per_1
600,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
7. i contributi di mantenimento dovuti sia per la sig.ra che per il minore da parte del sig. Parte_1 Per_1 Parte_2 verranno pagati mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di tutti i mesi sul conto corrente bancario contraddistinto dalle seguenti coordinate IBAN [...];
8. i genitori concorreranno al 50% nelle spese straordinarie, individuate e da concordarsi secondo le modalità di cui al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Rieti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Sono in ogni caso ritenute spese straordinarie quelle mediche non coperte dal sistema sanitario nazionale nonché scolastiche ivi compresa la retta della mensa scolastica, libri e corredo scolastico, attività ludiche e sportive. I genitori provvederanno alla restituzione di quanto dovuto al genitore che le abbia eventualmente anticipate;
9. le parti rinunciano espressamente a vantare qualsiasi diritto e/o pretesa relativamente ai beni mobili o beni mobili registrati intestati o nel possesso dell'altro coniuge, seppure maturati in pendenza della comunione matrimoniale;
10. i genitori prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
All'udienza del 30 gennaio 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario presso il Comune di Rieti, in data 30.07.2014, trascritto nei registri dello Stato
Civile Anno 2014 - Parte II^ - Serie C - N.ro 20;
-omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 6.2.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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