Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/05/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore alla pubblica udienza del 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. TRAVI Parte_1
RAFFAELLA e dall'Avv. SOLLECITO COSTANZA
APPELLANTE
contro
:
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi dall'Avv. CANDALICE FABIO
[...]
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 30.11.2023, l'adito Tribunale di Bari, disattesa l'eccezione di decadenza e di prescrizione sollevata dal , all'esito di una CTU contabile, Parte_1
accertava e dichiarava, previa disapplicazione della deliberazione n. 1597/2017 nella parte relativa al conguaglio tra i tre fondi contrattuali (“fondo fasce”, “fondo
di € 1.666,80, per € 1.175,78, oltre interessi legali e Controparte_3
rivalutazione monetaria nella misura prevista per legge;
condannava pertanto l' in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t., al pagamento degli importi di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura prevista per legge.
2.Con ricorso del 30.5.2024 l Controparte_4
interponeva appello.
[...]
I lavoratori appellati resistevano con apposita comparsa.
All'udienza odierna, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo che segue.
3.Lamenta il Policlinico, dopo aver descritto il complesso iter che aveva condotto all'adozione della contestata deliberazione n. 1597/2017 di cui sopra, la violazione e falsa applicazione delle disposizioni pattizie che disciplinano la costituzione e la gestione dei fondi contrattuali deputati al finanziamento della retribuzione accessoria nonché la violazione e falsa applicazione della normativa legale in materia di vincoli di finanza pubblica, nonché di contenimento della spesa pubblica, ivi inclusa quella per il personale.
In particolare, deduce che le disposizioni pattizie in tema di finanziamento del trattamento economico accessorio (artt. 50-53, Ccnl 2000; artt. 60-62, Ccnl 1996) recano fondamentalmente norme di carattere contabile, sicché non contemplano alcuno specifico diritto direttamente azionabile dal dipendente, posto che la loro violazione, se può dar luogo ad eventuali situazioni contabilmente, amministrativamente, disciplinarmente e penalmente rilevanti per chi è preposto alla corretta formazione dei Fondi e/o per chi è deputato al controllo interno, non interferisce con la sfera giuridica del singolo dipendente.
2 Di conseguenza, gli atti aziendali che abbiano stabilito, nei vari anni, l'entità dei
Fondi, lungi dall'integrare determinazioni datoriali privatistiche direttamente invocabili dai singoli lavoratori, si sostanziano in atti di macro-organizzazione riferibili ad adempimenti contabili rispetto ai quali non è configurabile una posizione giuridica piena azionabile a sostegno di pretese economiche.
Reitera per il resto l'eccezione di prescrizione quinquennale disattesa dal primo giudice.
4.L'appello è fondato.
4.1 Riassumendo brevemente l'antefatto, si ha che il Direttore Generale del con la Deliberazione n. 1597 dell'11.10.2017, finalizzata a “ricomporre il Parte_1
quadro riassuntivo dei fondi contrattuali rideterminati virtualmente”, richiamava,
l'art. 40 comma 3 quinquies D.Lgs. 165/2001 e, in particolare, l'obbligo di procedere al recupero delle somme corrisposte in eccedenza rispetto alla consistenza contrattuale dei fondi, con conseguente conguaglio tra debiti e crediti verso il personale;
in sostanza deliberava l'utilizzazione delle eccedenze positive registrate per il periodo dal 2010 al 2016 “per il fondo fasce” e per il fondo “produttività collettiva”, al fine di coprire il disavanzo registrato, nello stesso periodo, con riferimento al “fondo particolari condizioni e disagio”, utilizzato per il pagamento degli straordinari.
4.2 Quanto alla (qui contestata) praticabilità di tale operazione, si osserva che nel
C.C.N.L. 1998-2001 la retribuzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (esclusi i dirigenti) dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto sanitario è presa in considerazione nella Parte IV, Capi I
(“Trattamento economico transitorio del nuovo sistema di classificazione”), II
(“Nuovi trattamenti economici”) e III (“Sviluppo Professionale”), e cioè agli artt. 30-
36 (norme che, peraltro, fanno richiamo ad altre disposizioni contenute in previgenti contratti collettivi, in parte qua tuttora in vigore).
