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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/03/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 7909/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7909/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Daniele COPPOLA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio del difensore in Battipaglia (Sa) alla Via Pastore n. 53 attore-opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.t.e p.t. Sig. in qualità di Responsabile Atti Introduttivi Controparte_2
del Giudizio , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio CRINITI (C.F. Pt_2
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._3
Messina alla Via XXVII Luglio n. 103.
(C.F. ), in persona di Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(CF. ), nella qualità di Responsabile Legale e Contenzioso, C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana DONATIELLO (C.F: ), C.F._5
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sparanise (CE) alla Via Padre
Semeria s.n.c.
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_5
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. ), P.IVA_3
presso cui, ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, 58 convenuti-opposti
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti a mezzo PEC in data
30.10.2023, evocava in giudizio , Parte_1 Controparte_6
, nonché il – Corte di Appello di Roma, Controparte_3 Controparte_7
, onde opporsi alla cartella esattoriale n. 10020230020469549000, Controparte_8
dell'importo di euro 60.084,42, notificatagli dall'agente della riscossione in data 10.10.2023, avente ad oggetto «Atti giudiziari anno 2014 formati a seguito di sentenza n. 668 del 16/01/2014 resa dalla Corte di Appello di Roma - Ruolo reso esecutivo in data 23-05-2023 – consegnato il 10-08-
2023 – Ruolo Ordinario».
L'opponente deduceva, anzitutto, come la cartella fosse carente di motivazione in ordine alle somme che si intimavano in pagamento, atteso che, con sentenza n. 668 della Corte di Appello di Roma, era stato invero condannato (stante l'ammissione del difensore della controparte appellata al gratuito patrocinio) al pagamento della somma di €. 5.700,00 da ragguagliarsi, peraltro, a quella minore determinata nel decreto di liquidazione. A tanto conseguiva, negli intendimenti di parte istante, che l'importo ingiunto non trovasse titolo giuridico nella sentenza richiamata in cartella.
Si doleva, ancora, della carenza di prova circa l'effettivo pagamento da parte dello Stato alla parte ammessa al gratuito patrocinio, determinandosi la nullità della cartella in parola, per la cui declaratoria instava a conclusione del proprio libello, unitamente alla sospensione dell'esecutività di essa, vinte le spese.
Provvedeva alla propria costituzione in giudizio l' , Controparte_6
evidenziando come la cartella fosse stata redatta in conformità ai modelli ministeriali e che i rilievi concernenti l'ammontare degli importi richiesti e l'effettivo diritto dello Stato a pretendere l'intimato pagamento non fossero riferibili alla propria attività, estrinsecantesi nella mera riscossione dei ruoli così come trasmessi dagli enti impositori. Pertanto, instava per il rigetto della richiesta sospensiva e di ogni domanda svolta nei suoi confronti, vinte le spese.
Il contraddittorio si formalizzava, altresì, nei confronti di , la quale, Controparte_3
previo esame della normativa vigente per il recupero delle spese di giustizia, evidenziava di aver proceduto al discarico parziale per la posizione dell'odierno opponente in data
14.11.2023, avendo la Corte d'Appello di Roma, con nota A1 n. 10425.2023, trasmesso la richiesta di recupero crediti per effettivi € 9.113,34, quale somma complessivamente a debito all'esito dei due gradi di giudizio. Instava, di poi, per il rigetto dell'eccezione di carenza di motivazione della cartella, della richiesta sospensiva nonché dell'opposizione per la parte di somma risultante dovuta, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio anche l'evocato , eccependo che le responsabilità CP_5
dell' fosse limitata alla fase antecedente alla formazione del ruolo, Controparte_8
come da convenzione stipulata ai sensi dell' art. 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre
2007, n. 244, in data 23 settembre 2010 tra ed Controparte_5 Controparte_3
, alla quale è attribuita la gestione dei crediti di giustizia, mediante quantificazione ed
[...]
iscrizione a ruolo dei medesimi. Concludeva, quindi, per declaratoria di infondatezza della domanda attorea nei confronti del , con vittoria od in subordine Controparte_5
compensazione delle spese di lite.
