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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 803/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. CALABRIA CLAUDIO
RICORRENTE contro Contr
Controparte_2
RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28 marzo 2024 la ricorrente adiva l'intestato Parte_1
Tribunale precisando di esser stata assunta in data 2 ottobre 2021 alle dipendenze di AZ.
[...]
in forza di contratto a tempo determinato in scadenza al 31 Controparte_2 dicembre 2021, successivamente rinnovato fino al mese di giugno 2022.
Deduceva poi di essersi dimessa per giusta causa nel marzo 2022 e di avere presentato in data 31 marzo
2022 domanda di disoccupazione agricola.
Esponeva altresì di aver lavorato tutti i giorni della settimana, compresi i festivi e senza fruire di giornate di ferie, malattia o infortunio, con orario dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00.
Quanto alle mansioni, allegava di essersi occupata della pulizia e controllo del pollaio, della raccolta delle uova nonché di ulteriori attività correlate all'allevamento del pollame.
Esponeva altresì che le erano state consegnate esclusivamente le buste paga di novembre 2021, dicembre
2022, gennaio 2022 e febbraio 2022 e di avere ricevuto quale corrispettivo per l'attività svolta una somma pari ad euro 2.377,00. pagina 1 di 4 Ciò premesso deduceva di non essere stata regolarmente retribuita per l'attività prestata e chiedeva pertanto la condanna di controparte al pagamento della complessiva somma lorda di euro 7.929,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Pur ritualmente evocata in giudizio, AZ. ometteva Controparte_2 di costituirsi venendo, pertanto, dichiarata contumace all'udienza dell'8 luglio 2024.
Ammesse le prove orali dedotte in ricorso, all'esito dell'istruttoria parte ricorrente provvedeva al tempestivo deposito di nuovi conteggi e all'udienza odierna, all'esito della discussione, la Giudice decideva la causa come da separata sentenza dando contestuale lettura, assente la parte costituita, della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto a sostegno della decisione.
*
Il ricorso promosso da risulta fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. Parte_1
Preliminarmente, occorre dare atto che, dall'esame della documentazione prodotta, risulta provato per Co tabulas che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di Controparte_2 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato full-time con decorrenza dal 2
[...] ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, successivamente prorogato sino al 30 giugno 2022 (docc.
2-3 fasc. ricorso).
Dalla stessa documentazione richiamata risulta altresì che il rapporto è cessato nel mese di marzo 2022 in seguito alle rassegnate dimissioni (Cfr. doc. 4 fasc. ricorso).
La ricorrente ha altresì precisato, per il periodo di cui sopra, di aver prestato la propria attività lavorativa tutti i giorni della settimana – compresi i festivi- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00, deducendo quindi di aver osservato un orario lavorativo superiore rispetto a quello richiamato in contratto e di non essere stata regolarmente retribuita per l'attività prestata.
In ordine ai crediti derivanti direttamente dai cedolini paga, deve richiamarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione”
(Cass., sez. lav., sent. 13.4.1992, n. 4512).
Tale prova, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata, atteso che la convenuta ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Quanto al dedotto orario lavorativo osservato in costanza di rapporto, osserva il Tribunale che le risultanze istruttorie hanno effettivamente confermato un impegno lavorativo della ricorrente più ampio di quello regolarizzato con contratto ancorché inferiore rispetto a quello dedotto in atti. pagina 2 di 4 Invero il teste ha riferito “Ogni tanto noi passavamo di là per portare del cibo o per salutarli o perché Tes_1 avevamo il bambino (…) Per poterli salutare era impossibile perché erano sempre al lavoro. Il bambino stava un paio di ora con noi a volte altre stava con la nonna (…) e reda so che iniziavano alle 8 non so se staccassero un'ora e poi andavano Pt_1 avanti sino alle 16, tutti i giorni. Lo so perché parlavamo con loro e ci dicevano che non staccavano mai” mentre la teste ha dichiarato: “Sì, sono stata alla Tenuta perché andavo a portargli qualcosa da mangiare e da bere, Tes_2 CP_2 perché lavoravano tutti i giorni da lunedì alla domenica dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16:00 più o meno. Gli orari me li Tes_ diceva poi abito lì di fronte e li vedevo quasi tutti i giorni. Io nel 2021 facevo assistente alla persona, ho iniziato a scuola e, come orario, facevo dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 15, dal lunedì al venerdì. Quando ero in pausa gli portavo da mangiare, non tornavo a casa a mangiare ma anche la scuola è attaccata alla tenuta. Per quello che so io, loro sono andati a lavoro tutti i giorni, senza ferie o malattia.”
Nessuno dei testi ha riferito di avere visto presso la tenuta per tutto l'orario lavorativo Parte_1 dettagliato in ricorso, noto ai testimoni solamente perché riferito da quest'ultima o dal marito mentre, per contro, può ritenersi raggiunta la prova dell'orario di lavoro durante il quale la teste non legata Tes_2 alla ricorrente da rapporti di parentela o affinità, ha riferito di averne constatato la presenza presso il luogo di lavoro, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00.
Ritenuta quindi la correttezza dei conteggi da ultimo allegati da parte ricorrente in data 27 giugno 2025 - predisposti partendo dall'inquadramento già riconosciuto dalla datrice di lavoro con esclusione dei periodi di ferie, permessi e malattia per come risultanti dalle buste paga - si impone la condanna della convenuta alla corresponsione delle differenze retributive maturatesi in conseguenza del superiore orario di lavoro come sopra accertato, per un importo complessivamente pari a euro 4.147,90.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del D.M. 55/2014 e, in particolare, avuto riguardo al decisum, al corrispondente scaglione per le controversie in materia di lavoro, all'attività istruttoria svolta, secondo una quantificazione prossima ai minimi, per un importo pari a euro
2.626,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso;
- per l'effetto, condanna, AZ. a corrispondere Controparte_2 Pt_1
, per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di euro 4.147,90, oltre interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pagina 3 di 4 - condanna AZ. alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 liquidate in complessivi euro 2.626,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia il 15/07/2025
La Giudice
Natalia Pala
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 803/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. CALABRIA CLAUDIO
RICORRENTE contro Contr
Controparte_2
RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28 marzo 2024 la ricorrente adiva l'intestato Parte_1
Tribunale precisando di esser stata assunta in data 2 ottobre 2021 alle dipendenze di AZ.
[...]
in forza di contratto a tempo determinato in scadenza al 31 Controparte_2 dicembre 2021, successivamente rinnovato fino al mese di giugno 2022.
Deduceva poi di essersi dimessa per giusta causa nel marzo 2022 e di avere presentato in data 31 marzo
2022 domanda di disoccupazione agricola.
Esponeva altresì di aver lavorato tutti i giorni della settimana, compresi i festivi e senza fruire di giornate di ferie, malattia o infortunio, con orario dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00.
Quanto alle mansioni, allegava di essersi occupata della pulizia e controllo del pollaio, della raccolta delle uova nonché di ulteriori attività correlate all'allevamento del pollame.
Esponeva altresì che le erano state consegnate esclusivamente le buste paga di novembre 2021, dicembre
2022, gennaio 2022 e febbraio 2022 e di avere ricevuto quale corrispettivo per l'attività svolta una somma pari ad euro 2.377,00. pagina 1 di 4 Ciò premesso deduceva di non essere stata regolarmente retribuita per l'attività prestata e chiedeva pertanto la condanna di controparte al pagamento della complessiva somma lorda di euro 7.929,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Pur ritualmente evocata in giudizio, AZ. ometteva Controparte_2 di costituirsi venendo, pertanto, dichiarata contumace all'udienza dell'8 luglio 2024.
Ammesse le prove orali dedotte in ricorso, all'esito dell'istruttoria parte ricorrente provvedeva al tempestivo deposito di nuovi conteggi e all'udienza odierna, all'esito della discussione, la Giudice decideva la causa come da separata sentenza dando contestuale lettura, assente la parte costituita, della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto a sostegno della decisione.
