Sentenza 28 gennaio 2019
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2019, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2019 |
Testo completo
04128-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente 2458 Sent. n. sez. MIRELLA CERVADORO PU 09/10/2019- MARCO MARIA ALMA R.G.N. 33391/2018 Relatore MARIA DANIELA BORSELLINO PIERLUIGI CA AN SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL TO nato a [...] il [...] dicembre 2017 della Corte di Appello di avverso la sentenza del 21 Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Stefano Tocci che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Caltanissetta l'11 marzo 2015 che ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di ricettazione e detenzione per la vendita di 80 scarpe Hogan con il marchio contraffatto.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore di fiducia deducendo:
2.1 Violazione dell'art. 474 cod.pen. poiché la evidente scarsità qualitativa dei beni detenuti per la vendita, il contesto in cui la stessa avveniva nell'ambito di - e il prezzo eccessivamente contenuto rispetto a quello un mercato rionale - medio di mercato sono rivelatori della inidoneità della contraffazione a sviare la libera determinazione del compratore. 2 2.2 Violazione dell'art. 648 cod.pen. poiché il delitto di commercio di prodotti con segni falsi non può concorrere con il delitto di ricettazione in quanto tra i due reati intercorre un rapporto di specialità.
2.3 Vizio di motivazione in relazione alle valutazioni delle dichiarazioni rese dal maresciallo AM e dall'ispettore dell'azienda Tod's. inopinatamente elevato al rango di perito.
2.4 Difetto di motivazione sui criteri di determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto generico poiché si limita a reiterare le medesime doglianze già sollevate con l'atto di appello, senza confrontarsi con le articolate ed esaustive motivazioni rese al riguardo dalla corte territoriale.
1.1 Ed infatti a pagina due della sentenza il giudice di secondo grado ha chiarito che non può trovare accoglimento l'assunto difensivo del falso grossolano sollevato con l'appello, facendo specifico riferimento alle numerose pronunzie di questa Suprema Corte che hanno evidenziato l'irrilevanza della grossolanità della contraffazione ai fini della responsabilità penale, poiché viene tutelata in via principale non la libera determinazione dell'acquirente ma la fede pubblica, sicché non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che l'acquirente in ragione delle modalità della vendita possa percepire la contraffazione, poiché l'attitudine alla confusione deve essere valutata nel momento in cui l'oggetto viene poi utilizzato. E' opportuno ribadire in questa sede che integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019 - dep. 17/04/2019, ASSANE WADE, Rv. 27581401) 1.2 La corte territoriale ha correttamente affermato che il reato di cui all'articolo 474 cod.pen. può certamente concorrere con il delitto di ricettazione trattandosi di fattispecie che descrivono condotte diverse. ез 3 E' stato infatti precisato che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019 - dep. 16/05/2019, WANG JIANPING, Rv. 27632601) 1.3 Manifestamente infondata anche la doglianza circa la illogicità dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dei testi perché correttamente i giudici di merito hanno valorizzato il contenuto delle testimonianze del maresciallo AM, che aveva effettuato il controllo, e le risultanze dell'accertamento tecnico effettuato dall'ispettore dell'azienda Tod's in qualità di esperto. E' noto infatti che in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacchè, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Nella specie, la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività). (Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015 - dep. 13/07/2015, Diouf, Rv. 26444401) 1.4 La corte ha altresì risposto in modo congruo ed esaustivo alle generiche censure in merito alla pena, determinata in mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa, che risulta prossima al minimo edittale e contenuta rispetto alla rilevante quantità di merce sequestrata, avendo peraltro il primo giudice concesso oltre alle circostanze attenuanti generiche, anche l'attenuante della particolare tenuità del fatto. Ed infatti non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 - dep. 09/07/2019, DEL PAPA GIORGIO, Rv. 27628801) In conclusione la Corte ha fornito esaurienti risposte, prive di vizi logici, relativamente a tutte le questioni poste in ricorso, che deve pertanto essere ritenuto inammissibile.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ез ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/10/2019 Il Presidente Il Consigliere Estensore Bruells DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 3:1 GEN. 2020 IL IL D'AN DO OS Grutia Musumeci E T R O C