Decreto cautelare 21 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/04/2026, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02326/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03726/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3726 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Procida, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Parlati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del diniego del Comune di Procida prot. n. 0017989/2025 del 3.7.2025, relativo alla istanza della ricorrente di fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 T.U.E., comunicata a mezzo posta successivamente;
- dell’ordinanza n. 116 del 8.7.2025 del Comune di Procida di rimessione in pristino ai sensi dell’art. 27 del T.U.E.;
- per quanto occorra, e se lesiva, della nota del Comune di Procida prot.0018529/2025 del 8.7.2025 di trasmissione dell’ordinanza 116 del 8.7.2025 a diverse autorità;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque incidente negativamente nella sfera giuridica della ricorrente, compresi eventuali pareri ed istruttorie sottese al diniego sub e non riportate;
- per quanto occorra, della determina 1410/2024 che prende atto dell’annullamento in sede giurisdizionale e della nota di avvio del procedimento prot. 5536 del 28.2.205, prot. 8606 del1.4.2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- il 24\7\2025:
per l’annullamento,
- del diniego del Comune di Procida prot. n. 0017989/2025 del 3.7.2025, relativo alla istanza della ricorrente di fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 T.U.E., comunicata a mezzo posta successivamente;
- dell’ordinanza n. 116 del 8.7.2025 del Comune di Procida di rimessione in pristino ai sensi dell’art. 27 del T.U.E.;
- per quanto occorra, e se lesiva, della nota del Comune di Procida prot.0018529/2025 del 8.7.2025 di trasmissione dell’ordinanza 116 del 8.7.2025 a diverse autorità;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque incidente negativamente nella sfera giuridica della ricorrente, compresi eventuali pareri ed istruttorie sottese al diniego sub a) e non riportate;
- per quanto occorra, della determina 1410/2024 che prende atto dell’annullamento in sede giurisdizionale e della nota di avvio del procedimento prot. 5536 del 28.2.205, prot. 8606 del 1.4.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AR UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, notificato e depositato il 21 luglio 2025, la ricorrente impugna il diniego, oppostole dal comune di Procida il 3 luglio 2025 relativamente alla domanda di “fiscalizzazione” dell’abuso ex art. 38 TUE, e la successiva ordinanza di rimessione in pristino, meglio indicate in epigrafe.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso, sinteticamente esposti:
I) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (art. 3 l. 241/90), errore sui presupposti, violazione di norme tecniche e/o mancata valutazione delle stesse, violazione art. 31 e ss. e art. 38 T.U. edilizia, violazione art. 7 e ss e 10 bis l. 5 241/90, violazione del principio di proporzionalità, violazione del principio di tutela dell’affidamento, illogicità e contraddittorietà .
La ricorrente, in sostanza, lamenta che: il comune non avrebbe adeguatamente motivato il diniego trattandosi di attività discrezionale e non vincolata, e ciò in particolare con riferimento ad abusi minori quali sarebbero quelli in questione; inoltre, la rimessione in pristino potrebbe compromettere la staticità dell’edificio, come rilevato dal tecnico di parte, mentre il comune non avrebbe contrastato tali rilievi con adeguate valutazioni tecniche;
II) stessa censura sub I; violazione dell’art. 38 comma 2 bis, errore sui presupposti e difetto di istruttoria .
La ricorrente, in sostanza, lamenta che: il comune non avrebbe dato il dovuto peso al fatto che l’intervento assentito ed anche il piccolo manufatto aggiuntivo oggetto dell’ordine di demolizione, rappresenterebbero solo un’ipotesi di “ristrutturazione” non conforme; ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis, si prevede che la fiscalizzazione si applichi “anche agli interventi di cui all’art. 23, comma 9, in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo”, senza altre distinzioni; si potrebbe, quindi sanare una ristrutturazione illegittima finanche nel caso di inesistenza del titolo, categoria patologica dell’atto che sarebbe ben più penetrante dell’annullamento in sede giurisdizionale dopo anni;
III) violazione art. 20 l. 241/90 e violazione artt. 20,31 e ss e 38 T.U. edilizia, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore sui presupposti .
