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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 9085/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CALÌ LAURA e Parte_1
dall'avv. MAIORANA ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
NT
in persona del legale rappresentate pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso rappresentato dal funzionario responsabile ex art. 417 bis c.p.c., , ed elettivamente domiciliato presso la sede Controparte_2
dell'Ufficio legislativo e legale sito in PALERMO, VIA REGIONE SICILIANA
n. 4600
- resistente -
Controparte_3
, in persona dell'Assessore pro-tempore
[...]
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' Controparte_4
, qui dichiarata, dichiara illegittima, per violazione della
[...]
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70CE recepita con d.lgs n. 368/2001, la mancata erogazione in favore del ricorrente dell'indennità professionale di anzianità prevista dall'art. 11 del CIRL 2001 e poi dall'art. 4 del
CIRL 2017.
Condanna l
[...]
TR
al pagamento in favore del ricorrente delle differenze
[...]
retributive derivanti dall'anzianità di servizio, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, quantificate in € 1.615,83, somma comprensiva di interessi legali sino al 30/04/2025, oltre ulteriori interessi legali da detta data al saldo effettivo.
Condanna l
[...]
TR
alla rifusione, in favore di parte ricorrente delle spese di
[...]
lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. MAIORANA ANTONIO e dell'avv. CALÌ
LAURA, antistatari. Nulla sulle spese in relazione al rapporto processuale instaurato con l NT
.
[...]
Pone definitivamente a carico della convenuta
[...]
TR
le spese di C.T.U. liquidate
[...]
in separato decreto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13/06/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la
[...]
TR
e la
[...] Controparte_3
per l'accertamento
[...]
dell'illegittimità della mancata corresponsione in proprio favore di qualsiasi retribuzione o indennità di anzianità, in dispregio di quanto stabilito dalla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come recepita nella legislazione italiana, e per sentirlo di conseguenza condannare al pagamento in proprio favore dell'indennità di anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato, quantificata come in ricorso o in eventuale CTU, con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva in giudizio l'
[...]
TR
, eccependo la prescrizione quinquennale delle chieste
[...]
indennità di anzianità, e nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
Non si costituiva in giudizio, invece, l' Controparte_3
, benché ritualmente citato, sicché ne va
[...]
dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU contabile.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, i procuratori della parte ricorrente insistevano nei rispettivi atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, si rileva che appare fondata solo in parte l'eccezione di prescrizione sollevata dall'
[...]
TR
, in relazione alla parte del rapporto di lavoro svolto alle sue
[...]
dipendenze, atteso che, come anche di recente chiarito dal Supremo Collegio, l'anzianità è un fatto giuridico non soggetto a prescrizione, mentre lo sono certamente i singoli ratei della medesima, che, se maturati nel corso di contratti di lavoro a tempo determinato, si prescrivono nel termine di cinque anni decorrenti da ciascuna scadenza contrattuale, con la conseguenza che i successivi ratei di indennità di anzianità non prescritti vanno corrisposti per intero, come se quelli precedentemente maturati fossero stati regolarmente corrisposti.
Venendo al merito, deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione al ricorrente di alcuna indennità o retribuzione derivante dall'anzianità di servizio, con particolare riferimento a quella prevista per i lavoratori comparabili.
Ed invero, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CES, UNICE e CEEP, che fissa i principi e le regole fondamentali che gli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile e che è finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione.
La direttiva in esame è stata recepita dallo stato italiano con il d.lgs. n. 368/2001, poi modificato dalla l. n. 247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 81/2015; peraltro, con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
Un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, che così dispone: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 - “principio di non discriminazione” – ha stabilito che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
In materia di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinano e non, si è pronunciata la Corte di Giustizia, tra l'altro, con la sentenza 22 dicembre 2010, procedimento riuniti C 444/09 e C 456/09, ove è stato affermato che “tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva
1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha precisato che “risulta da una giurisprudenza costante che, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, anche in qualità di datore di lavoro”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)
(cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491).
Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE possa applicarsi anche in ipotesi, quale è quella che ci occupa, in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda anche legalmente a esigenze di politica sociale e occupazionale.
