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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/12/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 467/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per separazione consensuale, promosso da
, nata il [...] ad [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
Vivaldi n. 11, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Marco Colucci, (C.F.: , ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio professionale, in Marina di Camerota (Sa), alla Via Sirene n.3;
E
, nata il [...], a [...], (C.F. Parte_2
), residente in [...]
Vivaldi n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Federica Schiavo (C.F.: ), ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio professionale, in Marina di Camerota (Sa), alla Via
Sulmona, n. 10;
RICORRENTI nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con visto del 13.09.2025 e del 22.11.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti i signori e Pt_1 Parte_1 [...]
, con ricorso congiunto depositato in data 28.08.2025, adivano Parte_2
l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio con il rito civile in data 15.01.2017 in Cairo (Egitto) e trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Camerota (Sa), al n. 15, parte II, Serie C, dell'anno 2017, in regime di separazione dei beni;
che dalla predetta unione nasceva a RI (Sa), il
07.04.2022 il figlio;
che l'unione matrimoniale con il passare Parte_1 del tempo si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza. Allegavano, altresì, che il sig. era stato Parte_1 attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale con applicazione del braccialetto elettronico per i reati di cui agli artt. 99. 572 comma
I e II c.p. e 609 bis c.p.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione personale alle seguenti condizioni: “… -I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e, per l'effetto, fisseranno in via autonoma il loro domicilio e residenza;
-La SI.ra , per il tramite della AD la SI.ra Parte_2
farà pervenire all'ex coniuge tutti gli effetti ed i beni personali Parte_3
(abbigliamento) di sua esclusiva proprietà, ancora presenti all'interno della casa familiare, entro la data di accoglimento della separazione, salvo proroghe;
- La casa familiare con i beni e gli arredi ivi contenuti- sita in Camerota (SA) alla via Vivaldi, n.
11 della Fraz. Marina- [di proprietà della sig.ra (AD della sig.ra Parte_3
)], sarà assegnata alla SI.ra ove ivi Parte_2 Parte_2 dimorerà con il figlio convivente. Saranno tempestivamente comunicate tra le parti eventuali modifiche di residenza/domiciliazione; -In relazione all'affidamento del figlio minorenne , considerata la grave conflittualità esistente tra Parte_1
i coniugi verrà adottata la formula dell'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO in favore della AD in quanto l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico del minore data la sua tenera età, tenuto conto, anche, dell'Ordinanza di convalida dell'allontanamento dalla casa familiare e applicazione della misura cautelare del 04.08.2025, disposta dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania che si allega al presente accordo [Proc. Pen. n. 1462/2025
R.G.N.R.- n.1210/2025 R.G.] oltre al fatto che il RE (genitore non affidatario) ha cittadinanza ST (Egitto) e della circostanza che attualmente il padre è alla ricerca di una dimora. Per gli stessi motivi si concorda che la responsabilità genitoriale sia esercitata esclusivamente dalla AD (la SI.ra ) sia con Parte_2 riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza. Il padre
(genitore non affidatario) potrà sentire e vedere il figlio minore Parte_1
ogni volta che vorrà, previo avviso e tenuto conto degli impegni scolastici ed
[...] extrascolastici dello stesso, tramite incontri a distanza su piattaforme come Skype o
WhatsApp al fine di mantenere un rapporto significativo con il proprio figlio minore
(tali incontri a distanza saranno possibili per il tramite della SI.ra o Parte_3 dal SI. (nonni materni). Il padre potrà incontrare il figlio Persona_1 minore, in ogni caso, secondo il seguente calendario: • due volte a settimana, e precisamente il lunedì ed il mercoledì e, comunque, ogni volta che vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore (senza possibilità, però, di pernotto presso di sé tenuto conto della tenera età del bambino e della circostanza che attualmente il padre è alla ricerca di una dimora, genitore non affidatario, salvo diversi giorni preventivamente concordati. E, comunque ed in ogni caso, il diritto di visita potrà essere esercitato in presenza della SI.ra Parte_3
o dal SI. (nonni materni). Il minore sarà accompagnato dalla Persona_1
SI.ra o dal SI. (nonni materni); -il giorno della Parte_3 Persona_1 festa del Papà nonché il giorno del compleanno dello stesso lo trascorrerà con il padre anche quando tali giorni dovessero capitare di spettanza dell'altro genitore;