La ricorrente, in sostanza, lamenta che: in ogni caso, sull’istanza di fiscalizzazione del 16 gennaio 2025 si sarebbe formato il silenzio assenso, decorso il termine di 60 gg ai sensi dell’art. 20 T.U. Edilizia, e ciò anche dalla comunicazione di motivi ostativi del 28 febbraio 2025; tale silenzio - assenso non è stato mai annullato;
IV) stessa censura sub i), violazione art. 27 e art. 31 e ss. TUE, eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del giusto procedimento, violazione di idonea istruttoria, assoluto difetto di motivazione sotto diverso profilo .
La ricorrente, in sostanza, lamenta che: il comune, a seguito del diniego di fiscalizzazione, al più (pur se il diniego fosse stato legittimo) avrebbe dovuto emettere un ordine di demolizione ex art. 31 TUE e comunque avrebbe dovuto concedere un termine ordinario per adempiere di 90 gg; per cui anche l’ordine di riduzione in pristino sarebbe illegittimo e, in ogni caso, il termine non sarebbe neanche congruo sul piano tecnico.
Con decreto presidenziale n. 1638 del 21 luglio 2025 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche.
Con motivi aggiunti, notificati e depositati in data 24 luglio 2025, la ricorrente ha ulteriormente censurato l’ordinanza di riduzione in pristino dell’8 luglio 2025 per i seguenti motivi:
I) violazione artt. 27 e 31 e ss T.U.E., violazione art. 2 l. 241/90, violazione del principio di affidamento, contraddittorietà, violazione art. 3 l. 241/90 e 97 Cost., violazione del principio di buona fede e di lealtà, violazione del principio dell’onus clare loquendi .
La ricorrente, in sostanza, lamenta che l’ordinanza dell’8.7.2025 conseguente al diniego di sanatoria ex art. 38 T.U.E., da un lato assegna 45 giorni per la demolizione e dall’altro prevede nelle avvertenze che la demolizione dovrà comunque eseguirsi “non oltre il termine di 90 giorni”; per cui la stessa sarebbe affetta da contraddittorietà e violazione del principio dell’affidamento; in ogni caso anche il termine di 90 giorni sarebbe irragionevole;
II) difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità , in quanto le “avvertenze” prevedono anche la sanzione pecuniaria nella misura massima di € 20.000,00, senza tener conto che si tratterebbe di opere realizzate in forza di titolo; che comunque nell’area sarebbe consentita l’edificazione, come da locale PTP; e che non si terrebbe conto dell’abuso effettivamente realizzato.
Il comune di Procida, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 1979 del 10 settembre 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare con riferimento al primo motivo aggiunto.
In vista dell’udienza di merito, ha depositato atto di intervento la sig. ra -OMISSIS- -OMISSIS-, che ha evidenziato che i provvedimenti impugnati scaturiscono dalla sentenza n. 3759/2023, resa da questa Sezione in data 22.06.2023 nel giudizio recante r.g. n. 1917/2021 da lei proposto, e confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4313 del 14/5/2024; ha ribadito il suo interesse alla demolizione degli abusi, in quanto, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato in sede di appello, “…I lavori di cui trattasi (come accertato in sede di sopralluogo dall’Amministrazione) hanno interessato direttamente anche la proprietà dell’appellata la quale ha svolto in primo grado deduzioni relative, tra l’altro, alla violazione della disciplina sulle distanze tra fabbricati…” e in quanto ella è stata parte ricorrente nel ricorso di primo grado e controinteressata nell’appello davanti al Consiglio di Stato; e ha argomentato per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha argomentato per l’inammissibilità dell’atto di intervento, in quanto generico e comunque non riferito allo specifico provvedimento ma riassuntivo di un contenzioso già chiuso, e per l’infondatezza dello stesso.
L’interveniente sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ha replicato, insistendo per la reiezione del ricorso.
La ricorrente ha depositato ulteriore memoria insistendo per l’inammissibilità dell’intervento e per l’accoglimento del ricorso come integrato dai motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è stato trattenuto in decisione.
