Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 38
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza dell'appello

    La Corte ritiene l'appello infondato in quanto i rilievi oggetto dell'accertamento sono già stati decisi con sentenze passate in giudicato, sia in primo che in secondo grado, violando il principio del ne bis in idem. L'Agenzia delle Entrate non ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, determinandone il passaggio in giudicato.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per giudicato

    La Corte ritiene l'appello incidentale subordinato infondato in quanto l'appello principale è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 38
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo