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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 243/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 243/2025 tra
(avv. STAGNINI MI) Parte_1
ATTORE OPPONENTE e avv. BONALUME PAOLO) Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
* Oggi 19/11/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Emilio Stagnini;
- per l'opposta l'Avv. Elena Toni in sostituzione dell'Avv. Bonalume. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Stagnini precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
l'Avv. Toni come da note conclusive. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 243/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. STAGNINI Parte_1 P.IVA_1
MI ATTORE OPPONENTE
contro
C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BONALUME PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. (già agendo sia in proprio, Controparte_1 Parte_2 sia in qualità di Procuratrice di ha proposto ricorso monitorio nei confronti del CP_2
per ottenere il pagamento dei seguenti importi: Parte_1 quale Procuratrice di CP_2
a) € 10.078,77 per sorte capitale portata da 7 fatture emesse da per forniture di CP_2 acqua in favore del e rimaste impagate;
Pt_1
b) € 280,00 quale risarcimento forfettario riconosciuto dall'art. 6, comma 2 D. Lgs. 231/02 per l'ipotesi di ritardo nei pagamenti di crediti commerciali (€ 40,00 per ciascuna fattura); c) € 760,00 sempre a titolo di risarcimento forfettario da ritardo per ulteriori fatture emesse sempre da e allegate al ricorso, pagate in ritardo dal CP_2 Pt_1 in proprio d) € 205,64 per interessi moratori meglio specificati nelle note di debito allegate al ricorso, derivanti dal ritardo nel pagamento di fatture emesse da altri soggetti nei confronti del Cont
che hanno successivamente ceduto i relativi crediti a Pt_1
e) € 4.160,00 quale risarcimento forfettario da ritardo per ciascuna delle predette fatture ex art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02. E così per complessivi € 15.484,41, il tutto oltre a interessi di mora sul capitale e su ciascun importo di € 40,00 per risarcimento forfettario, nonché interessi anatocistici ex art. 2 1283 c.c. In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1606/24 per gli importi indicati, oltre alle spese di lite. Il ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.c. Parte_1 Cont contestando i vari crediti fatti valere da Cont Quanto agli importi per i quali ha agito come Procuratrice di ha eccepito: CP_2
- che, delle 7 fatture emesse da per forniture d'acqua e azionate da alcune CP_2 sono state tempestivamente pagate, mentre altre non sono esigibili in forza del disposto di cui all'art. 25 comma 3 D.L. 66/2014 (a);
- che, conseguentemente e per le medesime ragioni, non è dovuto neppure l'importo di € 280,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/02 (b);
- che, inoltre, non è dovuto nemmeno il risarcimento forfettario di € 760,00 per le ulteriori fatture di perché tutte pagate entro i termini (c). CP_2 Cont Quanto agli importi per i quali ha agito in proprio, ha eccepito:
- che l'importo di € 205,64 non è dovuto in quanto le fatture sulle quali sarebbero maturati i pretesi interessi moratori sono state pagate o puntualmente, oppure oltre il termine per cause non imputabili al ); Pt_1
- che, conseguentemente, non è dovuto il risarcimento forfettario ex art. 6 D.Lgs. 231/02 (e). Sulla base di quanto sopra, ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo. Cont Si è costituita contestando l'opposizione e insistendo per il suo rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Cont Va dato atto che con la memoria n. 1), a fronte della documentazione prodotta dall'opponente (mandati di pagamento ecc.) ha rinunciato alle domande relative alle 7 fatture di (per capitale di € 10.078,77) nonché a interessi e risarcimento forfettario (a e b), CP_2 dichiarando di voler proseguire il giudizio per i seguenti crediti sopra individuati alle lettere c), d) ed e), oltre, ovviamente, agli ulteriori interessi moratori e anatocistici.
3. Così circoscritto l'oggetto del giudizio, l'opposizione è fondata nei termini di seguito specificati. Partendo dall'importo sub c), pari a € 760,00, si osserva:
- ha dedotto che alcune fatture emesse da nei confronti del CP_2 Parte_1
fra il 2019 e il 2020 sarebbero state pagate in ritardo, generando la maturazione di
[...] interessi moratori;
pertanto, essendo stata incaricata da di provvedere al recupero dei CP_2 relativi crediti, essa ha diritto all'importo di € 40,00 per ciascuna di queste fatture (in tutto 14), come riconosciuto dall'art. 6 D.Lgs. 231/02, ai sensi del quale, in caso di ritardo nel pagamento dei crediti commerciali, il creditore ha diritto, oltre agli interessi moratori, “anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”;
3 - l'opposta ha citato anche alcuni recenti arresti della Corte di Giustizia Europea, nonché alcune pronunce di Corti di merito che ad essi si sono adeguati, in base ai quali la somma di € 40,00 è dovuta per ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza e attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia oggetto, insieme ad altre fatture, di un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale, se, in tale ipotesi, il creditore sia tenuto a presentare la fattura corrispondente a ciascuna transazione commerciale non pagata;
- a supporto della domanda, ha prodotto: la nota di debito emessa da nei confronti del contenente l'elenco delle fatture di che sarebbero state pagate oltre i Pt_1 CP_2 Cont termini (doc. 14); la procura conferita da a per il recupero dei crediti (doc. 15); CP_2 la documentazione contabile relativa ai pagamenti eseguiti dal che attesterebbe i Pt_1 vari ritardi rispetto alle scadenze delle fatture (doc. 16);
- ora, la disposizione invocata trova applicazione solo nell'ipotesi in cui il creditore, a causa dell'inadempimento o del ritardo del debitore, si sia trovato costretto ad assumere un'iniziativa – anche soltanto stragiudiziale – per il recupero del credito, riconoscendogli così una somma predeterminata, a titolo risarcitorio, fatto sempre salvo il diritto di provare di avere sostenuto degli ulteriori costi a tale scopo e, quindi, un danno maggiore;
- in altre parole, il risarcimento forfettario presuppone una iniziativa recuperatoria da parte del creditore ed è volto a ristorare la perdita patrimoniale determinata dai relativi esborsi;
- nel caso di specie, questo presupposto manca del tutto: in questa sede, infatti, non ha agito per il recupero dei crediti spettanti a a titolo di interessi moratori per il CP_2 ritardato pagamento di quelle fatture emesse tra il 2019 e il 2020, bensì solo ed esclusivamente per ottenere il pagamento dell'importo forfettario di € 40,00 a fattura ex art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/02 e non ha dimostrato di avere richiesto il pagamento di quegli interessi neppure in via stragiudiziale;
- conseguentemente, la somma richiesta senz'altro non è dovuta. Passando all'importo sub d), pari a € 205,64, si osserva:
- il credito in questione è costituito dalla sommatoria degli interessi di mora maturati su fatture emesse da ED NE nei confronti del tra il 2017 e il Parte_1 Cont 2021, in tesi pagate in ritardo (ED NE ha poi ceduto il credito a;
- il doc. 10 allegato al ricorso monitorio contiene l'elenco di queste fatture (in tutto 340), con la data di emissione, la data di scadenza, la data del pagamento, la data di decorrenza degli interessi, i giorni di ritardo e il calcolo degli interessi moratori;
- l'opponente ha prodotto prova documentale dei pagamenti (mandati di pagamento e quietanze) e spiegato che, laddove si sono verificati dei ritardi più consistenti, ciò è stato determinato da causa imputabile alla creditrice ED NE, che non era in regola con il DURC;
- ha contestato la circostanza, ribadendo la violazione, da parte del dei Pt_1 termini di pagamento e insistendo nella pretesa;
- ora, dall'analisi del riepilogo di cui al doc. 10, si evince che in molti casi si tratta di fatture pagate il giorno successivo alla scadenza, sulle quali sarebbero maturati interessi di mora dell'ordine di € 0,01, € 0,02 ecc. (dovuti verosimilmente ai tempi di accredito della valuta presso la banca del destinatario);
4 - in altri, numerosissimi casi, la data di decorrenza degli interessi è inspiegabilmente anteriore a quella di scadenza;
all'interno di questo insieme di fatture, ve ne sono addirittura alcune pagate prima della scadenza (ad esempio, praticamente tutte le fatture elencate a pag. 5 e buona parte di quelle elencate nella seconda metà di pag. 4 presentano questa incongruenza);
- chiaramente, ciò rende il documento in questione che probabilmente altro non è che un Cont estratto dal sistema gestionale di - senz'altro inattendibile, non potendosi di certo ritenere che fatture non esigibili o addirittura pagate in anticipo rispetto alla scadenza possano generare interessi moratori;
