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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/11/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5388/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM OL TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5388/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Mutti del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Pozzoli Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 luglio 2025 e , premettendo di essere separati Parte_1 Parte_2 in virtù del decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 22 marzo 2021 e di non volersi riconciliare, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in Parma, il 18 giugno 2019, alle condizioni concordate attinenti all'affidamento (condiviso) dei figli minorenni (nato il [...]) e (nato in data [...]), alle loro Per_1 Per_2 paritetiche frequentazioni genitoriali, al loro mantenimento, nonché a questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti hanno depositato note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 2 Tanto premesso, sussistono anzitutto i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, anche per il tempo trascorso, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parma, il Parte_2 Parte_1
18 giugno 2019, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma al n. 128, parte 1, anno 2019, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 3 giugno 2025 e depositato il 14 luglio 2025.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
IM OL TO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM OL TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5388/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Mutti del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Pozzoli Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 luglio 2025 e , premettendo di essere separati Parte_1 Parte_2 in virtù del decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 22 marzo 2021 e di non volersi riconciliare, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in Parma, il 18 giugno 2019, alle condizioni concordate attinenti all'affidamento (condiviso) dei figli minorenni (nato il [...]) e (nato in data [...]), alle loro Per_1 Per_2 paritetiche frequentazioni genitoriali, al loro mantenimento, nonché a questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti hanno depositato note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 2 Tanto premesso, sussistono anzitutto i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, anche per il tempo trascorso, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parma, il Parte_2 Parte_1
18 giugno 2019, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma al n. 128, parte 1, anno 2019, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 3 giugno 2025 e depositato il 14 luglio 2025.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
IM OL TO
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