-il giorno della festa della Mamma nonché il giorno del compleanno della stessa lo trascorrerà con la AD anche quando tali giorni dovessero capitare di spettanza dell'altro genitore;
-il SI. rilascia sin da ora l'autorizzazione Parte_1 alla SI.ra a portare con sé il figlio minore in viaggio, anche Parte_4 fuori dal territorio Italiano dandone comunque comunicazione allo stesso;
- tenuto conto del fatto che il RE (genitore non affidatario) ha cittadinanza ST (Egitto) e risulta privo di fissa dimora, tutte le decisioni di maggiore interesse del figlio minore afferenti all'istruzione, l'educazione, la salute, la religione saranno prese dalla AD
dandone, comunque, comunicazione al padre, genitore non Parte_5 affidatario;
-entrambi i genitori si rilasciano sin da ora l'autorizzazione per la partecipazione del figlio minore ad eventuali attività scolastiche (recite scolastiche, uscite ricreative, viaggi d'istruzione sia di un giorno che di più giorni) ed extrascolastiche da svolgersi anche fuori dal comune di residenza;
- entrambi i genitori si rilasciano sin da ora l'autorizzazione alla pubblicazione di foto che ritraggono il minore, ; -la AD Parte_1 Parte_2 provvederà all'iscrizione del figlio minore presso l'istituto scolastico tenuto
[...] conto delle inclinazioni naturali del figlio minore, dandone, comunque, comunicazione al padre, genitore non affidatario;
-il sig. , a titolo di Parte_1 concorso nel mantenimento del figlio minore verserà all'altro genitore entro il giorno
10 di ogni mese la somma pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese extra, purché preventivamente concordate e documentate salvo urgenze, facendo riferimento alle Linee Guida in materia del CNF;
le detrazioni fiscali per il minore spetteranno alla AD nella misura del 100%; -il sig. , inoltre, dichiara di rinunciare al 50% dell'Assegno Parte_1
Unico Universale nonché a tutti gli altri benefici economici connessi al minore che, conseguentemente, saranno versati per intero (100%) direttamente alla SI.ra
; -i sig.ri e Parte_2 Parte_1 Controparte_1
dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano
[...] per sé stessi ad un assegno di mantenimento;
-i sig.ri Parte_1
e dichiarano di aver compiutamente regolato i loro rapporti Controparte_1 patrimoniali e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro; - entrambi i genitori si rilasciano sin da ora il consenso per il rilascio del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti. In ogni caso il padre, Parte_1
, dichiara di rinunciare al diritto di portare con sé il figlio minore fuori dal
[...] territorio Italiano nonché fuori dal comune di residenza e/o domicilio del minore…”. La prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del 16.10.2025, stante l'impossibilità del sig. a comparire, veniva Parte_1 dapprima rinviata al 10.12.2025 e -su istanza congiunta delle parti- successivamente anticipata al 6.11.2025 e, preso atto della rinuncia delle stesse alla comparizione personale con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio ed esplicita dichiarazione, come sottoscritta, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza cartolare con provvedimento del 18.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale ed, in particolare, desunta dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti del sig. , disposta del Controparte_2
G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nell'ambito del procedimento penale avente R.G.N.R. n. 1210/2025 per i reati di cui agli artt. 99- 572 comma I
e II c.p. e 609 bis c.p., nonchè emerge una situazione conflittuale tale da non rendere concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenersi congrue in quanto non contrarie a norme imperative nonché recepibili in questa sede in quanto conformi all'interesse del figlio minore della coppia. Deve, difatti, darsi atto che le risultanze in atti anche inerenti al procedimento penale a carico del sig.
[...]
, unitamente alla circostanza che allo stato il Collegio non Parte_1 conosce gli esiti del suddetto giudizio, rendono non conforme all'interesse dello stesso un affido condiviso e rendono, quindi, recepibile l'accordo come raggiunto dagli stessi genitori.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di separazione congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i signori Pt_1 Parte_1
e , coniugi per matrimonio celebrato con il rito civile Parte_2 in data 15.01.2017 in Cairo (Egitto) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Camerota (Sa) al n.15, parte II, Serie C, dell'anno 2017, alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Camerota (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 467/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per separazione consensuale, promosso da
, nata il [...] ad [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
Vivaldi n. 11, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Marco Colucci, (C.F.: , ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio professionale, in Marina di Camerota (Sa), alla Via Sirene n.3;
E
, nata il [...], a [...], (C.F. Parte_2
), residente in [...]