- l'opposta, anche a fronte delle contestazioni dell'opponente, anche nelle note finali si è limitata a ribadire le argomentazioni già svolte negli atti precedenti, ma senza prendere posizione su questo aspetto;
- conseguentemente, non può ritenersi raggiunta la prova del credito in esame (non essendo sufficiente a tal fine il prospetto di cui sopra) e nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Da ciò discende, automaticamente, la non debenza dell'importo sub e), pari a € 4.160,00 ex art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/02, la cui pretesa sarebbe comunque infondata per i seguenti ulteriori motivi:
- ritiene di avere diritto al risarcimento forfettario di € 40,00 per ciascuna delle fatture (in tesi) pagate in ritardo di cui al doc. 10 sopra citato (e per le quali sarebbero maturati gli interessi moratori sub c);
- il ha contestato sin dall'atto di opposizione che, dividendo € 4.160,00 per € Pt_1
40,00, la pretesa dell'opposta sarebbe limitata a 104 fatture, mentre l'elenco di cui al doc. 10 si riferirebbe a oltre 400 fatture (in realtà 340);
- a fronte di ciò, l'opposta non ha specificato, né nella comparsa costitutiva, né nelle successive memorie, quali sarebbero le 104 fatture in relazione alle quali sarebbe sorto il relativo credito, continuando anzi a ribadire pedissequamente le medesime argomentazioni già svolte;
- solo nelle note difensive ha ridotto la pretesa a € 1.080,00, ossia 27 fatture, che ha dettagliatamente individuato;
- l'allegazione è, però, del tutto tardiva: la domanda originaria, infatti, è stata formulata in modo generico (e, per vero, piuttosto confusionario): la mancata identificazione delle fatture Cont pagate in ritardo per le quali ha formulato la domanda risarcitoria ex art. 6 D.Lgs. 231/02 ha di fatto impedito al di svolgere adeguatamente e compiutamente le proprie difese Pt_1 nei termini processuali, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio, sanzionata con l'inammissibilità;
- ciò comporta l'assorbimento della questione relativa alla fondatezza, nel merito, del credito fatto valere, che richiederebbe di valutare attentamente l'effettiva conformità alla ratio della disciplina in materia di ritardi nell'adempimento delle transazioni commerciali (e della giurisprudenza citata dall'opposta) della pretesa al risarcimento forfettario in caso di ritardi che hanno generato il maturare di interessi moratori In definitiva, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base
5 ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22) tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1606/24 emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 19/11/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 243/2025 tra
(avv. STAGNINI MI) Parte_1
ATTORE OPPONENTE e avv. BONALUME PAOLO) Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
* Oggi 19/11/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Emilio Stagnini;
- per l'opposta l'Avv. Elena Toni in sostituzione dell'Avv. Bonalume. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Stagnini precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
l'Avv. Toni come da note conclusive. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 243/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. STAGNINI Parte_1 P.IVA_1
MI ATTORE OPPONENTE
contro
C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BONALUME PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. (già agendo sia in proprio, Controparte_1 Parte_2 sia in qualità di Procuratrice di ha proposto ricorso monitorio nei confronti del CP_2
per ottenere il pagamento dei seguenti importi: Parte_1 quale Procuratrice di CP_2
a) € 10.078,77 per sorte capitale portata da 7 fatture emesse da per forniture di CP_2 acqua in favore del e rimaste impagate;
Pt_1
b) € 280,00 quale risarcimento forfettario riconosciuto dall'art. 6, comma 2 D. Lgs. 231/02 per l'ipotesi di ritardo nei pagamenti di crediti commerciali (€ 40,00 per ciascuna fattura); c) € 760,00 sempre a titolo di risarcimento forfettario da ritardo per ulteriori fatture emesse sempre da e allegate al ricorso, pagate in ritardo dal CP_2 Pt_1 in proprio d) € 205,64 per interessi moratori meglio specificati nelle note di debito allegate al ricorso, derivanti dal ritardo nel pagamento di fatture emesse da altri soggetti nei confronti del Cont
che hanno successivamente ceduto i relativi crediti a Pt_1
