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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4703 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli Avv.ti BIAGIONI TATIANA, DANESI ANNA e GUERRA MARCO ANDREA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
- RESISTENTE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15/04/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – e Controparte_2
, chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“1) accertare e dichiarare, occorrendo anche previo accertamento della nullità / inesistenza o comunque illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato tra il ricorrente e le parti convenute per i motivi indicati nel corpo del presente atto, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la/le decorrenza/e indicata/e in ricorso (o le diverse di giustizia) ed inquadramento del lavoratore nel livello 2 del CCNL –
Edilizia;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta cessione del rapporto di lavoro del ricorrente da
[...]
a ex artt. 2112 e/o 1406 c.c. a far data dall'1.10.2024 per i CP_3 Controparte_4 motivi indicati in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare e dichiarare che le parti convenute sono solidalmente responsabili nei confronti del ricorrente per le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza / nullità di un patto di prova apposto al contratto / rapporto di lavoro del ricorrente con;
Controparte_4
4) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e comunque l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro operato da in data 30.10.2024 per i Controparte_4 motivi indicati nel presente ricorso e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del
d.lgs. 23/15 commi 1 e 2, ordinare a in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannare la stessa società a corrispondere al sig. , anche a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, le retribuzioni maturate e maturande dal licenziamento sino al ripristino della piena funzionalità del rapporto di lavoro, sulla base del tallone retributivo in atto di € 2.069,20 o quello diverso, anche maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comunque nella misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
5) in subordine ex art. 3 comma 1 d.lgs. 23/15, accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo
o giusta causa e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità al tallone retributivo di € 2.069,20 (o il diverso di giustizia) che si chiede di liquidarsi nella misura massima di 36 mensilità in considerazione delle dimensioni aziendali, delle condizioni delle parti e della gravità dei comportamenti attuati complessivamente intesi e quindi nell'importo di € 74.491,20 o comunque nel diverso importo di giustizia, non inferiore a quanto corrispondente a 6 mensilità pari all'importo di € 12.415,20
(o quello diverso di giustizia).
6) in ulteriore subordine, ex art. 3 co. 1 d.lgs. 23/15 in combinato disposto con l'art. 9 del medesimo d.lgs., condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità al tallone retributivo di € 2.069,20 (o il diverso di giustizia) che si chiede di liquidare nella misura massima di 6 mensilità in considerazione delle dimensioni aziendali, delle condizioni delle parti e della gravità dei comportamenti attuati complessivamente intesi e quindi nell'importo di € 12.415,20 o comunque nel diverso importo di giustizia, non inferiore a quanto corrispondente a 3 mensilità, pari all'importo di € 6.207,60
(o quello diverso di giustizia).
7) In caso di accertata insussistenza della cessione d'azienda e/o del contratto di lavoro del ricorrente tra le società convenute, accertare e dichiarare che (anche) il recesso operato da
e nullo / annullabile / inefficace e comunque illegittimo per i motivi indicati Controparte_3 in ricorso e conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del d.lgs. 23/15 commi 1 e 2, ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore di reintegrare il Controparte_3 ricorrente nel posto di lavoro e condannare la stessa società, a corrispondere alla sig.
[...]
, anche a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate e maturande dal Parte_1 licenziamento sino al ripristino della piena funzionalità del rapporto di lavoro, sulla base del tallone retributivo in atto di € 2.069,20 o quello diverso, anche maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comunque nella misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo.
8) In subordine rispetto al precedente punto 7) ai sensi dell'art. 3 comma 1 d.lgs. 23/15, accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di Controparte_3 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità al tallone retributivo di € 2.069,20 (o il diverso di giustizia) che si chiede di liquidare nella misura massima di 36 mensilità in considerazione delle dimensioni aziendali, delle condizioni delle parti e della gravità dei comportamenti attuati complessivamente intesi e quindi nell'importo di € 74.491,20 o comunque nel diverso importo di giustizia, non inferiore a quanto corrispondente a 6 mensilità pari all'importo di € 12.415,20 (o quello diverso di giustizia).
