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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 72345 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Contardi Gennaro e Avv. Valentinetti Marina)
Opponente esecutato
E
Controparte_1
(Avv. Caccavale Giuseppe)
Opposta esecutante
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
–
[...] [...]
Controparte_3
(contumaci)
Terzi pignorati
1 OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale recante R.G.E. n.
80243/2022
CONCLUSIONI
Per “[…] in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex Parte_1 art. 6152 c.p.c., dichiarare nulli gli atti di pignoramento opposti;
in via subordinata e salvo gravame, dichiarare prescritti i crediti relativi alle cartelle notificate fino al 6 aprile 2017, in mancanza di atti interruttivi;
in via vieppiù subordinata e salvo gravame, ridurre i pignoramenti opposti alle cartelle esattoriali non prescritte e, su quelle non prescritte, limitare, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 5454 c.p.c., i pignoramenti ad 1/5 delle somme pignorate presso la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a., presso la e presso la Controparte_3 [...]
, disponendo lo sgravio per la differenza. Con vittoria di spese – compresi i Controparte_2 contributi unificati del ricorso per opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi e del presente giudizio di merito, anche nel dannato caso di integrale compensazione delle spese – ed onorari del giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi e del presente giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi di legge”.
Per : “[…] “previo accertamento dell'integrale infondatezza, in Controparte_4 fatto e diritto delle pretese rivendicate nei confronti dell'odierna comparente, 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione agli atti esecutivi per tutte le ragioni sopra indicate;
2) in ogni caso rigettare per la restante parte l'avversa domanda giudiziale in quanto infondata in fatto e diritto. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.05.2022 proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 Parte_1 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da Controparte_1
con tre ordini di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 per la
[...] somma complessiva di € 266.823,77 sulla base di trenta cartelle di pagamento e di due avvisi di accertamento.
Trattasi dei seguenti pignoramenti:
a. codice identificativo del fascicolo 097/2022/000003198, codice identificativo della procedura esecutiva 09784202200000475000, e 09784202200000475001 relativamente al pignoramento presso il terzo pignorato RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a.;
b. codice identificativo del fascicolo 097/2022/000003269, codice identificativo della procedura esecutiva 09784202200000935001 relativamente al pignoramento presso il terzo pignorato;
Controparte_2
c. codice identificativo del fascicolo 097/2022/000003197, codice identificativo della procedura esecutiva 09784202200000474001 relativamente al pignoramento presso il terzo pignorato Controparte_3
Le cartelle oggetto dei tre pignoramenti sono:
2 L'opponente eccepiva:
1) La carenza di motivazione dell'atto di pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
2) la prescrizione dei crediti relativi alle cartelle notificate fino al 06.04.2017 (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
3) la legittimità e correttezza delle imposte richieste ed iscritte a ruolo, deducendo di non aver potuto svolgere la propria attività di musicista dal 04.03.2020 a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19 e precisando che “potrà, tutt'al più, provvedere a pagare, accertata l'effettiva regolarità e legittimità di quanto preteso, per i prossimi 5 anni 1/5 di tutti gli eventuali suoi proventi a titolo di saldo e stralcio” (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione e non già quale motivo di opposizione agli atti esecutivi).
In data 28.06.2022 nel proporre istanza di anticipazione di udienza, eccepiva altresì: Parte_1
4) la violazione del limite di pignorabilità dello stipendio, evidenziando che sul conto corrente pignorato presso la confluiscono esclusivamente le Controparte_2 indennità relative a rapporto di lavoro continuativo con la Controparte_5 e con altre società (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione e non
[...] già quale motivo di opposizione agli atti esecutivi).