*
Il ricorso promosso da risulta fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. Parte_1
Preliminarmente, occorre dare atto che, dall'esame della documentazione prodotta, risulta provato per Co tabulas che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di Controparte_2 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato full-time con decorrenza dal 2
[...] ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, successivamente prorogato sino al 30 giugno 2022 (docc.
2-3 fasc. ricorso).
Dalla stessa documentazione richiamata risulta altresì che il rapporto è cessato nel mese di marzo 2022 in seguito alle rassegnate dimissioni (Cfr. doc. 4 fasc. ricorso).
La ricorrente ha altresì precisato, per il periodo di cui sopra, di aver prestato la propria attività lavorativa tutti i giorni della settimana – compresi i festivi- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00, deducendo quindi di aver osservato un orario lavorativo superiore rispetto a quello richiamato in contratto e di non essere stata regolarmente retribuita per l'attività prestata.
In ordine ai crediti derivanti direttamente dai cedolini paga, deve richiamarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione”
(Cass., sez. lav., sent. 13.4.1992, n. 4512).
Tale prova, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata, atteso che la convenuta ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Quanto al dedotto orario lavorativo osservato in costanza di rapporto, osserva il Tribunale che le risultanze istruttorie hanno effettivamente confermato un impegno lavorativo della ricorrente più ampio di quello regolarizzato con contratto ancorché inferiore rispetto a quello dedotto in atti. pagina 2 di 4 Invero il teste ha riferito “Ogni tanto noi passavamo di là per portare del cibo o per salutarli o perché Tes_1 avevamo il bambino (…) Per poterli salutare era impossibile perché erano sempre al lavoro. Il bambino stava un paio di ora con noi a volte altre stava con la nonna (…) e reda so che iniziavano alle 8 non so se staccassero un'ora e poi andavano Pt_1 avanti sino alle 16, tutti i giorni. Lo so perché parlavamo con loro e ci dicevano che non staccavano mai” mentre la teste ha dichiarato: “Sì, sono stata alla Tenuta perché andavo a portargli qualcosa da mangiare e da bere, Tes_2 CP_2 perché lavoravano tutti i giorni da lunedì alla domenica dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16:00 più o meno. Gli orari me li Tes_ diceva poi abito lì di fronte e li vedevo quasi tutti i giorni. Io nel 2021 facevo assistente alla persona, ho iniziato a scuola e, come orario, facevo dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 15, dal lunedì al venerdì. Quando ero in pausa gli portavo da mangiare, non tornavo a casa a mangiare ma anche la scuola è attaccata alla tenuta. Per quello che so io, loro sono andati a lavoro tutti i giorni, senza ferie o malattia.”
Nessuno dei testi ha riferito di avere visto presso la tenuta per tutto l'orario lavorativo Parte_1 dettagliato in ricorso, noto ai testimoni solamente perché riferito da quest'ultima o dal marito mentre, per contro, può ritenersi raggiunta la prova dell'orario di lavoro durante il quale la teste non legata Tes_2 alla ricorrente da rapporti di parentela o affinità, ha riferito di averne constatato la presenza presso il luogo di lavoro, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00.
Ritenuta quindi la correttezza dei conteggi da ultimo allegati da parte ricorrente in data 27 giugno 2025 - predisposti partendo dall'inquadramento già riconosciuto dalla datrice di lavoro con esclusione dei periodi di ferie, permessi e malattia per come risultanti dalle buste paga - si impone la condanna della convenuta alla corresponsione delle differenze retributive maturatesi in conseguenza del superiore orario di lavoro come sopra accertato, per un importo complessivamente pari a euro 4.147,90.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del D.M. 55/2014 e, in particolare, avuto riguardo al decisum, al corrispondente scaglione per le controversie in materia di lavoro, all'attività istruttoria svolta, secondo una quantificazione prossima ai minimi, per un importo pari a euro
2.626,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso;
- per l'effetto, condanna, AZ. a corrispondere Controparte_2 Pt_1
, per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di euro 4.147,90, oltre interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pagina 3 di 4 - condanna AZ. alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 liquidate in complessivi euro 2.626,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia il 15/07/2025
La Giudice
Natalia Pala
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