All'esito delle verifiche preliminari, ex art. 171 bis, il Tribunale confermava la data fissata per la prima udienza (20.03.2024) e rilevava come l'avvenuto discarico della cifra di cui in cartella nella sua maggiore entità comportasse il venir meno del periculum in mora per la concessione della richiesta sospensiva.
Con memorie integrative depositate in occasione dell'udienza del 20.03.2024, l'opponente ribadiva che le pretese avanzate in cartella risultavano illegittime e contestava la documentazione prodotta, «ovvero il Foglio notizie (Art 280 T.U. 115/2002 (Allegato denominato: “VisualizzaAllegatoNotaTrasmissione” pagina fronte e retro) perché in copia e non conforme atteso che alla scritta dattilografica sono aggiunti appunti calligrafici a penna non attinenti al documento contestato redatto con caratteri meccanografici, ovvero esso documento contiene rilievi grafici a penna che esulano dal procedimento iscritto al Ruolo generale (R.G.) n. 7279/10 Corte di Appello di Roma. Le ulteriori somme sembrano aggiunte posteriormente. Dette aggiunte grafiche non corrispondono, inoltre, all'importo calcolato e determinato a stampa come “Totale spese pagate euro: 3425,76 (spese anticipate ripetibili), oltre Totale spese euro: 24,78 ». Evidenziava che, avvenuto il discarico parziale della cartella impugnata, per la somma di €. 50.965,20, la pretesa residua indicata da in CP_3
€. 9.113,34 non fosse, in ogni caso, riconducibile al titolo per cui era emessa la cartella di pagamento opposta, essendo €. 5.662,80 afferenti ad altro giudizio e ad altra autorità giudiziaria (Tribunale di Rieti), non indicati nel ruolo sotteso alla cartella impugnata.
Pertanto, concludeva di volersi disporre il pagamento della sola somma di €. 3.425,76, corrispondente alle spese anticipate dalla Corte di Appello di Roma, “in ragione della sentenza
n. 668 resa in data 16/01/2014 per causa iscritta al Ruolo Generale n. 7279/2010 della Corte di
Appello di Roma (titolo/ruolo n. 2023/0004534 ) afferisce all'importo di €. 2.700,00 + cassa avvocati
4% + Iva al 22%” .
Replicava a tali assunti con memoria del 21.02.2024, deducendo che il Controparte_3
disconoscimento dei documenti prodotti in giudizio doveva essere operato esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2719 cc., ed anche evidenziando che fosse l'ufficio di gravame a curare il recupero delle spese di ambedue i gradi di giudizio, sicché la somma computata all'esito del discarico era pienamente legittima, attenendo anche alle spese maturate nell'ambito del primo grado.
Chiamato il procedimento all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data 19.03.2025, veniva trattenuto in decisione.
*** Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo mette conto, in apertura, vagliare l'eccezione proposta dalla convenuta in ordine alla propria CP_6
estraneità al giudizio. Ebbene, si rileva che, nel caso che ci occupa, che il contraddittorio sia stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi sia dell'ente impositore sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza dell'atto opposto, da inquadrarsi precipuamente nel perimetro dell'opposizione pre-esecutiva ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.; l'attore ha così consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che sia rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e, quindi, sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto anche della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del
12.02.2024., con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ha concluso, poi, enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione".
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione all'esecuzione avanzata nel presente giudizio risulta ammissibile e pienamente scrutinabile.
Ciò posto, parte opponente ha promosso opposizione (si ribadisce) sia ai sensi dell'art. 617 comma I cpc – laddove ha inteso far valere vizi formali della cartella ricevuta (id est carenza di motivazione di essa), da proporsi entro venti giorni dalla notifica della cartella
(Cass., 28.11.2003, n. 18207; Cass., 6.6.2003, n. 9087; Cass., 28.6.2002, n. 9498; Cass., Sez.
Un., 10.8.2000, n. 562) –, sia ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., deducendo fatti estintivi ovvero impeditivi del diritto altrui.
Con riguardo alle prime doglianze, il termine perentorio di proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi è stato rispettato, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata in data 10.10.2023 e successivamente impugnata (con notifica dell'atto di opposizione) in data 30.10.2023, dunque entro il termine decadenziale di venti giorni previsto dalla legge.