Le disposizioni dedicate ai Sistemi di finanziamento sono, invece, contenute nella
Parte V, e cioè negli artt. 37- 40 del C.C.N.L.
3 Ebbene, in forza dell'art. 38 C.C.N.L. del 7.4.1999 (“Finanziamento dei trattamenti accessori”) sono stati costituiti, mediante opera di rispettiva unificazione di fondi precedentemente distinti, da un lato, il “Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno” (comma
1); dall'altro lato, il “Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” (comma 3).
Da notare che tale ultimo fondo risulta(va) alimentato (art. 38 cit., comma 4 lettera B)
a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, tramite l'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale.
Tale fondo, inoltre rinveniva (comma 3) dell'unificazione dei Fondi disciplinati dall'art. 46, comma 1, punti 1) e 2) del CCNL del 1 settembre 1995, per la corresponsione, rispettivamente, dei premi per la qualità della prestazione individuale e per i compensi della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, laddove, a mente del successivo art. 47, comma 4, era prescritto che “in attuazione del contratto decentrato di cui all'art. 5, comma 3, i dipendenti da adibire alle iniziative per la produttività collettiva, l'attribuzione dei compensi ai medesimi nonché la differenziazione dei compensi stessi saranno attribuiti dal dirigente responsabile, con riguardo alla collocazione organizzativa e professionale dei dipendenti interessati e della funzionalità della loro partecipazione ai singoli progetti ed obiettivi assegnati e al grado di partecipazione individuale nel raggiungimento degli obiettivi stessi. Gli obiettivi assegnati saranno preventivamente illustrati dal dirigente a tutti i dipendenti dell'unità operativa. L'attribuzione degli obiettivi ai singoli o gruppi ed il connesso incentivo economico, determinati con atto motivato, sono comunicati ai singoli dipendenti”.
Seguiva il comma 7, secondo il quale “l'incentivo è corrisposto a consuntivo, secondo le modalità ed i tempi definiti nel contratto decentrato di cui all'art. 5,
4 comma 4 nei limiti delle quote di produttività assegnate al dirigente dell'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato”.
In altre parole, l'ammontare del Fondo di produttività dipendeva dalla sussistenza di avanzi di bilancio e l'attribuzione ai dipendenti di singole quote promanava dal dirigente responsabile, sicchè in mancanza di tali due condizioni non risulta evidentemente configurabile alcun diritto soggettivo di credito in capo al lavoratore aspirante a tale compenso variabile.
5. E' bene evidenziare come, già in quella sede, si ammettevano, coerentemente rispetto al passato, collegamenti e passaggi di risorse tra i due Fondi (“resta confermata la possibilità di utilizzazione … nel fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo di cui al comma
1”).
Ciò veniva riconosciuto in via “anche temporanea”.
Parimenti, il comma 7 dell'art. 38 cit. prevedeva:
“7. Il fondo della produttività collettiva di cui al comma 3 , è decurtato in sede di contrattazione integrativa da un minimo del 10% elevabile sino al 15 % per finanziare il fondo dell'art. 39 (fondo – fasce stipendiali). Tale decurtazione avverrà da data non anteriore al 1 luglio 1999”.
In forza, poi, degli artt. 29 e 30 del successivo C.C.N.L. del 19.4.2004, i suddetti
Fondi venivano confermati e si ribadiva una ipotesi di smistamento delle risorse non utilizzate (v. art. 30: “E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli artt.
29 e 31” – ovvero il Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno nonché il Fondo per il finanziamento delle fasce retributive - “non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente articolo (ovvero il fondo di produttività) per l'attuazione delle sue finalità.
5 Tali risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo e, pertanto, non si storicizzano nel fondo della produttività”).
Per cui, la disamina delle disposizioni di contrattazione collettiva rende evidente come, tra le voci di finanziamento dei compensi per produttività, vi fossero anche le risorse non utilizzate nell'ambito della remunerazione dello straordinario e delle fasce retributive.