In primis , si ritiene che l’intervento della sig. -OMISSIS- -OMISSIS- sia ammissibile, considerato che: l’intervento proposto dalla stessa è chiaramente un intervento ad opponendum e non è generico; ai fini dell'ammissibilità dell'intervento ad opponendum nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 28 comma 2, c.p.a. è sufficiente che l'interessato vanti un interesse al mantenimento dell'assetto determinato dai provvedimenti impugnati, che consenta di ritrarre un vantaggio dalla reiezione del ricorso (Tar Campania, Napoli, sent. n. 736 del 2924 e n.1549 del 2023; Consiglio di Stato, sent. n. 4527 del 2020); è evidente l’interesse della interveniente alla conservazione dei provvedimenti adottati dal comune e oggetto della presente impugnativa, in quanto proprietaria di immobile confinante e soggetto che ha visto accolto il suo ricorso presentato davanti a questo TAR per l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal comune alla sig.ra -OMISSIS- di -OMISSIS-, in cui lamentava, tra l’altro, la violazione della disciplina sulle distanze; l’atto di intervento è stato regolarmente notificato e depositato.
Tanto premesso, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è solo in parte fondato, secondo quanto segue.
Infondati sono i motivi del ricorso introduttivo, che si esaminano congiuntamente in quanto connessi, con cui si lamenta l’illegittimità del diniego di fiscalizzazione degli abusi.
Innanzitutto, infondata è la censura secondo cui sull’istanza di fiscalizzazione presentata ex art. 38 TUE si sarebbe formato il silenzio assenso, considerato che la norma in questione non prevede espressamente alcuna ipotesi di silenzio con valore di assenso.
Infondate sono anche le ulteriori doglianze, considerato che:
- la riduzione in pristino nel caso di specie costituisce una conseguenza dovuta a seguito dell'annullamento del titolo edilizio disposto dal questo TAR con sentenza n.2759 del 2023 per vizi sostanziali, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4313 del 2024, che ha ribadito che l’intervento realizzato non è conforme “né al PRG del Comune di Procida né al PTP dell’Isola di Procida”; conseguenza evitabile solo nel caso di impossibilità tecnica di procedere alla riduzione in pristino;
- la riduzione in pristino a seguito di annullamento giurisdizionale del titolo può essere, invero, evitata solo qualora ricorrano gli eccezionali presupposti previsti dall'art. 38 D.P.R. n. 380/2001, che prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione a seguito dell’avvenuto annullamento del titolo solo “ qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino ”;
- il Consiglio di Stato, in sede di Adunanza Plenaria n. 17 del 2020, ha chiarito che i vizi delle procedure amministrative cui fa riferimento l’art. 38 TUE sono solo quelli procedurali e non quelli sostanziali, considerato tra l’altro che “… La tutela dell'affidamento attraverso l'eccezionale potere di sanatoria contemplato dall'art. 38 non può infatti giungere sino a consentire una sorta di condono amministrativo affidato alla valutazione dell'amministrazione, in deroga a qualsivoglia previsione urbanistica, ambientale o paesaggistica, pena l'inammissibile elusione del principio di programmazione e l'irreversibile compromissione del territorio, ma è piuttosto ragionevolmente limitata a vizi che attengono esclusivamente al procedimento autorizzativo, i quali non possono ridondare in danno del privato che legittimamente ha confidato sulla presunzione di legittimità di quanto assentito…A ciò si aggiunge, nei casi in cui l'annullamento del titolo sia intervenuto in sede giurisdizionale su istanza di proprietario limitrofo o associazioni rappresentative di interessi diffusi (giova sottolineare che l'art. 38 non si sofferma sulla natura giurisdizionale o amministrativa dell'annullamento), che la tutela dell'affidamento del costruttore, attraverso la fiscalizzazione dell'abuso anche in relazione a vizi sostanziali, di fatto vanificherebbe la tutela del terzo ricorrente, il quale, all'esito di un costoso e defatigante giudizio, si troverebbe privato di qualsivoglia utilità, essendo la sanzione pecuniaria incamerata dall'erario …”;
- nel caso di specie, l’annullamento in sede giurisdizionale del titolo edilizio non è intervenuto per un mero vizio procedurale ma è avvenuto per insussistenza dei presupposti sostanziali legittimanti l’intervento, che è stato realizzato in violazione delle disposizioni del Piano Regolatore comunale e del PTP dell’Isola di Procida;
