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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1221/2020 depositato il 05/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 954/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 07/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0E0703275-2017 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta L'appello e precisa che l'avviso di accertamento oggetto del giudizio fa riferimento L'ires. L'altro giudizio fa riferimento L'irap ed L'iva.
L'appellato insiste sull'inammisibilità dell'appello in quanto su entrambi i rilievi oggetto dell'accertamento si sono già pronunciate le Corti di primo e di secondo grado con le sentenze allegate n. 1 e n. 2 delle controdeduzioni, precisando altresi che lo stesso ufficio a pag. 5 del proprio accertamento notificato il
21/12/2015 aveva già operato le stesse identiche contestazioni di cui L'accertamento odierno "ai sensi dell'art. 85 del Dpr 917/86"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate /Direzione Provinciale di Foggia, in persona del direttore pro-tempore,
propone appello avverso la sentenza emessa dalla CTP Foggia/sez. III, in data 7 novembre 2019, n.
954/19 nei confronti dell'Resistente_2 srl e Resistente_1 srl chiedendone la integrale riforma.
L'appello risulta iscritto al n 1221 2020 RGA
Le società appellate si costituiscono ritualmente in giudizio contestando la impugnazione e per proporre contestualmente appello incidentale subordinato.
La causa veniva discussa alla udienza del 21 novembre 2025 ore 9 e questa Corte di Giustizia la riservava in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato con integrale conferma della decisione di primo grado.
La decisione di primo grado oggi appellata ha come oggetto gli stessi, identici rilievi già mossi dalla Direzione ad Resistente_2 S.r.l. con avviso di accertamento n. TVK030704382 e la illegittimità di tali rilievi è stata già accertata tanto dalla CTP di Foggia sez . III, con decisione del 18 maggio 2017, n. 1013/17 quanto da questa stessa CTR Bari/sez. stacc. Foggia, sez. L'appello principale è infondato e va rigettato così come l'appello incidentale subordinato ,con XXVI,con decisione 5 settembre 2018, n. 2699/2018
(non impugnata in Cassazione).
Dette decisioni costituiscono dei rilevanti precedenti ed a cui si può fare riferimento indiscusso sia per il principio dello “stare decisis” sia perché possono richiamarsi le medesime argomentazioni già rese ,in particolare nel precedente giudiziario di questa stessa Corte decisione n 2699/2028 già richiamata , motivazione ampia ed esauriente cui questa Corte fa espresso rinvio Motivazione per relationem ammissibile ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c:
E' anche evidente la violazione del principio del ne bis in idem,considerato che –come detto i rilievi sulla cui insiste la DR sono stati già decisi, inter partes, ai fini IVA ed IRAP con sentenze di I (CTP
Foggia, n. 1013/2017) e di II grado (CTR Puglia, n. 2699/2018). e che inoltre avverso la sentenza CTR
Puglia n. 2699/2018 (che aveva espressamente concluso per l'inesistenza del maggior reddito “ai fini delle imposte dirette”,quindi anche con riferimento L'ES .)-l'Agenzia delle entrate non ha proposto ricorso per cassazione, con il conseguenziale passaggio in giudicato dei capi in questione .
L'atto impugnato oggetto della presente controversia si conferma del tutto illegittimo avendo la Direzione mosso un rilievo in tutto e per tutto identico, nei suoi presupposti oggettivi e fattuali a quello oggetto dell'avviso n. TVK03070438 e definitivamente annullato dalla CTP Foggia, prima (con sentenza n.
1013/2017) e dalla CTR Puglia, poi (con sentenza n. 2699/2018). In particolare: i due avvisi si riferiscono allo stesso, identico periodo d'imposta ed entrambi traggono origine dalle risultanze del p.v.c. elevato il
10 maggio 2015.
In conclusione l'appello principale va rigettato e conseguenzialmente quello incidentale subordinato
Le spese processuali restano a carico della Agenzia delle Entrate Direzione Provincialedi Foggia che si liquidano come da separato dispositivo.
P.Q.M.