Chiarita l'ammissibilità del motivo ex art. 617 c.p.c., deve rilevarsi come il medesimo non sia meritevole di accoglimento. Ed infatti, non appaiono suffragate le contestazioni di parte attorea in ordine alle carenze motivazionali dell'atto impositivo, il che cagionerebbe, secondo le prospettazioni dell'opponente, la nullità della cartella di cui si discute.
Sul punto si evidenzia come la motivazione della cartella sia scevra da vizi allorquando contenga tanto il riferimento al titolo, quanto l'indicazione delle singole somme richieste a pagamento: questi elementi, infatti, sono, sufficienti a consentire di comprendere la ragione sottostante all'iscrizione a ruolo e, pertanto, i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, hanno determinato l'emissione e susseguente notificazione della cartella di pagamento. Dall'esame del compendio documentale, è possibile evincere che l'opponente è stato messo in condizione di conoscere compiutamente la ragione creditoria sulla scorta della quale gli è stata notificata la cartella di pagamento e conosceva già il titolo esecutivo sotteso all'azione esecutiva minacciata a proprio danno. La motivazione della cartella, dunque, contiene ogni elemento utile a comprendere la genesi della pretesa e le ragioni dell'iniziativa assunta dall'agente della riscossione, il quale ha pienamente osservato l'obbligo informativo previsto dalla legge. Inoltre, l'atto gravato risulta redatto secondo il modello legalmente previsto e non necessita di motivazioni diverse da quelle afferenti la corretta indicazione degli importi, dell'ente titolare del credito, degli estremi del titolo in forza del quale si è proceduto all'iscrizione al ruolo.
Ed infatti, la Suprema Corte, con ordinanza 16853/2021, ha precisato che la cartella di pagamento deve essere adeguatamente motivata, ovvero deve riportare sia i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche che sono alla base della pretesa (“la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa ... tuttavia, con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto tanto per l'avviso di accertamento, quanto per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973 , artt. 12 e
25) questa corte ha già avuto modo di precisare che la verifica dell'osservanza dell'obbligo dell'ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili da un lato nel mettere a conoscenza il contribuente dell'an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato e dall'altro, di delimitare le ragioni dell'Ufficio nella successiva fase contenziosa”).
Del resto, il ripetuto rilievo, da parte di che l'importo di cui alla Parte_1
cartella opposta non corrisponda alla somma di cui al dispositivo della sentenza di condanna n. 668/2014, dimostra che la cartella abbia raggiunto il suo scopo, che conosciuto dalla parte sia il titolo che la sottende e che il destinatario della cartella abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Venendo a scrutinare la doglianza proposta ai sensi dell'art. 615 cpc, si rileva come parte opponente abbia essenzialmente lamentato che la somma portata dalla cartella de qua (€.
60.084,42), sia errata rispetto all'importo per cui vi è stata condanna nel titolo (sentenza n.
688/2014 – Corte di Appello di Roma): il motivo è fondato, sebbene non nei termini proposti da parte opponente, che ritiene dovuti solo “€. 3425,76 a titolo di spese sostenute dalla parte giudizio di appello iscritto al nrg 7279.2010 presso la Corte di Parte_3
Appello capitolina”-.
Invero, , all'atto della propria costituzione, ha prontamente evidenziato Controparte_3
che l'importo in cartella era stato oggetto di discarico in data 14.11.2023 (dunque, in data successiva al ricevimento dell'atto che ha introdotto il presente giudizio - giusta pec in atti del 30.10.2023), ed ha allegato, a riprova, tutta la documentazione intervenuta con l'ufficio giudiziario interessato della iscrizione delle spese a debito;
conseguentemente, ha così rideterminato l'importo dovuto dallo “€ 5662,80 a titolo di spese sostenute dalla CP_9
parte (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) nel giudizio di primo iscritto al nrg Parte_4
1405.2006 presso il Tribunale di Rieti;
€ 24,78 per diritti copia;
€ 3425,76 a titolo di spese di lite sostenute dalla parte (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) nel giudizio di appello Parte_4
al nrg 7279.2010 presso la Corte capitolina;
dunque per un importo dovuto di € 9113,34 ed in ogni caso come meglio specificato nel documento di discarico”(cfr. pag. 5 comparsa di costituzione).
