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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA (R.G. 50/2023)
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori Magistrati:
dott. EL VIDETTA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. US ER SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 50/2023 di Ruolo Generale, avente ad oggetto,
l'impugnazione della sentenza n. 627/2022 del Tribunale di LAGONEGRO pubblicata il dì 19.12.2022, notificata il 21.12.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 609/2014 in materia di usucapione.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Parte_1 C.F._1
VI De AL e dall'avv. Claudia Signorelli, con domicilio in Potenza, alla via del
Seminario Maggiore 103, presso lo studio dell'avv. Salomone Bevilacqua
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in alla via Santa Croce, rappresentato e difeso, Controparte_1 dall'avv. Giuseppina Polito, con domicilio in Villammare - frazione di Vibonati - (Sa), al
Corso Italia, n. 3. APPELLATO
***
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il dì 1.04.2014 esponeva di Parte_1
possedere e coltivare nel Comune di una porzione di terreno con CP_1
fabbricato di circa 2.975 mq riportato in catasto al foglio 31 particelle n. 864 e parte
Pag. 1 di 14 della n. 1098 (oggi 242), indicati come lotti B1 e B2 della perizia prodotta con l'atto introduttivo;
che nel lotto (B1) vi sono due fabbricati oggetto di condono e catastalmente definiti;
che il lotto B2 (oggi 242) viene posseduto e coltivato e confina con la strada pubblica, con i terreni posseduti da e e vi Pt_2 Pt_3
sono confini naturali da sempre rispettati;
che i terreni in oggetto sono stati posseduti da oltre cento anni prima dal dante causa dell'attore e poi da cinquant'anni dall' il quale paga regolarmente i canoni delle utenze e Parte_1
le tasse, così come il proprio dante causa aveva fatto in precedenza;
che i terreni non sono gravati da usi civici né sono mai stati oggetto di contratto agrario e non risultano demaniali né appartenere al a diverso titolo;
che pertanto in CP_1
modo del tutto arbitrario il aveva accatastato i suddetti Controparte_1 terreni all'ente locale. Tutto ciò premesso chiedeva dichiararsi Parte_1
l'usucapione dei predetti lotti, nonché ordinarsi la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari con vittoria di spese in caso di opposizione del Comune.
2. Il Comune di si costituiva in giudizio, contestando la pretesa attorea CP_1 ed eccependo l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dell'usucapione.
Evidenziava il Comune che alcun possesso ad usucapionem poteva configurarsi in quanto: - in data 30.09.1960 (genitore dell'attore) qualificatosi Persona_1
affittuario del terreno, aveva richiesto al Consiglio Comunale, con apposita istanza,
l'acquisto del terreno detenuto quale fittuario; - in data 22.03.1962 sia Pt_1 sia il padre avevano domandato al Sindaco l'acquisto del terreno;
- in data
[...]
15.07.1962 aveva inoltrato al Commissario Regionale per la Persona_1
liquidazione degli usi civici una istanza con la quale, in virtù di concessione comunale, chiedeva disporsi gli accertamenti al fine di conseguire la legittimazione del terreno ai sensi dell'art. 9 L. 1766/1927; - in data 26.10.1992 l'attore, qualificatosi occupatore del terreno aveva inoltrato sia al Comune sia all'Ufficio
[...]
istanza di legittimazione dei terreni occupati verso il canone rideterminato di CP_2 complessive Lit. 3.912.650; in data 28.02.1995 l'attore aveva inoltrato all'ente una richiesta avente ad oggetto “alienazione di terreno comunale gravato da usi civici” chiedendo l'acquisto o la cessione del diritto di superficie del terreno occupato;
- in data 28.02.1995 prot. n. 1284 nel richiedere una concessione edilizia in sanatoria allegava una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale sottoscriveva che le opere erano state eseguite su area di proprietà dello Stato o di Enti pubblici
Pag. 2 di 14 territoriali e precisamente su gravato da usi civici ed ancora che le opere CP_3
risultavano essere in proprietà del gravato da usi civici. Alla luce di tali CP_3 dati e altri ancora richiamati nella comparsa l convenuto evidenziava come CP_4
l'attore fosse stato da sempre consapevole di non poter assumere alcuna iniziativa in ordine alla conservazione e alla disposizione del bene a suo dire usucapito. Il
Comune proponeva inoltre domanda riconvenzionale di restituzione del terreno.