In una fattispecie analoga a quella odierna, in tema di progetti di pubblica utilità realizzati dagli enti locali avvalendosi dei lavoratori socialmente utili ex l. r. n.
85/1995 (le cui assunzioni erano caratterizzate da esigenze socio-occupazionali, come, del resto, avvenuto nel caso dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori forestali a termine, secondo il modello delineato dalla l. r. n. 16/1996), la Suprema
Corte ha affermato l'applicabilità dell'accordo quadro sul lavoro a termine posto che “la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (…) e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. civ., sez. lav.,
27.10.2017, n. 25673).
Il ricorrente non ha mai ricevuto alcun tipo di compenso fondato sull'anzianità di servizio, atteso che il riconoscimento dell'anzianità di servizio, nel settore dei lavoratori forestali – impiegati e operai – spetta solamente a coloro che vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'accordo quadro sul lavoro a termine ammette la possibilità che i lavoratori a tempo determinato vengano trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili solamente nell'ipotesi in cui sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento.
Nella specie, tuttavia, non appaiono costituire “ragioni oggettive” quelle menzionate dall'Amministrazione resistente, che le ha indicate nelle modalità di assunzione.
Ed invero, la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevedono alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato.
Inoltre, le declaratorie contenute nel CCNL non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea del rapporto;
e infatti: - ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2006 (cfr. doc. 2), “gli impiegati forestali si classificano in sei livelli. Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singole declaratorie. 6° Livello – par. 152: appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa. Profili esemplificativi: Direttori tecnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista CED o responsabile servizio CED, responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori. 5° Livello – par. 133: appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità. Profili esemplificativi: programmatore CED, responsabile dell'ufficio tecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o amministrativo di cantiere, addetto alla progettazione. 4° livello – par. 122: appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale. Profili esemplificativi: contabili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di progetto o di cantiere, operatore
CED. 3° Livello par. 115: appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di impiegati del livello superiore, eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative. Profili esemplificativi: addetti ai servizi amministrativi e tecnici, terminalisti CED addetti all'inserimento dati, magazzinieri con tenuta dei libri di carico
e scarico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi. 2° Livello – par. 108: appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa. Profili esemplificativi: addetti a mansioni di segreteria, stenografi, dattilografi- terminalisti, addetti alle spedizioni. 1° livello – par. 100: appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive proprie della qualifica”.
Nella previsione contrattuale recante la classificazione degli operai (art. 49 del
CCNL 2006), invece, si stabilisce che “ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli: 5° Livello/Specializzati Super/Parametro 123: per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza azienda, attività complesse e di rilevante specializzazione. Profili esemplificativi: responsabili di vivaio;
operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
autisti di autotreni ed autoarticolati. 4°
Livello/Operai specializzati/Parametro 116: per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità. Profili esemplificativi: operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulicoforestali;
meccanici; innestatori, potatori;
reparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
vivaisti specializzati;
raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
muratori specializzati;
addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
motoseghisti addetti al tagli di selezione;
addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali. 3° Livello/Operai qualificati super/Parametro 111: per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi
e/o di lavorazione. Profili esemplificativi: estrattori di sughero;
vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (…); muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a tecnologie di bioingegneria;
allevatori e conduttori di animali da soma (…). 2° Livello/Operai qualificati/Parametro 108: per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili. Profili esemplificativi: conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici
e/o semoventi;
addetti alle utilizzazioni forestali (…); selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti; muratori, ferraioli
e falegnami qualificati;
conduttori di veicoli a trazione animale;
addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (…). 1° Livello/Operai comuni/Parametro 100: per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Profili esemplificativi: addetti alla zappatura, vangature, spicconature per la preparazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiare, estirpazione delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (…), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici”.
Le declaratorie sopra trascritte dimostrano che le mansioni cui adibire il personale forestale, impiegato od operaio, a tempo determinato o meno, dipendono esclusivamente dal livello posseduto, e non certamente dalla temporaneità (o meno) del singolo contratto di lavoro.
Neppure la contrattazione regionale ha previsto la benché minima differenziazione tra personale a tempo determinato e non, limitandosi a introdurre il riconoscimento dell'indennità legata all'anzianità di inserimento per i soli operai a tempo indeterminato.