6. Detto questo, la vicenda di che trattasi si può dire che prende le mosse dalla nota del Collegio Sindacale, prot. 15648 del 27.02.2017 la quale rimarcava, con riferimento al fondo disagio (straordinario), un deficit strutturale dovuto all'inappropriata costituzione dello stesso, risalente alla crescita esponenziale di funzioni sanitarie di elevata specializzazione che avevano inciso nell'organizzazione dei turni di lavoro e le cui indennità erano finanziate dal fondo in parola, evidenziando la necessità di un intervento volto al riequilibrio, in considerazione delle reali esigenze in termini di risorse finanziarie dei medesimi fondi, per garantire il prosieguo dell'offerta sanitaria dell' CP_4
La successiva delibera del Direttore Generale n. 1056/2017 recepiva tali appunti ed individuava la genesi di tale anomalia, che era rappresentata, essenzialmente, dalla circostanza che i fondi contrattuali del personale, quando fu istituita l
[...]
in data 1.5.1996, furono suddivisi (erroneamente) tra Parte_2 Pt_3
e sulla base di meri calcoli di media aritmetica, senza cioè pesare le
[...] Parte_1
specificità operative del personale ospedaliero rispetto al personale dei servizi
Parte prevalentemente territoriali mantenuti nella (dallo scorporo della quale era stato costituito il ), laddove il personale ospedaliero, a differenza del personale Parte_1
Parte
era coinvolto in turni di 24 ore per sette giorni su sette con turni di pronta disponibilità per le emergenze che generavano lavoro straordinario.
Per cui le tabelle riportate alla pag. 3 della suddetta delibera evidenziavano l'inadeguatezza delle risorse attribuite al e la palese incongruenza tra Parte_1
organizzazione del lavoro e fondi.
6 Per cui vi fu ab origine un'errata pesatura/sottostima dei fondi da destinare agli straordinari in sede di allocazione delle risorse derivanti dal bilancio, tanto è vero che sin dal 2003 il fondo all'uopo destinato risulta in sofferenza.
Tanto è vero che (v. contenuto delibera n. 1056 cit. pag. 3 e ss.) da un'analisi comparata dei fondi attribuiti a varie aziende ospedaliere italiane è emerso che risulta un “pro capite” per ciascun dipendente del , sia appartenente alla Parte_1
Dirigenza medica che al Comparto, inferiore non solo rispetto ai valori medi, ma addirittura ai valori minimi del campione.
A ciò devesi poi aggiungere l'intervento delle leggi regionali nn. 28/2000 (art. 23) e
32/2001 (art. 8) che hanno imposto altrettante riduzioni delle dotazioni organiche, a fronte delle quali il Policlinico ha addirittura aumentato i livelli delle prestazioni e dei servizi specialistici, per cui le minori dotazioni di personale hanno condotto ad incrementare i livelli di spesa del lavoro straordinario, il tutto senza operare l'incremento dei corrispondenti fondi del disagio di cui agli artt. 53 comma 2 CCNL
8.6.2000 dirigenza e art. 7 comma 1 lettera D) CCNL 20.4.2004 area comparto.
Lo squilibrio è stato aggravato dal sopravvenuto disposto dell'art. 2 bis del d.l. n.
78/2010 conv. in L. n. 122/2010 (“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”).
7. Per cui, alla luce di questo impasse, il Direttore Generale con la suddetta delibera n. 1056 ha provveduto ad un riqualificazione “retroattiva” dei fondi in questione, sicchè il fondo per lavoro straordinario è stato rideterminato a partire sin dal 1996
(fino a tutto l'anno 2016), sulla base del numero medio di ore di straordinario tenendo conti dei limiti previsti dagli artt. 10 e 80 DPR 384/1990, mentre il fondo per le particolari condizioni di lavoro è stato quantificato sulla base delle indennità da
7 retribuire al personale in dotazione organica, in modo da pervenire ad un valore medio pro capite per il lavoro straordinario e le particolari condizioni dei lavoro e dunque per il relativo fondo, quanto meno in linea con quello scaturente dal campione di aziende analizzato, anzi prudenzialmente mantenuto inferiore, per il del 5,29%. Controparte_4
7.1 Per sovvenzionare tale disavanzo si è dunque provveduto ad una rideterminazione dei fondi, sostanzialmente dislocando diversamente le risorse provenienti dal
“bilancio indistinto”.