, ritualmente costituitasi il 20.09.2022, chiedeva il rigetto della Controparte_4 spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
3 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.09.2022 (tenutasi secondo le modalità dettate dall'art. 221, co. 4, del decreto-legge 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge del 17.07.2020, n. 77 e pubblicato nella G.U. del 07.10.2020, sue integrazioni e modifiche successive), con ordinanza del 03.10.2022, comunicata in pari data, il Giudice rigettava l'istanza cautelare, condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con ricorso depositato in data 17.10.2022 proponeva reclamo ex art. 669 terdecies Parte_1
c.p.c. avverso la suddetta ordinanza cautelare del 03.10.2022, deducendo che:
- i motivi di opposizione agli atti esecutivi sono stati proposti tempestivamente,
- allorquando il debitore ha eccepito che avrebbe potuto “tutt'al più, provvedere a pagare […] 1/5 di tutti gli eventuali suoi proventi” ha inteso sostenere che “il pignoramento delle somme presso la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. e presso la , derivanti da CP_3 attività lavorativa del M° doveva essere limitato ad 1/5. Anche le somme Parte_1 presso la derivano da attività lavorativa, essendo compensi della Controparte_2
RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.”.
Con le note di trattazione scritta, depositate il 18.11.2022, l'esecutato eccepiva inoltre la violazione dell'art. 543 co. 5 c.p.c., per non aver l'esecutante provveduto alla notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo della causa, con conseguente inefficacia dei pignoramenti opposti.
, regolarmente costituitasi, chiedeva il rigetto del reclamo in Controparte_4 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 16.01.2023 il Collegio rigettava il reclamo e condannava l'esecutato al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e i terzi pignorati riproponendo i medesimi motivi di contestazione fatti valere Controparte_4 nella precedente fase cautelare e ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione in quanto Controparte_4 infondata in fatto ed in diritto.
Rigettata l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. presentata dall'esecutato opponente, su concorde richiesta delle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Alla successiva udienza del
27.09.2023 parte opponente ha chiesto il rinvio della causa ad altra data essendo stata depositata nelle more istanza di adesione alla definizione agevolata. Al riguardo, l'ente della riscossione ha dedotto la mancata prova da parte dell'opponente del pagamento della I rata.
All'esito dell'udienza dell'11.09.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 12.09.2024 (comunicata il 13.09.2024) la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater)
Successivamente al deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza fissata per la decisione in merito all'eventuale ammissione dei mezzi istruttori, il debitore opponente ha dedotto di aver presentato nelle more dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater), depositando telematicamente “Atto di non prosecuzione” del pignoramento fasc. n. 097- 2022/3198 indirizzato dall'ente della riscossione al terzo pignorato R.A.I. ove è precisato che “a
4 seguito del pagamento, entro il 31 ottobre 2023, della prima o unica rata delle somme dovute si determinerà l'estinzione della procedura in essere”.
In primo luogo, occorre rilevare che tale atto si riferisce al solo pignoramento fasc. n. 097- 2022/3198, non anche ai pignoramenti fasc. 097/2022/000003269 e fasc. 097/2022/000003197.
Secondo la prospettazione di parte opponente, la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata avrebbe determinato l'estinzione delle esecuzioni, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere delle opposizioni esecutive.
[...]
ha, invece, rilevato che il debitore non ha dato prova del pagamento delle rate Controparte_4 scadute secondo il piano rateale.
Di recente, sul tema è intervenuta la Suprema Corte chiarendo che In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su CP_4 numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.
Alla luce dei principi esposti, in mancanza della prova del pagamento delle rate scadute non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Il motivo di opposizione sub 1)
Come correttamente evidenziato dal Giudice della precedente fase cautelare e dal Collegio in sede di reclamo, il motivo di opposizione sub 1) è inammissibile poiché proposto il 24.05.2022, ovvero oltre il termine perentorio di venti giorni dettato dall'art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica dei tre pignoramenti esattoriali, avvenuta il 16.04.2022.
Solo con il reclamo, a seguito della emissione della ordinanza di rigetto della istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione (ordinanza fondata, in parte, sul rilievo della tardività della opposizione), ha eccepito per la prima volta – a sostegno della tempestività dei Parte_1 motivi di opposizione agli atti esecutivi – di aver “appreso dai terzi pignorati del pignoramento”, non avendo l'ente della riscossione provveduto all'incombente dettato dall'art. 543 co. 5 c.p.c., ovvero alla comunicazione al debitore della iscrizione a ruolo della causa.
Orbene, in primo luogo, a norma dell'art. 617 c.p.c., ai fini della valutazione in ordine alla tardività (o meno) della eccezione di carenza di motivazione dell'atto di pignoramento occorre avere riguardo alla notifica del pignoramento e non già – come invece parrebbe riferirsi l'esecutato nel reclamo – all'avviso di iscrizione a ruolo della causa.
In secondo luogo, occorre precisare che l'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 disciplina il c.d. pignoramento diretto di crediti. Trattasi, nello specifico, di strumento utilizzabile dall'esattore in alternativa al pignoramento presso terzi disciplinato dagli artt. 543 ss. c.p.c. È infatti previsto – ad eccezione di talune tipologie di crediti, da lavoro e pensione – che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
5 Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applica la disposizione di cui all'art. 72, comma 2 D.P.R. n. 602/1973, ossia si procede, previa citazione del terzo pignorato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi “esattoriale”, previsto dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicché non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme ….” (Cass. n. 26830/2017). Nella medesima prospettiva, si è statuito che “In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito” (Cass. n. 32203/2019; v. anche Cass. n. 2857/2015).
Da ciò consegue che nella procedura (stragiudiziale) di cui all'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 non vi è alcun giudice della esecuzione ma solo (eventualmente, in caso di proposizione della opposizione) un giudice della opposizione esecutiva a cui spetta, in sede cautelare, unicamente il compito di sospendere la procedura in caso di sussistenza del requisito del fumus boni iuris. Nessuna valutazione può essere compiuta dal giudice dell'esecuzione poiché, come detto, non vi è un giudice dell'esecuzione ma solo un giudice della opposizione esecutiva che esamina le eccezioni sollevate dal debitore con il ricorso in opposizione. Ed allora, a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., il reclamo è inammissibile nella parte in cui è stata eccepita per la prima volta in questa sede (e non già anche nella precedente fase cautelare) la violazione del disposto di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c.
Ed ancora, ad abundantiam, preme evidenziare che, poiché la procedura ha natura stragiudiziale, non opera il disposto di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c.; non deve Controparte_4 iscrivere a ruolo il procedimento esecutivo che si svolge interamente in sede stragiudiziale, mediante l'ordine diretto al terzo pignorato di corrispondere le somme entro il termine di 60 giorni.
Il motivo di opposizione sub 2)
Ai fini della decisione in ordine al motivo di opposizione sub 2), occorre distinguere le cartelle tributarie da quelle extratributarie.
Quanto alle prime, si osserva quanto segue. I confini relativi alla proponibilità nell'ambito della giurisdizione ordinaria dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., originariamente delineati dall'art. 57, lett. b), D.P.R. n. 602/1973, sono stati oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, in conseguenza della quale è necessario distinguere fra:
- le cause estintive o modificative della pretesa tributaria che sono sorte prima – ovvero in costanza – della notifica della cartella o dell'avviso di intimazione ex art. 50 DPR 602/73, per i quali gli artt. 2 e 19 D. Lgs. 546/1992 stabiliscono la giurisdizione del Giudice tributario ed un termine perentorio (di 60 giorni) per l'impugnazione dell'atto (cartella o avviso di intimazione) avanti la C.T.P.;
- le cause estintive o modificative sorte dopo il termine indicato, per le quali la Corte Costituzionale stabilisce la competenza del Giudice dell'Esecuzione.
In linea con tale orientamento, con ordinanza n. 7822/2020 (richiamata dallo stesso opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio di merito da questi instaurato) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute di recente in materia, enunciando il seguente principio di diritto: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati
6 e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria”.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, chiarito che se la prescrizione si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data.
Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti.
In applicazione dei criteri ermeneutici sopra enunciati, deve ritenersi che il motivo di contestazione sollevato dal (la prescrizione dei crediti tributari) rientri nella giurisdizione del Giudice Pt_1 Tributario. Il debitore ha infatti eccepito che i “crediti relativi alle cartelle notificate fino al 6 aprile 2017, in mancanza di atti interruttivi, sono prescritti”. La eccepita nullità/inesistenza della notifica degli atti interruttivi della prescrizione attrae la giurisdizione del giudice tributario “fino al momento dell'atto esecutivo” (ndr, la notifica dell'atto di pignoramento), con la conseguenza che alcuna valutazione può compiere il giudice adito.
Quanto, invece, alle cartelle extratributarie, ha depositato la Controparte_4 documentazione comprovante l'avvenuta notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, da intendersi quali atti interruttivi della prescrizione.