A fronte di tale specifica, l'opponente ha, dal canto suo, eccepito che la pretesa residua, quantificata da in €. 9.113,34, non fosse comunque riconducibile al titolo per cui CP_3
era stata emessa la cartella opposta, dal momento che parte di tale somma, segnatamente €. 5.662,80, era afferente ad altro giudizio e ad altra autorità giudiziaria (Tribunale di Rieti
– ove, per vero, si era svolto il primo grado di quel giudizio), e che il foglio notizie versato in atti presentasse, accanto alle scritte dattilografiche, appunti calligrafici a penna che esulerebbero dal procedimento esitato nella sentenza sottesa alla cartella de qua.
Ebbene, posto che a mente dell'art. 2719 Codice Civile “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”, nel caso di specie non si registra un formale disconoscimento delle scritture in questione da parte dell'opponente. Peraltro, risulta allegato in atti anche il Modello A1 (Trasmissione atti art. 5, comma 1, Convenzione) N. Prot. 010425/2023, N. R.G. 007279/2010, per mezzo del quale la Corte d'Appello di Roma ha “riassunto” le spese a debito iscritte in ordine al citato giudizio, relative sia alla sentenza 668/2014 resa in grado di appello e sia della sentenza
488/2010 resa dal Tribunale (di Rieti) in primo grado.
Ed infatti, per il recupero delle spese anticipate dallo Stato il provvedimento che definisce il giudizio deve essere passato in giudicato o divenuto definitivo (artt. 208, 212, 227-ter
TUSG), il che presuppone che laddove la sentenza di primo grado sia stata impugnata
(come avvenuto nel caso in esame), sol allorquando la sentenza di secondo grado sia definitiva (perché non ulteriormente gravata) e resa a favore della parte ammessa al gratuito patrocinio, il foglio notizie si potrà chiudere, segnatamente con la locuzione “c'è titolo” per il recupero delle spese (del 1° e 2° grado). In proposito, il foglio notizie, ai sensi della circolare ministeriale n. 9/03, è un documento che va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito, in modo che nel passaggio, l'ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali. Difatti, la nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Ministero della
Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, al punto 6, lettera a, espressamente prevede che «il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale […] al termine di ogni fase processuale, il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità”( rif. circolare Ministero Giustizia n. 9 del 26 giugno 2006 ). Ed ancora, la circolare n.16318 del 08.02.2011 ha stabilito che “ gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito;
se la parte appellante è ammessa al patrocinio anche per il grado di appello le spese anticipate e/o prenotate a debito andranno annotate e recuperate in relazione al provvedimento che definisce il secondo grado provvedimento che deve tenere conto delle spese prodotte in primo grado”.
Calando le suesposte coordinate al caso in esame, si ricava che non v'è da dubitare che gli appunti calligrafici attengano ad una completezza dei dati postuma al giudizio di primo grado, allorquando sono state correttamente conglobate le spese iscritte a debito in riferimento ai giudizi tenutisi nel successivo grado;
così come si può rilevare che è stato regolarmente attivato il procedimento di riscossione solo quando si è avuto il passaggio in giudicato della sentenza resa in grado d'appello, che costituisce il titolo per il recupero delle spese nel loro complesso.
Tuttavia, l'errato importo di esse, nella misura intimata, sebbene oggetto di discarico (si evidenzia, solo in seguito alla proposta opposizione che ci occupa), rende l'opposizione del fondata nella parte de qua, emergendo che il debito di questi sia Parte_1
riferibile alla minor somma pari ad euro 9.113,34, quale importo risultante dalla somma delle spese per gratuito patrocinio iscritte a debito nel giudizio di primo grado n. 488/2010 tenutosi innanzi al Tribunale di Rieti (€. 5.662,80) e di quelle liquidate nel successivo grado di appello (€ 3.425,76), esitato nella sentenza n. 688/2014, resa dalla Corte d'Appello di
Roma,.
Pera quanto sin qui esposto, l'opposizione può trovare parziale accoglimento.
Cionondimeno, la soccombenza reciproca insita nell'accoglimento della domanda in maniera parziale, giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti in causa.
Difatti, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 7909/2023, promossa da contro Parte_1 [...]
