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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1287/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 9.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti MASSA Antonio e DI FILIPPO Loris, Via G. Misticoni 21 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv.ti POLISENA Filippo, C.so Umberto I n.418 - Porto Sant'Elpidio (Fm)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 11.10.2023 Parte_1 conveniva in giudizio , esponendo d Controparte_1 dipendenze della predetta dal 7.9.2022 al 5.1.2023 con mansioni di barista presso il locale con insegna “Bar Centrale” sito in Montesilvano, formalmente inquadrata come aiuto-barista ed inquadrata nel livello 6° del CCNL di settore, con un orario di lavoro in part-time per 30 ore settimanali.
Deduceva di avere in realtà sempre osservato un orario di lavoro di “oltre 46 ore settimanali” (ricorso, pag.1, ovvero “di ore 46,5”, come indicato nelle conclusioni del ricorso) nonché anche durante le festività, tutti i sabati e tutte le domeniche (conformemente agli orari predisposti dalla titolare con cadenza settimanale, come da conversazioni e foto whatsapp che produceva) e di aver sempre svolto mansioni inquadrabili nel superiore livello 3° (ovvero al livello 2°), essendo stata
“adibita a gestire completamente sola il "Bar Centrale" come "unica bartender" e, sebbene in misura sensibilmente minore, quale "capo bartender" ”, senza l'ausilio di altre dipendenti e che “nelle rare occasioni in cui la incontrava le Parte_1 colleghe sul posto di lavoro, solitamente al cambio del turn una soltanto, la Sig.ra adibiva la predetta a gestire anche l'attività lavorativa CP_1 Parte_1 dell'altra dipendente presente” (mentre la convenuta non svolgeva quasi alcuna attività lavorativa pur quando era presente).
Domandava pertanto il pagamento delle conseguenti differenze retributive, che quantificava in €16.619,37 (computate al netto delle trattenute illegittime che aveva riscontrato nelle ultime buste paghe di dicembre e gennaio 2022, di
€491,67 per mancato preavviso ed €200,00 per sostituzione serratura).
si costituiva in giudizio tardivamente (dopo lo svolgimento Controparte_1 della prima udienza) resistendo alle domande avversarie ed in via preliminare chiedendo di essere rimessa in termini con riferimento alle istanze istruttorie.
Assunte le prove orali richieste da parte ricorrente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Dev'essere preliminarmente disattesa l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte resistente, vista la incontestata regolarità della notifica del ricorso introduttivo a mezzo PEC e considerato che la consultazione assidua del proprio indirizzo PEC attiene a minimali oneri di diligenza, come pure il controllo del soggetto eventualmente delegato a detta consultazione, il rapporto con il quale non può che rimanere interno e non produrre effetti in danno di terzi.
2 Non sussistono dunque motivi giustificativi della richiesta rimessione in termini, non risultando (per gli effetti dell'art.153, comma 2, c.p.c.) che la parte sia incorsa in decadenze per una “causa ad essa non imputabile”.
Né potrebbero essere esercitati i poteri previsti dall'art.421 c.p.c. per sanare le conseguenti decadenze:
• “Nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa (sulla base di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva omesso qualsiasi provvedimento in ordine alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio per conseguire dati contabili di riferimento della liquidazione e sulla sollecitazione di acquisizione dei fascicoli personali dei concorrenti della selezione, pervenendo ad una liquidazione equitativa, determinata in via del tutto apodittica)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17572 del 01/09/2004, Rv. 609551 – 01; conforme, Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15899 del 20/07/2011, Rv. 619414 - 01).
***
Con riferimento alla domanda relativa alle mansioni superiori asseritamente svolte, occorre premettere che l'art.46 (Classificazione del personale) e l'art.255 (nel Titolo XIII-PUBBLICI ESERCIZI, menzionandosi di seguito i profili professionali che possono rilevare nel presente giudizio) del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo in data 28.5.2014 allegato al ricorso, descrivono nei seguenti termini i compiti afferenti al livello di inquadramento della parte ricorrente (6° livello), ed ai livelli superiori richiesti in via alternativa (3° ovvero 2° livello):
• “LIVELLO SECONDO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale
(…) Profili (…)
- capo cuoco ristorazione collettiva;
(…)
- primo barman p.e.;
- capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco - bar; (…)
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO TERZO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.