e) € 4.160,00 quale risarcimento forfettario da ritardo per ciascuna delle predette fatture ex art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02. E così per complessivi € 15.484,41, il tutto oltre a interessi di mora sul capitale e su ciascun importo di € 40,00 per risarcimento forfettario, nonché interessi anatocistici ex art. 2 1283 c.c. In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1606/24 per gli importi indicati, oltre alle spese di lite. Il ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.c. Parte_1 Cont contestando i vari crediti fatti valere da Cont Quanto agli importi per i quali ha agito come Procuratrice di ha eccepito: CP_2
- che, delle 7 fatture emesse da per forniture d'acqua e azionate da alcune CP_2 sono state tempestivamente pagate, mentre altre non sono esigibili in forza del disposto di cui all'art. 25 comma 3 D.L. 66/2014 (a);
- che, conseguentemente e per le medesime ragioni, non è dovuto neppure l'importo di € 280,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/02 (b);
- che, inoltre, non è dovuto nemmeno il risarcimento forfettario di € 760,00 per le ulteriori fatture di perché tutte pagate entro i termini (c). CP_2 Cont Quanto agli importi per i quali ha agito in proprio, ha eccepito:
- che l'importo di € 205,64 non è dovuto in quanto le fatture sulle quali sarebbero maturati i pretesi interessi moratori sono state pagate o puntualmente, oppure oltre il termine per cause non imputabili al ); Pt_1
- che, conseguentemente, non è dovuto il risarcimento forfettario ex art. 6 D.Lgs. 231/02 (e). Sulla base di quanto sopra, ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo. Cont Si è costituita contestando l'opposizione e insistendo per il suo rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Cont Va dato atto che con la memoria n. 1), a fronte della documentazione prodotta dall'opponente (mandati di pagamento ecc.) ha rinunciato alle domande relative alle 7 fatture di (per capitale di € 10.078,77) nonché a interessi e risarcimento forfettario (a e b), CP_2 dichiarando di voler proseguire il giudizio per i seguenti crediti sopra individuati alle lettere c), d) ed e), oltre, ovviamente, agli ulteriori interessi moratori e anatocistici.
3. Così circoscritto l'oggetto del giudizio, l'opposizione è fondata nei termini di seguito specificati. Partendo dall'importo sub c), pari a € 760,00, si osserva:
- ha dedotto che alcune fatture emesse da nei confronti del CP_2 Parte_1
fra il 2019 e il 2020 sarebbero state pagate in ritardo, generando la maturazione di
[...] interessi moratori;
pertanto, essendo stata incaricata da di provvedere al recupero dei CP_2 relativi crediti, essa ha diritto all'importo di € 40,00 per ciascuna di queste fatture (in tutto 14), come riconosciuto dall'art. 6 D.Lgs. 231/02, ai sensi del quale, in caso di ritardo nel pagamento dei crediti commerciali, il creditore ha diritto, oltre agli interessi moratori, “anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”;
3 - l'opposta ha citato anche alcuni recenti arresti della Corte di Giustizia Europea, nonché alcune pronunce di Corti di merito che ad essi si sono adeguati, in base ai quali la somma di € 40,00 è dovuta per ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza e attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia oggetto, insieme ad altre fatture, di un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale, se, in tale ipotesi, il creditore sia tenuto a presentare la fattura corrispondente a ciascuna transazione commerciale non pagata;
- a supporto della domanda, ha prodotto: la nota di debito emessa da nei confronti del contenente l'elenco delle fatture di che sarebbero state pagate oltre i Pt_1 CP_2 Cont termini (doc. 14); la procura conferita da a per il recupero dei crediti (doc. 15); CP_2 la documentazione contabile relativa ai pagamenti eseguiti dal che attesterebbe i Pt_1 vari ritardi rispetto alle scadenze delle fatture (doc. 16);
- ora, la disposizione invocata trova applicazione solo nell'ipotesi in cui il creditore, a causa dell'inadempimento o del ritardo del debitore, si sia trovato costretto ad assumere un'iniziativa – anche soltanto stragiudiziale – per il recupero del credito, riconoscendogli così una somma predeterminata, a titolo risarcitorio, fatto sempre salvo il diritto di provare di avere sostenuto degli ulteriori costi a tale scopo e, quindi, un danno maggiore;
- in altre parole, il risarcimento forfettario presuppone una iniziativa recuperatoria da parte del creditore ed è volto a ristorare la perdita patrimoniale determinata dai relativi esborsi;
- nel caso di specie, questo presupposto manca del tutto: in questa sede, infatti, non ha agito per il recupero dei crediti spettanti a a titolo di interessi moratori per il CP_2 ritardato pagamento di quelle fatture emesse tra il 2019 e il 2020, bensì solo ed esclusivamente per ottenere il pagamento dell'importo forfettario di € 40,00 a fattura ex art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/02 e non ha dimostrato di avere richiesto il pagamento di quegli interessi neppure in via stragiudiziale;