Vivaldi n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Federica Schiavo (C.F.: ), ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio professionale, in Marina di Camerota (Sa), alla Via
Sulmona, n. 10;
RICORRENTI nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con visto del 13.09.2025 e del 22.11.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti i signori e Pt_1 Parte_1 [...]
, con ricorso congiunto depositato in data 28.08.2025, adivano Parte_2
l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio con il rito civile in data 15.01.2017 in Cairo (Egitto) e trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Camerota (Sa), al n. 15, parte II, Serie C, dell'anno 2017, in regime di separazione dei beni;
che dalla predetta unione nasceva a RI (Sa), il
07.04.2022 il figlio;
che l'unione matrimoniale con il passare Parte_1 del tempo si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza. Allegavano, altresì, che il sig. era stato Parte_1 attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale con applicazione del braccialetto elettronico per i reati di cui agli artt. 99. 572 comma
I e II c.p. e 609 bis c.p.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione personale alle seguenti condizioni: “… -I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e, per l'effetto, fisseranno in via autonoma il loro domicilio e residenza;
-La SI.ra , per il tramite della AD la SI.ra Parte_2
farà pervenire all'ex coniuge tutti gli effetti ed i beni personali Parte_3
(abbigliamento) di sua esclusiva proprietà, ancora presenti all'interno della casa familiare, entro la data di accoglimento della separazione, salvo proroghe;
- La casa familiare con i beni e gli arredi ivi contenuti- sita in Camerota (SA) alla via Vivaldi, n.
11 della Fraz. Marina- [di proprietà della sig.ra (AD della sig.ra Parte_3
)], sarà assegnata alla SI.ra ove ivi Parte_2 Parte_2 dimorerà con il figlio convivente. Saranno tempestivamente comunicate tra le parti eventuali modifiche di residenza/domiciliazione; -In relazione all'affidamento del figlio minorenne , considerata la grave conflittualità esistente tra Parte_1
i coniugi verrà adottata la formula dell'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO in favore della AD in quanto l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico del minore data la sua tenera età, tenuto conto, anche, dell'Ordinanza di convalida dell'allontanamento dalla casa familiare e applicazione della misura cautelare del 04.08.2025, disposta dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania che si allega al presente accordo [Proc. Pen. n. 1462/2025
R.G.N.R.- n.1210/2025 R.G.] oltre al fatto che il RE (genitore non affidatario) ha cittadinanza ST (Egitto) e della circostanza che attualmente il padre è alla ricerca di una dimora. Per gli stessi motivi si concorda che la responsabilità genitoriale sia esercitata esclusivamente dalla AD (la SI.ra ) sia con Parte_2 riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza. Il padre
(genitore non affidatario) potrà sentire e vedere il figlio minore Parte_1
ogni volta che vorrà, previo avviso e tenuto conto degli impegni scolastici ed
[...] extrascolastici dello stesso, tramite incontri a distanza su piattaforme come Skype o
WhatsApp al fine di mantenere un rapporto significativo con il proprio figlio minore
(tali incontri a distanza saranno possibili per il tramite della SI.ra o Parte_3 dal SI. (nonni materni). Il padre potrà incontrare il figlio Persona_1 minore, in ogni caso, secondo il seguente calendario: • due volte a settimana, e precisamente il lunedì ed il mercoledì e, comunque, ogni volta che vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore (senza possibilità, però, di pernotto presso di sé tenuto conto della tenera età del bambino e della circostanza che attualmente il padre è alla ricerca di una dimora, genitore non affidatario, salvo diversi giorni preventivamente concordati. E, comunque ed in ogni caso, il diritto di visita potrà essere esercitato in presenza della SI.ra Parte_3
o dal SI. (nonni materni). Il minore sarà accompagnato dalla Persona_1
SI.ra o dal SI. (nonni materni); -il giorno della Parte_3 Persona_1 festa del Papà nonché il giorno del compleanno dello stesso lo trascorrerà con il padre anche quando tali giorni dovessero capitare di spettanza dell'altro genitore;
-il giorno della festa della Mamma nonché il giorno del compleanno della stessa lo trascorrerà con la AD anche quando tali giorni dovessero capitare di spettanza dell'altro genitore;