Con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. l'esecutato ha eccepito che “Le cartelle esattoriali risultano notificate ad un indirizzo in cui l'opponente, non solo non aveva più la residenza anagrafica, ma ove non abitava più, come risulta dal certificato storico anagrafico di residenza, per cui la notifica ex art. 140 c.p.c., è nulla”. Fermo restando che tale contestazione è stata sollevata solamente con la seconda memoria istruttoria, non è stato neppure depositato dal debitore il certificato storico anagrafico. Ed ancora, secondo la Suprema Corte, al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza
7 effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (Cass. ord. n. 7109/2020).
Quanto, infine, alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali delle cartelle, degli avvisi e delle loro notifiche, preme evidenziare che, a mente di quanto univocamente stabilito dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di necessaria contestazione specifica della conformità all'originale di singoli atti e del relativo contenuto, l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorchè riferibili a tale produzione (v., ex multis, Cass. n. 5461/96, 15856/04,
16232/04, 10912/03).
Nel caso di specie, l'opponente ha meramente disconosciuto, per come riportato nel proprio atto costitutivo, le copie dei predetti atti, facendo riserva di precisamente contestare, senza che però a tale riserva sia seguita alcuna effettiva e puntuale contestazione in merito.
Tale apodittica contestazione non integra in alcun modo un puntuale e preciso disconoscimento, bensì l'enunciazione di una mera formula di stile, con la conseguenza che le affermazioni dell'opponente si palesano del tutto generiche e preclusivamente omnicomprensive (si veda Cass. 10326/14), non valendo pertanto ad inficiare la validità delle copie delle notifiche delle cartelle di pagamento, agli atti di causa.
I motivi di opposizione sub 3) e sub 4)
Le contestazioni sub 3) e 4) devono essere più propriamente qualificate come motivo di opposizione all'esecuzione (e non già agli atti esecutivi), trattandosi di eccezione che attiene ai limiti di pignorabilità dello stipendio. Da ciò consegue l'ammissibilità di tale motivo di contestazione poiché, diversamente dalla opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., ai sensi dell'art. 615 c.p.c. l'opposizione all'esecuzione non deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che si intende impugnare. Inoltre, la proposizione della eccezione in esame (sebbene solo con l'istanza del 28.06.2022) non ha certamente precluso ad
[...]
di prendere specifica posizione al riguardo (v. memoria di costituzione di Controparte_4 del 20.09.2022 e note di udienza di del 26.09.2022). CP_6 CP_6
Ciò detto, preme rilevare che nei tre ordini di pagamento diretto è stato esplicitamente richiamato l'art. 72 ter D.P.R. n. 602/1973 ai sensi del quale “1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”.
8 Nel caso in esame, il debitore – sul quale incombeva il relativo onus probandi – non ha depositato la documentazione comprovante l'apposizione di un vincolo per un importo superiore a quello dovuto per legge, né ha dato prova che sul conto corrente pignorato presso Controparte_2 confluiscano esclusivamente crediti retributivi già pignorati “a monte” dal datore di
[...] lavoro.
L'onere della prova incombeva in capo al debitore che ha proposto opposizione, non essendo quindi ammissibili le istanze istruttorie formulate ovvero
- l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni dei terzi pignorati,
- l'acquisizione di informazioni “presso la RAI – Radio Televisione Italiana S.p.a. e presso per avere conferma che i compensi da esse erogati al Controparte_3
Sig. sono relativi esclusivamente ad attività lavorativa dello stesso”, Parte_2
non essendo impossibile per il debitore la diversa acquisizione dei detti documenti e delle suddette informazioni al processo (trattasi, in particolare, del rapporto tra debitore e terzo pignorato) e non essendo peraltro prevista in sede di pignoramento diretto ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 la trasmissione ad opera del terzo pignorato della dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., prevista nella diversa fattispecie di pignoramento presso terzi.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00 tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni diversa Parte_1 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario a conoscere del motivo di opposizione sub 2) limitatamente alle carelle tributarie,
- respinge, per il resto, le domande spiegate da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_4 spese di lite che liquida in € 8.433,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Roma, 01.01.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 72345 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Contardi Gennaro e Avv. Valentinetti Marina)
Opponente esecutato
E
Controparte_1
(Avv. Caccavale Giuseppe)
Opposta esecutante
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
–
[...] [...]
Controparte_3
(contumaci)
Terzi pignorati
1 OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale recante R.G.E. n.
80243/2022
CONCLUSIONI
Per “[…] in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex Parte_1 art. 6152 c.p.c., dichiarare nulli gli atti di pignoramento opposti;
in via subordinata e salvo gravame, dichiarare prescritti i crediti relativi alle cartelle notificate fino al 6 aprile 2017, in mancanza di atti interruttivi;
in via vieppiù subordinata e salvo gravame, ridurre i pignoramenti opposti alle cartelle esattoriali non prescritte e, su quelle non prescritte, limitare, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 5454 c.p.c., i pignoramenti ad 1/5 delle somme pignorate presso la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a., presso la e presso la Controparte_3 [...]
, disponendo lo sgravio per la differenza. Con vittoria di spese – compresi i Controparte_2 contributi unificati del ricorso per opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi e del presente giudizio di merito, anche nel dannato caso di integrale compensazione delle spese – ed onorari del giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi e del presente giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi di legge”.
Per : “[…] “previo accertamento dell'integrale infondatezza, in Controparte_4 fatto e diritto delle pretese rivendicate nei confronti dell'odierna comparente, 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione agli atti esecutivi per tutte le ragioni sopra indicate;
2) in ogni caso rigettare per la restante parte l'avversa domanda giudiziale in quanto infondata in fatto e diritto. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.05.2022 proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 Parte_1 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da Controparte_1
con tre ordini di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 per la
[...] somma complessiva di € 266.823,77 sulla base di trenta cartelle di pagamento e di due avvisi di accertamento.
Trattasi dei seguenti pignoramenti:
a. codice identificativo del fascicolo 097/2022/000003198, codice identificativo della procedura esecutiva 09784202200000475000, e 09784202200000475001 relativamente al pignoramento presso il terzo pignorato RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a.;
b. codice identificativo del fascicolo 097/2022/000003269, codice identificativo della procedura esecutiva 09784202200000935001 relativamente al pignoramento presso il terzo pignorato;
Controparte_2
c. codice identificativo del fascicolo 097/2022/000003197, codice identificativo della procedura esecutiva 09784202200000474001 relativamente al pignoramento presso il terzo pignorato Controparte_3
Le cartelle oggetto dei tre pignoramenti sono:
2 L'opponente eccepiva:
1) La carenza di motivazione dell'atto di pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
2) la prescrizione dei crediti relativi alle cartelle notificate fino al 06.04.2017 (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
3) la legittimità e correttezza delle imposte richieste ed iscritte a ruolo, deducendo di non aver potuto svolgere la propria attività di musicista dal 04.03.2020 a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19 e precisando che “potrà, tutt'al più, provvedere a pagare, accertata l'effettiva regolarità e legittimità di quanto preteso, per i prossimi 5 anni 1/5 di tutti gli eventuali suoi proventi a titolo di saldo e stralcio” (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione e non già quale motivo di opposizione agli atti esecutivi).
In data 28.06.2022 nel proporre istanza di anticipazione di udienza, eccepiva altresì: Parte_1
4) la violazione del limite di pignorabilità dello stipendio, evidenziando che sul conto corrente pignorato presso la confluiscono esclusivamente le Controparte_2 indennità relative a rapporto di lavoro continuativo con la Controparte_5 e con altre società (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione e non
[...] già quale motivo di opposizione agli atti esecutivi).
, ritualmente costituitasi il 20.09.2022, chiedeva il rigetto della Controparte_4 spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
3 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.09.2022 (tenutasi secondo le modalità dettate dall'art. 221, co. 4, del decreto-legge 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge del 17.07.2020, n. 77 e pubblicato nella G.U. del 07.10.2020, sue integrazioni e modifiche successive), con ordinanza del 03.10.2022, comunicata in pari data, il Giudice rigettava l'istanza cautelare, condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con ricorso depositato in data 17.10.2022 proponeva reclamo ex art. 669 terdecies Parte_1
c.p.c. avverso la suddetta ordinanza cautelare del 03.10.2022, deducendo che:
- i motivi di opposizione agli atti esecutivi sono stati proposti tempestivamente,
- allorquando il debitore ha eccepito che avrebbe potuto “tutt'al più, provvedere a pagare […] 1/5 di tutti gli eventuali suoi proventi” ha inteso sostenere che “il pignoramento delle somme presso la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. e presso la , derivanti da CP_3 attività lavorativa del M° doveva essere limitato ad 1/5. Anche le somme Parte_1 presso la derivano da attività lavorativa, essendo compensi della Controparte_2
RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.”.
Con le note di trattazione scritta, depositate il 18.11.2022, l'esecutato eccepiva inoltre la violazione dell'art. 543 co. 5 c.p.c., per non aver l'esecutante provveduto alla notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo della causa, con conseguente inefficacia dei pignoramenti opposti.
, regolarmente costituitasi, chiedeva il rigetto del reclamo in Controparte_4 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 16.01.2023 il Collegio rigettava il reclamo e condannava l'esecutato al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e i terzi pignorati riproponendo i medesimi motivi di contestazione fatti valere Controparte_4 nella precedente fase cautelare e ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione in quanto Controparte_4 infondata in fatto ed in diritto.
Rigettata l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. presentata dall'esecutato opponente, su concorde richiesta delle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Alla successiva udienza del
27.09.2023 parte opponente ha chiesto il rinvio della causa ad altra data essendo stata depositata nelle more istanza di adesione alla definizione agevolata. Al riguardo, l'ente della riscossione ha dedotto la mancata prova da parte dell'opponente del pagamento della I rata.
All'esito dell'udienza dell'11.09.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 12.09.2024 (comunicata il 13.09.2024) la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater)
Successivamente al deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza fissata per la decisione in merito all'eventuale ammissione dei mezzi istruttori, il debitore opponente ha dedotto di aver presentato nelle more dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater), depositando telematicamente “Atto di non prosecuzione” del pignoramento fasc. n. 097- 2022/3198 indirizzato dall'ente della riscossione al terzo pignorato R.A.I. ove è precisato che “a
4 seguito del pagamento, entro il 31 ottobre 2023, della prima o unica rata delle somme dovute si determinerà l'estinzione della procedura in essere”.
In primo luogo, occorre rilevare che tale atto si riferisce al solo pignoramento fasc. n. 097- 2022/3198, non anche ai pignoramenti fasc. 097/2022/000003269 e fasc. 097/2022/000003197.
Secondo la prospettazione di parte opponente, la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata avrebbe determinato l'estinzione delle esecuzioni, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere delle opposizioni esecutive.
[...]
ha, invece, rilevato che il debitore non ha dato prova del pagamento delle rate Controparte_4 scadute secondo il piano rateale.
Di recente, sul tema è intervenuta la Suprema Corte chiarendo che In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su CP_4 numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.
Alla luce dei principi esposti, in mancanza della prova del pagamento delle rate scadute non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Il motivo di opposizione sub 1)
Come correttamente evidenziato dal Giudice della precedente fase cautelare e dal Collegio in sede di reclamo, il motivo di opposizione sub 1) è inammissibile poiché proposto il 24.05.2022, ovvero oltre il termine perentorio di venti giorni dettato dall'art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica dei tre pignoramenti esattoriali, avvenuta il 16.04.2022.
Solo con il reclamo, a seguito della emissione della ordinanza di rigetto della istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione (ordinanza fondata, in parte, sul rilievo della tardività della opposizione), ha eccepito per la prima volta – a sostegno della tempestività dei Parte_1 motivi di opposizione agli atti esecutivi – di aver “appreso dai terzi pignorati del pignoramento”, non avendo l'ente della riscossione provveduto all'incombente dettato dall'art. 543 co. 5 c.p.c., ovvero alla comunicazione al debitore della iscrizione a ruolo della causa.
Orbene, in primo luogo, a norma dell'art. 617 c.p.c., ai fini della valutazione in ordine alla tardività (o meno) della eccezione di carenza di motivazione dell'atto di pignoramento occorre avere riguardo alla notifica del pignoramento e non già – come invece parrebbe riferirsi l'esecutato nel reclamo – all'avviso di iscrizione a ruolo della causa.
In secondo luogo, occorre precisare che l'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 disciplina il c.d. pignoramento diretto di crediti. Trattasi, nello specifico, di strumento utilizzabile dall'esattore in alternativa al pignoramento presso terzi disciplinato dagli artt. 543 ss. c.p.c. È infatti previsto – ad eccezione di talune tipologie di crediti, da lavoro e pensione – che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
5 Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applica la disposizione di cui all'art. 72, comma 2 D.P.R. n. 602/1973, ossia si procede, previa citazione del terzo pignorato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi “esattoriale”, previsto dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicché non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme ….” (Cass. n. 26830/2017). Nella medesima prospettiva, si è statuito che “In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito” (Cass. n. 32203/2019; v. anche Cass. n. 2857/2015).
Da ciò consegue che nella procedura (stragiudiziale) di cui all'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 non vi è alcun giudice della esecuzione ma solo (eventualmente, in caso di proposizione della opposizione) un giudice della opposizione esecutiva a cui spetta, in sede cautelare, unicamente il compito di sospendere la procedura in caso di sussistenza del requisito del fumus boni iuris. Nessuna valutazione può essere compiuta dal giudice dell'esecuzione poiché, come detto, non vi è un giudice dell'esecuzione ma solo un giudice della opposizione esecutiva che esamina le eccezioni sollevate dal debitore con il ricorso in opposizione. Ed allora, a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., il reclamo è inammissibile nella parte in cui è stata eccepita per la prima volta in questa sede (e non già anche nella precedente fase cautelare) la violazione del disposto di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c.
Ed ancora, ad abundantiam, preme evidenziare che, poiché la procedura ha natura stragiudiziale, non opera il disposto di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c.; non deve Controparte_4 iscrivere a ruolo il procedimento esecutivo che si svolge interamente in sede stragiudiziale, mediante l'ordine diretto al terzo pignorato di corrispondere le somme entro il termine di 60 giorni.
Il motivo di opposizione sub 2)
Ai fini della decisione in ordine al motivo di opposizione sub 2), occorre distinguere le cartelle tributarie da quelle extratributarie.
Quanto alle prime, si osserva quanto segue. I confini relativi alla proponibilità nell'ambito della giurisdizione ordinaria dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., originariamente delineati dall'art. 57, lett. b), D.P.R. n. 602/1973, sono stati oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, in conseguenza della quale è necessario distinguere fra:
- le cause estintive o modificative della pretesa tributaria che sono sorte prima – ovvero in costanza – della notifica della cartella o dell'avviso di intimazione ex art. 50 DPR 602/73, per i quali gli artt. 2 e 19 D. Lgs. 546/1992 stabiliscono la giurisdizione del Giudice tributario ed un termine perentorio (di 60 giorni) per l'impugnazione dell'atto (cartella o avviso di intimazione) avanti la C.T.P.;
- le cause estintive o modificative sorte dopo il termine indicato, per le quali la Corte Costituzionale stabilisce la competenza del Giudice dell'Esecuzione.
In linea con tale orientamento, con ordinanza n. 7822/2020 (richiamata dallo stesso opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio di merito da questi instaurato) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute di recente in materia, enunciando il seguente principio di diritto: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati
6 e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria”.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, chiarito che se la prescrizione si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data.
Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti.
In applicazione dei criteri ermeneutici sopra enunciati, deve ritenersi che il motivo di contestazione sollevato dal (la prescrizione dei crediti tributari) rientri nella giurisdizione del Giudice Pt_1 Tributario. Il debitore ha infatti eccepito che i “crediti relativi alle cartelle notificate fino al 6 aprile 2017, in mancanza di atti interruttivi, sono prescritti”. La eccepita nullità/inesistenza della notifica degli atti interruttivi della prescrizione attrae la giurisdizione del giudice tributario “fino al momento dell'atto esecutivo” (ndr, la notifica dell'atto di pignoramento), con la conseguenza che alcuna valutazione può compiere il giudice adito.
Quanto, invece, alle cartelle extratributarie, ha depositato la Controparte_4 documentazione comprovante l'avvenuta notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, da intendersi quali atti interruttivi della prescrizione.
Con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. l'esecutato ha eccepito che “Le cartelle esattoriali risultano notificate ad un indirizzo in cui l'opponente, non solo non aveva più la residenza anagrafica, ma ove non abitava più, come risulta dal certificato storico anagrafico di residenza, per cui la notifica ex art. 140 c.p.c., è nulla”. Fermo restando che tale contestazione è stata sollevata solamente con la seconda memoria istruttoria, non è stato neppure depositato dal debitore il certificato storico anagrafico. Ed ancora, secondo la Suprema Corte, al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza
7 effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (Cass. ord. n. 7109/2020).
Quanto, infine, alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali delle cartelle, degli avvisi e delle loro notifiche, preme evidenziare che, a mente di quanto univocamente stabilito dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di necessaria contestazione specifica della conformità all'originale di singoli atti e del relativo contenuto, l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorchè riferibili a tale produzione (v., ex multis, Cass. n. 5461/96, 15856/04,
16232/04, 10912/03).
Nel caso di specie, l'opponente ha meramente disconosciuto, per come riportato nel proprio atto costitutivo, le copie dei predetti atti, facendo riserva di precisamente contestare, senza che però a tale riserva sia seguita alcuna effettiva e puntuale contestazione in merito.
Tale apodittica contestazione non integra in alcun modo un puntuale e preciso disconoscimento, bensì l'enunciazione di una mera formula di stile, con la conseguenza che le affermazioni dell'opponente si palesano del tutto generiche e preclusivamente omnicomprensive (si veda Cass. 10326/14), non valendo pertanto ad inficiare la validità delle copie delle notifiche delle cartelle di pagamento, agli atti di causa.
I motivi di opposizione sub 3) e sub 4)
Le contestazioni sub 3) e 4) devono essere più propriamente qualificate come motivo di opposizione all'esecuzione (e non già agli atti esecutivi), trattandosi di eccezione che attiene ai limiti di pignorabilità dello stipendio. Da ciò consegue l'ammissibilità di tale motivo di contestazione poiché, diversamente dalla opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., ai sensi dell'art. 615 c.p.c. l'opposizione all'esecuzione non deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che si intende impugnare. Inoltre, la proposizione della eccezione in esame (sebbene solo con l'istanza del 28.06.2022) non ha certamente precluso ad
[...]
di prendere specifica posizione al riguardo (v. memoria di costituzione di Controparte_4 del 20.09.2022 e note di udienza di del 26.09.2022). CP_6 CP_6
Ciò detto, preme rilevare che nei tre ordini di pagamento diretto è stato esplicitamente richiamato l'art. 72 ter D.P.R. n. 602/1973 ai sensi del quale “1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”.
8 Nel caso in esame, il debitore – sul quale incombeva il relativo onus probandi – non ha depositato la documentazione comprovante l'apposizione di un vincolo per un importo superiore a quello dovuto per legge, né ha dato prova che sul conto corrente pignorato presso Controparte_2 confluiscano esclusivamente crediti retributivi già pignorati “a monte” dal datore di
[...] lavoro.
L'onere della prova incombeva in capo al debitore che ha proposto opposizione, non essendo quindi ammissibili le istanze istruttorie formulate ovvero
- l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni dei terzi pignorati,
- l'acquisizione di informazioni “presso la RAI – Radio Televisione Italiana S.p.a. e presso per avere conferma che i compensi da esse erogati al Controparte_3
Sig. sono relativi esclusivamente ad attività lavorativa dello stesso”, Parte_2
non essendo impossibile per il debitore la diversa acquisizione dei detti documenti e delle suddette informazioni al processo (trattasi, in particolare, del rapporto tra debitore e terzo pignorato) e non essendo peraltro prevista in sede di pignoramento diretto ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 la trasmissione ad opera del terzo pignorato della dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., prevista nella diversa fattispecie di pignoramento presso terzi.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00 tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni diversa Parte_1 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario a conoscere del motivo di opposizione sub 2) limitatamente alle carelle tributarie,
- respinge, per il resto, le domande spiegate da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_4 spese di lite che liquida in € 8.433,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Roma, 01.01.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
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