Sentenza 2 maggio 1975
Massime • 2
Si ha vendita e non appalto quando nella intenzione dei contraenti sia stato dato rilievo maggiore al trasferimento di un bene anziche all'elemento lavoro. ( V 336/73, mass n 362266).*
Da un contratto di vendita possono sorgere, per il venditore, in virtu di apposite clausole contrattuali, oltre alle normali obbligazioni di cui all'art 1476 cod civ, altre obbligazioni, che, in quanto non essenziali rispetto al contratto tipico della vendita, sono denominate 'accidentali', e tra tali obbligazioni non essenziali puo essere compresa quella concernente il montaggio delle cose vendute.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/05/1975, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 2 maggio 1975 |
Testo completo
Da un contratto di vendita possono sorgere, per il venditore, in virtu di apposite clausole contrattuali, oltre alle normali obbligazioni di cui all'art 1476 cod civ, altre obbligazioni, che, in quanto non essenziali rispetto al contratto tipico della vendita, sono denominate 'accidentali', e tra tali obbligazioni non essenziali puo essere compresa quella concernente il montaggio delle cose vendute.*