-il SI. rilascia sin da ora l'autorizzazione Parte_1 alla SI.ra a portare con sé il figlio minore in viaggio, anche Parte_4 fuori dal territorio Italiano dandone comunque comunicazione allo stesso;
- tenuto conto del fatto che il RE (genitore non affidatario) ha cittadinanza ST (Egitto) e risulta privo di fissa dimora, tutte le decisioni di maggiore interesse del figlio minore afferenti all'istruzione, l'educazione, la salute, la religione saranno prese dalla AD
dandone, comunque, comunicazione al padre, genitore non Parte_5 affidatario;
-entrambi i genitori si rilasciano sin da ora l'autorizzazione per la partecipazione del figlio minore ad eventuali attività scolastiche (recite scolastiche, uscite ricreative, viaggi d'istruzione sia di un giorno che di più giorni) ed extrascolastiche da svolgersi anche fuori dal comune di residenza;
- entrambi i genitori si rilasciano sin da ora l'autorizzazione alla pubblicazione di foto che ritraggono il minore, ; -la AD Parte_1 Parte_2 provvederà all'iscrizione del figlio minore presso l'istituto scolastico tenuto
[...] conto delle inclinazioni naturali del figlio minore, dandone, comunque, comunicazione al padre, genitore non affidatario;
-il sig. , a titolo di Parte_1 concorso nel mantenimento del figlio minore verserà all'altro genitore entro il giorno
10 di ogni mese la somma pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese extra, purché preventivamente concordate e documentate salvo urgenze, facendo riferimento alle Linee Guida in materia del CNF;
le detrazioni fiscali per il minore spetteranno alla AD nella misura del 100%; -il sig. , inoltre, dichiara di rinunciare al 50% dell'Assegno Parte_1
Unico Universale nonché a tutti gli altri benefici economici connessi al minore che, conseguentemente, saranno versati per intero (100%) direttamente alla SI.ra
; -i sig.ri e Parte_2 Parte_1 Controparte_1
dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano
[...] per sé stessi ad un assegno di mantenimento;
-i sig.ri Parte_1
e dichiarano di aver compiutamente regolato i loro rapporti Controparte_1 patrimoniali e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro; - entrambi i genitori si rilasciano sin da ora il consenso per il rilascio del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti. In ogni caso il padre, Parte_1
, dichiara di rinunciare al diritto di portare con sé il figlio minore fuori dal
[...] territorio Italiano nonché fuori dal comune di residenza e/o domicilio del minore…”. La prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del 16.10.2025, stante l'impossibilità del sig. a comparire, veniva Parte_1 dapprima rinviata al 10.12.2025 e -su istanza congiunta delle parti- successivamente anticipata al 6.11.2025 e, preso atto della rinuncia delle stesse alla comparizione personale con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio ed esplicita dichiarazione, come sottoscritta, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza cartolare con provvedimento del 18.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale ed, in particolare, desunta dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti del sig. , disposta del Controparte_2
G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nell'ambito del procedimento penale avente R.G.N.R. n. 1210/2025 per i reati di cui agli artt. 99- 572 comma I
e II c.p. e 609 bis c.p., nonchè emerge una situazione conflittuale tale da non rendere concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenersi congrue in quanto non contrarie a norme imperative nonché recepibili in questa sede in quanto conformi all'interesse del figlio minore della coppia. Deve, difatti, darsi atto che le risultanze in atti anche inerenti al procedimento penale a carico del sig.
[...]
, unitamente alla circostanza che allo stato il Collegio non Parte_1 conosce gli esiti del suddetto giudizio, rendono non conforme all'interesse dello stesso un affido condiviso e rendono, quindi, recepibile l'accordo come raggiunto dagli stessi genitori.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di separazione congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i signori Pt_1 Parte_1
e , coniugi per matrimonio celebrato con il rito civile Parte_2 in data 15.01.2017 in Cairo (Egitto) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Camerota (Sa) al n.15, parte II, Serie C, dell'anno 2017, alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Camerota (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni