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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REP UB BLI CA IT ALI AN A
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tri bunal e di Bari , sezi one 1a ci vi l e, r i un i t o i n cam er a di consi gl i o nel l e per sone dei
Si gnori Magi st rat i :
1. dot t . Gi useppe Di sabat o - Pr esi dent e
2. dot t .ssa Val eri a Guar agnel l a - Gi udi ce r el at or e
3. dot t .ssa Sara Mazz ot t a - Gi udi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SEN TE NZ A non defi ni t i va nel l a causa ci vi l e i scr i t t a nel Ruol o Gener al e degl i a f f ar i cont enzi osi per l'anno 2020 sotto il numero d'ordine 14196, avente per oggetto la separazione gi udi zi al e dei coni ugi , vert ent e
t ra
(av v.t i M. Bi rardi e M. P or t acci o) Parte_1
- Ri corrent e -
e
(avv . M. D e Vi vo) Controparte_1
- Resi st ent e -
Ragi oni i n fatt o e i n di ri t t o del l a deci si on e
Su richiesta di parte, all'udienza del 17.03. 2025 il G.I., preso atto della rinuncia del l e par t i ai t erm i ni ex art . 190 c.p .c., ha aut or i zzat o l a pr eci sazi one del l e concl usi on i pr el i m i nar m ent e sul l a quest i one di st at o.
La causa è st at a qui n di ri m essa di r et t am ente al Col l egi o pr evi a t r asm i ssi one degl i at t i al P.M., i l qual e h a concl uso per l a se pa r azi one gi udi zi al e.
La dom anda di se paraz i one è fondat a e, per t a nt o, m er i t a accogl i m ent o.
Com ' è not o , ai sensi del l 'art . 151 c.c . ( co m e novel l at o dal l ' ar t . 33 l . n . 151/ 1 975) ,
l a separ azi one gi udi zi al e dei c oni ugi può es ser e pr onunci at a quan do si ver i f i cano, anch e i ndi pendent em ent e da l l a vol ont à di uno o di ent r am bi i coni u gi , f at t i t al i da r end er e intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione del l a pr ol e.
Nel caso di speci e, che l a prosecuzi one del l a convi venza si a di venut a i nsoppor t abi l e r i sul t a non sol o dal l a ci rcost anza che i l t entat i vo di conci l i azi one esper i t o dal Pr esi dent e del Tr i bunal e è fal l i t o, m a anche dal f at t o c he, nonost ant e i l t em p o t r ascor so dal l ' udi enza pr esi denzi al e, non co n st ano fat t i ri conci l i at ivi . Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione m at er i al e e spi ri t ual e a causa del l e i nsanabi l i di ver genze t r a l a r i cor r ent e e i l r esi st ent e.
Consegue a t ant o che va pronunci at a l a sepa r azi one per sonal e t r a i coni ugi , m andand o al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva com pet enza.
In pro posi t o appare op port uno ri m ar car e che l a pr onunci a non def i n i t i va l i m i t at a all a sol a sepa razi one personal e è ben possi bi l e ( i n appl i cazi one del l a di sposi zi one di cui al l ' art .
277 co. 2° c.p.c.), alla luce dell'insegnamento del Supremo Collegio1 che i ndi vi dua un general e apprezzabi l e i nt eresse dei coni ugi al l a deci si one pr event i va l i m i t at a al l a sol a separazi one, secondo un argom ent are che pr i vi l egi a m ot i vi di oppor t uni t à soci al e r i spet t o a ragi oni di econom i a pr ocessual e.
Talché, in attesa di dar corso all'ulteriore istruttoria sulle altre questioni, deve ravvi sarsi nel caso i n esam e quel l 'appr ez zabi l e i nt er esse dei coni ugi al l a deci si on e prevent i va l i m i t at a al la sol a separazi one.
La causa do vrà qui ndi prosegui re, com e da se par at a or di nanza col l e gi al e.
La regol am ent azi one d el l e spese è r i m essa al pr ovvedi m ent o def i ni t i vo.