9) In ogni caso di accoglimento delle domande reintegratorie sub punti 4) e/o 7) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare l'esercizio da parte del ricorrente del diritto all'opzione sostituiva della reintegrazione previsto dall'art. 2 comma 3 d.lgs. 23/15 e per l'effetto condannare le parti convenute a corrispondere al sig. un'indennità, non Parte_1 soggetta a contribuzione previdenziale, pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto al tallone di € 2.069,20 (o il diverso di giustizia) corrispondente all'importo complessivo lordo di € 31.038,00, ovvero il diverso importo di giustizia, anche maggiore o minore.
10) In via ulteriormente subordinata, qualora fosse provata l'esistenza di un valido contratto di lavoro a tempo determinato tra il ricorrente e le società convenute, accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del recesso ante tempus operato da e/o per i motivi tutti indicati nel presente ricorso e Controparte_3 Controparte_4 per l'effetto, condannare e/o in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore a corrispondere al sig. anche a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, un importo corrispondente a tutte le retribuzioni maturate e maturande dal dì del recesso alla data di scadenza del contrato di lavoro a termine, ovvero sino al
31.12.2024 pari ad € 5.065,22 (di cui € 349,32 per TFR), ovvero i diversi importi, maggiori o minori, comunque di giustizia, con ogni conseguenza di legge e di contratto sotto il profilo contributivo e previdenziale.
11) IN OGNI CASO accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive indicate al par. G) della parte in diritto del presente ricorso per i motivi indicati nell'atto e conseguentemente condannare le convenute in solido ex artt. 2112 e/o 1408 cod. civ.
(ovvero ognuna per la parte di spettanza) a corrispondere al ricorrente, per tali titoli ovvero occorrendo a titolo di risarcimento del danno, il complessivo importo lordo di € 5.227,72 di cui
€ 1.124,95 lordi a titolo di TFR, o comunque i diversi importi di giustizia.
12) Con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dovuto al saldo effettivo ed interessi legali sul capitale così rivalutato per lo stesso periodo.
13) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA e c.p.a. e rimborso spese generali
(15%), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari” Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Le convenute, benché ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio, restando contumaci.
Parte ricorrente, in prima udienza, dando atto della liquidazione giudiziale disposta nei confronti di ha dichiarato di rinunciare alle domande svolte nei confronti di quest'ultima ed è stata CP_3 dichiarata pertanto l'estinzione del giudizio tra il ricorrente e la suddetta società.
Il giudizio è dunque proseguito unicamente nei confronti di . Controparte_5
Istruita la causa con prova documentale, all'udienza odierna, il Giudice, dopo la discussione, , ha pronunciato sentenza ex art. 429 primo comma primo periodo c.p.c.
2. In punto di fatto, parte ricorrente ha affermato di avere iniziato a lavorare, senza aver sottoscritto alcun contratto di lavoro, alle dipendenze di sin dall'8.3.2024. Controparte_3
Dall'unica busta paga consegnata al ricorrente da tale società (doc. 1), relativa al mese di giugno
2024, risultano i seguenti dati:
- Assunzione: a tempo determinato;
- Scadenza del termine del contratto: 31.12.2024;
- Inquadramento: 2° livello CCNL Edilizia Cooperative;
- Mansioni: muratore in mattoni.
Alcuni giorni prima della fine del mese di settembre 2024 il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto un messaggio sul proprio smartphone con cui la datrice di lavoro gli comunicava che, in accordi con il sig. (doc. 4), il suo rapporto di lavoro sarebbe passato alla nuova Persona_1 Controparte_1
e che non vi sarebbe stata alcuna modifica “a livello di paga e di contratto”.
[...]