Osserva la giudicante che non risulta essere stato specificamente contestato dall'Amministrazione resistente lo svolgimento da parte del ricorrente – operaio forestale a tempo determinato - delle mansioni dedotte in ricorso, né che dette mansioni vengano svolte anche da alcuni operai a tempo indeterminato.
Risulta, quindi, provato che la prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come il ricorrente, è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che il primo non svolge la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe da differenziazione.
La Corte d'Appello di Catania si è espressa su una questione assolutamente identica affermando a chiare lettere che “emerge quindi nitidamente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l n. 16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. CP_5
31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione integrativa regionale” (Corte
d'Appello di Catania, sezione lavoro, n. 150 del 27.2.2020).
Osserva, a questo punto, la scrivente giudice che, nell'ambito sopra descritto, non possono, tuttavia, essere ritenuti lavoratori comparabili rispetto al ricorrente gli impiegati a tempo indeterminato, perché questi ultimi appartengono a una diversa categoria e disimpegnano diverse mansioni ed atteso che la contrattazione e la legge contemplano solo la figura degli operai a tempo determinato e non quella degli impiegati, mentre vanno certamente ritenuti lavoratori comparabili gli operai a tempo indeterminato.
Venendo, quindi, ad esaminare il trattamento di anzianità previsto per questi ultimi, deve osservarsi che secondo l'art. 11 del CIRL 2001, gli operai a tempo indeterminato beneficiano di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce O.T.I. pari a L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni (…)”.
Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CIRL 2017 (in atti), il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente
L.T.I. fino a un massimo di 16 anni”.
Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista, invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta, invece, solamente dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. “terzo elemento”, nel quale non può considerarsi inglobata la predetta indennità professionale, essendo il terzo elemento “pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”, laddove l'indennità professionale è legata all'anzianità di servizio. Il CCNL non menziona gli emolumenti connessi all'anzianità di servizio fra quelli inclusi nel terzo elemento, sicché, in difetto di specifica inclusione nelle voci ivi ricomprese, non è possibile ritenere che detta inclusione sia stata prevista.
Il contratto integrativo, quindi, opera una disparità di trattamento vietata ai danni del ricorrente che – quale lavoratore a tempo determinato – non beneficia di quanto previsto dalla contrattazione collettiva regionale a favore degli operai a tempo indeterminato, che, come detto, devono considerarsi lavoratori “comparabili” ai sensi della quarta clausola dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, considerata l'ovvia appartenenza alla medesima categoria legale, nonché per l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato.
Venendo alla determinazione del dovuto, si è proceduto alla CTU contabile, che ha tenuto conto dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente TR
, in conseguenza
[...]
della quale non sono dovute le indennità maturate nel corso dei contratti a tempo determinato scaduti oltre i cinque anni antecedenti al primo atto interruttivo della prescrizione, cioè la diffida del 22/06/2023, mentre lo sono certamente quelle maturate nel corso dei successivi contratti e per intero, come se le precedenti fossero state corrisposte.
Il CTU, come da quesito, ha, altresì, tenuto conto del fatto che non è possibile corrispondere una indennità che fa parte del trattamento retributivo per periodi nei quali la ricorrente non ha svolto attività lavorativa, essendo stata impiegata appunto a termine per un certo numero di giorni all'anno soltanto.
In questi limiti, dei quali il CTU ha correttamente tenuto conto, l'indennità di anzianità è dovuta al ricorrente dalla
[...]
NT
nella misura determinata dal CTU – nella sua
[...]
relazione logica, congrua e non contestata che integralmente si condivide e richiama
- e indicata in parte dispositiva, sulla quale andranno computati ulteriori interessi come per legge sino al saldo effettivo, al cui pagamento il predetto Assessorato va condannato.
Invece, nessuna indennità di anzianità è dovuta al ricorrente dall'
[...]
, rimasto contumace, atteso che non è emerso dal NT
certificato dei servizi che il lavoratore abbia prestato attività in suo favore.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate - e di CTU - separatamente liquidate -, che vanno poste a carico dell'
[...]
, TR
soccombente. Nulla sulle spese del rapporto processuale costituito con l NT
, rimasto contumace.
[...]
