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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4303 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 11117/2021
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11117 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli (Na) alla Via Monte di Dio C.F._1
n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonella Esposito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli (Na) alla Via Cervantes n. C.F._2
55/5, presso lo studio dell'avv. Maurizio Infante, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.10.2021, il sig. esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra in AI (NA), in data Controparte_1
15.09.1994, evidenziando che da tale unione erano nati i due figli (il Per_1
05.01.1997) ed (il 06.12.2001). Per_2
Rappresentava altresì che, con sentenza nr. 2580/2018 pubblicata il 12.10.2018, il
Tribunale di Napoli Nord, pronunciando la separazione personale dei coniugi, aveva disposto l'affido condiviso dei figli, all'epoca minorenni, assegnando la casa coniugale all'odierna resistente quale genitore collocatario della prole. Con la medesima pronuncia veniva posto a carico del sig. l'obbligo di versare un importo Parte_1 mensile di euro 500,00 – ossia euro 250,00 a figlio – a titolo di mantenimento dei minori.
Inoltre, il ricorrente deduceva che a far data dalla separazione non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi e che, sin dall'anno 2016, la moglie aveva lasciato la casa coniugale trasferendosi altrove unitamente ai due figli.
Precisava che, nel corso del 2020, il primogenito si era laureato in fisica presso l'Università “Federico II” di Napoli ed aveva conseguito una borsa di studio per un dottorato di ricerca triennale, (per un importo di circa € 1.200,00 mensili). Di contro, la figlia sebbene divenuta maggiorenne, non aveva ancora raggiunto Per_2
l'indipendenza economica in quanto studente universitaria.
Per tali ragioni, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed accertare il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio con la conseguente revoca dell'obbligo di mantenimento in favore del Per_1 primogenito.
Incardinato il giudizio, si costituiva la sig.ra la quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato e dedotto.
pag. 2/7 Invero, la resistente deduceva un notevole peggioramento della propria condizione patrimoniale, non potendo la medesima più contare su un'occupazione lavorativa ed essendo priva di reddito, mentre risultavano evidentemente incrementate le esigenze dei figli, in ragione della loro età.
In proposito, la sig.ra evidenziava che il conseguimento della borsa di studio CP_1 non poteva considerarsi circostanza idonea a garantire al figlio Per_1 un'indipendenza economica e ad escludere il diritto al mantenimento, sia per il carattere temporaneo del beneficio, sia per la modestia dell'introito.
Per tali ragioni, la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a parziale modifica di quanto disposto in sede di separazione, fissarsi in euro 750,00 l'assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del ricorrente, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie per un importo pari al 50%.
All'esito dell'udienza di comparizione del 21.02.2022 il Presidente f.f., a seguito dell'interrogatorio formale delle parti e fallito il tentativo di conciliazione, rinviava la causa su richiesta delle parti – in pendenza di trattative di bonario componimento della lite – al 23.03.2022.
In tale data, in assenza di un accordo tra i coniugi, venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: - autorizza i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
conferma le statuizione previste in sede di sentenza di separazione n. 2580/2018 del 12-10-2018 emessa dall'intestato Tribunale , ad eccezione del regime di affido e di visita della figlia attualmente Per_2 maggiorenne (n. 6- 12-2001); dispone inoltre, in relazione alle spese straordinarie per i figli poste in capo ad entrambi i genitori al 50%, l'applicazione di quanto previsto nel protocollo di intesa indicato in parte motiva;
quindi, le parti venivano rimesse dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 26.09.2022.
Nell'occasione, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e, alla successiva udienza del 29.03.2023 ammetteva le prove documentali richieste, rinviando per la precisazione delle conclusioni al 10.01.2024, allorquando si riservava la causa in decisione.
Con ordinanza depositata il 02.05.2024 il Collegio, non rinvenendo in atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, disponeva la remissione sul pag. 3/7 ruolo della causa per consentire il deposito della predetta documentazione, fissando l'udienza del 27.11.2024.
Dopo un ulteriore rinvio per la precisazione delle conclusioni, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Il P.M. in data 24.07.2025 il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel merito la domanda principale sia fondata e come tale debba essere accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno dell'istanza, ossia la separazione pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza nr. 2580/2018, pubblicata il
12.10.2018 e passata in giudicato, come da attestazione versata in atti.
Del pari, risulta provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente f.f. nel procedimento di separazione (01.04.2016), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L.
55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Quanto alle statuizioni accessorie, evidenzia il Tribunale che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento della prole secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma perdura immutato fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, ovvero non venga provato che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del medesimo, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, pag. 4/7 investendo impegno personale ed economie familiari (cfr., sul punto, Cass. n. 15756 dell'11/07/2006; Cass., n. 2392 del 1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La Suprema Corte ha invero affermato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e - purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori - aspirazioni (cfr. Sentenza n. 18076 del
20/08/2014). In proposito, è stato evidenziato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Cass., n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito il predetto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trovare occupazione, in una determinata realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio.
Orbene, in ragione di quanto evidenziato, va senz'altro confermato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia essendo Per_2 circostanza incontestata il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della secondogenita, attualmente studentessa universitaria.
Ritiene invece il Tribunale che debba essere revocato l'obbligo di mantenimento per il figlio precedentemente posto a carico del in sede di separazione, Per_1 Parte_1 tenuto conto dell'età del primogenito, ormai ventottenne, e della circostanza che lo stesso, avendo completato il proprio ciclo di studi e il proprio percorso formativo, compreso il dottorato di ricerca universitario, ha raggiunto un livello di formazione idonea all'espletamento di attività lavorativa e professionale coerente agli studi intrapresi.
Con la recente sentenza n. 24731/2024, infatti, la Cassazione ha specificato che, una pag. 5/7 volta raggiunta la maggiore età, spetta al figlio l'onere di dimostrare di non essere economicamente indipendente per continuare a beneficiare del mantenimento.
I giudici di legittimità hanno fatto leva sul principio di autoresponsabilità, argomentando che più avanzata è l'età del figlio, più è ragionevole aspettarsi che raggiunga una piena autonomia, a meno che non vi siano circostanze oggettive che ne impediscano l'indipendenza.
Nel caso di specie, è emerso dalla documentazione depositata dal ricorrente che il figlio ormai ventottenne, ha pubblicato online plurimi articoli di carattere Per_1 scientifico, anche in lingua inglese, partecipando a convegni in ambito europeo e risulta aver ormai esaurito il proprio percorso di studi.
Ne consegue che, in assenza di prove in senso contrario, non appaiono più sussistenti le condizioni che giustificano un diritto al mantenimento in capo al primogenito.
In ordine al quantum dell'assegno in favore di il Tribunale, tenuto conto Per_2 dell'età della figlia, del peggioramento della condizione economico-patrimoniali di entrambi i genitori (la resistente è ora disoccupata, mentre l'immobile da cui il ricorrente traeva reddito è stato pignorato) e del venir meno dell'obbligo di mantenimento nei confronto del primogenito reputa conforme a giustizia Per_1 confermare a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della secondogenita con la somma mensile di € 250,00, importo soggetto alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, che sarà versato alla resistente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per la figlia purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato
Tribunale.
In merito al godimento della casa coniugale, il Tribunale nulla statuisce essendo incontestato che già all'epoca del giudizio di separazione, trasferiva Controparte_1 altrove la propria residenza unitamente alla prole.
Tenuto conto infine della natura e dell'esito della controversia, il Collegio ritiene che le spese di giudizio vadano compensate.
P.Q.M.
pag. 6/7 Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15.09.1994 in AI (Na), tra
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
AI (Na) il 21.05.1971, (atto n. 145, P. II, Serie A, anno 1994);
B) revoca l'obbligo in capo al sig. di concorre al mantenimento Parte_1 del figlio Per_1
C) dispone che il sig. versi alla resistente la somma mensile di € Parte_1
250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il 5 di Per_2 ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
D) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura Parte_1 del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per la figlia purché preventivamente concordate e debitamente Per_2 documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
E) nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale per quanto indicato in parte motiva;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di AI (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898
e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
G) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 03.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 11117/2021
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11117 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli (Na) alla Via Monte di Dio C.F._1
n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonella Esposito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli (Na) alla Via Cervantes n. C.F._2
55/5, presso lo studio dell'avv. Maurizio Infante, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.10.2021, il sig. esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra in AI (NA), in data Controparte_1
15.09.1994, evidenziando che da tale unione erano nati i due figli (il Per_1
05.01.1997) ed (il 06.12.2001). Per_2
Rappresentava altresì che, con sentenza nr. 2580/2018 pubblicata il 12.10.2018, il
Tribunale di Napoli Nord, pronunciando la separazione personale dei coniugi, aveva disposto l'affido condiviso dei figli, all'epoca minorenni, assegnando la casa coniugale all'odierna resistente quale genitore collocatario della prole. Con la medesima pronuncia veniva posto a carico del sig. l'obbligo di versare un importo Parte_1 mensile di euro 500,00 – ossia euro 250,00 a figlio – a titolo di mantenimento dei minori.
Inoltre, il ricorrente deduceva che a far data dalla separazione non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi e che, sin dall'anno 2016, la moglie aveva lasciato la casa coniugale trasferendosi altrove unitamente ai due figli.
Precisava che, nel corso del 2020, il primogenito si era laureato in fisica presso l'Università “Federico II” di Napoli ed aveva conseguito una borsa di studio per un dottorato di ricerca triennale, (per un importo di circa € 1.200,00 mensili). Di contro, la figlia sebbene divenuta maggiorenne, non aveva ancora raggiunto Per_2
l'indipendenza economica in quanto studente universitaria.
Per tali ragioni, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed accertare il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio con la conseguente revoca dell'obbligo di mantenimento in favore del Per_1 primogenito.
Incardinato il giudizio, si costituiva la sig.ra la quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato e dedotto.
pag. 2/7 Invero, la resistente deduceva un notevole peggioramento della propria condizione patrimoniale, non potendo la medesima più contare su un'occupazione lavorativa ed essendo priva di reddito, mentre risultavano evidentemente incrementate le esigenze dei figli, in ragione della loro età.
In proposito, la sig.ra evidenziava che il conseguimento della borsa di studio CP_1 non poteva considerarsi circostanza idonea a garantire al figlio Per_1 un'indipendenza economica e ad escludere il diritto al mantenimento, sia per il carattere temporaneo del beneficio, sia per la modestia dell'introito.
Per tali ragioni, la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a parziale modifica di quanto disposto in sede di separazione, fissarsi in euro 750,00 l'assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del ricorrente, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie per un importo pari al 50%.
All'esito dell'udienza di comparizione del 21.02.2022 il Presidente f.f., a seguito dell'interrogatorio formale delle parti e fallito il tentativo di conciliazione, rinviava la causa su richiesta delle parti – in pendenza di trattative di bonario componimento della lite – al 23.03.2022.
In tale data, in assenza di un accordo tra i coniugi, venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: - autorizza i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
conferma le statuizione previste in sede di sentenza di separazione n. 2580/2018 del 12-10-2018 emessa dall'intestato Tribunale , ad eccezione del regime di affido e di visita della figlia attualmente Per_2 maggiorenne (n. 6- 12-2001); dispone inoltre, in relazione alle spese straordinarie per i figli poste in capo ad entrambi i genitori al 50%, l'applicazione di quanto previsto nel protocollo di intesa indicato in parte motiva;
quindi, le parti venivano rimesse dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 26.09.2022.
Nell'occasione, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e, alla successiva udienza del 29.03.2023 ammetteva le prove documentali richieste, rinviando per la precisazione delle conclusioni al 10.01.2024, allorquando si riservava la causa in decisione.
Con ordinanza depositata il 02.05.2024 il Collegio, non rinvenendo in atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, disponeva la remissione sul pag. 3/7 ruolo della causa per consentire il deposito della predetta documentazione, fissando l'udienza del 27.11.2024.