.Rigetta l'appello principale e quello incidentale subordinato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 5.000,00 (cinquemila),oltre oneri accessorii.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1221/2020 depositato il 05/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 954/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 07/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0E0703275-2017 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta L'appello e precisa che l'avviso di accertamento oggetto del giudizio fa riferimento L'ires. L'altro giudizio fa riferimento L'irap ed L'iva.
L'appellato insiste sull'inammisibilità dell'appello in quanto su entrambi i rilievi oggetto dell'accertamento si sono già pronunciate le Corti di primo e di secondo grado con le sentenze allegate n. 1 e n. 2 delle controdeduzioni, precisando altresi che lo stesso ufficio a pag. 5 del proprio accertamento notificato il
21/12/2015 aveva già operato le stesse identiche contestazioni di cui L'accertamento odierno "ai sensi dell'art. 85 del Dpr 917/86"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate /Direzione Provinciale di Foggia, in persona del direttore pro-tempore,
propone appello avverso la sentenza emessa dalla CTP Foggia/sez. III, in data 7 novembre 2019, n.
954/19 nei confronti dell'Resistente_2 srl e Resistente_1 srl chiedendone la integrale riforma.
L'appello risulta iscritto al n 1221 2020 RGA
Le società appellate si costituiscono ritualmente in giudizio contestando la impugnazione e per proporre contestualmente appello incidentale subordinato.
La causa veniva discussa alla udienza del 21 novembre 2025 ore 9 e questa Corte di Giustizia la riservava in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato con integrale conferma della decisione di primo grado.
La decisione di primo grado oggi appellata ha come oggetto gli stessi, identici rilievi già mossi dalla Direzione ad Resistente_2 S.r.l. con avviso di accertamento n. TVK030704382 e la illegittimità di tali rilievi è stata già accertata tanto dalla CTP di Foggia sez . III, con decisione del 18 maggio 2017, n. 1013/17 quanto da questa stessa CTR Bari/sez. stacc. Foggia, sez. L'appello principale è infondato e va rigettato così come l'appello incidentale subordinato ,con XXVI,con decisione 5 settembre 2018, n. 2699/2018
(non impugnata in Cassazione).
Dette decisioni costituiscono dei rilevanti precedenti ed a cui si può fare riferimento indiscusso sia per il principio dello “stare decisis” sia perché possono richiamarsi le medesime argomentazioni già rese ,in particolare nel precedente giudiziario di questa stessa Corte decisione n 2699/2028 già richiamata , motivazione ampia ed esauriente cui questa Corte fa espresso rinvio Motivazione per relationem ammissibile ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c:
E' anche evidente la violazione del principio del ne bis in idem,considerato che –come detto i rilievi sulla cui insiste la DR sono stati già decisi, inter partes, ai fini IVA ed IRAP con sentenze di I (CTP
Foggia, n. 1013/2017) e di II grado (CTR Puglia, n. 2699/2018). e che inoltre avverso la sentenza CTR
Puglia n. 2699/2018 (che aveva espressamente concluso per l'inesistenza del maggior reddito “ai fini delle imposte dirette”,quindi anche con riferimento L'ES .)-l'Agenzia delle entrate non ha proposto ricorso per cassazione, con il conseguenziale passaggio in giudicato dei capi in questione .
L'atto impugnato oggetto della presente controversia si conferma del tutto illegittimo avendo la Direzione mosso un rilievo in tutto e per tutto identico, nei suoi presupposti oggettivi e fattuali a quello oggetto dell'avviso n. TVK03070438 e definitivamente annullato dalla CTP Foggia, prima (con sentenza n.
1013/2017) e dalla CTR Puglia, poi (con sentenza n. 2699/2018). In particolare: i due avvisi si riferiscono allo stesso, identico periodo d'imposta ed entrambi traggono origine dalle risultanze del p.v.c. elevato il
10 maggio 2015.
In conclusione l'appello principale va rigettato e conseguenzialmente quello incidentale subordinato
Le spese processuali restano a carico della Agenzia delle Entrate Direzione Provincialedi Foggia che si liquidano come da separato dispositivo.
P.Q.M.
.Rigetta l'appello principale e quello incidentale subordinato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 5.000,00 (cinquemila),oltre oneri accessorii.