3
(…) Profili (…)
- barman unico
- sotto capo cuoco;
- cuoco unico;
(…)
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
(…)
LIVELLO SESTO SUPER Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità
(…) Profili (…)
- commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni; (…)
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
(…) Profili (…)
(…)
- commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
(…)
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
***
Alla luce delle dichiarazioni comunque non perspicue rese dai testimoni escussi non può ritenersi raggiunta la prova né dello svolgimento delle dedotte mansioni superiori (considerato che la ricorrente si occupava, sempre alla presenza della titolare, ed inoltre unitamente ad altri dipendenti, di compiti comunque riconducibili al livello di inquadramento, svolgendo le mansioni di “commis di bar
- ex aiuto barista” previste nella declaratoria contrattuale), né della adibizione continuativa alla cassa e della effettiva assunzione della relativa responsabilità anche di carattere finanziario, né del lavoro supplementare e straordinario nella notevole misura rappresentata in ricorso.
Del resto la scelta di indicare, quali testimoni relativamente agli orari di lavoro, non i colleghi di lavoro che erano materialmente presenti nel bar durante la giornata lavorativa, ma solo amici o conoscenti o parenti che passavano nel bar solo in alcune giornate e solo in alcuni orari non ha permesso di ricostruire con sufficiente certezza gli orari di lavoro, giorno dopo giorno.
4 Si devono infatti richiamare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di dimostrare compiutamente l'orario di lavoro ulteriore (rispetto a quello contrattuale) svolto dal prestatore di lavoro subordinato, trattandosi di fatto costitutivo che va rigorosamente provato in giudizio con riferimento effettivo a tutte le giornate del periodo di lavoro e che non può desumersi alla luce di valutazioni equitative:
• “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4076 del 20/02/2018, Rv. 647446 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29/01/2003-Rv. 560141; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8006 del 14/08/1998-Rv. 518048).
Il lavoratore interessato ad ottenere la retribuzione del lavoro straordinario deve pertanto provarne adeguatamente lo svolgimento, con riferimento all'intero periodo di tempo al quale si riferisce la domanda, con esclusione di accertamenti equitativi e senza possibilità di equivocare tra mera presenza nel luogo di lavoro e lavoro effettivo.
Del resto la difesa della resistente, che ha contestato specificamente tutti i fatti costitutivi allegati in ricorso, ha evidenziato le notevoli divergenze nelle misure di differenze retributive richieste dalla ricorrente dapprima stragiudizialmente ed infine in giudizio, nel corso di pochi mesi, circostanza questa che non può che essere valutata unitamente alle risultanze istruttorie, per gli effetti di cui all'art.116 comma 2 c.p.c., che dispone che “Il giudice può desumere argomenti di prova (…) in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”; in memoria di costituzione la parte resistente ha compiuto infatti le seguenti significative deduzioni difensive:
• “Con un primo sollecito del 24.04.2023, la mezzo legale sollecitava il pagamento Parte_1 della somma di Euro 1.247,56 per differenze retributive e T.F.R.. Con successiva missiva del 09.09.2023, ripensandoci, chiedeva la somma di Euro 10.174,89 per differenze retributive” (laddove nel ricorso depositato in data 11.10.2023 la somma richiesta nelle conclusioni è di Euro 16.619,37); “(…) nella lettera del 24.04.2023 sottoscritta personalmente dalla
doc. 3 - è lei stessa che quantifica l'importo della retribuzione dovuta per il mese di Parte_1 Dicembre pur non avendo ricevuto la busta paga a causa del suo improvviso allontanamento: "Al termine del rapporto di lavoro, la sig.ra aveva maturato nei confronti della Vs. Parte_1 ditta un credito di €950,00, con riferimen di dicembre 2022 (già al netto delle ritenute a qualsiasi titolo dovute), per retribuzione ordinaria. Ad oggi tuttavia, la mia Assistita non ha ricevuto (…) la somma su specificata, oltre al TFR pari ad € 197,56, e ciò nonostante i plurimi solleciti verbali effettuati dalla medesima" -doc.3 di parte ricorrente- Tale dichiarazione, proveniente direttamente dalla parte che l'ha sottoscritta, ha efficacia di confessione stragiudiziale resa alla parte datoriale. (…) nella lettera del 24.04.2023 sottoscritta personalmente dalla 3- è lei stessa, che afferma, senza contestare Parte_2 l'inquadramento, che " tata impiegata presso la Vs. ditta, “Bar Centrale” (…) con qualifica di barista/apprendista" ”.
Ciononostante, la minor misura di orario di lavoro supplementare che comunque emerge, seppure in modo non precisamente quantificabile, dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, può ad ogni modo ritenersi adeguatamente remunerata all'esito della esecuzione coattiva della diffida accertativa menzionata da parte ricorrente (n. 226844-PDAC-6 del 5.7.2024, notificata in data 11.7.2024 per
5 complessivi di €4.280,41, oltre accessori di legge), sicchè in ordine a tale minor misura deve reputarsi cessata la materia del contendere.
Considerato dunque che per conseguire la remunerazione del maggior orario di lavoro effettivamente prestato la ricorrente ha dovuto ricorrere al Giudice del Lavoro ed all'Ispettorato del lavoro, che le dimissioni sono state dunque comunicate per giusta causa e che le chiavi del bar, come emerso dalle prove orali espletate, erano state restituite da un delegato della ricorrente, amico di famiglia, consegue la condanna della parte resistente alla restituzione delle trattenute illegittime di €491,67 per mancato preavviso, in considerazione della giusta causa consistente nell'inadempimento retributivo con riferimento al maggior lavoro comunque svolto, ed €200,00 vista la non necessaria sostituzione della serratura, dunque in conclusione la complessiva somma di €691,67.
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza (e sono liquidate in dispositivo con “riguardo (…) alla somma attribuita alla parte vincitrice”: art.5 comma 1 D.M. 55/2014 in data 10.3.2014).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a , per i Controparte_1 Parte_1 titoli di cui in narrativa, la complessiva somma di €691,67 oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla somma di €4.280,41;
- rigetta per il resto il ricorso
- condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi €2.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti MASSA Antonio e DI FILIPPO Loris.
Così deciso in Pescara in data 9.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
6
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 9.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti MASSA Antonio e DI FILIPPO Loris, Via G. Misticoni 21 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv.ti POLISENA Filippo, C.so Umberto I n.418 - Porto Sant'Elpidio (Fm)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 11.10.2023 Parte_1 conveniva in giudizio , esponendo d Controparte_1 dipendenze della predetta dal 7.9.2022 al 5.1.2023 con mansioni di barista presso il locale con insegna “Bar Centrale” sito in Montesilvano, formalmente inquadrata come aiuto-barista ed inquadrata nel livello 6° del CCNL di settore, con un orario di lavoro in part-time per 30 ore settimanali.
Deduceva di avere in realtà sempre osservato un orario di lavoro di “oltre 46 ore settimanali” (ricorso, pag.1, ovvero “di ore 46,5”, come indicato nelle conclusioni del ricorso) nonché anche durante le festività, tutti i sabati e tutte le domeniche (conformemente agli orari predisposti dalla titolare con cadenza settimanale, come da conversazioni e foto whatsapp che produceva) e di aver sempre svolto mansioni inquadrabili nel superiore livello 3° (ovvero al livello 2°), essendo stata
“adibita a gestire completamente sola il "Bar Centrale" come "unica bartender" e, sebbene in misura sensibilmente minore, quale "capo bartender" ”, senza l'ausilio di altre dipendenti e che “nelle rare occasioni in cui la incontrava le Parte_1 colleghe sul posto di lavoro, solitamente al cambio del turn una soltanto, la Sig.ra adibiva la predetta a gestire anche l'attività lavorativa CP_1 Parte_1 dell'altra dipendente presente” (mentre la convenuta non svolgeva quasi alcuna attività lavorativa pur quando era presente).
Domandava pertanto il pagamento delle conseguenti differenze retributive, che quantificava in €16.619,37 (computate al netto delle trattenute illegittime che aveva riscontrato nelle ultime buste paghe di dicembre e gennaio 2022, di
€491,67 per mancato preavviso ed €200,00 per sostituzione serratura).
si costituiva in giudizio tardivamente (dopo lo svolgimento Controparte_1 della prima udienza) resistendo alle domande avversarie ed in via preliminare chiedendo di essere rimessa in termini con riferimento alle istanze istruttorie.
Assunte le prove orali richieste da parte ricorrente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Dev'essere preliminarmente disattesa l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte resistente, vista la incontestata regolarità della notifica del ricorso introduttivo a mezzo PEC e considerato che la consultazione assidua del proprio indirizzo PEC attiene a minimali oneri di diligenza, come pure il controllo del soggetto eventualmente delegato a detta consultazione, il rapporto con il quale non può che rimanere interno e non produrre effetti in danno di terzi.
2 Non sussistono dunque motivi giustificativi della richiesta rimessione in termini, non risultando (per gli effetti dell'art.153, comma 2, c.p.c.) che la parte sia incorsa in decadenze per una “causa ad essa non imputabile”.
Né potrebbero essere esercitati i poteri previsti dall'art.421 c.p.c. per sanare le conseguenti decadenze:
• “Nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa (sulla base di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva omesso qualsiasi provvedimento in ordine alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio per conseguire dati contabili di riferimento della liquidazione e sulla sollecitazione di acquisizione dei fascicoli personali dei concorrenti della selezione, pervenendo ad una liquidazione equitativa, determinata in via del tutto apodittica)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17572 del 01/09/2004, Rv. 609551 – 01; conforme, Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15899 del 20/07/2011, Rv. 619414 - 01).
***
Con riferimento alla domanda relativa alle mansioni superiori asseritamente svolte, occorre premettere che l'art.46 (Classificazione del personale) e l'art.255 (nel Titolo XIII-PUBBLICI ESERCIZI, menzionandosi di seguito i profili professionali che possono rilevare nel presente giudizio) del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo in data 28.5.2014 allegato al ricorso, descrivono nei seguenti termini i compiti afferenti al livello di inquadramento della parte ricorrente (6° livello), ed ai livelli superiori richiesti in via alternativa (3° ovvero 2° livello):
• “LIVELLO SECONDO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale
(…) Profili (…)
- capo cuoco ristorazione collettiva;
(…)
- primo barman p.e.;
- capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco - bar; (…)
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO TERZO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.
3
(…) Profili (…)
- barman unico
- sotto capo cuoco;
- cuoco unico;
(…)
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
(…)
LIVELLO SESTO SUPER Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità
(…) Profili (…)
- commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni; (…)
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
(…) Profili (…)
(…)
- commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
(…)
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
***
Alla luce delle dichiarazioni comunque non perspicue rese dai testimoni escussi non può ritenersi raggiunta la prova né dello svolgimento delle dedotte mansioni superiori (considerato che la ricorrente si occupava, sempre alla presenza della titolare, ed inoltre unitamente ad altri dipendenti, di compiti comunque riconducibili al livello di inquadramento, svolgendo le mansioni di “commis di bar
- ex aiuto barista” previste nella declaratoria contrattuale), né della adibizione continuativa alla cassa e della effettiva assunzione della relativa responsabilità anche di carattere finanziario, né del lavoro supplementare e straordinario nella notevole misura rappresentata in ricorso.
Del resto la scelta di indicare, quali testimoni relativamente agli orari di lavoro, non i colleghi di lavoro che erano materialmente presenti nel bar durante la giornata lavorativa, ma solo amici o conoscenti o parenti che passavano nel bar solo in alcune giornate e solo in alcuni orari non ha permesso di ricostruire con sufficiente certezza gli orari di lavoro, giorno dopo giorno.
4 Si devono infatti richiamare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di dimostrare compiutamente l'orario di lavoro ulteriore (rispetto a quello contrattuale) svolto dal prestatore di lavoro subordinato, trattandosi di fatto costitutivo che va rigorosamente provato in giudizio con riferimento effettivo a tutte le giornate del periodo di lavoro e che non può desumersi alla luce di valutazioni equitative:
• “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4076 del 20/02/2018, Rv. 647446 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29/01/2003-Rv. 560141; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8006 del 14/08/1998-Rv. 518048).
Il lavoratore interessato ad ottenere la retribuzione del lavoro straordinario deve pertanto provarne adeguatamente lo svolgimento, con riferimento all'intero periodo di tempo al quale si riferisce la domanda, con esclusione di accertamenti equitativi e senza possibilità di equivocare tra mera presenza nel luogo di lavoro e lavoro effettivo.
Del resto la difesa della resistente, che ha contestato specificamente tutti i fatti costitutivi allegati in ricorso, ha evidenziato le notevoli divergenze nelle misure di differenze retributive richieste dalla ricorrente dapprima stragiudizialmente ed infine in giudizio, nel corso di pochi mesi, circostanza questa che non può che essere valutata unitamente alle risultanze istruttorie, per gli effetti di cui all'art.116 comma 2 c.p.c., che dispone che “Il giudice può desumere argomenti di prova (…) in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”; in memoria di costituzione la parte resistente ha compiuto infatti le seguenti significative deduzioni difensive:
• “Con un primo sollecito del 24.04.2023, la mezzo legale sollecitava il pagamento Parte_1 della somma di Euro 1.247,56 per differenze retributive e T.F.R.. Con successiva missiva del 09.09.2023, ripensandoci, chiedeva la somma di Euro 10.174,89 per differenze retributive” (laddove nel ricorso depositato in data 11.10.2023 la somma richiesta nelle conclusioni è di Euro 16.619,37); “(…) nella lettera del 24.04.2023 sottoscritta personalmente dalla
doc. 3 - è lei stessa che quantifica l'importo della retribuzione dovuta per il mese di Parte_1 Dicembre pur non avendo ricevuto la busta paga a causa del suo improvviso allontanamento: "Al termine del rapporto di lavoro, la sig.ra aveva maturato nei confronti della Vs. Parte_1 ditta un credito di €950,00, con riferimen di dicembre 2022 (già al netto delle ritenute a qualsiasi titolo dovute), per retribuzione ordinaria. Ad oggi tuttavia, la mia Assistita non ha ricevuto (…) la somma su specificata, oltre al TFR pari ad € 197,56, e ciò nonostante i plurimi solleciti verbali effettuati dalla medesima" -doc.3 di parte ricorrente- Tale dichiarazione, proveniente direttamente dalla parte che l'ha sottoscritta, ha efficacia di confessione stragiudiziale resa alla parte datoriale. (…) nella lettera del 24.04.2023 sottoscritta personalmente dalla 3- è lei stessa, che afferma, senza contestare Parte_2 l'inquadramento, che " tata impiegata presso la Vs. ditta, “Bar Centrale” (…) con qualifica di barista/apprendista" ”.
Ciononostante, la minor misura di orario di lavoro supplementare che comunque emerge, seppure in modo non precisamente quantificabile, dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, può ad ogni modo ritenersi adeguatamente remunerata all'esito della esecuzione coattiva della diffida accertativa menzionata da parte ricorrente (n. 226844-PDAC-6 del 5.7.2024, notificata in data 11.7.2024 per
5 complessivi di €4.280,41, oltre accessori di legge), sicchè in ordine a tale minor misura deve reputarsi cessata la materia del contendere.
Considerato dunque che per conseguire la remunerazione del maggior orario di lavoro effettivamente prestato la ricorrente ha dovuto ricorrere al Giudice del Lavoro ed all'Ispettorato del lavoro, che le dimissioni sono state dunque comunicate per giusta causa e che le chiavi del bar, come emerso dalle prove orali espletate, erano state restituite da un delegato della ricorrente, amico di famiglia, consegue la condanna della parte resistente alla restituzione delle trattenute illegittime di €491,67 per mancato preavviso, in considerazione della giusta causa consistente nell'inadempimento retributivo con riferimento al maggior lavoro comunque svolto, ed €200,00 vista la non necessaria sostituzione della serratura, dunque in conclusione la complessiva somma di €691,67.
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza (e sono liquidate in dispositivo con “riguardo (…) alla somma attribuita alla parte vincitrice”: art.5 comma 1 D.M. 55/2014 in data 10.3.2014).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a , per i Controparte_1 Parte_1 titoli di cui in narrativa, la complessiva somma di €691,67 oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla somma di €4.280,41;
- rigetta per il resto il ricorso
- condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi €2.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti MASSA Antonio e DI FILIPPO Loris.
Così deciso in Pescara in data 9.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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