, e , in persona dei Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
rispettivi legali rapp.ti p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara valida ed efficace la cartella esattoriale n. 10020230020469549000 per la parte non eccedente euro 9.113,34;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Salerno, 29.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7909/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Daniele COPPOLA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio del difensore in Battipaglia (Sa) alla Via Pastore n. 53 attore-opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.t.e p.t. Sig. in qualità di Responsabile Atti Introduttivi Controparte_2
del Giudizio , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio CRINITI (C.F. Pt_2
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._3
Messina alla Via XXVII Luglio n. 103.
(C.F. ), in persona di Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(CF. ), nella qualità di Responsabile Legale e Contenzioso, C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana DONATIELLO (C.F: ), C.F._5
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sparanise (CE) alla Via Padre
Semeria s.n.c.
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_5
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. ), P.IVA_3
presso cui, ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, 58 convenuti-opposti
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti a mezzo PEC in data
30.10.2023, evocava in giudizio , Parte_1 Controparte_6
, nonché il – Corte di Appello di Roma, Controparte_3 Controparte_7
, onde opporsi alla cartella esattoriale n. 10020230020469549000, Controparte_8
dell'importo di euro 60.084,42, notificatagli dall'agente della riscossione in data 10.10.2023, avente ad oggetto «Atti giudiziari anno 2014 formati a seguito di sentenza n. 668 del 16/01/2014 resa dalla Corte di Appello di Roma - Ruolo reso esecutivo in data 23-05-2023 – consegnato il 10-08-
2023 – Ruolo Ordinario».
L'opponente deduceva, anzitutto, come la cartella fosse carente di motivazione in ordine alle somme che si intimavano in pagamento, atteso che, con sentenza n. 668 della Corte di Appello di Roma, era stato invero condannato (stante l'ammissione del difensore della controparte appellata al gratuito patrocinio) al pagamento della somma di €. 5.700,00 da ragguagliarsi, peraltro, a quella minore determinata nel decreto di liquidazione. A tanto conseguiva, negli intendimenti di parte istante, che l'importo ingiunto non trovasse titolo giuridico nella sentenza richiamata in cartella.
Si doleva, ancora, della carenza di prova circa l'effettivo pagamento da parte dello Stato alla parte ammessa al gratuito patrocinio, determinandosi la nullità della cartella in parola, per la cui declaratoria instava a conclusione del proprio libello, unitamente alla sospensione dell'esecutività di essa, vinte le spese.
Provvedeva alla propria costituzione in giudizio l' , Controparte_6
evidenziando come la cartella fosse stata redatta in conformità ai modelli ministeriali e che i rilievi concernenti l'ammontare degli importi richiesti e l'effettivo diritto dello Stato a pretendere l'intimato pagamento non fossero riferibili alla propria attività, estrinsecantesi nella mera riscossione dei ruoli così come trasmessi dagli enti impositori. Pertanto, instava per il rigetto della richiesta sospensiva e di ogni domanda svolta nei suoi confronti, vinte le spese.
Il contraddittorio si formalizzava, altresì, nei confronti di , la quale, Controparte_3
previo esame della normativa vigente per il recupero delle spese di giustizia, evidenziava di aver proceduto al discarico parziale per la posizione dell'odierno opponente in data
14.11.2023, avendo la Corte d'Appello di Roma, con nota A1 n. 10425.2023, trasmesso la richiesta di recupero crediti per effettivi € 9.113,34, quale somma complessivamente a debito all'esito dei due gradi di giudizio. Instava, di poi, per il rigetto dell'eccezione di carenza di motivazione della cartella, della richiesta sospensiva nonché dell'opposizione per la parte di somma risultante dovuta, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio anche l'evocato , eccependo che le responsabilità CP_5
dell' fosse limitata alla fase antecedente alla formazione del ruolo, Controparte_8
come da convenzione stipulata ai sensi dell' art. 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre
2007, n. 244, in data 23 settembre 2010 tra ed Controparte_5 Controparte_3
, alla quale è attribuita la gestione dei crediti di giustizia, mediante quantificazione ed
[...]
iscrizione a ruolo dei medesimi. Concludeva, quindi, per declaratoria di infondatezza della domanda attorea nei confronti del , con vittoria od in subordine Controparte_5
compensazione delle spese di lite.
All'esito delle verifiche preliminari, ex art. 171 bis, il Tribunale confermava la data fissata per la prima udienza (20.03.2024) e rilevava come l'avvenuto discarico della cifra di cui in cartella nella sua maggiore entità comportasse il venir meno del periculum in mora per la concessione della richiesta sospensiva.