3. Istruita in via documentale e con espletamento di CTU e assunzione di prova testimoniale la causa è stata decisa con sentenza n. 627/2022 pubblicata il
19.12.2022 con la quale il Tribunale di Lagonegro ha così disposto: "rigetta la domanda di parte attrice;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di;
compensa integralmente le spese di lite;
CP_1
pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, al
50% a carico di parte attrice e al 50% a carico di parte convenuta”.
4. Il Tribunale ha così motivato la decisione:
a) Dopo aver richiamato i principi che governano la materia, il Tribunale ha ritenuto che alla luce della documentazione prodotta dal nonché delle CP_1 dichiarazioni testimoniali, è emerso che l'attore ha iniziato ad avere il godimento dei terreni oggetto di domanda in forza di un contratto di affitto agrario. Tanto si evince in forza degli atti e delle istanze nelle quali lo stesso attore e il suo dante causa si sono qualificati fittuari dei terreni oggetto di causa e in particolar modo dell'istanza del 29.09.1960 con la quale chiedeva al Persona_1
Comune di acquistare il lotto di mq 200 sulla nazionale verso Sapri, dell'istanza del 22.03.1962 nel quale l'attore nel richiedere al Comune sempre la vendita del terreno deduceva per l'appunto che all'epoca esso era tenuto in fitto dal proprio padre nonché dell'istanza presentata il 20.05.1999 nel quale l'attore, sempre qualificandosi come conduttore agricolo del terreno di cui alla particella
864, chiedeva il rilascio di concessione edilizia per il completamento della recinzione al terreno dallo stesso tenuto in conduzione agricola (cfr. all.ti memoria ex art. 183 co VI n. 2 c.p.c. ). Controparte_1
b) Nei medesimi termini si pone anche il verbale redatto in data 08.06.1999 dai vigili urbani del Comune di nel quale veniva registrata la CP_1 realizzazione, sempre su iniziativa dell' ivi qualificato “fittuario di Parte_1 un appezzamento di terreno di proprietà del Comune di S. Marina”, di una
Pag. 3 di 14 recinzione con paletti in ferro e rete metallica su muretto in calcestruzzo (all. memoria ex art 183 co VI n. 2 c.p.c. convenuto).
c) La qualificazione in termini di affitto, del rapporto sorto tra le parti, viene riconosciuta anche dal teste , assunto presso il Comune di Testimone_1
nel 1982 come responsabile dell'ufficio tecnico, il quale ha CP_1 dichiarato di essersi occupato, proprio all'inizio della sua carriera presso l'ente, di accertare gli occupatori dei suoli del Comune e di aver rilevato che l'odierno attore già da vari anni occupava alcuni terreni, coltivandoli con ortaggi e alberi da frutto, precisando: “Il Sig. pagava un fitto al Comune” Parte_1
(richiamando il verbale di udienza del 02.11.2021).
d) In considerazione di tale ultima dichiarazione, proveniente tra l'altro da un teste indicato dalla stessa parte attrice, il Tribunale ha ritenuto che il godimento del bene da parte dell'attore sia stato acquisito in forza di un contratto ad effetti obbligatori e che l'affittuario in quanto detentore, se intende usucapire, deve compiere, ai sensi dell'art. 1141 co. 2 c.c. l' "interversio possessionis"
(richiamando sul punto Cass. sez. III n. 883/1998).
e) Il Tribunale ha affermato che, qualificata come detenzione la relazione tra i beni oggetto di causa e l'attore, parte attrice non ha eccepito e provato l'interversione nel possesso.