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 2/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 9085/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CALÌ LAURA e Parte_1
dall'avv. MAIORANA ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
NT
in persona del legale rappresentate pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso rappresentato dal funzionario responsabile ex art. 417 bis c.p.c., , ed elettivamente domiciliato presso la sede Controparte_2
dell'Ufficio legislativo e legale sito in PALERMO, VIA REGIONE SICILIANA
n. 4600
- resistente -
Controparte_3
, in persona dell'Assessore pro-tempore
[...]
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' Controparte_4
, qui dichiarata, dichiara illegittima, per violazione della
[...]
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70CE recepita con d.lgs n. 368/2001, la mancata erogazione in favore del ricorrente dell'indennità professionale di anzianità prevista dall'art. 11 del CIRL 2001 e poi dall'art. 4 del
CIRL 2017.
Condanna l
[...]
TR
al pagamento in favore del ricorrente delle differenze
[...]
retributive derivanti dall'anzianità di servizio, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, quantificate in € 1.615,83, somma comprensiva di interessi legali sino al 30/04/2025, oltre ulteriori interessi legali da detta data al saldo effettivo.
Condanna l
[...]
TR
alla rifusione, in favore di parte ricorrente delle spese di
[...]
lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. MAIORANA ANTONIO e dell'avv. CALÌ
LAURA, antistatari. Nulla sulle spese in relazione al rapporto processuale instaurato con l NT
.
[...]
Pone definitivamente a carico della convenuta
[...]
TR
le spese di C.T.U. liquidate
[...]
in separato decreto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13/06/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la
[...]
TR
e la
[...] Controparte_3
per l'accertamento
[...]
dell'illegittimità della mancata corresponsione in proprio favore di qualsiasi retribuzione o indennità di anzianità, in dispregio di quanto stabilito dalla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come recepita nella legislazione italiana, e per sentirlo di conseguenza condannare al pagamento in proprio favore dell'indennità di anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato, quantificata come in ricorso o in eventuale CTU, con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva in giudizio l'
[...]
TR
, eccependo la prescrizione quinquennale delle chieste
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indennità di anzianità, e nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
Non si costituiva in giudizio, invece, l' Controparte_3
, benché ritualmente citato, sicché ne va
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dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU contabile.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, i procuratori della parte ricorrente insistevano nei rispettivi atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, si rileva che appare fondata solo in parte l'eccezione di prescrizione sollevata dall'
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, in relazione alla parte del rapporto di lavoro svolto alle sue
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dipendenze, atteso che, come anche di recente chiarito dal Supremo Collegio, l'anzianità è un fatto giuridico non soggetto a prescrizione, mentre lo sono certamente i singoli ratei della medesima, che, se maturati nel corso di contratti di lavoro a tempo determinato, si prescrivono nel termine di cinque anni decorrenti da ciascuna scadenza contrattuale, con la conseguenza che i successivi ratei di indennità di anzianità non prescritti vanno corrisposti per intero, come se quelli precedentemente maturati fossero stati regolarmente corrisposti.
Venendo al merito, deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione al ricorrente di alcuna indennità o retribuzione derivante dall'anzianità di servizio, con particolare riferimento a quella prevista per i lavoratori comparabili.
Ed invero, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CES, UNICE e CEEP, che fissa i principi e le regole fondamentali che gli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile e che è finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione.
La direttiva in esame è stata recepita dallo stato italiano con il d.lgs. n. 368/2001, poi modificato dalla l. n. 247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 81/2015; peraltro, con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
Un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, che così dispone: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 - “principio di non discriminazione” – ha stabilito che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
In materia di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinano e non, si è pronunciata la Corte di Giustizia, tra l'altro, con la sentenza 22 dicembre 2010, procedimento riuniti C 444/09 e C 456/09, ove è stato affermato che “tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva
1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha precisato che “risulta da una giurisprudenza costante che, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, anche in qualità di datore di lavoro”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)
(cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491).
Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE possa applicarsi anche in ipotesi, quale è quella che ci occupa, in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda anche legalmente a esigenze di politica sociale e occupazionale.
In una fattispecie analoga a quella odierna, in tema di progetti di pubblica utilità realizzati dagli enti locali avvalendosi dei lavoratori socialmente utili ex l. r. n.