Il ricorrente ha poi riferito di aver appreso, che aveva comunicato al centro per l'impiego la CP_3 cessazione del rapporto di lavoro in data 30.9.2024 indicando come motivazione la “modifica del CP_ termine inizialmente fissato” (al 31.12.2024). vrebbe poi assunto Controparte_6 il ricorrente con decorrenza 1.10.2024, con medesimo inquadramento (2° livello CCNL Edilizia
Cooperative) e medesime mansioni (muratore in mattoni) assegnati da (doc. 4 e 6). Controparte_3
Dalla scheda anagrafica professionale estratta da parte ricorrente si ricava, altresì, che il rapporto di lavoro con è stato dichiarato a tempo determinato con scadenza sempre al 31.12.2024. CP_4
Il ricorrente ha affermato di non aver mai ricevuto alcuna formale comunicazione del recesso da parte di e di non aver sottoscritto mai alcun contratto di lavoro con CP_3 CP_4
Parte ricorrente ha poi sottolineato come da visura CCIAA della risulta che tale società CP_4 ha medesima sede legale di (Milano, viale Brianza 22) e medesimo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore – in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (sig. Per_2
; è comune alle convenute anche il ruolo di Consigliere del sig. e l'oggetto
[...] Persona_3 sociale. Dalle visure delle due convenute (docc. 2 e 5) risulta che è inattiva da fine 2024 e che CP_3
è attiva da giugno 2024. CP_4
Il ricorrente ha poi dedotto di aver lavorato alle dipendenze di sino a quando, il CP_4
30.10.2024, gli veniva verbalmente comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, senza alcuna motivazione.
Successivamente, il ricorrente ha affermato di aver reperito sempre presso il Centro per l'Impiego, per il tramite dell'UST Cisl Monza Brianza Lecco, la comunicazione effettuata da Controparte_4 ve risultava il licenziamento del lavoratore per mancato superamento della prova alla data del
[...]
30.10.2024.
Nessun cedolino retributivo è stato consegnato al ricorrente da parte di . CP_4
Il ricorrente ha poi dedotto il mancato pagamento da parte di della retribuzione per il CP_4 mese di ottobre 2024 nonché di competenze di fine rapporto e TFR.
Con lettera pec dell'8.11.2024 il ricorrente, per il tramite dell'UST Cisl di Monza Brianza Lecco, ha rivendicato nei confronti delle società convenute il pagamento delle competenze di fine rapporto e del TFR, chiedeva l'immediata consegna delle buste paga e dei contratti di lavoro non consegnati al lavoratore, con riserva di verificare le modalità con le quali fosse passato il rapporto di lavoro del sig.
da una società all'altra. Alcun riscontro perveniva a tale missiva ed alcun pagamento CP_7 veniva eseguito in favore del ricorrente. Con ulteriore pec, sempre in data 8.11.2024, il ricorrente, per il tramite del medesimo UST Cisl, impugnava nei confronti di entrambe le convenute i contratti di lavoro sottoposti a termine e/o i termini stessi apposti ai contratti di lavoro, nonché l'estromissione dal posto di lavoro e la nullità del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, evidenziando come il lavoratore non avesse mai ricevuto i contratti di lavoro, né alcuna lettera di licenziamento. Anche a tale missiva non perveniva alcun riscontro da parte delle convenute.
3. Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, occorre circoscrivere il thema decidendum, tenuto conto della rinuncia svolta da parte ricorrente alle domande avanzate nei confronti di
[...]
essendo questa stata posta in liquidazione giudiziale. In prima udienza, il giudizio invero CP_3
è stato conseguentemente dichiarato estinto tra il ricorrente ed Henz. La rinuncia implica in particolare che sia venuto meno anche l'interesse della parte anche alla domanda di accertamento della cessione del rapporto di lavoro del ricorrente da a Controparte_3 ex artt. 2112 e/o 1406 c.c. a far data dall'1.10.2024. Controparte_4
La domanda di parte attrice deve dunque essere circoscritta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di con decorrenza dall' CP_4
1.10.2024; all'accertamento dell'inefficacia del licenziamento intimato da quest'ultima e, infine, alla condanna sempre della medesima società al pagamento della retribuzione omessa per l'ultimo mese di rapporto oltre TFR e competenze di fine rapporto.