Con memorie integrative depositate in occasione dell'udienza del 20.03.2024, l'opponente ribadiva che le pretese avanzate in cartella risultavano illegittime e contestava la documentazione prodotta, «ovvero il Foglio notizie (Art 280 T.U. 115/2002 (Allegato denominato: “VisualizzaAllegatoNotaTrasmissione” pagina fronte e retro) perché in copia e non conforme atteso che alla scritta dattilografica sono aggiunti appunti calligrafici a penna non attinenti al documento contestato redatto con caratteri meccanografici, ovvero esso documento contiene rilievi grafici a penna che esulano dal procedimento iscritto al Ruolo generale (R.G.) n. 7279/10 Corte di Appello di Roma. Le ulteriori somme sembrano aggiunte posteriormente. Dette aggiunte grafiche non corrispondono, inoltre, all'importo calcolato e determinato a stampa come “Totale spese pagate euro: 3425,76 (spese anticipate ripetibili), oltre Totale spese euro: 24,78 ». Evidenziava che, avvenuto il discarico parziale della cartella impugnata, per la somma di €. 50.965,20, la pretesa residua indicata da in CP_3
€. 9.113,34 non fosse, in ogni caso, riconducibile al titolo per cui era emessa la cartella di pagamento opposta, essendo €. 5.662,80 afferenti ad altro giudizio e ad altra autorità giudiziaria (Tribunale di Rieti), non indicati nel ruolo sotteso alla cartella impugnata.
Pertanto, concludeva di volersi disporre il pagamento della sola somma di €. 3.425,76, corrispondente alle spese anticipate dalla Corte di Appello di Roma, “in ragione della sentenza
n. 668 resa in data 16/01/2014 per causa iscritta al Ruolo Generale n. 7279/2010 della Corte di
Appello di Roma (titolo/ruolo n. 2023/0004534 ) afferisce all'importo di €. 2.700,00 + cassa avvocati
4% + Iva al 22%” .
Replicava a tali assunti con memoria del 21.02.2024, deducendo che il Controparte_3
disconoscimento dei documenti prodotti in giudizio doveva essere operato esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2719 cc., ed anche evidenziando che fosse l'ufficio di gravame a curare il recupero delle spese di ambedue i gradi di giudizio, sicché la somma computata all'esito del discarico era pienamente legittima, attenendo anche alle spese maturate nell'ambito del primo grado.
Chiamato il procedimento all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data 19.03.2025, veniva trattenuto in decisione.
*** Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo mette conto, in apertura, vagliare l'eccezione proposta dalla convenuta in ordine alla propria CP_6
estraneità al giudizio. Ebbene, si rileva che, nel caso che ci occupa, che il contraddittorio sia stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi sia dell'ente impositore sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza dell'atto opposto, da inquadrarsi precipuamente nel perimetro dell'opposizione pre-esecutiva ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.; l'attore ha così consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che sia rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e, quindi, sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto anche della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del
12.02.2024., con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ha concluso, poi, enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione".
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione all'esecuzione avanzata nel presente giudizio risulta ammissibile e pienamente scrutinabile.
Ciò posto, parte opponente ha promosso opposizione (si ribadisce) sia ai sensi dell'art. 617 comma I cpc – laddove ha inteso far valere vizi formali della cartella ricevuta (id est carenza di motivazione di essa), da proporsi entro venti giorni dalla notifica della cartella
(Cass., 28.11.2003, n. 18207; Cass., 6.6.2003, n. 9087; Cass., 28.6.2002, n. 9498; Cass., Sez.
Un., 10.8.2000, n. 562) –, sia ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., deducendo fatti estintivi ovvero impeditivi del diritto altrui.
Con riguardo alle prime doglianze, il termine perentorio di proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi è stato rispettato, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata in data 10.10.2023 e successivamente impugnata (con notifica dell'atto di opposizione) in data 30.10.2023, dunque entro il termine decadenziale di venti giorni previsto dalla legge.