- conseguentemente, la somma richiesta senz'altro non è dovuta. Passando all'importo sub d), pari a € 205,64, si osserva:
- il credito in questione è costituito dalla sommatoria degli interessi di mora maturati su fatture emesse da ED NE nei confronti del tra il 2017 e il Parte_1 Cont 2021, in tesi pagate in ritardo (ED NE ha poi ceduto il credito a;
- il doc. 10 allegato al ricorso monitorio contiene l'elenco di queste fatture (in tutto 340), con la data di emissione, la data di scadenza, la data del pagamento, la data di decorrenza degli interessi, i giorni di ritardo e il calcolo degli interessi moratori;
- l'opponente ha prodotto prova documentale dei pagamenti (mandati di pagamento e quietanze) e spiegato che, laddove si sono verificati dei ritardi più consistenti, ciò è stato determinato da causa imputabile alla creditrice ED NE, che non era in regola con il DURC;
- ha contestato la circostanza, ribadendo la violazione, da parte del dei Pt_1 termini di pagamento e insistendo nella pretesa;
- ora, dall'analisi del riepilogo di cui al doc. 10, si evince che in molti casi si tratta di fatture pagate il giorno successivo alla scadenza, sulle quali sarebbero maturati interessi di mora dell'ordine di € 0,01, € 0,02 ecc. (dovuti verosimilmente ai tempi di accredito della valuta presso la banca del destinatario);
4 - in altri, numerosissimi casi, la data di decorrenza degli interessi è inspiegabilmente anteriore a quella di scadenza;
all'interno di questo insieme di fatture, ve ne sono addirittura alcune pagate prima della scadenza (ad esempio, praticamente tutte le fatture elencate a pag. 5 e buona parte di quelle elencate nella seconda metà di pag. 4 presentano questa incongruenza);
- chiaramente, ciò rende il documento in questione che probabilmente altro non è che un Cont estratto dal sistema gestionale di - senz'altro inattendibile, non potendosi di certo ritenere che fatture non esigibili o addirittura pagate in anticipo rispetto alla scadenza possano generare interessi moratori;
- l'opposta, anche a fronte delle contestazioni dell'opponente, anche nelle note finali si è limitata a ribadire le argomentazioni già svolte negli atti precedenti, ma senza prendere posizione su questo aspetto;
- conseguentemente, non può ritenersi raggiunta la prova del credito in esame (non essendo sufficiente a tal fine il prospetto di cui sopra) e nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Da ciò discende, automaticamente, la non debenza dell'importo sub e), pari a € 4.160,00 ex art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/02, la cui pretesa sarebbe comunque infondata per i seguenti ulteriori motivi:
- ritiene di avere diritto al risarcimento forfettario di € 40,00 per ciascuna delle fatture (in tesi) pagate in ritardo di cui al doc. 10 sopra citato (e per le quali sarebbero maturati gli interessi moratori sub c);
- il ha contestato sin dall'atto di opposizione che, dividendo € 4.160,00 per € Pt_1
40,00, la pretesa dell'opposta sarebbe limitata a 104 fatture, mentre l'elenco di cui al doc. 10 si riferirebbe a oltre 400 fatture (in realtà 340);
- a fronte di ciò, l'opposta non ha specificato, né nella comparsa costitutiva, né nelle successive memorie, quali sarebbero le 104 fatture in relazione alle quali sarebbe sorto il relativo credito, continuando anzi a ribadire pedissequamente le medesime argomentazioni già svolte;
- solo nelle note difensive ha ridotto la pretesa a € 1.080,00, ossia 27 fatture, che ha dettagliatamente individuato;
- l'allegazione è, però, del tutto tardiva: la domanda originaria, infatti, è stata formulata in modo generico (e, per vero, piuttosto confusionario): la mancata identificazione delle fatture Cont pagate in ritardo per le quali ha formulato la domanda risarcitoria ex art. 6 D.Lgs. 231/02 ha di fatto impedito al di svolgere adeguatamente e compiutamente le proprie difese Pt_1 nei termini processuali, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio, sanzionata con l'inammissibilità;
- ciò comporta l'assorbimento della questione relativa alla fondatezza, nel merito, del credito fatto valere, che richiederebbe di valutare attentamente l'effettiva conformità alla ratio della disciplina in materia di ritardi nell'adempimento delle transazioni commerciali (e della giurisprudenza citata dall'opposta) della pretesa al risarcimento forfettario in caso di ritardi che hanno generato il maturare di interessi moratori In definitiva, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base
5 ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22) tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1606/24 emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 19/11/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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