85/1995 (le cui assunzioni erano caratterizzate da esigenze socio-occupazionali, come, del resto, avvenuto nel caso dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori forestali a termine, secondo il modello delineato dalla l. r. n. 16/1996), la Suprema
Corte ha affermato l'applicabilità dell'accordo quadro sul lavoro a termine posto che “la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (…) e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. civ., sez. lav.,
27.10.2017, n. 25673).
Il ricorrente non ha mai ricevuto alcun tipo di compenso fondato sull'anzianità di servizio, atteso che il riconoscimento dell'anzianità di servizio, nel settore dei lavoratori forestali – impiegati e operai – spetta solamente a coloro che vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'accordo quadro sul lavoro a termine ammette la possibilità che i lavoratori a tempo determinato vengano trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili solamente nell'ipotesi in cui sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento.
Nella specie, tuttavia, non appaiono costituire “ragioni oggettive” quelle menzionate dall'Amministrazione resistente, che le ha indicate nelle modalità di assunzione.
Ed invero, la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevedono alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato.
Inoltre, le declaratorie contenute nel CCNL non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea del rapporto;
e infatti: - ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2006 (cfr. doc. 2), “gli impiegati forestali si classificano in sei livelli. Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singole declaratorie. 6° Livello – par. 152: appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa. Profili esemplificativi: Direttori tecnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista CED o responsabile servizio CED, responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori. 5° Livello – par. 133: appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità. Profili esemplificativi: programmatore CED, responsabile dell'ufficio tecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o amministrativo di cantiere, addetto alla progettazione. 4° livello – par. 122: appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale. Profili esemplificativi: contabili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di progetto o di cantiere, operatore
CED. 3° Livello par. 115: appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di impiegati del livello superiore, eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative. Profili esemplificativi: addetti ai servizi amministrativi e tecnici, terminalisti CED addetti all'inserimento dati, magazzinieri con tenuta dei libri di carico
e scarico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi. 2° Livello – par. 108: appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa. Profili esemplificativi: addetti a mansioni di segreteria, stenografi, dattilografi- terminalisti, addetti alle spedizioni. 1° livello – par. 100: appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive proprie della qualifica”.
Nella previsione contrattuale recante la classificazione degli operai (art. 49 del
CCNL 2006), invece, si stabilisce che “ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli: 5° Livello/Specializzati Super/Parametro 123: per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza azienda, attività complesse e di rilevante specializzazione. Profili esemplificativi: responsabili di vivaio;
operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
autisti di autotreni ed autoarticolati. 4°
Livello/Operai specializzati/Parametro 116: per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità. Profili esemplificativi: operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulicoforestali;
meccanici; innestatori, potatori;
reparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
vivaisti specializzati;
raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
muratori specializzati;
addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
motoseghisti addetti al tagli di selezione;
addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali. 3° Livello/Operai qualificati super/Parametro 111: per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi
e/o di lavorazione. Profili esemplificativi: estrattori di sughero;
vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (…); muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a tecnologie di bioingegneria;
allevatori e conduttori di animali da soma (…). 2° Livello/Operai qualificati/Parametro 108: per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili. Profili esemplificativi: conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici
e/o semoventi;
addetti alle utilizzazioni forestali (…); selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti; muratori, ferraioli
e falegnami qualificati;
conduttori di veicoli a trazione animale;
addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (…). 1° Livello/Operai comuni/Parametro 100: per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Profili esemplificativi: addetti alla zappatura, vangature, spicconature per la preparazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiare, estirpazione delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (…), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici”.
Le declaratorie sopra trascritte dimostrano che le mansioni cui adibire il personale forestale, impiegato od operaio, a tempo determinato o meno, dipendono esclusivamente dal livello posseduto, e non certamente dalla temporaneità (o meno) del singolo contratto di lavoro.
Neppure la contrattazione regionale ha previsto la benché minima differenziazione tra personale a tempo determinato e non, limitandosi a introdurre il riconoscimento dell'indennità legata all'anzianità di inserimento per i soli operai a tempo indeterminato.