4. Tanto chiarito, le domande di parte attrice sono tutte meritevoli di accoglimento.
4.1Va innanzitutto accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di con decorrenza dal 1.10.2024. CP_4
Ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 81/2015, comma 4, 'l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto'. Dal tenore letterale della norma si evince in modo inequivoco che la forma scritta sia richiesta ad substantiam per la validità del termine apposto al rapporto di lavoro, fatta eccezione per quelli di durata non superiore ai 12 giorni.
In tal senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione, precisando che “il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n.
13393 del 2017) – della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto” e che la consegna di un documento sottoscritto solo dal datore di lavoro “non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione
(peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro” (Cass. 5 febbraio 2018 n. 2774).
Parte convenuta su cui gravava l'onere di provare la sussistenza del contratto di lavoro a termine in forma scritta, restando contumace, non può dunque che essere soccombente sul punto, con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve dunque ritenersi stipulato a tempo indeterminato ab origine, a partire dalla data della sua instaurazione, posto che il termine è nullo e si ha per non apposto.
4.2 Il ricorrente ha poi dedotto di essere stato allontanato oralmente in data 30.10.2024. La cessazione del rapporto in tale data risulta anche dalla comunicazione di cessazione prodotta dal Pt_2 ricorrente (doc. 6). Tuttavia, il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcuna lettera di licenziamento e la datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha così dimostrato di aver licenziato il ricorrente in forma scritta.
L'assenza di forma scritta nella comunicazione del licenziamento rende il recesso datoriale inefficace, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 23/2015, con applicazione della tutela indennitaria prevista al comma 3 dello stesso articolo, secondo quanto indicato da parte ricorrente nel ricorso.
La motivazione indicata al centro per l'impiego consistente nel mancato superamento del patto di prova non è rilevante. Posto che, in ogni caso, anche tale motivazione sarebbe del tutto insussistente in quanto anche per il patto di prova, al pari del termine, è prevista la forma scritta a pena di nullità, prevale ed è assorbente in ogni caso l'illegittimità del licenziamento in quanto inefficace perché intimato in forma orale.
Dato atto dell'opzione esercitata dal lavoratore nel ricorso in luogo della tutela reintegratoria, la convenuta deve dunque essere condannata a pagare un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità al tallone mensile di euro € 2.069,20 coincidente con l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria
4.3 Infine, con riguardo alle differenze retributive, le somme che dovranno essere corrisposte al ricorrente sono quelle maturate alle dipendenze di fino al 30/10/2024, pari a Controparte_4 euro 2.745,99, come dettagliatamente indicato nei conteggi nell'atto introduttivo con riferimento alla retribuzione del mese di ottobre 2024, oltre a competenze di fine rapporto e TFR, relativi tale periodo.
Gravava su parte convenuta allegare il fatto impeditivo o estintivo quale l'avvenuto pagamento.
Anche sotto tale profilo, la contumacia della parte ne determina la soccombenza. A tale importo occorre computare cumulativamente interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., in ragione della natura del credito.
5. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la Controparte_4 eve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione
[...]
a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione respinta, così provvede: 1) dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato tra il ricorrente e la dalla data del 01/10/2024; Controparte_1
2) dichiara inefficace il licenziamento orale intimato al ricorrente in data 30/10/2024 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a corrispondere a Controparte_1
un'indennità risarcitoria corrispondente a 15 mensilità, commisurato Parte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari a € 2.069,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle Controparte_1 conseguenti differenze retributive nella misura di euro 2.745,99 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.800,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, avv.ti TATIANA BIAGIONI, ANNA DANESI e MARCO ANDREA
GUERRA.
Milano, 17/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Camilla ST
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli Avv.ti BIAGIONI TATIANA, DANESI ANNA e GUERRA MARCO ANDREA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
- RESISTENTE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15/04/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – e Controparte_2
, chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“1) accertare e dichiarare, occorrendo anche previo accertamento della nullità / inesistenza o comunque illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato tra il ricorrente e le parti convenute per i motivi indicati nel corpo del presente atto, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la/le decorrenza/e indicata/e in ricorso (o le diverse di giustizia) ed inquadramento del lavoratore nel livello 2 del CCNL –
Edilizia;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta cessione del rapporto di lavoro del ricorrente da
[...]
a ex artt. 2112 e/o 1406 c.c. a far data dall'1.10.2024 per i CP_3 Controparte_4 motivi indicati in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare e dichiarare che le parti convenute sono solidalmente responsabili nei confronti del ricorrente per le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza / nullità di un patto di prova apposto al contratto / rapporto di lavoro del ricorrente con;
Controparte_4
4) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e comunque l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro operato da in data 30.10.2024 per i Controparte_4 motivi indicati nel presente ricorso e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del
d.lgs. 23/15 commi 1 e 2, ordinare a in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannare la stessa società a corrispondere al sig. , anche a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, le retribuzioni maturate e maturande dal licenziamento sino al ripristino della piena funzionalità del rapporto di lavoro, sulla base del tallone retributivo in atto di € 2.069,20 o quello diverso, anche maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comunque nella misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
5) in subordine ex art. 3 comma 1 d.lgs. 23/15, accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo
o giusta causa e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità al tallone retributivo di € 2.069,20 (o il diverso di giustizia) che si chiede di liquidarsi nella misura massima di 36 mensilità in considerazione delle dimensioni aziendali, delle condizioni delle parti e della gravità dei comportamenti attuati complessivamente intesi e quindi nell'importo di € 74.491,20 o comunque nel diverso importo di giustizia, non inferiore a quanto corrispondente a 6 mensilità pari all'importo di € 12.415,20
(o quello diverso di giustizia).
6) in ulteriore subordine, ex art. 3 co. 1 d.lgs. 23/15 in combinato disposto con l'art. 9 del medesimo d.lgs., condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità al tallone retributivo di € 2.069,20 (o il diverso di giustizia) che si chiede di liquidare nella misura massima di 6 mensilità in considerazione delle dimensioni aziendali, delle condizioni delle parti e della gravità dei comportamenti attuati complessivamente intesi e quindi nell'importo di € 12.415,20 o comunque nel diverso importo di giustizia, non inferiore a quanto corrispondente a 3 mensilità, pari all'importo di € 6.207,60
(o quello diverso di giustizia).
7) In caso di accertata insussistenza della cessione d'azienda e/o del contratto di lavoro del ricorrente tra le società convenute, accertare e dichiarare che (anche) il recesso operato da
e nullo / annullabile / inefficace e comunque illegittimo per i motivi indicati Controparte_3 in ricorso e conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del d.lgs. 23/15 commi 1 e 2, ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore di reintegrare il Controparte_3 ricorrente nel posto di lavoro e condannare la stessa società, a corrispondere alla sig.
[...]
, anche a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate e maturande dal Parte_1 licenziamento sino al ripristino della piena funzionalità del rapporto di lavoro, sulla base del tallone retributivo in atto di € 2.069,20 o quello diverso, anche maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comunque nella misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo.
8) In subordine rispetto al precedente punto 7) ai sensi dell'art. 3 comma 1 d.lgs. 23/15, accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di Controparte_3 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità al tallone retributivo di € 2.069,20 (o il diverso di giustizia) che si chiede di liquidare nella misura massima di 36 mensilità in considerazione delle dimensioni aziendali, delle condizioni delle parti e della gravità dei comportamenti attuati complessivamente intesi e quindi nell'importo di € 74.491,20 o comunque nel diverso importo di giustizia, non inferiore a quanto corrispondente a 6 mensilità pari all'importo di € 12.415,20 (o quello diverso di giustizia).