In pratica, si è preso atto che le risorse di tale bilancio (che era “unico”, sicchè, come
è pacifico, da esso promanavano le risorse poi confluite ai vari Fondi) erano state, appunto, in un primo momento incongruamente allocate, e si è proceduto ad una regolarizzazione del tutto, laddove la relativa operazione non abbisognava di alcun finanziamento regionale;
per cui si rinviava ad una successiva deliberazione il compito di determinare i conguagli tra i fondi riqualificati (ovvero tra “le eventuali differenze positive derivanti dalla ricostruzione dei fondi di posizione, fasce e fondi di produttività per gli anni antecedenti al 2015”) sì da coprire il cennato deficit strutturale del fondo straordinario come sopra rideterminato e riqualificato.
8. A tanto ha provveduto la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1597 dell'11.10.2017 con la quale veniva approvato il quadro sinottico della ricognizione dei fondi contrattuali a partire dal 1996 e il quadro dei conguagli relativi al periodo
2010-2016, tenendo conto all'uopo degli accordi raggiunti con le Organizzazioni
Sindacali in data 28.10.2017 e 2.10.2017, e con la ratifica del Collegio Sindacale.
8.Tali decisioni risultano attuative del disposto dell'art. 4 (“Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi”), comma 1 d.l. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 a mente del quale:
“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale
8 dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”. Parte
8.1 Tale disposizione, dunque, stabiliva l'obbligo in capo alle di recuperare
“integralmente” le somme indebitamente “erogate” (tra le quali rientrano, evidentemente, quelle frutto di un'indebita/incongrua allocazione e ripartizione delle risorse iscritte al bilancio tra i vari fondi), laddove, appunto, la particolare modalità di recupero di cui sopra (tramite un “graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”) implica che gli indebiti siano già stati erogati;
nella specie, è pacifico, invece, che le cennate eccedenze afferenti il fondo di produttività (che qui si rivendicano e che, per quanto detto, erano il frutto di un'errata allocazione originaria delle risorse da destinare ai fondi de quibus) non erano state ancora materialmente erogate ai relativi aspiranti, per cui è di tutta evidenza che non vi era qui la necessità di attendere una (errata) erogazione, onde poi procedere alla complessa modalità di recupero di cui sopra.
In altre parole, il , tramite la cennata riallocazione delle sue risorse e la Parte_1
riqualificazione/rideterminazione retroattiva dei fondi in discorso, ha evitato l'erogazione di compensi indebiti rispetto ai quali i relativi aspiranti non erano titolari, per quanto sopra già visto, di alcuna posizione di diritto soggettivo.
8.2 Per cui siamo al cospetto non già, come opinano i lavoratori e come sostanzialmente ritenuto dal Tribunale, di un illegittimo trasferimento di risorse tra fondi - non previsto dalla contrattazione collettiva - quanto, piuttosto, di una doverosa operazione di rideterminazione dei fondi medesimi, effettuata in conformità alle disposizioni di legge e di contratto collettivo sopra citate, la quale ha sostanzialmente comportato de facto (v. in particolare la tabella sub all. E alla citata delibera n.
1597/2017 i cui dati non sono qui contestati) - utilizzando, quasi esclusivamente, i favorevoli dati contabili dei soli anni 2015 e 2016 (nel solo 2016 la sommatoria algebrica dei tre fondi rideterminati ha presentato un saldo attivo di ben €
9 4.196,486,25) - la possibilità del completo ripianamento dei disavanzi maturati (dal fondo relativo allo “straordinario”, sempre in passivo dal 2010 al 2015, con l'eccezione quindi del solo 2016, sicchè durante il sessennio in parola registrava un saldo negativo di - € 6.710.348,02) durante il periodo dal 2010 in poi;
anzi si registrava anche, all'esito di tale somma algebrica, un avanzo positivo di risorse utili
“distribuibili” per il 2016 (in ragione di complessivi € 1.894.920,63).
