Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 26/01/1967, residente in [...]40 /3A 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
BIOLE' FILIPPO (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
07/03/1966, residente in [...]40/3A 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BIOLE'
FILIPPO (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come C.F._2
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in BOSIO il 25/07/1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
2. I figli e sono maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti; attualmente continueranno a mantenere la residenza anagrafica nella casa coniugale, condividendo, secondo anche le rispettive esigenze organizzative, pari tempo, separatamente, con ciascun genitore, ricevendo, quindi, relativo sostentamento, presso e da ognuno di essi, senza, pertanto, necessità di stabilire, da uno per l'altro, il versamento di un assegno di mantenimento.
I ricorrenti concordano di farsi carico del mantenimento dei figli, sino al raggiungimento della loro indipendenza, in egual misura, dividendo in ragione del 50% ciascuno, mediante rimborso pro quota della spesa anticipata dall'altro, tutte le spese riguardanti i figli quali, a titolo esemplificativo, quelle formative, scolastiche, sanitarie e sportive, avuto riguardo alle capacità, alle inclinazioni naturali ed alle aspirazioni dei figli medesimi.
Rispetto alle spese straordinarie per i figli e quindi alla necessità di preventivo accordo o meno tra i genitori, i ricorrenti seguiranno le indicazioni di cui al verbale di riunione della Sezione IV civile del Tribunale di Genova del
15.9.2016, conosciuto dai coniugi, il quale deve intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
3. I ricorrenti si danno atto che l'abitazione coniugale, a valle dell'acquisto di un appartamento attiguo, il tutto di proprietà esclusiva della IG.ra Parte_1
trattandosi di abitazione indipendente, è stata agevolmente divisa in due unità immobiliari autonome con spesa sostenuta integralmente dalla IG.ra La Pt_1
divisione risulta regolarmente a catasto e gli immobili, contraddistinti da due
3 numeri interni differenti, i.e. int. 3 e int. 3/A, il primo dei quali, ai fini che qui rilevano, munito di certificazione energetica.
I coniugi si danno reciprocamente atto ed accettano che parte integrante e sostanziale delle condizioni della loro separazione è rappresentata dall'accordo in forza del quale la IG.ra si obbliga a formalizzare dinanzi a Notaio, a Pt_1 seguito dell'omologa delle presenti condizioni di separazione, apposito atto di concessione di usufrutto in favore del IG. dell'appartamento attualmente Pt_2 contraddistinto dall'int. 3 sito in Genova, Via Zara, n. 40 (mentre l'immobile int.
3/A rimarrà di proprietà esclusiva della IG.ra . Pt_1
Le Parti concordano altresì che per la costituzione dell'usufrutto verrà conferito incarico al Notaio di Genova, a cura della parte più diligente, entro Persona_3
e non oltre 7 giorni dall'omologa delle presenti condizioni di separazione e che le spese notarili e tutti gli oneri fiscali e costi, nessuno escluso, da affrontare per la costituzione d'usufrutto anzidetta, verranno anticipati per intero dalla IG.ra e il IG. provvederà in seguito all'integrale rimborso allorché darà Pt_1 Pt_2 adempimento all'obbligazione di cui alla successiva clausola n. 4.1.
Sin d'ora il IG. assume l'obbligo di svolgere, senza ritardo, qualsiasi Pt_2
attività necessaria per intestare a se stesso tutti i contratti di fornitura per le utenze relative all'int. 3 e farsi carico delle relative bollette.
4. Le Parti, in occasione della loro separazione, ritengono opportuno disciplinare alcune ulteriori questioni economiche, nei termini che seguono.
4.1. Il IG. riconosce d'essere debitore nei confronti della IG.ra Pt_2 Pt_1 della somma di 35.000,00 € (trentacinquemila/00) per varie causali (a titolo esemplificativo per TFR pregresso personale di servizio, costi divisione dell'immobile, spese Notarili usufrutto ecc.) che si impegna a restituire non appena possibile.
4.2. Il IG. dichiara di essere titolare di polizza assicurativa n. 220130 Pt_2
stipulata con per spese mediche, con estensione della Controparte_2 copertura al nucleo famigliare. Egli s'impegna a conservare detta polizza assicurativa (o comunque, se del caso, di stipularne in futuro altra equivalente) con copertura nell'interesse dei figli, e , e della IG.ra Per_1 Per_2 Pt_1
avuto riguardo alle previsioni contrattuali e condizioni di polizza che, per brevità, si trascrivono qui di seguito nella parte in cui si descrivono i beneficiari:
4 “Nucleo familiare: L'Assicurato, il coniuge, la persona unita civilmente, nonché il convivente legato da vincolo affettivo (anche dello stesso sesso), i figli fiscalmente non a carico purché regolarmente iscritti in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia o di residenza, i figli, fiscalmente a carico, fino a
30 anni di età, anche se momentaneamente non conviventi con l'Assicurato per motivi di studio. Sono inoltre compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, i figli legalmente affidati o affiliati, o, se vi è l'obbligo di mantenimento, di altri familiari purché risultanti dallo stato di famiglia. E' inoltre possibile garantire anche i coniugi legalmente separati o divorziati, purché vi sia l'obbligo di copertura assicurativa (con sentenza del giudice); in tale circostanza non è ammessa la copertura nei confronti della persona convivente”.
A tal fine egli si impegna a continuare a versare il premio alle scadenze con regolarità, dandone evidenza documentale a semplice richiesta dei beneficiari.
5. Tenuto anche conto di quanto previsto al precedente punto 2, primo paragrafo, ciascun ricorrente, con la finalità di consentire che i figli dispongano di liquidità per le piccole spese, sarà onerato di versare direttamente a ciascuno di essi l'importo mensile di € 150,00 cui deve aggiungersi un contributo di ulteriori
200,00 € mensili da versarsi a ciascun figlio per il o i mesi durante i quali questi abitasse fuori Genova per necessità di frequentazione universitaria e/o di studio.
6. Ciascun genitore si impegna a tenere informato l'altro di qualunque rilevante notizia riguardante i figli, con particolare riferimento alla salute, alla scuola, all'attività sportiva ecc., impegnandosi altresì a risolvere qualsiasi questione congiuntamente, nell'interesse preminente dei ragazzi e della loro serena crescita. I coniugi si impegnano a discutere direttamente tra loro di eventuali questioni economiche od organizzative di qualsiasi natura, evitando categoricamente di renderne partecipi i figli in alcun modo.
7. Le parti si impegnano a non creare motivi di disagio per i figli, a non coinvolgerli in eventuali discussioni tra di loro, anche riguardanti gli aspetti economici, ed a collaborare per la loro buona e serena crescita.
8. I coniugi, fatta eccezione per la disciplina relativa all'abitazione coniugale di cui alla precedente clausola 3 e per le questioni economiche di cui al precedente art. 4, si danno reciprocamente atto di aver definitivamente e transattivamente
5 eseguita la divisione di tutti i beni di rispettiva proprietà, non residuando più tra i coniugi nessuna reciproca pretesa a qualsivoglia titolo comunque sorta durante la convivenza coniugale.
9. Le parti concordano di voler dare esecuzione all'accordo come sopra raggiunto a far data dal mese di novembre 2024 incluso”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1998, Numero 3, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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