Trib. Roma, sentenza 01/01/2025, n. 2
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Sentenza 1 gennaio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un opponente esecutato, persona fisica, nei confronti di un'opposta esecutante, ente della riscossione, e di terzi pignorati, persone giuridiche. L'opponente ha impugnato l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti, basata su trenta cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento, per un importo complessivo di € 266.823,77, contestando la validità di tre pignoramenti presso terzi effettuati presso la RAI, una società e un altro ente. Le censure sollevate dall'opponente includevano la carenza di motivazione dell'atto di pignoramento (opposizione agli atti esecutivi), la prescrizione dei crediti relativi alle cartelle notificate fino al 6 aprile 2017 (opposizione all'esecuzione), la legittimità e correttezza delle imposte richieste, deducendo l'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa a causa della pandemia da COVID-19 e chiedendo, in via subordinata, la limitazione dei pignoramenti a 1/5 delle somme, nonché la violazione del limite di pignorabilità dello stipendio, sostenendo che sul conto corrente pignorato confluiscano esclusivamente indennità relative a rapporti di lavoro continuativo. L'ente della riscossione ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza in fatto e diritto.

Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario per l'esame del motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti tributari, in quanto le questioni inerenti alla validità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione rientrano nella competenza del giudice tributario. Per quanto concerne le cartelle extratributarie, il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, evidenziando la tardività della contestazione sulla nullità della notifica e la mancata produzione del certificato storico anagrafico da parte dell'opponente, nonché l'inammissibilità della richiesta di esibizione degli originali delle cartelle per genericità del disconoscimento. I motivi relativi alla legittimità delle imposte e alla pignorabilità dello stipendio sono stati respinti, poiché l'opponente non ha fornito la prova del superamento dei limiti legali di pignorabilità né ha dimostrato che sul conto corrente pignorato confluiscano esclusivamente crediti retributivi già pignorati "a monte" dal datore di lavoro, gravando su di lui l'onere probatorio. Infine, è stata rigettata la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere in conseguenza di una presunta adesione alla definizione agevolata, non essendo stata fornita la prova del pagamento delle rate scadute. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente, liquidate in € 8.433,00 oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 01/01/2025, n. 2
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 2
    Data del deposito : 1 gennaio 2025

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