9) In ogni caso di accoglimento delle domande reintegratorie sub punti 4) e/o 7) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare l'esercizio da parte del ricorrente del diritto all'opzione sostituiva della reintegrazione previsto dall'art. 2 comma 3 d.lgs. 23/15 e per l'effetto condannare le parti convenute a corrispondere al sig. un'indennità, non Parte_1 soggetta a contribuzione previdenziale, pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto al tallone di € 2.069,20 (o il diverso di giustizia) corrispondente all'importo complessivo lordo di € 31.038,00, ovvero il diverso importo di giustizia, anche maggiore o minore.
10) In via ulteriormente subordinata, qualora fosse provata l'esistenza di un valido contratto di lavoro a tempo determinato tra il ricorrente e le società convenute, accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del recesso ante tempus operato da e/o per i motivi tutti indicati nel presente ricorso e Controparte_3 Controparte_4 per l'effetto, condannare e/o in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore a corrispondere al sig. anche a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, un importo corrispondente a tutte le retribuzioni maturate e maturande dal dì del recesso alla data di scadenza del contrato di lavoro a termine, ovvero sino al
31.12.2024 pari ad € 5.065,22 (di cui € 349,32 per TFR), ovvero i diversi importi, maggiori o minori, comunque di giustizia, con ogni conseguenza di legge e di contratto sotto il profilo contributivo e previdenziale.
11) IN OGNI CASO accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive indicate al par. G) della parte in diritto del presente ricorso per i motivi indicati nell'atto e conseguentemente condannare le convenute in solido ex artt. 2112 e/o 1408 cod. civ.
(ovvero ognuna per la parte di spettanza) a corrispondere al ricorrente, per tali titoli ovvero occorrendo a titolo di risarcimento del danno, il complessivo importo lordo di € 5.227,72 di cui
€ 1.124,95 lordi a titolo di TFR, o comunque i diversi importi di giustizia.
12) Con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dovuto al saldo effettivo ed interessi legali sul capitale così rivalutato per lo stesso periodo.
13) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA e c.p.a. e rimborso spese generali
(15%), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari” Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Le convenute, benché ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio, restando contumaci.
Parte ricorrente, in prima udienza, dando atto della liquidazione giudiziale disposta nei confronti di ha dichiarato di rinunciare alle domande svolte nei confronti di quest'ultima ed è stata CP_3 dichiarata pertanto l'estinzione del giudizio tra il ricorrente e la suddetta società.
Il giudizio è dunque proseguito unicamente nei confronti di . Controparte_5
Istruita la causa con prova documentale, all'udienza odierna, il Giudice, dopo la discussione, , ha pronunciato sentenza ex art. 429 primo comma primo periodo c.p.c.
2. In punto di fatto, parte ricorrente ha affermato di avere iniziato a lavorare, senza aver sottoscritto alcun contratto di lavoro, alle dipendenze di sin dall'8.3.2024. Controparte_3
Dall'unica busta paga consegnata al ricorrente da tale società (doc. 1), relativa al mese di giugno
2024, risultano i seguenti dati:
- Assunzione: a tempo determinato;
- Scadenza del termine del contratto: 31.12.2024;
- Inquadramento: 2° livello CCNL Edilizia Cooperative;
- Mansioni: muratore in mattoni.
Alcuni giorni prima della fine del mese di settembre 2024 il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto un messaggio sul proprio smartphone con cui la datrice di lavoro gli comunicava che, in accordi con il sig. (doc. 4), il suo rapporto di lavoro sarebbe passato alla nuova Persona_1 Controparte_1
e che non vi sarebbe stata alcuna modifica “a livello di paga e di contratto”.
[...]