9. Da notare che in questo contesto, come risulta dalla cennata tabella E, nonchè dalla CTU espletata in primo grado, i saldi attivi riscontrati annualmente (dal 2010 al
2016) in relazione al fondo di produttività collettiva - qui in discussione – rappresentano il portato della differenza tra la consistenza complessiva annua del fondo e la “spesa” annua (id est ciò che è stato erogato ai lavoratori a titolo di produttività), per cui trattasi in sostanza di saldi positivi non (ancora) utilizzati e/o distribuiti tramite una qualsivoglia delibera di spesa.
10. Per cui, in sintonia con tale ricalcolo, (solo) con successiva deliberazione n. 481 del 16.3.2018 – avente ad oggetto: “liquidazione saldo produttività anno 2016 in favore del personale a tempo determinato ed indeterminato Area Comparto” –
l'Amministrazione ha approvato l'erogazione della quota di produttività collettiva spettante al personale del Comparto per l'anno 2016, tenendo conto delle somme
“disponibili” (e/o distribuibili) di cui alla deliberazione n. 1597/2017, provvedendo alla relativa erogazione.
11.Ed invero, va all'uopo considerato come dalle norme contrattuali disciplinanti il finanziamento di voci di trattamento accessorio non discende alcuno specifico diritto direttamente azionabile dal dipendente pubblico.
Si tratta, infatti, di norme di contabilità la cui violazione, se può dar luogo ad eventuali situazioni contabilmente, amministrativamente, disciplinarmente, penalmente rilevanti per chi è preposto alla corretta formazione dei Fondi e/o per chi
è deputato al controllo interno, non interferisce con la sfera giuridica del singolo dipendente.
10 Di conseguenza, gli atti aziendali che abbiano stabilito, nei vari anni, dell'entità dei
Fondi, lungi dall'integrare determinazioni datoriali privatistiche direttamente invocabili dai singoli lavoratori si sostanziano in atti di macro - organizzazione riferibili ad adempimenti contabili, rispetto ai quali non è configurabile una posizione giuridica piena azionabile a sostegno di pretese economiche (Cass. n. 6956/2014;
Cass. n. 28598/2018).
Né tale “conguaglio” ha implicato alcuna violazione di diritti quesiti dei lavoratori, in quanto (v. per una fattispecie simile Cass. n. 25161/2015) l'operazione di cui alle due delibere in questione ha dispiegato incidenza su compensi variabili (produttività) eventualmente erogabili in eccedenza rispetto a quelli già versati, e segnatamente su compensi non ancora entrati nella sfera di diritto soggettivo del lavoratore, in assenza di qualsivoglia delibera attributiva del Direttore Generale e comunque, in ogni caso, alla luce dell'accertata assenza di ulteriori fondi all'uopo disponibili (all'esito della cennata redistribuzione delle risorse di bilancio finalizzata al doveroso riequilibrio dei fondi, eseguito sulla scorta delle sopra menzionate disposizioni legali e contrattuali, oltre che per ripianare le anomalie contabili tutte sopra già esaminate, in relazione alle quali, sintomaticamente, le parti ricorrenti non hanno mai mosso alcuna specifica censura contabile).
Le suesposte considerazioni sono assorbenti e rendono inutile l'esame dell'ulteriore motivo di gravame inerente la prescrizione.
L'appello è dunque fondato e va accolto come da dispositivo.
Le spese del doppio grado, comprese quelle relative alla CTU contabile espletata in prime cure, possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa l'assoluta novità della questione trattata ed alla luce del contrasto giurisprudenziale formatosi in materia tra i giudici di primo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
30.5.2024 dall Parte_4
[... avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 30.11.2023 nei confronti di CP_1
, e così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio, comprese quelle relative alla CTU espletata in primo grado.
Così deciso in Bari il 28/04/2025
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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