P.Q .M.
non defi ni t i vam ent e pr onunci ando, di chi ara l a separazi one personal e t r a i coni ugi e gi à Parte_1 Controparte_1 uni t i i n m at ri m oni o i n Casam assi m a (B A) i l gi or no 24 .06.19 98 ( At t o n. 17, Par t e I I, Ser i e
A, A nno 19 98); m a nda al Cancel l i ere ed al l ' Uf f i ci al e del l o st at o ci vi l e per gl i adem pi m ent i di rispettiva competenza;
provvede per l'ulteriore istruzione della causa con separata or di nanza;
spese al de fi ni t i vo.
Così deci so i n Bari , n el l a Cam era di Consi g l i o del l a Sezi one 1^ Ci vi l e del Tr i bunal e ,
i l gi orno 15.04 .2025 .
Il Gi udi ce est e nsore Il Pr esi dent e
Dot t .ss a Val eri a Gu aragnel l a Dot t . Gi useppe Di sabat o
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass., sez. un., n. 15248/2001, che dopo avere precisato che “nel giudizio di separazione personale dei coniugi la richiesta di declaratoria di addebitabilità della separazione ha natura di domanda autonoma, pure se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, priva di riflessi su questa
e dotata di propri effetti di natura patrimoniale”, ha sancito che “pertanto... il giudice del merito (in applicazione dell'art. 277 comma 2 c.p.c.) può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda a un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con conseguente formazione del giudicato sulla pronunzia parziale di separazione non impugnata e proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito” (con tale pronuncia le sezioni unite si sono poste nel solco già tracciato da Cass., n. 13312/1999, che aveva affermato che “la disposizione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 898 del 1970, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della l. n. 74 del 1987, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale il tribunale può emettere sentenza non definitiva, immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia relativa allo status, con remissione alla sentenza definitiva di ogni altra decisione sui provvedimenti accessori, si rende applicabile anche ai giudizi di separazione personale, in forza del disposto di cui all'art. 23, comma 1, della stessa legge”). Nel medesimo senso, più di recente, Cass., n. 15157/2005.
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tri bunal e di Bari , sezi one 1a ci vi l e, r i un i t o i n cam er a di consi gl i o nel l e per sone dei
Si gnori Magi st rat i :
1. dot t . Gi useppe Di sabat o - Pr esi dent e
2. dot t .ssa Val eri a Guar agnel l a - Gi udi ce r el at or e
3. dot t .ssa Sara Mazz ot t a - Gi udi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SEN TE NZ A non defi ni t i va nel l a causa ci vi l e i scr i t t a nel Ruol o Gener al e degl i a f f ar i cont enzi osi per l'anno 2020 sotto il numero d'ordine 14196, avente per oggetto la separazione gi udi zi al e dei coni ugi , vert ent e
t ra
(av v.t i M. Bi rardi e M. P or t acci o) Parte_1
- Ri corrent e -
e
(avv . M. D e Vi vo) Controparte_1
- Resi st ent e -
Ragi oni i n fatt o e i n di ri t t o del l a deci si on e
Su richiesta di parte, all'udienza del 17.03. 2025 il G.I., preso atto della rinuncia del l e par t i ai t erm i ni ex art . 190 c.p .c., ha aut or i zzat o l a pr eci sazi one del l e concl usi on i pr el i m i nar m ent e sul l a quest i one di st at o.
La causa è st at a qui n di ri m essa di r et t am ente al Col l egi o pr evi a t r asm i ssi one degl i at t i al P.M., i l qual e h a concl uso per l a se pa r azi one gi udi zi al e.
La dom anda di se paraz i one è fondat a e, per t a nt o, m er i t a accogl i m ent o.
Com ' è not o , ai sensi del l 'art . 151 c.c . ( co m e novel l at o dal l ' ar t . 33 l . n . 151/ 1 975) ,
l a separ azi one gi udi zi al e dei c oni ugi può es ser e pr onunci at a quan do si ver i f i cano, anch e i ndi pendent em ent e da l l a vol ont à di uno o di ent r am bi i coni u gi , f at t i t al i da r end er e intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione del l a pr ol e.
Nel caso di speci e, che l a prosecuzi one del l a convi venza si a di venut a i nsoppor t abi l e r i sul t a non sol o dal l a ci rcost anza che i l t entat i vo di conci l i azi one esper i t o dal Pr esi dent e del Tr i bunal e è fal l i t o, m a anche dal f at t o c he, nonost ant e i l t em p o t r ascor so dal l ' udi enza pr esi denzi al e, non co n st ano fat t i ri conci l i at ivi . Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione m at er i al e e spi ri t ual e a causa del l e i nsanabi l i di ver genze t r a l a r i cor r ent e e i l r esi st ent e.
Consegue a t ant o che va pronunci at a l a sepa r azi one per sonal e t r a i coni ugi , m andand o al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva com pet enza.
In pro posi t o appare op port uno ri m ar car e che l a pr onunci a non def i n i t i va l i m i t at a all a sol a sepa razi one personal e è ben possi bi l e ( i n appl i cazi one del l a di sposi zi one di cui al l ' art .
277 co. 2° c.p.c.), alla luce dell'insegnamento del Supremo Collegio1 che i ndi vi dua un general e apprezzabi l e i nt eresse dei coni ugi al l a deci si one pr event i va l i m i t at a al l a sol a separazi one, secondo un argom ent are che pr i vi l egi a m ot i vi di oppor t uni t à soci al e r i spet t o a ragi oni di econom i a pr ocessual e.
Talché, in attesa di dar corso all'ulteriore istruttoria sulle altre questioni, deve ravvi sarsi nel caso i n esam e quel l 'appr ez zabi l e i nt er esse dei coni ugi al l a deci si on e prevent i va l i m i t at a al la sol a separazi one.
La causa do vrà qui ndi prosegui re, com e da se par at a or di nanza col l e gi al e.
La regol am ent azi one d el l e spese è r i m essa al pr ovvedi m ent o def i ni t i vo.
P.Q .M.
non defi ni t i vam ent e pr onunci ando, di chi ara l a separazi one personal e t r a i coni ugi e gi à Parte_1 Controparte_1 uni t i i n m at ri m oni o i n Casam assi m a (B A) i l gi or no 24 .06.19 98 ( At t o n. 17, Par t e I I, Ser i e
A, A nno 19 98); m a nda al Cancel l i ere ed al l ' Uf f i ci al e del l o st at o ci vi l e per gl i adem pi m ent i di rispettiva competenza;
provvede per l'ulteriore istruzione della causa con separata or di nanza;
spese al de fi ni t i vo.
Così deci so i n Bari , n el l a Cam era di Consi g l i o del l a Sezi one 1^ Ci vi l e del Tr i bunal e ,
i l gi orno 15.04 .2025 .
Il Gi udi ce est e nsore Il Pr esi dent e
Dot t .ss a Val eri a Gu aragnel l a Dot t . Gi useppe Di sabat o
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass., sez. un., n. 15248/2001, che dopo avere precisato che “nel giudizio di separazione personale dei coniugi la richiesta di declaratoria di addebitabilità della separazione ha natura di domanda autonoma, pure se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, priva di riflessi su questa
e dotata di propri effetti di natura patrimoniale”, ha sancito che “pertanto... il giudice del merito (in applicazione dell'art. 277 comma 2 c.p.c.) può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda a un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con conseguente formazione del giudicato sulla pronunzia parziale di separazione non impugnata e proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito” (con tale pronuncia le sezioni unite si sono poste nel solco già tracciato da Cass., n. 13312/1999, che aveva affermato che “la disposizione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 898 del 1970, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della l. n. 74 del 1987, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale il tribunale può emettere sentenza non definitiva, immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia relativa allo status, con remissione alla sentenza definitiva di ogni altra decisione sui provvedimenti accessori, si rende applicabile anche ai giudizi di separazione personale, in forza del disposto di cui all'art. 23, comma 1, della stessa legge”). Nel medesimo senso, più di recente, Cass., n. 15157/2005.