Osserva la giudicante che non risulta essere stato specificamente contestato dall'Amministrazione resistente lo svolgimento da parte del ricorrente – operaio forestale a tempo determinato - delle mansioni dedotte in ricorso, né che dette mansioni vengano svolte anche da alcuni operai a tempo indeterminato.
Risulta, quindi, provato che la prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come il ricorrente, è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che il primo non svolge la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe da differenziazione.
La Corte d'Appello di Catania si è espressa su una questione assolutamente identica affermando a chiare lettere che “emerge quindi nitidamente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l n. 16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. CP_5
31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione integrativa regionale” (Corte
d'Appello di Catania, sezione lavoro, n. 150 del 27.2.2020).
Osserva, a questo punto, la scrivente giudice che, nell'ambito sopra descritto, non possono, tuttavia, essere ritenuti lavoratori comparabili rispetto al ricorrente gli impiegati a tempo indeterminato, perché questi ultimi appartengono a una diversa categoria e disimpegnano diverse mansioni ed atteso che la contrattazione e la legge contemplano solo la figura degli operai a tempo determinato e non quella degli impiegati, mentre vanno certamente ritenuti lavoratori comparabili gli operai a tempo indeterminato.
Venendo, quindi, ad esaminare il trattamento di anzianità previsto per questi ultimi, deve osservarsi che secondo l'art. 11 del CIRL 2001, gli operai a tempo indeterminato beneficiano di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce O.T.I. pari a L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni (…)”.
Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CIRL 2017 (in atti), il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente
L.T.I. fino a un massimo di 16 anni”.
Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista, invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta, invece, solamente dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. “terzo elemento”, nel quale non può considerarsi inglobata la predetta indennità professionale, essendo il terzo elemento “pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”, laddove l'indennità professionale è legata all'anzianità di servizio. Il CCNL non menziona gli emolumenti connessi all'anzianità di servizio fra quelli inclusi nel terzo elemento, sicché, in difetto di specifica inclusione nelle voci ivi ricomprese, non è possibile ritenere che detta inclusione sia stata prevista.
Il contratto integrativo, quindi, opera una disparità di trattamento vietata ai danni del ricorrente che – quale lavoratore a tempo determinato – non beneficia di quanto previsto dalla contrattazione collettiva regionale a favore degli operai a tempo indeterminato, che, come detto, devono considerarsi lavoratori “comparabili” ai sensi della quarta clausola dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, considerata l'ovvia appartenenza alla medesima categoria legale, nonché per l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato.
Venendo alla determinazione del dovuto, si è proceduto alla CTU contabile, che ha tenuto conto dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente TR
, in conseguenza
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della quale non sono dovute le indennità maturate nel corso dei contratti a tempo determinato scaduti oltre i cinque anni antecedenti al primo atto interruttivo della prescrizione, cioè la diffida del 22/06/2023, mentre lo sono certamente quelle maturate nel corso dei successivi contratti e per intero, come se le precedenti fossero state corrisposte.
Il CTU, come da quesito, ha, altresì, tenuto conto del fatto che non è possibile corrispondere una indennità che fa parte del trattamento retributivo per periodi nei quali la ricorrente non ha svolto attività lavorativa, essendo stata impiegata appunto a termine per un certo numero di giorni all'anno soltanto.
In questi limiti, dei quali il CTU ha correttamente tenuto conto, l'indennità di anzianità è dovuta al ricorrente dalla
[...]
NT
nella misura determinata dal CTU – nella sua
[...]
relazione logica, congrua e non contestata che integralmente si condivide e richiama
- e indicata in parte dispositiva, sulla quale andranno computati ulteriori interessi come per legge sino al saldo effettivo, al cui pagamento il predetto Assessorato va condannato.
Invece, nessuna indennità di anzianità è dovuta al ricorrente dall'
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, rimasto contumace, atteso che non è emerso dal NT
certificato dei servizi che il lavoratore abbia prestato attività in suo favore.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate - e di CTU - separatamente liquidate -, che vanno poste a carico dell'
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, TR
soccombente. Nulla sulle spese del rapporto processuale costituito con l NT
, rimasto contumace.
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P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 2/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025.
La Giudice
Paola Marino