Chiarita l'ammissibilità del motivo ex art. 617 c.p.c., deve rilevarsi come il medesimo non sia meritevole di accoglimento. Ed infatti, non appaiono suffragate le contestazioni di parte attorea in ordine alle carenze motivazionali dell'atto impositivo, il che cagionerebbe, secondo le prospettazioni dell'opponente, la nullità della cartella di cui si discute.
Sul punto si evidenzia come la motivazione della cartella sia scevra da vizi allorquando contenga tanto il riferimento al titolo, quanto l'indicazione delle singole somme richieste a pagamento: questi elementi, infatti, sono, sufficienti a consentire di comprendere la ragione sottostante all'iscrizione a ruolo e, pertanto, i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, hanno determinato l'emissione e susseguente notificazione della cartella di pagamento. Dall'esame del compendio documentale, è possibile evincere che l'opponente è stato messo in condizione di conoscere compiutamente la ragione creditoria sulla scorta della quale gli è stata notificata la cartella di pagamento e conosceva già il titolo esecutivo sotteso all'azione esecutiva minacciata a proprio danno. La motivazione della cartella, dunque, contiene ogni elemento utile a comprendere la genesi della pretesa e le ragioni dell'iniziativa assunta dall'agente della riscossione, il quale ha pienamente osservato l'obbligo informativo previsto dalla legge. Inoltre, l'atto gravato risulta redatto secondo il modello legalmente previsto e non necessita di motivazioni diverse da quelle afferenti la corretta indicazione degli importi, dell'ente titolare del credito, degli estremi del titolo in forza del quale si è proceduto all'iscrizione al ruolo.
Ed infatti, la Suprema Corte, con ordinanza 16853/2021, ha precisato che la cartella di pagamento deve essere adeguatamente motivata, ovvero deve riportare sia i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche che sono alla base della pretesa (“la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa ... tuttavia, con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto tanto per l'avviso di accertamento, quanto per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973 , artt. 12 e
25) questa corte ha già avuto modo di precisare che la verifica dell'osservanza dell'obbligo dell'ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili da un lato nel mettere a conoscenza il contribuente dell'an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato e dall'altro, di delimitare le ragioni dell'Ufficio nella successiva fase contenziosa”).
Del resto, il ripetuto rilievo, da parte di che l'importo di cui alla Parte_1
cartella opposta non corrisponda alla somma di cui al dispositivo della sentenza di condanna n. 668/2014, dimostra che la cartella abbia raggiunto il suo scopo, che conosciuto dalla parte sia il titolo che la sottende e che il destinatario della cartella abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Venendo a scrutinare la doglianza proposta ai sensi dell'art. 615 cpc, si rileva come parte opponente abbia essenzialmente lamentato che la somma portata dalla cartella de qua (€.
60.084,42), sia errata rispetto all'importo per cui vi è stata condanna nel titolo (sentenza n.
688/2014 – Corte di Appello di Roma): il motivo è fondato, sebbene non nei termini proposti da parte opponente, che ritiene dovuti solo “€. 3425,76 a titolo di spese sostenute dalla parte giudizio di appello iscritto al nrg 7279.2010 presso la Corte di Parte_3
Appello capitolina”-.
Invero, , all'atto della propria costituzione, ha prontamente evidenziato Controparte_3
che l'importo in cartella era stato oggetto di discarico in data 14.11.2023 (dunque, in data successiva al ricevimento dell'atto che ha introdotto il presente giudizio - giusta pec in atti del 30.10.2023), ed ha allegato, a riprova, tutta la documentazione intervenuta con l'ufficio giudiziario interessato della iscrizione delle spese a debito;
conseguentemente, ha così rideterminato l'importo dovuto dallo “€ 5662,80 a titolo di spese sostenute dalla CP_9
parte (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) nel giudizio di primo iscritto al nrg Parte_4
1405.2006 presso il Tribunale di Rieti;
€ 24,78 per diritti copia;
€ 3425,76 a titolo di spese di lite sostenute dalla parte (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) nel giudizio di appello Parte_4
al nrg 7279.2010 presso la Corte capitolina;
dunque per un importo dovuto di € 9113,34 ed in ogni caso come meglio specificato nel documento di discarico”(cfr. pag. 5 comparsa di costituzione).