f) Sul punto il Tribunale ha osservato che l'attore ha solo in termini generici affermato che i confini dei terreni sarebbero delineati da muri e/o reti metalliche
(atto di citazione) e poi ha dimostrato per testimoni la circostanza. Tuttavia, il
Tribunale ha affermato che la presenza di una recinzione o di un cancello non possono essere considerati di per sé, oggettivamente considerati, come atti di opposizione validi ai fini dell'interversione nel possesso (art. 1141 co 2 c.c.). Ed invero, in considerazione di quanto sopra affermato in merito alla relazione dell'attore e del suo dante causa con i beni in questione, sarebbe stato onere dell'attore allegare e provare che i terreni, al momento in cui era iniziata la detenzione in forza del contratto di affitto, erano privi di recinzione e di cancelli successivamente apposti su iniziativa dell'attore.
g) Il Tribunale ha affermato che tanto non è stato provato in forza della prova orale mentre dalla documentazione in atti e segnatamente dalla comunicazione al
Sindaco del Comune di trasmessa dai vigili urbani in data CP_1
Pag. 4 di 14
8.06.1999 prodotta dall'ente convenuto con la memoria ex art 183 co VI n. 2
c.p.c. si evince che il giorno 7.06.1999 gli agenti avevano accertato la costruzione a cura dell'odierno attore di una recinzione lunga circa mt 28.50 ed alta circa mt 1.80 con paletti in ferro e rete metallica su muretto in calcestruzzo semplice alto circa cm 40 a protezione dell'appezzamento di terreno, più avanti rispetto a quella preesistente, di circa un metro. Da tale documento del giugno
1999, letto unitamente all'istanza di rilascio di concessione edilizia per il completamento della recinzione del terreno di cui al foglio 31 particella n. 864 presentata dall'attore il 20.05.1999 e oggetto di parere contrario da parte della
Commissione Edilizia Comunale (cfr all.ti memoria ex art 183 co VI n. 2 c.p.c.
, si evince che l'attore solo nel 1999 avrebbe modificato la precedente CP_1
recinzione insistente suoi luoghi di causa.
h) Orbene la mera modifica della recinzione preesistente, come accertata dagli agenti nella comunicazione del giugno 1999, non è di per sé sufficiente, a parere del Tribunale, ai fini della configurazione di un valido atto di interversione nel possesso ma anche, volendo pensarla diversamente, dal giugno 1999 al momento della notificazione dell'atto di citazione non sarebbe ad ogni modo decorso il termine ventennale per l'usucapione del terreno.
i) Inoltre il Tribunale ha osservato che al fine di usucapire il bene posseduto è necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso o, più precisamente, l'incompatibilità del possesso con l'altrui diritto, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (richiamando sul punto Cass. n. 3464/1988).
j) Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che il abbia nel tempo posto CP_1
in essere atti dai quali si evince la persistenza della titolarità del diritto dominicale sui terreni oggetto di causa. Si richiamano in tal senso l'atto del novembre 1997 con il quale l'Ufficio Tecnico previo accertamento della realizzazione a cura dell'odierno attore di un muro in cls della lunghezza di circa mt. 25 ed alto circa cm. 80 lo ha diffidato alla messa in pristino dello stato dei luoghi;
la già richiamata comunicazione dei vigili urbani al Sindaco del Comune di dell'8.06.1999 dai vigili urbani nella quali gli agenti davano atto CP_1
Pag. 5 di 14 della realizzazione, a cura dell' ivi qualificato “fittuario di un Parte_1 appezzamento di terreno di proprietà del Comune di S. Marina”, di una recinzione con paletti in ferro e rete metallica su muretto in calcestruzzo;
ancora l'ordinanza di demolizione della recinzione realizzata dall' del Pt_1
23.06.1999 e infine il parere contrario all'istanza di concessione edilizia della
Commissione edilizia comunicato dal Comune all'odierno attore in data
10.04.2001. In quest'ultimo atto l'Ufficio tecnico comunicava all' che la Pt_1
Commissione Edilizia Comunale aveva emesso parere contrario al completamento della recinzione al terreno in quanto il terreno era di proprietà del (cfr. all.ti memoria ex art 183 co VI n. 2 c.p.c. ). CP_1 Controparte_5
k) Il Tribunale ha ritenuto che, in forza di tali atti, è da escludere che il Comune convenuto abbia inteso rinunciare alle proprie facoltà dominicali e, ad ogni modo, non può dirsi che l'attore, almeno a partire dal 1997, abbia esercitato in modo pacifico una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. sez. II n. 20670 del 5.10.2010).
