TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/04/2026, n. 2326
TAR
Decreto cautelare 21 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
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TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, violazione di norme tecniche, violazione art. 31 e ss. e art. 38 T.U. edilizia, violazione art. 7 e ss e 10 bis l. 5 241/90, violazione del principio di proporzionalità, violazione del principio di tutela dell’affidamento, illogicità e contraddittorietà

    La riduzione in pristino costituisce una conseguenza dovuta a seguito dell'annullamento del titolo edilizio disposto in sede giurisdizionale per vizi sostanziali. La fiscalizzazione è possibile solo in caso di impossibilità tecnica di procedere alla restituzione in pristino, e i vizi devono essere solo procedurali, non sostanziali. La ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'impossibilità di riduzione in pristino.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti e violazione dell’art. 38 comma 2 bis

    La riduzione in pristino costituisce una conseguenza dovuta a seguito dell'annullamento del titolo edilizio disposto in sede giurisdizionale per vizi sostanziali. La fiscalizzazione è possibile solo in caso di impossibilità tecnica di procedere alla restituzione in pristino, e i vizi devono essere solo procedurali, non sostanziali. La ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'impossibilità di riduzione in pristino.

  • Rigettato
    Violazione art. 20 l. 241/90, violazione artt. 20, 31 e ss e 38 T.U. edilizia, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore sui presupposti

    La norma di cui all'art. 38 TUE non prevede espressamente alcuna ipotesi di silenzio con valore di assenso.

  • Rigettato
    Violazione art. 27 e art. 31 e ss. TUE, eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del giusto procedimento, violazione di idonea istruttoria, assoluto difetto di motivazione

    La riduzione in pristino costituisce una conseguenza dovuta a seguito dell'annullamento del titolo edilizio disposto in sede giurisdizionale per vizi sostanziali. La fiscalizzazione è possibile solo in caso di impossibilità tecnica di procedere alla restituzione in pristino, e i vizi devono essere solo procedurali, non sostanziali. La ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'impossibilità di riduzione in pristino.

  • Accolto
    Violazione artt. 27 e 31 e ss T.U.E., violazione art. 2 l. 241/90, violazione del principio di affidamento, contraddittorietà, violazione art. 3 l. 241/90 e 97 Cost., violazione del principio di buona fede e di lealtà, violazione del principio dell’onus clare loquendi

    L’ordinanza impugnata, da un lato, ordina la demolizione e rimessione in pristino entro 45 gg. dalla notifica dell’ingiunzione di demolizione e, dall’altro, specifica invece che l’esecuzione della demolizione e della rimessione in pristino “dovrà comunque eseguirsi non oltre il termine di giorni 90 giorni (novanta), congruo termine stabilito dal responsabile di settore”, determinando così una evidente contraddizione nell’atto impugnato, in violazione del principio dell’onus clare loquendi a carico dell’amministrazione.

  • Rigettato
    Natura dell'atto impugnato

    La censura è assorbita dall'accoglimento parziale dell'ordinanza di demolizione.

  • Rigettato
    Natura dell'atto impugnato

    Le censure avverso il diniego di fiscalizzazione sono state respinte.

  • Rigettato
    Natura dell'atto impugnato

    Le censure avverso il diniego di fiscalizzazione sono state respinte.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità

    Le censure relative all'avviso di sanzione pecuniaria riguardano un mero avviso privo di una effettiva attitudine lesiva e non rilevano ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/04/2026, n. 2326
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2326
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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