Cass. civ., sez. II, sentenza 02/05/1975, n. 1677
CASS
Sentenza 2 maggio 1975

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Si ha vendita e non appalto quando nella intenzione dei contraenti sia stato dato rilievo maggiore al trasferimento di un bene anziche all'elemento lavoro. ( V 336/73, mass n 362266).*

Da un contratto di vendita possono sorgere, per il venditore, in virtu di apposite clausole contrattuali, oltre alle normali obbligazioni di cui all'art 1476 cod civ, altre obbligazioni, che, in quanto non essenziali rispetto al contratto tipico della vendita, sono denominate 'accidentali', e tra tali obbligazioni non essenziali puo essere compresa quella concernente il montaggio delle cose vendute.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/05/1975, n. 1677
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1677
    Data del deposito : 2 maggio 1975

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