Dopo un ulteriore rinvio per la precisazione delle conclusioni, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Il P.M. in data 24.07.2025 il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel merito la domanda principale sia fondata e come tale debba essere accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno dell'istanza, ossia la separazione pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza nr. 2580/2018, pubblicata il
12.10.2018 e passata in giudicato, come da attestazione versata in atti.
Del pari, risulta provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente f.f. nel procedimento di separazione (01.04.2016), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L.
55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Quanto alle statuizioni accessorie, evidenzia il Tribunale che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento della prole secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma perdura immutato fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, ovvero non venga provato che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del medesimo, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, pag. 4/7 investendo impegno personale ed economie familiari (cfr., sul punto, Cass. n. 15756 dell'11/07/2006; Cass., n. 2392 del 1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La Suprema Corte ha invero affermato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e - purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori - aspirazioni (cfr. Sentenza n. 18076 del
20/08/2014). In proposito, è stato evidenziato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Cass., n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito il predetto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trovare occupazione, in una determinata realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio.
Orbene, in ragione di quanto evidenziato, va senz'altro confermato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia essendo Per_2 circostanza incontestata il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della secondogenita, attualmente studentessa universitaria.
Ritiene invece il Tribunale che debba essere revocato l'obbligo di mantenimento per il figlio precedentemente posto a carico del in sede di separazione, Per_1 Parte_1 tenuto conto dell'età del primogenito, ormai ventottenne, e della circostanza che lo stesso, avendo completato il proprio ciclo di studi e il proprio percorso formativo, compreso il dottorato di ricerca universitario, ha raggiunto un livello di formazione idonea all'espletamento di attività lavorativa e professionale coerente agli studi intrapresi.
Con la recente sentenza n. 24731/2024, infatti, la Cassazione ha specificato che, una pag. 5/7 volta raggiunta la maggiore età, spetta al figlio l'onere di dimostrare di non essere economicamente indipendente per continuare a beneficiare del mantenimento.
I giudici di legittimità hanno fatto leva sul principio di autoresponsabilità, argomentando che più avanzata è l'età del figlio, più è ragionevole aspettarsi che raggiunga una piena autonomia, a meno che non vi siano circostanze oggettive che ne impediscano l'indipendenza.
Nel caso di specie, è emerso dalla documentazione depositata dal ricorrente che il figlio ormai ventottenne, ha pubblicato online plurimi articoli di carattere Per_1 scientifico, anche in lingua inglese, partecipando a convegni in ambito europeo e risulta aver ormai esaurito il proprio percorso di studi.
Ne consegue che, in assenza di prove in senso contrario, non appaiono più sussistenti le condizioni che giustificano un diritto al mantenimento in capo al primogenito.
In ordine al quantum dell'assegno in favore di il Tribunale, tenuto conto Per_2 dell'età della figlia, del peggioramento della condizione economico-patrimoniali di entrambi i genitori (la resistente è ora disoccupata, mentre l'immobile da cui il ricorrente traeva reddito è stato pignorato) e del venir meno dell'obbligo di mantenimento nei confronto del primogenito reputa conforme a giustizia Per_1 confermare a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della secondogenita con la somma mensile di € 250,00, importo soggetto alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, che sarà versato alla resistente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per la figlia purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato
Tribunale.
In merito al godimento della casa coniugale, il Tribunale nulla statuisce essendo incontestato che già all'epoca del giudizio di separazione, trasferiva Controparte_1 altrove la propria residenza unitamente alla prole.
Tenuto conto infine della natura e dell'esito della controversia, il Collegio ritiene che le spese di giudizio vadano compensate.
P.Q.M.
pag. 6/7 Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15.09.1994 in AI (Na), tra
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
AI (Na) il 21.05.1971, (atto n. 145, P. II, Serie A, anno 1994);
B) revoca l'obbligo in capo al sig. di concorre al mantenimento Parte_1 del figlio Per_1
C) dispone che il sig. versi alla resistente la somma mensile di € Parte_1
250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il 5 di Per_2 ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
D) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura Parte_1 del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per la figlia purché preventivamente concordate e debitamente Per_2 documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
E) nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale per quanto indicato in parte motiva;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di AI (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898
e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
G) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 03.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7