A fronte di tale specifica, l'opponente ha, dal canto suo, eccepito che la pretesa residua, quantificata da in €. 9.113,34, non fosse comunque riconducibile al titolo per cui CP_3
era stata emessa la cartella opposta, dal momento che parte di tale somma, segnatamente €. 5.662,80, era afferente ad altro giudizio e ad altra autorità giudiziaria (Tribunale di Rieti
– ove, per vero, si era svolto il primo grado di quel giudizio), e che il foglio notizie versato in atti presentasse, accanto alle scritte dattilografiche, appunti calligrafici a penna che esulerebbero dal procedimento esitato nella sentenza sottesa alla cartella de qua.
Ebbene, posto che a mente dell'art. 2719 Codice Civile “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”, nel caso di specie non si registra un formale disconoscimento delle scritture in questione da parte dell'opponente. Peraltro, risulta allegato in atti anche il Modello A1 (Trasmissione atti art. 5, comma 1, Convenzione) N. Prot. 010425/2023, N. R.G. 007279/2010, per mezzo del quale la Corte d'Appello di Roma ha “riassunto” le spese a debito iscritte in ordine al citato giudizio, relative sia alla sentenza 668/2014 resa in grado di appello e sia della sentenza
488/2010 resa dal Tribunale (di Rieti) in primo grado.
Ed infatti, per il recupero delle spese anticipate dallo Stato il provvedimento che definisce il giudizio deve essere passato in giudicato o divenuto definitivo (artt. 208, 212, 227-ter
TUSG), il che presuppone che laddove la sentenza di primo grado sia stata impugnata
(come avvenuto nel caso in esame), sol allorquando la sentenza di secondo grado sia definitiva (perché non ulteriormente gravata) e resa a favore della parte ammessa al gratuito patrocinio, il foglio notizie si potrà chiudere, segnatamente con la locuzione “c'è titolo” per il recupero delle spese (del 1° e 2° grado). In proposito, il foglio notizie, ai sensi della circolare ministeriale n. 9/03, è un documento che va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito, in modo che nel passaggio, l'ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali. Difatti, la nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Ministero della
Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, al punto 6, lettera a, espressamente prevede che «il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale […] al termine di ogni fase processuale, il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità”( rif. circolare Ministero Giustizia n. 9 del 26 giugno 2006 ). Ed ancora, la circolare n.16318 del 08.02.2011 ha stabilito che “ gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito;
se la parte appellante è ammessa al patrocinio anche per il grado di appello le spese anticipate e/o prenotate a debito andranno annotate e recuperate in relazione al provvedimento che definisce il secondo grado provvedimento che deve tenere conto delle spese prodotte in primo grado”.
Calando le suesposte coordinate al caso in esame, si ricava che non v'è da dubitare che gli appunti calligrafici attengano ad una completezza dei dati postuma al giudizio di primo grado, allorquando sono state correttamente conglobate le spese iscritte a debito in riferimento ai giudizi tenutisi nel successivo grado;
così come si può rilevare che è stato regolarmente attivato il procedimento di riscossione solo quando si è avuto il passaggio in giudicato della sentenza resa in grado d'appello, che costituisce il titolo per il recupero delle spese nel loro complesso.
Tuttavia, l'errato importo di esse, nella misura intimata, sebbene oggetto di discarico (si evidenzia, solo in seguito alla proposta opposizione che ci occupa), rende l'opposizione del fondata nella parte de qua, emergendo che il debito di questi sia Parte_1
riferibile alla minor somma pari ad euro 9.113,34, quale importo risultante dalla somma delle spese per gratuito patrocinio iscritte a debito nel giudizio di primo grado n. 488/2010 tenutosi innanzi al Tribunale di Rieti (€. 5.662,80) e di quelle liquidate nel successivo grado di appello (€ 3.425,76), esitato nella sentenza n. 688/2014, resa dalla Corte d'Appello di
Roma,.
Pera quanto sin qui esposto, l'opposizione può trovare parziale accoglimento.
Cionondimeno, la soccombenza reciproca insita nell'accoglimento della domanda in maniera parziale, giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti in causa.
Difatti, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 7909/2023, promossa da contro Parte_1 [...]
, e , in persona dei Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
rispettivi legali rapp.ti p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara valida ed efficace la cartella esattoriale n. 10020230020469549000 per la parte non eccedente euro 9.113,34;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Salerno, 29.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO