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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22/2022
Oggi 07/07/2025 alle ore 12,30 innanzi al giudice dott.ssa Luisella Lorenzi sono comparsi:
Per parte attrice/ricorrente : l'avv. CORRADETTI EMIDIO Parte_1
Per parte convenuta/resistente Controparte_1
: il dott. Marco Romanucci.
[...]
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Corradetti si riporta agli atti e alla comparsa conclusionale insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Il dott. Romanucci si riporta alla costituzione ed alla memoria conclusiva chiedendo la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta anche in considerazione delle sentenze di primo grado del GdP e di appello di questo Tribunale, divenuta definitiva e a seguito della quale la ha eseguito il Pt_1 pagamento successivamente alla costituzione in giudizio.
L'avv. Corradetti contesta l'eccezione di definitività della sentenza del Tribunale in quanto ha petitum e causa petendi diverse e comunque non sussistono i requisiti della subordinazione.
Dopo ampia discussione, il Giudice decide la causa come da sentenza di cui dà lettura alle parti alle ore
18,30, all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice on.
dott.ssa Luisella Lorenzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. )), rappresentati e difesi, come in atti, dall'avv. Emidio
[...] C.F._1
Corradetti
OPPONENTI contro
Controparte_2
(C.F. , in persona del Capo dell'
[...] P.IVA_2 Controparte_3
, p.t. dott.ssa rappresentato ai sensi di legge dalla stessa dott.ssa
[...] Controparte_4
Controparte_4
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo
Con ricorso tempestivamente depositato in data 10.01.2022 la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., quale obbligato in solido, e il sig. in proprio, quale trasgressore, Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 218/2019 notificata in data
15.12.2021, con la quale veniva loro ingiunto di pagare la somma di €21.019,00, comprese spese di notifica, emessa dall' di a titolo di sanzioni Controparte_1 CP_3
amministrative per la violazione dell'art. 3, commi 3, 3 ter del D.L. 22.2.2002 n. 12, convertito con pagina 2 di 7 modificazioni dalla L.n.73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs 151/2015, per la irregolare occupazione di n. 7 lavoratori subordinati per i periodi ivi indicati relativi all'estate dell'anno
2017. Detta ordinanza faceva seguito al verbale unico di accertamento e notificazione n. 00004/2018 emesso dalla Guardia di Finanza-Sezione Operativa Navale di San Benedetto del Tronto, dal quale emergeva che la società ricorrente, nel periodo sopra indicato, aveva eseguito attività di noleggio non autorizzata, fornendo le imbarcazioni e gli Skipper. In particolare, veniva contestato che la Pt_1
aveva utilizzato le imbarcazioni da diporto “CHIARA F” e “MARIAN” per attività diverse da quelle cui le stesse erano adibite (locazione) ed incaricando per ciascuna crociera, i 7 comandanti (skipper), senza titoli e senza un regolare contratto di lavoro.
Eccepiva parte ricorrente l'illegittimità della predetta ordinanza-ingiunzione deducendo: 1)
l'inconfigurabilità del rapporto di noleggio delle imbarcazioni in luogo di quello formalizzato con la società di viaggi di locazione;
2) la mancanza della titolarità in capo alla società dei rapporti di lavoro contestati e comunque della prova del vincolo di subordinazione;
chiedeva, quindi, previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, di annullarla, con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , sede territoriale di Controparte_2 CP_3
, per contrastare le avverse censure e ribadire la fondatezza degli illeciti accertati a carico di
[...]
parte opponente, concludendo per il rigetto del ricorso, la conferma della ordinanza ingiunzione impugnata e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Accolta detta richiesta di sospensione all'udienza del 01.04.2022, la causa, istruita documentalmente e a mezzo di prova orale, dopo il deposito di memorie conclusive, all'udienza odierna viene discussa e decisa con sentenza a verbale di cui viene data lettura.
MOTIVI
Va certamente respinta la prima censura di parte opponente.
Risulta palese ed anche accertato con sentenza di questo Tribunale n. 584/2022 passata in giudicato – che comunque non fa stato essendo stata emessa fra parti diverse – che il rapporto costituito di fatto fra la e la sia di noleggio di imbarcazioni come definito dall'art. 47 D.Lgs n. Parte_1 Controparte_5
171/2005 anziché di locazione, come previsto contrattualmente, atteso che la , proprietaria delle Pt_1
pagina 3 di 7 due imbarcazioni in questione, ha fornito, oltre alle stesse, anche lo skipper (comandante) che si è assunto la responsabilità della conduzione del mezzo (oltre che delle persone che hanno noleggiato l'imbarcazione).
Si rinvia, quindi integralmente alle motivazioni sul punto espresse nella predetta sentenza, aggiungendosi che l'espletamento dell'istruttoria orale nel presente giudizio ha ulteriormente corroborato, contrariamente agli assunti di parte opponente, la mancata “assunzione” dello skipper da parte dei croceristi ai quali veniva assegnato dalla (e conosciuto in loco prima della partenza) a Pt_1
mezzo del suo dipendente . Controparte_6
Questi, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni coerenti credibili e concordanti da lui rese in sede ispettiva e di giudizio, è risultato dipendente della ed incaricato dalla stessa dell'ingaggio Pt_1
degli skipper e loro referente per i viaggi in barca. Tutti gli altri skipper sentiti hanno confermato di essere stati contattati dal alcuni precisando di conoscere che lui lavorava per la o che CP_6 Pt_1
comunque l'imbarcazione utilizzata era di proprietà di quest'ultima. E i croceristi sentiti nell'immediatezza dei fatti e in sede testimoniale hanno pure confermato all'unanimità che una parte dell'importo della crociera, pari ad € 150,00, veniva da loro corrisposta il giorno stesso della partenza, prima dell'imbarco.
La consegna del denaro contante, nell'importo suindicato, in particolare, avveniva in loco (sede ) Pt_1
o a dipendente della diverso dal ossia o allo skipper già individuato Pt_1 CP_6 Persona_1
che trovavano ad attenderli;
questi, poi, come precisato in udienza (teste alla fine del Tes_1
viaggio dava i contanti alla . Pt_1
Alla luce di quanto sopra, si evidenzia, contrariamente agli assunti di parte opponente, da un lato che il non agiva per autonomo conto nell'ingaggiare gli skipper (suoi conoscenti, questo sì) per CP_6
condurre le crociere bensì per la e, dall'altro vi è la conferma che la locazione, da parte di Pt_1
quest'ultima, dell'imbarcazione munita di comandante ai croceristi configurava di fatto un noleggio di imbarcazione.
Conseguentemente i rapporti di lavoro che la nell'estate del 2017 avrebbe dovuto instaurare con Pt_1
gli skipper ingaggiati avrebbe dovuto essere di carattere subordinato in applicazione del D.Lgs. n.
171/2005.
pagina 4 di 7 La normativa disciplinante la nautica da diporto individua l'attività principale o prevalente svolta dallo skipper nell'essere al comando dell'imbarcazione da diporto e sovraintendere a tutte le operazioni relative alla navigazione, comprese anche mansioni accessorie o strumentali. E, come correttamente evidenziato da parte opposta, per avere la qualifica di skipper abilitato alla conduzione di imbarcazioni adibite a noleggio, ex Decreto Min. Trasporti, 10 maggio 2205, n 121, non basta la patente nautica
(posseduta dai lavoratori per cui è causa), ma occorre ottenere una serie di licenze frequentando appositi corsi, quali corso antincendio di base, corso di lettura e uso radar, corso di sopravvivenza e salvataggio, corso marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) ecc., a cui segue l'iscrizione alle matricole Gente di Mare.
Invece parte ricorrente, senza curarsi del rispetto della disciplina specifica e mettendo a rischio l'incolumità degli utenti, ha incaricato persone prive delle specifiche qualifiche/licenze per dei viaggi in mare senza però che il rapporto con loro istaurato fosse di lavoro subordinato.
Infatti, la natura autonoma o subordinata dello stesso va esaminata solo con riferimento alla natura delle prestazioni svolte dai sette lavoratori indicati nell'atto sanzionatorio.
In merito, va premesso che la giurisprudenza ha individuato da tempo gli elementi essenziali che consentono di qualificare come subordinato un rapporto di lavoro, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti. Questi elementi si compendiano nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. sez. lav., 14/06/2018, n.15631:
“L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”).
Tale soggezione si concretizza innanzitutto nell'emanazione di ordini specifici e non di semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo (Cass. sez. lav., 13/11/2017, n.26758; Cass. sez. lav., 29/01/2015, n.1692: “L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non
pagina 5 di 7 può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale”).
Si manifesta, poi, con l'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. sez. lav., 07/02/2013, n.2931; Cass. sez. lav. 02.08.2010 n. 17992; Cass sez. lav. 22.08.2003 n. 12364; Cass. sez. lav. 16.01.1996 n. 326).
I tratti qualificanti la subordinazione sono, quindi, costituiti principalmente: dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
dalla conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e dal suo inserimento nella organizzazione aziendale (Cass. sez. lav.
09.05.2003 n. 7139).
Altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere, invece, una portata soltanto sussidiaria, sicché non può qualificarsi come subordinato un rapporto lavorativo laddove, pur sussistendo tutti questi altri elementi, sia accertata la mancanza di quelli principali (Cass. sez. lav., 14/06/2018, n.15631; Cass. sez. lav. 25.10.2004 n. 20669; Cass. sez. lav.,
10/05/2003, n.7171; Cass. sez. lav. 27.11.1986 n. 7015; Cass. 21.01.1987 n. 548).
In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 6 comma
11 del D.Lgs. n. 150/2011 - la responsabilità dell'opponente deve essere dimostrata in giudizio dall'amministrazione opposta - questa risulta onerata della dimostrazione puntuale del carattere della subordinazione nel rapporto di lavoro autonomo;
nel corso del giudizio, però, all'esito della prova testimoniale, non sono state raccolte prove sufficienti a suffragare la responsabilità di parte ricorrente.
Peraltro, anche, qualora permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto, deve necessariamente concludersi per l'accoglimento del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante, in tal caso, sul resistente (Cass. sez. lav., 02/10/2017, n.22984; Cass. sez. lav.
28/09/2006 n. 21028).
Sulla base dei principi sopra esposti manca, nel caso de quo, la prova dell'assoggettamento dei sette pagina 6 di 7 lavoratori in questione al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, non essendo emerso dalle dichiarazioni testimoniali raccolte la dazione di specifici ordini da parte della o suoi dipendenti, nonché l'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo Pt_1
sull'esecuzione dell'attività lavorativa. In giudizio è emerso che gli skipper avessero ampia autonomia anche con riferimento alle rotte da scegliere per la navigazione, oltre che di modificare quelle prestabilite senza ricevere ordini o direttive dalla;
ma non si ritiene che il rapporto nel concreto Pt_1
instaurato possa essere inquadrato nella c.d. subordinazione attenuata aziendale, invocata da parte opposta.
I riferimenti giurisprudenziali da questa evidenziati hanno come presupposto per l'applicazione di tali principi che il rapporto sia collocabile nell'ambito di una “attività con elevati contenuti intellettuali” che non si ravvisa nel caso in esame, ove si verte di attività, al più, con elevato grado di esperienza e manualità, sebbene vi sia insista anche la responsabilità, come detto, dell'incolumità dei “viaggiatori”.
Peraltro, valorizzando anche gli altri elementi sintomatici, si rileva che i rapporti si sono protratti per un tempo molto breve, una settimana o al massimo 15 giorni non consecutivi e che non vi è stato il pagamento di una retribuzione/compenso. Il mancato pagamento di spese attinenti alla navigazione e di quelle per la “cambusa” non può costituire una retribuzione in natura, considerata la sua esiguità.
Il ricorso, va quindi, accolto.
Le spese di lite vanno, però, integralmente compensate fra le parti in considerazione della illegittimità dei rapporti/contratti stipulati da parte opponente, dalla peculiarità/novità delle questioni giuridiche trattate e della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22/2022
Oggi 07/07/2025 alle ore 12,30 innanzi al giudice dott.ssa Luisella Lorenzi sono comparsi:
Per parte attrice/ricorrente : l'avv. CORRADETTI EMIDIO Parte_1
Per parte convenuta/resistente Controparte_1
: il dott. Marco Romanucci.
[...]
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Corradetti si riporta agli atti e alla comparsa conclusionale insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Il dott. Romanucci si riporta alla costituzione ed alla memoria conclusiva chiedendo la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta anche in considerazione delle sentenze di primo grado del GdP e di appello di questo Tribunale, divenuta definitiva e a seguito della quale la ha eseguito il Pt_1 pagamento successivamente alla costituzione in giudizio.
L'avv. Corradetti contesta l'eccezione di definitività della sentenza del Tribunale in quanto ha petitum e causa petendi diverse e comunque non sussistono i requisiti della subordinazione.
Dopo ampia discussione, il Giudice decide la causa come da sentenza di cui dà lettura alle parti alle ore
18,30, all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice on.
dott.ssa Luisella Lorenzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. )), rappresentati e difesi, come in atti, dall'avv. Emidio
[...] C.F._1
Corradetti
OPPONENTI contro
Controparte_2
(C.F. , in persona del Capo dell'
[...] P.IVA_2 Controparte_3
, p.t. dott.ssa rappresentato ai sensi di legge dalla stessa dott.ssa
[...] Controparte_4
Controparte_4
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo
Con ricorso tempestivamente depositato in data 10.01.2022 la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., quale obbligato in solido, e il sig. in proprio, quale trasgressore, Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 218/2019 notificata in data
15.12.2021, con la quale veniva loro ingiunto di pagare la somma di €21.019,00, comprese spese di notifica, emessa dall' di a titolo di sanzioni Controparte_1 CP_3
amministrative per la violazione dell'art. 3, commi 3, 3 ter del D.L. 22.2.2002 n. 12, convertito con pagina 2 di 7 modificazioni dalla L.n.73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs 151/2015, per la irregolare occupazione di n. 7 lavoratori subordinati per i periodi ivi indicati relativi all'estate dell'anno
2017. Detta ordinanza faceva seguito al verbale unico di accertamento e notificazione n. 00004/2018 emesso dalla Guardia di Finanza-Sezione Operativa Navale di San Benedetto del Tronto, dal quale emergeva che la società ricorrente, nel periodo sopra indicato, aveva eseguito attività di noleggio non autorizzata, fornendo le imbarcazioni e gli Skipper. In particolare, veniva contestato che la Pt_1
aveva utilizzato le imbarcazioni da diporto “CHIARA F” e “MARIAN” per attività diverse da quelle cui le stesse erano adibite (locazione) ed incaricando per ciascuna crociera, i 7 comandanti (skipper), senza titoli e senza un regolare contratto di lavoro.
Eccepiva parte ricorrente l'illegittimità della predetta ordinanza-ingiunzione deducendo: 1)
l'inconfigurabilità del rapporto di noleggio delle imbarcazioni in luogo di quello formalizzato con la società di viaggi di locazione;
2) la mancanza della titolarità in capo alla società dei rapporti di lavoro contestati e comunque della prova del vincolo di subordinazione;
chiedeva, quindi, previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, di annullarla, con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , sede territoriale di Controparte_2 CP_3
, per contrastare le avverse censure e ribadire la fondatezza degli illeciti accertati a carico di
[...]
parte opponente, concludendo per il rigetto del ricorso, la conferma della ordinanza ingiunzione impugnata e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Accolta detta richiesta di sospensione all'udienza del 01.04.2022, la causa, istruita documentalmente e a mezzo di prova orale, dopo il deposito di memorie conclusive, all'udienza odierna viene discussa e decisa con sentenza a verbale di cui viene data lettura.
MOTIVI
Va certamente respinta la prima censura di parte opponente.
Risulta palese ed anche accertato con sentenza di questo Tribunale n. 584/2022 passata in giudicato – che comunque non fa stato essendo stata emessa fra parti diverse – che il rapporto costituito di fatto fra la e la sia di noleggio di imbarcazioni come definito dall'art. 47 D.Lgs n. Parte_1 Controparte_5
171/2005 anziché di locazione, come previsto contrattualmente, atteso che la , proprietaria delle Pt_1
pagina 3 di 7 due imbarcazioni in questione, ha fornito, oltre alle stesse, anche lo skipper (comandante) che si è assunto la responsabilità della conduzione del mezzo (oltre che delle persone che hanno noleggiato l'imbarcazione).
Si rinvia, quindi integralmente alle motivazioni sul punto espresse nella predetta sentenza, aggiungendosi che l'espletamento dell'istruttoria orale nel presente giudizio ha ulteriormente corroborato, contrariamente agli assunti di parte opponente, la mancata “assunzione” dello skipper da parte dei croceristi ai quali veniva assegnato dalla (e conosciuto in loco prima della partenza) a Pt_1
mezzo del suo dipendente . Controparte_6
Questi, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni coerenti credibili e concordanti da lui rese in sede ispettiva e di giudizio, è risultato dipendente della ed incaricato dalla stessa dell'ingaggio Pt_1
degli skipper e loro referente per i viaggi in barca. Tutti gli altri skipper sentiti hanno confermato di essere stati contattati dal alcuni precisando di conoscere che lui lavorava per la o che CP_6 Pt_1
comunque l'imbarcazione utilizzata era di proprietà di quest'ultima. E i croceristi sentiti nell'immediatezza dei fatti e in sede testimoniale hanno pure confermato all'unanimità che una parte dell'importo della crociera, pari ad € 150,00, veniva da loro corrisposta il giorno stesso della partenza, prima dell'imbarco.
La consegna del denaro contante, nell'importo suindicato, in particolare, avveniva in loco (sede ) Pt_1
o a dipendente della diverso dal ossia o allo skipper già individuato Pt_1 CP_6 Persona_1
che trovavano ad attenderli;
questi, poi, come precisato in udienza (teste alla fine del Tes_1
viaggio dava i contanti alla . Pt_1
Alla luce di quanto sopra, si evidenzia, contrariamente agli assunti di parte opponente, da un lato che il non agiva per autonomo conto nell'ingaggiare gli skipper (suoi conoscenti, questo sì) per CP_6
condurre le crociere bensì per la e, dall'altro vi è la conferma che la locazione, da parte di Pt_1
quest'ultima, dell'imbarcazione munita di comandante ai croceristi configurava di fatto un noleggio di imbarcazione.
Conseguentemente i rapporti di lavoro che la nell'estate del 2017 avrebbe dovuto instaurare con Pt_1
gli skipper ingaggiati avrebbe dovuto essere di carattere subordinato in applicazione del D.Lgs. n.
171/2005.
pagina 4 di 7 La normativa disciplinante la nautica da diporto individua l'attività principale o prevalente svolta dallo skipper nell'essere al comando dell'imbarcazione da diporto e sovraintendere a tutte le operazioni relative alla navigazione, comprese anche mansioni accessorie o strumentali. E, come correttamente evidenziato da parte opposta, per avere la qualifica di skipper abilitato alla conduzione di imbarcazioni adibite a noleggio, ex Decreto Min. Trasporti, 10 maggio 2205, n 121, non basta la patente nautica
(posseduta dai lavoratori per cui è causa), ma occorre ottenere una serie di licenze frequentando appositi corsi, quali corso antincendio di base, corso di lettura e uso radar, corso di sopravvivenza e salvataggio, corso marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) ecc., a cui segue l'iscrizione alle matricole Gente di Mare.
Invece parte ricorrente, senza curarsi del rispetto della disciplina specifica e mettendo a rischio l'incolumità degli utenti, ha incaricato persone prive delle specifiche qualifiche/licenze per dei viaggi in mare senza però che il rapporto con loro istaurato fosse di lavoro subordinato.
Infatti, la natura autonoma o subordinata dello stesso va esaminata solo con riferimento alla natura delle prestazioni svolte dai sette lavoratori indicati nell'atto sanzionatorio.
In merito, va premesso che la giurisprudenza ha individuato da tempo gli elementi essenziali che consentono di qualificare come subordinato un rapporto di lavoro, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti. Questi elementi si compendiano nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. sez. lav., 14/06/2018, n.15631:
“L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”).
Tale soggezione si concretizza innanzitutto nell'emanazione di ordini specifici e non di semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo (Cass. sez. lav., 13/11/2017, n.26758; Cass. sez. lav., 29/01/2015, n.1692: “L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non
pagina 5 di 7 può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale”).
Si manifesta, poi, con l'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. sez. lav., 07/02/2013, n.2931; Cass. sez. lav. 02.08.2010 n. 17992; Cass sez. lav. 22.08.2003 n. 12364; Cass. sez. lav. 16.01.1996 n. 326).
I tratti qualificanti la subordinazione sono, quindi, costituiti principalmente: dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
dalla conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e dal suo inserimento nella organizzazione aziendale (Cass. sez. lav.
09.05.2003 n. 7139).
Altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere, invece, una portata soltanto sussidiaria, sicché non può qualificarsi come subordinato un rapporto lavorativo laddove, pur sussistendo tutti questi altri elementi, sia accertata la mancanza di quelli principali (Cass. sez. lav., 14/06/2018, n.15631; Cass. sez. lav. 25.10.2004 n. 20669; Cass. sez. lav.,
10/05/2003, n.7171; Cass. sez. lav. 27.11.1986 n. 7015; Cass. 21.01.1987 n. 548).
In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 6 comma
11 del D.Lgs. n. 150/2011 - la responsabilità dell'opponente deve essere dimostrata in giudizio dall'amministrazione opposta - questa risulta onerata della dimostrazione puntuale del carattere della subordinazione nel rapporto di lavoro autonomo;
nel corso del giudizio, però, all'esito della prova testimoniale, non sono state raccolte prove sufficienti a suffragare la responsabilità di parte ricorrente.
Peraltro, anche, qualora permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto, deve necessariamente concludersi per l'accoglimento del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante, in tal caso, sul resistente (Cass. sez. lav., 02/10/2017, n.22984; Cass. sez. lav.
28/09/2006 n. 21028).
Sulla base dei principi sopra esposti manca, nel caso de quo, la prova dell'assoggettamento dei sette pagina 6 di 7 lavoratori in questione al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, non essendo emerso dalle dichiarazioni testimoniali raccolte la dazione di specifici ordini da parte della o suoi dipendenti, nonché l'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo Pt_1
sull'esecuzione dell'attività lavorativa. In giudizio è emerso che gli skipper avessero ampia autonomia anche con riferimento alle rotte da scegliere per la navigazione, oltre che di modificare quelle prestabilite senza ricevere ordini o direttive dalla;
ma non si ritiene che il rapporto nel concreto Pt_1
instaurato possa essere inquadrato nella c.d. subordinazione attenuata aziendale, invocata da parte opposta.
I riferimenti giurisprudenziali da questa evidenziati hanno come presupposto per l'applicazione di tali principi che il rapporto sia collocabile nell'ambito di una “attività con elevati contenuti intellettuali” che non si ravvisa nel caso in esame, ove si verte di attività, al più, con elevato grado di esperienza e manualità, sebbene vi sia insista anche la responsabilità, come detto, dell'incolumità dei “viaggiatori”.
Peraltro, valorizzando anche gli altri elementi sintomatici, si rileva che i rapporti si sono protratti per un tempo molto breve, una settimana o al massimo 15 giorni non consecutivi e che non vi è stato il pagamento di una retribuzione/compenso. Il mancato pagamento di spese attinenti alla navigazione e di quelle per la “cambusa” non può costituire una retribuzione in natura, considerata la sua esiguità.
Il ricorso, va quindi, accolto.
Le spese di lite vanno, però, integralmente compensate fra le parti in considerazione della illegittimità dei rapporti/contratti stipulati da parte opponente, dalla peculiarità/novità delle questioni giuridiche trattate e della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
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