- in caso di abusività dell’intervento dal punto di vista sostanziale, come nel caso di specie, la demolizione poteva essere evitata solo a fronte della oggettiva impossibilità di procedere alla restituzione in pristino, il cui onere della prova è a carico dell’interessato sia in sede procedimentale che processuale, come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, sent.n. 2919 del 2022 e n. 9304 del 2022);
- nel caso di specie, quindi, diversamente da quanto dedotto, il diniego di fiscalizzazione non necessitava di particolari motivazioni circa la sussistenza di un interesse pubblico alla demolizione né di una ponderazione dei vari interessi in gioco;
- parte ricorrente, inoltre, come rilevato dal comune sia nel preavviso che nel provvedimento di diniego (in cui ha fatto espressamente riferimento anche alle ulteriori osservazioni endoprocedimentali e relazione tecnica di parte presentate), non ha dato adeguata prova, in violazione dell’onere a suo carico, delle ragioni tecniche dell’oggettiva impossibilità di riduzione in pristino né lo ha fatto nel presente ricorso;
- come anche rilevato dal comune, infatti, le motivazioni addotte nella relazione tecnica di parte restano generiche, limitandosi il tecnico di parte ad affermare che la rimessione in pristino dell’ampliamento realizzato potrebbe compromettere la staticità dell’edificio, senza però che le sue conclusioni siano adeguatamente suffragate con analisi specifiche e verifiche tecniche in grado di dimostrare il reale ed effettivo rischio statico per l’intero immobile preesistente, mentre, per condivisa giurisprudenza, l’impossibilità di riduzione in pristino deve essere oggettiva e valutabile sulla base di rigorose regole tecniche e non legata a valutazioni sull’onerosità dell’intervento (cfr., tra le altre, Tar Napoli, sent. 5046 del 2023 con la giurisprudenza ivi citata).
Per quanto sopra, pertanto, le censure avverso il diniego di fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 TUE vanno respinte.
Considerato quanto sopra, tenuto conto del decisum di cui alla sentenza n. 3759/2023 di questo Tar e di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4313/2024 che ha rigettato l’appello avverso la stessa e considerato che l’intervento insiste in zona paesaggisticamente vincolata, legittimamente il comune ha quindi ordinato la demolizione e rimessione in pristino con l’ordinanza n. 116 del 2025 ex art. 27 TUE, per cui, in parte qua, le censure sono da respingere.
Fondata è, invece, la censura di cui al primo motivo aggiunto con cui la ricorrente lamenta la contraddittorietà dell’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino con riferimento al termine entro cui adempiere.
Invero, l’ordinanza impugnata, da un lato, ordina la demolizione e rimessione in pristino entro 45 gg. dalla notifica dell’ingiunzione di demolizione e, dall’altro, specifica invece che l’esecuzione della demolizione e della rimessione in pristino “ dovrà comunque eseguirsi non oltre il termine di giorni 90 giorni (novanta), congruo termine stabilito dal responsabile di settore”, determinando così una evidente contraddizione nell’atto impugnato, in violazione del principio dell’onus clare loquendi a carico dell’amministrazione.
L’accoglimento di tale censura comporta l’improcedibilità delle ulteriori censure di irragionevolezza del termine, dovendo l’amministrazione comunque rideterminarsi sul punto.
Con riferimento, infine, alle censure di cui al secondo motivo aggiunto relative all’avviso dato dal comune che, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, si procederà ad applicare la sanzione nella misura massima prevista di 20.000 euro, si osserva che le stesse riguardano un mero avviso privo di una effettiva attitudine lesiva e non rilevano pertanto ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione impugnato.
Per quanto sopra, in definitiva, il ricorso va accolto limitatamente alle censure di contraddittorietà relative alla previsione del termine entro cui adempiere all’ordine di demolizione e rimessione in pristino, di cui al primo motivo aggiunto, con conseguente annullamento in parte qua dell’impugnato ordine di demolizione e di riduzione in pristino; mentre va respinto per il resto.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia e del complessivo esito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie limitatamente alle censure di cui al primo motivo aggiunto, secondo quanto indicato in parte motiva, e, per l’effetto, annulla in parte qua l’ordine di demolizione e riduzione in pristino impugnato; lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN DE, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
AR UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR UZ | AN DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.