CASS
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2024, n. 15053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15053 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 09366/2022) proposto da: IL RI e RE AR, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Luciano E. LL ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. SC LL, in Roma, Via degli Equi, n. 60;
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 673/2021 del 1° ottobre 2021 della Corte di appello di Potenza, in composizione collegiale;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. Alessandro Pepe, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. R.G.N. 09366/2022 P.U. 11/04/2024 EQUA RIPARAZIONE Civile Sent. Sez. 2 Num. 15053 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 29/05/2024 2 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Decidendo sul ricorso in opposizione ex art.
5-ter della legge n. 89/2001 proposto avverso il decreto monocratico del giudice designato della Corte di appello di Potenza, quest’ultima Corte, in composizione collegiale, lo rigettava con decreto n. cronol. 673/2021, seppure sulla scorta di una diversa motivazione, ritenendo che il ritardo che aveva determinato la definizione del giudizio amministrativo presupposto in una durata irragionevole fosse addebitabile all’inerzia degli stessi ricorrenti. 2. Avverso il citato decreto collegiale hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la CE VI e il BR Vittorio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. Il PG, nella persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Pepe, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso, richiamandosi alle precedenti conclusioni in data 5 gennaio 2024 redatte dal Sostituto procuratore generale Fulvio Troncone. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., sul presupposto che la Corte di appello, con il decreto impugnato, avrebbe deciso su una questione non costituente oggetto di eccezione della controparte, anche perché contumace, ma rilevata d’ufficio. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., prospettando che, ove la Corte avesse inteso porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio (ovvero quella relativa alla mancanza della prova dell’avvenuto deposito delle istanze di fissazione), avrebbe dovuto invitare le parti ad interloquire sulla stessa. 3 di 4 3. Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti lamentano un omesso esame di fatto decisivo e una – non meglio precisata – violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ponendo riferimento alla circostanza che l’assenza di istanze di prelievo (anche se, nella fattispecie, trattavasi di istanze di fissazione di udienze, che, peraltro, erano stata depositate) non avrebbe dovuto comportare l’inammissibilità del ricorso. 4. I primi due motivi - esaminabili congiuntamente, in quanto connessi – sono infondati. Infatti – diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti – non sussistevano, nella causa in questione, le condizioni che avrebbe reso necessaria la concessione del termine di cui all’art. 101, comma 2, c.p.c., rientrando la valutazione sulla sussistenza o meno della prova circa l’avvenuto deposito delle istanze di fissazione nell’ambito dell’oggetto della decisione della domanda così come proposta, tanto ai fini della determinazione della ragionevole durata o meno del giudizio presupposto e dell’imputabilità, in quest’ultima evenienza, a carico degli stessi ricorrenti. 5. Il terzo ed ultimo motivo è inammissibile: per un verso, perché, con riferimento alla supposta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non risultano nemmeno indicate quali siano (rimanendo, così, inosservato il requisito – richiesto a pena di inammissibilità – dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.); per altro verso, perché non appare comprensibile in che cosa sia consistito l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si pone al riguardo attenzione ad un arresto – non meglio individuato – della Corte costituzionale in base al quale l’assenza di istanze di prelievo non avrebbe dovuto rendere il ricorso “de quo” inammissibile, per poi porre riferimento al fatto che si sarebbe dovuto piuttosto fare riferimento ad istanze di fissazione di udienza, facendo degli accenni confusi e tra loro sconnessi allo svolgimento del giudizio presupposto, tali da non renderlo intellegibile al fine di verificare quale sarebbe stato il fatto asseritamente “decisivo”, 4 di 4 prospettando, in modo apodittico, che la prova del deposito della seconda istanza stava tutta nell’avvenuta celebrazione del processo e che “dispiaceva” che tale circostanza processuale fosse sconosciuta alla Corte di appello di Potenza. Peraltro, la censura si profila inammissibile anche per un ulteriore aspetto, ovvero per non aver colto la ratio decidendi dell’impugnato decreto, la cui motivazione è stata basata sul rilievo che la durata irragionevole del giudizio presupposto non fosse imputabile – del tutto o in parte – al “sistema giustizia”. 6. In definitiva, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio in favore del controricorrente Ministero, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2021, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.250,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 673/2021 del 1° ottobre 2021 della Corte di appello di Potenza, in composizione collegiale;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. Alessandro Pepe, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. R.G.N. 09366/2022 P.U. 11/04/2024 EQUA RIPARAZIONE Civile Sent. Sez. 2 Num. 15053 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 29/05/2024 2 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Decidendo sul ricorso in opposizione ex art.