l) Infine, fermo restando quanto sopra osservato in merito all'assenza di prova dell'interversione nel possesso (art. 1141 co. 2 c.c.), il Tribunale ha precisato che nessuno dei testi escussi ha saputo rispondere in merito ai terreni di cui lotto B2 (cfr dichiarazioni teste Giudice , udienza 2.11.2021: “non so Tes_2
nulla sul terreno indicato come lotto B2 in quanto non è nelle vicinanze di casa mia”; teste : “Non so nulla di specifico in merito al lotto B2”). Il Testimone_1
tribunale ha quindi affermato che la domanda di parte attrice vada quindi rigettata.
m) Il Tribunale ha poi affermato che la domanda riconvenzionale del vada CP_1
dichiarata inammissibile stante la costituzione in giudizio tardiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.07.2014, a fronte dell'udienza fissata in citazione per il 1.10.2014, poi differita a quella immediatamente successiva del 2.10.2014 ex art 168 bis co. 4 c.p.c.
5. Con atto di citazione notificato il 18.01.2023 ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza così concludendo: "Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: 1.- Ritenuta l'ammissibilità ex art. 342 e 348 bis cpc del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, in accoglimento dei motivi esposti, previa nomina di CTU per l'esatta identificazione catastale del
Pag. 6 di 14 bene, pronunciarsi sentenza di usucapione del terreno identificato come lotto B1 con relativo ordine di trascrizione. 2.- Condannarsi l'ente appellato alla refusione delle spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore anticipatario"
6. Quali motivi di doglianza l'appellante denuncia violazione dell'art. 115 cpc. errore in judicando, errata motivazione, errore in fatto, per non aver considerato il Tribunale, in sintesi, che dalle prove testimoniali raccolte si sarebbe ottenuta conferma della circostanza che l'attore e i suoi danti causa hanno sempre coltivato i fondi e li hanno sempre utilizzati con animus possidendi, recintandoli ed escludendo gli altri dal suo utilizzo, comportandosi come proprietari;
che sul fondo hanno anche costruito un immobile in data certamente anteriore al 1993, come da istanza di condono;
che la circostanza che nella istanze fosse indicata l'esistenza di usi civici era determinata dall'incertezza della situazione giuridica dei fondi, ma ciò non incide sull'animus possidendi, richiamando sul punto la giurisprudenza della
Suprema Corte;
che di contro il convenuto non ha dimostrato né la CP_1
proprietà né altro titolo in relazione al fondo, né ha dimostrato di averlo concesso in affitto;
che la circostanza di aver negato la concessione per la realizzazione della recinzione non è esercizio del diritto dominicale da parte del ma solo CP_1
esercizio della funzione di controllo del territorio
7. Precisa, infine l'appellante di rinunciare al riconoscimento dell'usucapione sul lotto
B2 in quanto il Comune appellato ha nel frattempo invaso gran parte del terreno identificato come lotto B2 e realizzato abusivamente un canale. Essendo poi mancata una sufficiente prova in relazione al terreno B2, l'appello viene circoscritto al lotto B1.
8. Si è costituito il il quale, deducendo circa Controparte_1
l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello, ha così concluso: "affinché l'Ecc.ma
Corte di Appello adita, per le motivazioni sin qui precisate, Voglia rigettare il proposto appello, inammissibile ed infondato, per i motivi ampiamente esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di lite".
9. Con ordinanza del 12.07.2023 questa Corte ha ritenuto opportuno rinviare al merito la decisione sulle istanze istruttorie formulate da parte appellante, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni
10. All'udienza del 21.01.2025, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione
Pag. 7 di 14 scritta dell'appellante la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. L'appello è infondato in quanto, anche all'esito del riesame delle questioni come sollecitato dall'appellante si giunge al medesimo risultato di giudizio cui è giunto il
Tribunale per le ragioni che seguono.
12. Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale formulata da parte appellata perché l'appello rispetta le condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., anche nel testo esito della modifica introdotta con legge n.134/2012, in quanto dalla lettura del medesimo emerge che esso contiene l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice. Tale contenuto (salvo ovviamente verifica della fondatezza di tali critiche) deve essere considerato sufficiente, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (per tutte Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del
13.12.2022)
13. Sempre in via preliminare deve anche osservarsi che manca agli atti, sia in forma cartacea che telematica, la produzione documentale del fascicolo di parte di primo grado dell'appellante, il quale ha depositato telematicamente solo atti di parte e l'istanza di condono del 1995, peraltro incompleta di tutti gli allegati quali depositati dal e non contestati. Tuttavia, si può procedere alla Controparte_1
delibazione dell'appello in base ai contenuti di tali atti non contestati ed al resto del compendio probatorio, non rendendosi necessario nemmeno disporre la produzione degli altri documenti, non indispensabili alla decisione (si veda ad esempio Cass.Sez. Un. Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 secondo cui: In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.").
Pag. 8 di 14 14. Ancora in via preliminare si deve precisare che nella fattispecie non si pone questione di giurisdizione del Commissario degli Usi Civici, innanzitutto perché sulla giurisdizione del giudice ordinario si è ormai formato il giudicato implicito, avendo il Tribunale deciso nel merito la causa e non essendo stata la questione oggetto di impugnazione da alcuna delle parti (si veda sul punto Cass Sez. U,
Sentenza n. 24883 del 09/10/2008); inoltre nella fattispecie l'attore, odierno appellante, ha sempre sostenuto il non assoggettamento attuale del bene a demanio o usi pubblici, notizia che avrebbe acquisito con attestazioni di Regione ed uffici Ministeriali (pur oggi mancanti agli atti) ed il convenuto a sua CP_1
volta non ha invocato o eccepito l'assoggettamento del bene ad usi civici anzi invocando per sé la proprietà libera e disponibile dei beni, avendo solo invocato le antiche istanze di legittimazione e liquidazione degli usi civi per escludere il possesso ad usucapionem in capo all'attore.
15. Passando all'esame nel merito si deve osservare che, pacifica la relazione dell'appellante con la cosa da tempo certamente anteriore ai venti anni dall'introduzione del giudizio, costituisce punto controverso ed è questione determinante, verificare l'esistenza ab origine dell'invocato animus possidendi oppure, in mancanza di questo, ove cioè tale relazione sia cominciata a mero titolo di detenzione nomine alieno, verificare se possano individuarsi atti aventi valore di interversio possessionis ai sensi dell'art. 1141 comma secondo c.c. ed ancora, se in tale ipotesi, esistano atti successivi aventi valore di riconoscimento dell'altrui diritto idonei ad interrompere il decorso del possesso nel tempo utile al compimento dell'usucapione, ai sensi dell'art. 2944 c.c. richiamato dall'art. 1165
c.c..
16. Orbene, dall'esame delle risultanze probatorie di primo grado ed in particolare dalle prove documentali offerte dal emerge che in tutti gli atti provenienti CP_1
dall'appellante o dal proprio genitore, invocato dante causa, , e Persona_1
diretti al , essi si sono qualificati espressamente detentori, Controparte_1
nomine alieno, dei beni oggetto di causa riconoscendo al contempo la titolarità del sui beni oggetto di causa. Controparte_1
Ed infatti è agli atti nel fascicolo di parte del appellato, l'istanza in data CP_1
30.09.1960 di , che, qualificandosi affittuario del terreno, aveva Persona_1 richiesto al Consiglio Comunale con apposita istanza l'acquisto del medesimo si
Pag. 9 di 14 legge in detta istanza: "Il sottoscritto nato a [...] il -14-12- Persona_1
1908 prega codesto Consiglio Comunale per quanto segue: Premesso che lo scrivente è fittuario di un terreno del Comune sito alla contrada "Marina" di
OL e poiché il sottoscritto avendo bisogno di costruirsi una casa e ritenuto che il Comune potrebbe vendergli un lotto di mq 200 sulla nazionale verso il lato
Sapri il lotto dovrebbe esser mt 30 x mt 7. Il prezzo che lo scrivente offre per tale vendita è di lire 500 x mq. In attesa lo scrivente ringrazia ed ossequia devotamente.".
Vi è inoltre l'istanza del 22 marzo 1962 dello stesso che, Parte_1
evidentemente non avendo avuto esito positivo l'istanza paterna, riformulava analoga istanza di acquisto. Si legge in detta istanza: "Il sottoscritto Parte_1
nato il 19-8-I933 a Santa Marina fraz. OL rivolge la presente domanda affinché gli venga venduto un appezzamento di terreno ubicato lungo la statale 18
e che attualmente è tenuto in fitto dal proprio padre… l'acquisto di tale terreno servirebbe alla costruzione di un fabbricato..".
Vi è anche istanza del 15.7.1962 con la quale , evidentemente Persona_1
non avendo ricevuto riscontro positivo delle predetti istanze, formulava istanza di liquidazione degli usi civi del suolo del quale si definisce occupatore in virtù di concessione effettuata dal si legge in detta istanza: "Il sottoscritto, CP_1
assistito dall'avv. Giuseppe Lanocita, presso il cui Studio legale eleggo domicilio occupatore del demanio di contrada marina comune di S. Marina in virtù di concessione effettuata dal ha migliorato sostanzialmente i terreni come CP_1
risulta da perizia alligata. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 16 giugno
1927 n. 1766 egli chiede pertanto che la S.V. Ill/ma disposti gli accertamenti opportuni si compiaccia di concedergli la legittimazione del terreno."
17. Cosicché non è fondata la deduzione dell'appellante circa l'assenza di prova da parte del della circostanza che la relazione con la cosa CP_1 CP_1
sia cominciata a titolo di mera detenzione, poiché tale circostanza è pacifica e documentale e contenuta in atti di natura confessoria.
18. Va anche osservato che è vero che l'istanza di legittimazione ovvero di liquidazione degli usi civi di per sé non sarebbe idonea a mutare il possesso in detenzione, per insegnamento della giurisprudenza (Cass 2013 n. 6378), ma è anche vero che nella nostra fattispecie è pacifico, si ribadisce, che la relazione con la cosa sia
Pag. 10 di 14 cominciata, a titolo di mera detenzione per effetto di affitto e concessione proveniente dal Comune di , come emerge dai citati atti del 1960 di CP_1
natura confessoria;
cosicché l'istanza successiva di legittimazione del luglio 1962, se non può mutare il possesso in detenzione, non può nemmeno mutare la mera detenzione in possesso ed è quindi neutra a tali effetti.
19. A ciò va aggiunto, con valore tranchant che è altresì agli atti l'istanza, allegata alla richiesta di concessione edilizia in sanatoria del 28.2.1995 (pagine 61/81 del file contenente il fascicolo di primo grado ed in particolare Controparte_1
detta istanza si trova a pagina 80) con la quale l'appellante chiedeva Parte_1
al Comune di di acquistare il bene oggetto di causa. Si legge in detta CP_1
istanza: "Il sottoscritto nato a [...] [...] ed ivi Parte_1 Controparte_1
residente a[...] codice fiscale , in qualità di occupatore da oltre 30 anni del CodiceFiscale_2
terreno sito in località nel Comune di e precisamente alla CP_1 CP_1
Fraz. OL SS, distinta in Catasto Terreni al foglio N°31 particella
N°110 e: part. N° 141 possedute entrambe in parte Chiede l'alienazione, delle porzioni di terreno da definirsi in termini di superficie da lui occupato, tramite
l'acquisto o la cessione del diritto di superficie delle stesse. In attesa di un esito e positivo riscontro, lo scrivente porge distinti saluti."
20. Cosicché, se da un lato la circostanza dell'aver costruito su detto suolo in data anteriore al 1993 (come da dichiarazione contenuta nell'istanza di condono edilizio, non contestata sul punto dal Comune appellato) potrebbe esser ben qualificata come atto di interversio possessionis, (per tutte Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 23458 del 26/08/2021) è anche vero che la predetta istanza del febbraio 1995, riconoscendo la proprietà al Comune di , al quale chiede infatti di CP_1
poter acquistare il bene, contiene l'espressione della volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare ed è quindi idonea ad interrompere il corso dell'usucapione, pur cominciata in data anteriore. Si riporta: "Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui
Pag. 11 di 14 questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. Costituendo la c.d. volontà
"attributiva" del diritto un requisito normativo del riconoscimento, questa può normalmente desumersi dall'essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell'acquisto in via derivativa, restando invece esclusa quando tali iniziative siano ispirate dalla diversa volontà di evitare lungaggini giudiziarie per
l'accertamento dell'usucapione, ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite.
(Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 27170 del 26/10/2018)
Con la precisazione che nella fattispecie, a fronte della chiara volontà attributiva del diritto di proprietà dei beni al , non risulta e non è in Controparte_1
alcun modo dimostrato che tale iniziativa sia stata ispirata dalla volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l'accertamento dell'usucapione ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite, essendo rimasta del tutto sfornita di riscontro, ogni deduzione espressa dall'appellante, circa l'esser stato indotto dai funzionari del ad inoltrare dette istanze. Manca inoltre ogni evidenza di paventate liti CP_1
giudiziarie da prevenire, a quell'epoca, la cui assenza è confermata dalla circostanza che l'azione giudiziaria di accertamento dell'usucapione è cominciata dopo numerosi anni e cioè solo nel 2014.
21. E' confermato quindi che nel febbraio 1995 nel richiedere la Parte_1
concessione n sanatoria della costruzione realizzata in assenza di titolo edilizio, non soltanto ha ammesso di aver realizzato le opere "su aree di proprietà dello
Stato o di enti pubblici territoriali e precisamente: Demanio dello Stato - usi civi" ed ha ammesso che le opere risultano esser in proprietà "Demanio dello Stato - usi civici" (dichiarazione sostitutiva a pagina 75 del citato fascicolo di parte del di ) ma con l'istanza allegata (pag. 80) ha espressamente CP_1 CP_1
ed inequivocabilmente riconosciuto in capo al Comune di la CP_1
proprietà del bene, tanto da richiedere di acquistarlo, e tale atto quindi ha interrotto il decorso del tempo utile a compiere l'usucapione, che al 2014 certamente non era compiuto.
Parimenti il tempo utile a compimento dell'usucapione non era compiuto se si volesse considerare come ulteriore e successivo atto di interversio possessionis la realizzazione della recinzione avvenuta nel 1997, così come già sostenuto dal
Tribunale.
Pag. 12 di 14 22. Va anche chiarito che non è fondata la deduzione dell'appellante circa la mancanza di prova da parte del del suo diritto di proprietà in quanto è CP_1
principio pacifico quello per il quale chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. Si veda per tutte, Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 12984 del 06.09.2002 secondo cui: "Colui che agisce per
l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso".
Va anche ricordato che l'onere probatorio dell'attore non sarebbe attenuato nemmeno dalla posizione del convenuto, il quale a sua volta invochi un titolo di possesso ad usucapionem con decorrenza anteriore a quella invocata dall'attore, come nella nostra fattispecie, ove il ha invocato il possesso antico CP_1
derivante dall'epoca feudale. Si riporta: "Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto
a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,
l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione
Pag. 13 di 14 rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. (Cass. Sez. 2 -, Sentenza
n. 28865 del 19.10.2021)
Con la precisazione che peraltro, come visto, nel nostro caso la proprietà del bene in capo al convenuto, unitamente alla circostanza di aver cominciato la relazione con la cosa a titolo di mera detenzione è riconosciuta, confessoriamente, dallo stesso attore.
Conclusivamente l'appello deve esser rigettato.
23. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di ed a favore del . Parte_1 Controparte_1
Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014 n. 55, con l'aggiornamento da ultimo e per questo grado di giudizio di cui al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i valori minimi previsti per le cause di valore indeterminato, corrispondente allo scaglione tra euro € 26.001,00 ad euro 52.000.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
627/2022 del Tribunale di LAGONEGRO così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di questo giudizio che si liquidano, in complessivi euro €
[...]
4.996,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Cap e iva se dovuta, come per legge.
III. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della
Legge 24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di al Parte_1
versamento della somma pari a quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2026
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
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