Il ricorrente ha poi riferito di aver appreso, che aveva comunicato al centro per l'impiego la CP_3 cessazione del rapporto di lavoro in data 30.9.2024 indicando come motivazione la “modifica del CP_ termine inizialmente fissato” (al 31.12.2024). vrebbe poi assunto Controparte_6 il ricorrente con decorrenza 1.10.2024, con medesimo inquadramento (2° livello CCNL Edilizia
Cooperative) e medesime mansioni (muratore in mattoni) assegnati da (doc. 4 e 6). Controparte_3
Dalla scheda anagrafica professionale estratta da parte ricorrente si ricava, altresì, che il rapporto di lavoro con è stato dichiarato a tempo determinato con scadenza sempre al 31.12.2024. CP_4
Il ricorrente ha affermato di non aver mai ricevuto alcuna formale comunicazione del recesso da parte di e di non aver sottoscritto mai alcun contratto di lavoro con CP_3 CP_4
Parte ricorrente ha poi sottolineato come da visura CCIAA della risulta che tale società CP_4 ha medesima sede legale di (Milano, viale Brianza 22) e medesimo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore – in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (sig. Per_2
; è comune alle convenute anche il ruolo di Consigliere del sig. e l'oggetto
[...] Persona_3 sociale. Dalle visure delle due convenute (docc. 2 e 5) risulta che è inattiva da fine 2024 e che CP_3
è attiva da giugno 2024. CP_4
Il ricorrente ha poi dedotto di aver lavorato alle dipendenze di sino a quando, il CP_4
30.10.2024, gli veniva verbalmente comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, senza alcuna motivazione.
Successivamente, il ricorrente ha affermato di aver reperito sempre presso il Centro per l'Impiego, per il tramite dell'UST Cisl Monza Brianza Lecco, la comunicazione effettuata da Controparte_4 ve risultava il licenziamento del lavoratore per mancato superamento della prova alla data del
[...]
30.10.2024.
Nessun cedolino retributivo è stato consegnato al ricorrente da parte di . CP_4
Il ricorrente ha poi dedotto il mancato pagamento da parte di della retribuzione per il CP_4 mese di ottobre 2024 nonché di competenze di fine rapporto e TFR.
Con lettera pec dell'8.11.2024 il ricorrente, per il tramite dell'UST Cisl di Monza Brianza Lecco, ha rivendicato nei confronti delle società convenute il pagamento delle competenze di fine rapporto e del TFR, chiedeva l'immediata consegna delle buste paga e dei contratti di lavoro non consegnati al lavoratore, con riserva di verificare le modalità con le quali fosse passato il rapporto di lavoro del sig.
da una società all'altra. Alcun riscontro perveniva a tale missiva ed alcun pagamento CP_7 veniva eseguito in favore del ricorrente. Con ulteriore pec, sempre in data 8.11.2024, il ricorrente, per il tramite del medesimo UST Cisl, impugnava nei confronti di entrambe le convenute i contratti di lavoro sottoposti a termine e/o i termini stessi apposti ai contratti di lavoro, nonché l'estromissione dal posto di lavoro e la nullità del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, evidenziando come il lavoratore non avesse mai ricevuto i contratti di lavoro, né alcuna lettera di licenziamento. Anche a tale missiva non perveniva alcun riscontro da parte delle convenute.
3. Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, occorre circoscrivere il thema decidendum, tenuto conto della rinuncia svolta da parte ricorrente alle domande avanzate nei confronti di
[...]
essendo questa stata posta in liquidazione giudiziale. In prima udienza, il giudizio invero CP_3
è stato conseguentemente dichiarato estinto tra il ricorrente ed Henz. La rinuncia implica in particolare che sia venuto meno anche l'interesse della parte anche alla domanda di accertamento della cessione del rapporto di lavoro del ricorrente da a Controparte_3 ex artt. 2112 e/o 1406 c.c. a far data dall'1.10.2024. Controparte_4
La domanda di parte attrice deve dunque essere circoscritta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di con decorrenza dall' CP_4
1.10.2024; all'accertamento dell'inefficacia del licenziamento intimato da quest'ultima e, infine, alla condanna sempre della medesima società al pagamento della retribuzione omessa per l'ultimo mese di rapporto oltre TFR e competenze di fine rapporto.
4. Tanto chiarito, le domande di parte attrice sono tutte meritevoli di accoglimento.
4.1Va innanzitutto accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di con decorrenza dal 1.10.2024. CP_4
Ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 81/2015, comma 4, 'l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto'. Dal tenore letterale della norma si evince in modo inequivoco che la forma scritta sia richiesta ad substantiam per la validità del termine apposto al rapporto di lavoro, fatta eccezione per quelli di durata non superiore ai 12 giorni.
In tal senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione, precisando che “il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n.
13393 del 2017) – della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto” e che la consegna di un documento sottoscritto solo dal datore di lavoro “non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione
(peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro” (Cass. 5 febbraio 2018 n. 2774).
Parte convenuta su cui gravava l'onere di provare la sussistenza del contratto di lavoro a termine in forma scritta, restando contumace, non può dunque che essere soccombente sul punto, con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve dunque ritenersi stipulato a tempo indeterminato ab origine, a partire dalla data della sua instaurazione, posto che il termine è nullo e si ha per non apposto.
4.2 Il ricorrente ha poi dedotto di essere stato allontanato oralmente in data 30.10.2024. La cessazione del rapporto in tale data risulta anche dalla comunicazione di cessazione prodotta dal Pt_2 ricorrente (doc. 6). Tuttavia, il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcuna lettera di licenziamento e la datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha così dimostrato di aver licenziato il ricorrente in forma scritta.
L'assenza di forma scritta nella comunicazione del licenziamento rende il recesso datoriale inefficace, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 23/2015, con applicazione della tutela indennitaria prevista al comma 3 dello stesso articolo, secondo quanto indicato da parte ricorrente nel ricorso.
La motivazione indicata al centro per l'impiego consistente nel mancato superamento del patto di prova non è rilevante. Posto che, in ogni caso, anche tale motivazione sarebbe del tutto insussistente in quanto anche per il patto di prova, al pari del termine, è prevista la forma scritta a pena di nullità, prevale ed è assorbente in ogni caso l'illegittimità del licenziamento in quanto inefficace perché intimato in forma orale.
Dato atto dell'opzione esercitata dal lavoratore nel ricorso in luogo della tutela reintegratoria, la convenuta deve dunque essere condannata a pagare un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità al tallone mensile di euro € 2.069,20 coincidente con l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria
4.3 Infine, con riguardo alle differenze retributive, le somme che dovranno essere corrisposte al ricorrente sono quelle maturate alle dipendenze di fino al 30/10/2024, pari a Controparte_4 euro 2.745,99, come dettagliatamente indicato nei conteggi nell'atto introduttivo con riferimento alla retribuzione del mese di ottobre 2024, oltre a competenze di fine rapporto e TFR, relativi tale periodo.
Gravava su parte convenuta allegare il fatto impeditivo o estintivo quale l'avvenuto pagamento.
Anche sotto tale profilo, la contumacia della parte ne determina la soccombenza. A tale importo occorre computare cumulativamente interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., in ragione della natura del credito.
5. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la Controparte_4 eve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione
[...]
a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione respinta, così provvede: 1) dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato tra il ricorrente e la dalla data del 01/10/2024; Controparte_1
2) dichiara inefficace il licenziamento orale intimato al ricorrente in data 30/10/2024 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a corrispondere a Controparte_1
un'indennità risarcitoria corrispondente a 15 mensilità, commisurato Parte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari a € 2.069,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle Controparte_1 conseguenti differenze retributive nella misura di euro 2.745,99 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.800,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, avv.ti TATIANA BIAGIONI, ANNA DANESI e MARCO ANDREA
GUERRA.
Milano, 17/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Camilla ST