5-ter della legge n. 89/2001 proposto avverso il decreto monocratico del giudice designato della Corte di appello di Potenza, quest’ultima Corte, in composizione collegiale, lo rigettava con decreto n. cronol. 673/2021, seppure sulla scorta di una diversa motivazione, ritenendo che il ritardo che aveva determinato la definizione del giudizio amministrativo presupposto in una durata irragionevole fosse addebitabile all’inerzia degli stessi ricorrenti. 2. Avverso il citato decreto collegiale hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la CE VI e il BR Vittorio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. Il PG, nella persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Pepe, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso, richiamandosi alle precedenti conclusioni in data 5 gennaio 2024 redatte dal Sostituto procuratore generale Fulvio Troncone. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., sul presupposto che la Corte di appello, con il decreto impugnato, avrebbe deciso su una questione non costituente oggetto di eccezione della controparte, anche perché contumace, ma rilevata d’ufficio. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., prospettando che, ove la Corte avesse inteso porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio (ovvero quella relativa alla mancanza della prova dell’avvenuto deposito delle istanze di fissazione), avrebbe dovuto invitare le parti ad interloquire sulla stessa. 3 di 4 3. Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti lamentano un omesso esame di fatto decisivo e una – non meglio precisata – violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ponendo riferimento alla circostanza che l’assenza di istanze di prelievo (anche se, nella fattispecie, trattavasi di istanze di fissazione di udienze, che, peraltro, erano stata depositate) non avrebbe dovuto comportare l’inammissibilità del ricorso. 4. I primi due motivi - esaminabili congiuntamente, in quanto connessi – sono infondati. Infatti – diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti – non sussistevano, nella causa in questione, le condizioni che avrebbe reso necessaria la concessione del termine di cui all’art. 101, comma 2, c.p.c., rientrando la valutazione sulla sussistenza o meno della prova circa l’avvenuto deposito delle istanze di fissazione nell’ambito dell’oggetto della decisione della domanda così come proposta, tanto ai fini della determinazione della ragionevole durata o meno del giudizio presupposto e dell’imputabilità, in quest’ultima evenienza, a carico degli stessi ricorrenti. 5. Il terzo ed ultimo motivo è inammissibile: per un verso, perché, con riferimento alla supposta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non risultano nemmeno indicate quali siano (rimanendo, così, inosservato il requisito – richiesto a pena di inammissibilità – dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.); per altro verso, perché non appare comprensibile in che cosa sia consistito l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si pone al riguardo attenzione ad un arresto – non meglio individuato – della Corte costituzionale in base al quale l’assenza di istanze di prelievo non avrebbe dovuto rendere il ricorso “de quo” inammissibile, per poi porre riferimento al fatto che si sarebbe dovuto piuttosto fare riferimento ad istanze di fissazione di udienza, facendo degli accenni confusi e tra loro sconnessi allo svolgimento del giudizio presupposto, tali da non renderlo intellegibile al fine di verificare quale sarebbe stato il fatto asseritamente “decisivo”, 4 di 4 prospettando, in modo apodittico, che la prova del deposito della seconda istanza stava tutta nell’avvenuta celebrazione del processo e che “dispiaceva” che tale circostanza processuale fosse sconosciuta alla Corte di appello di Potenza. Peraltro, la censura si profila inammissibile anche per un ulteriore aspetto, ovvero per non aver colto la ratio decidendi dell’impugnato decreto, la cui motivazione è stata basata sul rilievo che la durata irragionevole del giudizio presupposto non fosse imputabile – del tutto o in parte – al “sistema giustizia”. 6. In definitiva, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio in favore del controricorrente Ministero, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2021, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.250,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile