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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/07/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6158 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 25.06.2025, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Fuccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria (NA), alla via P.pe di Piemonte n.58, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: ), residente in Afragola (NA) alla Controparte_1 C.F._2 via Salicelle Is. VIII, sc. C n.4;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2025 il procuratore costituito di parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 20.07.2024, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in PO (NA) l'11.06.1994 con CP_1
che dall'unione con quest'ultimo erano nati due figli, (nato a
[...] Per_1
PO il 04.07.1995) ed (nato a [...] l'[...]) e che con sentenza di Per_2
Questo Tribunale (recante nr. 1782/2023) emessa in data 17.042023 e pubblicata il 04.05.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
Con decreto depositato in data 29.07.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 21.01.2025, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o Attestazione
Negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 21.01.2025 il giudice delegato, all'esito dell'audizione della ricorrente, giusta ordinanza resa in calce al verbale d'udienza,
2 emetteva i provvedimenti provvisori qui di seguito integralmente riportati
Rinviava, altresì, per la discussione all'udienza del 25.06.2025.
All'udienza che precede, il giudice relatore, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il visto del Pubblico
Ministero.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, IG.
, il quale, malgrado sia stato regolarmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 1782/2023) emessa in data 17.04.2023 e pubblicata il 04.05.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del
3 12.05.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
ASSEGNO DIVORZILE
In merito ai provvedimenti accessori, avuto riguardo agli aspetti economici, va in tale sede ribadito, in primo luogo, come la natura del contributo economico previsto in favore del coniuge separato sia diversa da quella dell'assegno divorzile.
Ed invero, per giurisprudenza costante, l'assegno spettante ex art. 156 c.c. al coniuge cui non sia addebitabile la separazione è una misura tendenzialmente idonea ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n.
1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso.
Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue eIGenze” (cfr. ex plurimis : Cass. 9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961).
A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone – infatti - la permanenza del vincolo coniugale, con la conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà
4 post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. in tal senso: Cass. n.
975/2021).
Quanto all'assegno divorzile, si osserva che l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede tra l'altro che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Di recente, è intervenuta in materia la sentenza della Corte di Cassazione, che il
Collegio ritiene di condividere, che alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma
6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione,
e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass. SSUU n. 18287/2018).
Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema;
b) l'onere di provare
5 l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno, mentre in passato si poneva l'onere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato;
c) l'assegno svolge una finalità (anche o principalmente) assistenziale.
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno, nei casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno condiviso la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno, in tal modo innovando rispetto al precedente orientamento consolidato, con l'effetto che per l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive devono applicarsi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Da quanto premesso risulta essere stata confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
In tutti i casi in cui l'assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la predetta funzione compensativa, è perché il coniuge richiedente si trova in condizioni di "autosufficienza economica" (cfr. Cass. n. 6386 del 2019).
E' opportuno precisare che l'assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
6 La funzione assistenziale dell'assegno, come si è detto, può anche concorrere con
(o essere assorbita dalla) funzione compensativa-perequativa, a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale valorizzata dalle Sezioni Unite nella sentenza citata.
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'eIGenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'eIGenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma
(art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette eIGenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post-coniugale.
Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che difettano i presupposti per la corresponsione dell'invocato assegno divorzile nella triplice componente assistenziale, compensativa e perequativa.
Quanto alla funzione assistenziale, osserva il Tribunale che la ricorrente non ha articolato mezzi istruttori volti a comprovare la disparità tra la propria situazione economico-patrimoniale e quella del marito, né ha svolto deduzioni in merito, anzi le dichiarazioni rese in sede di comparizione (“Io faccio qualche lavoretto come colf
a chiamata e poi mi aiuta mio figlio . […] Io ho sempre lavorato come colf Per_2 anche durante il matrimonio. Prendevo 400 euro al mese non di più. Poi mi aiutavano
7 mio padre e miei fratelli anche durante il matrimonio. Anche ora mi continuano ad aiutare per esempio se c'è una bolletta da pagare ed io non ho i soldi la pagano loro
o mi aiutano con la spesa”: cfr. verbale d'udienza del 21.01.2025) dimostrano la sussistenza in capo alla IG.ra di mezzi adeguati per una propria capacità Pt_1 economica autosufficiente e l'assenza di cause ostative all'ottenimento degli stessi.
Del pari, anche sotto il profilo della componente perequativo-compensativa non si giustifica la debenza dell'assegno divorzile a carico del ed in favore della CP_1 IG.ra non potendo dirsi provato che quest'ultima, in costanza di Pt_1 matrimonio, abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla conduzione della vita familiare e alla cura dei figli, fornendo così, di concerto con il coniuge, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e di quello del marito. A ciò si aggiunga che non vi è alcuna prova in ordine ai redditi del resistente.
Valutati tali elementi, non vi è dubbio che la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della IG.ra vada rigettata, in assenza dei Pt_1 presupposti di diritto sopra evidenziati inerenti all'an debeatur.
REVOCA ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre ed in favore della madre a titolo di mantenimento dei figli (nato nel 1995) e Per_1
(nato nel 1997), ritiene il tribunale di disporre in via definitiva la revoca Per_2 dell'assegno de quo, come già previsto in via provvisoria ed urgente giusta ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 21.01.2025.
Rileva il tribunale che i presupposti per la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni sono rappresentati dall'inizio di un'attività lavorativa che permette loro di raggiungere l'indipendenza economica, oppure dalla circostanza che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia o rifiuto ingiustificato del lavoro stesso da parte dei figli. In tema di dovere di mantenimento dei figli maggiorenni, che hanno raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di
8 reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Ora, nell'accertamento dei presupposti per il mantenimento del figlio maggiorenne, pare opportuno richiamare un'ordinanza della Suprema Corte, n. 17183/2020, la quale ha operato una lettura analitica dell'articolo 337-septies c.c., comma 1, onde fornire gli elementi guida cui il giudice di merito, al cui prudente apprezzamento è rimessa la decisione sull'an del contributo. All'uopo, la Suprema Corte ha evidenziato che tale accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari ( in tal senso anche Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). La Suprema Corte, peraltro, aveva già operato un'interpretazione del sistema normativo, che pone una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, evidenziando come sussiste il diritto del figlio al mantenimento nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, avuto riguardo alle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Secondo la Suprema Corte, con orientamento condiviso dal tribunale, "la funzione educativa del mantenimento
è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014,
n. 18076; nonché Cass. 22 giugno 20i.6, n. 12952, in motiv.). Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto
2014, n. 18076; nello stesso senso molte altre, ad es. Cass. 11 aprile 2019, n.
9 10207, in motivazione). Risulta, ormai acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. La valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori o con uno di essi, va effettuata infatti dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (cfr. in tal senso Cass. 2014/ n. 18076 che richiama anche. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve, dunque, essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione, nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, dal medesimo
(Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. civ. 5088/2018; Cass.civ. 12952/2016).
Trasponendo tali coordinate al caso di specie, ad avviso del Collegio non possono ritenersi sussistenti i presupposti tali da giustificare la previsione, in capo all'odierno resistente, di un perdurante obbligo di mantenimento in favore del figlio
Per_1
L'età dello stesso, ormai trentenne, la mancata acquisizione al presente giudizio di fatti concreti che denotino in capo ad esso un comportamento responsabile e idoneo a rendersi indipendente – attesa la mancata prova dell'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e di un suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro –, nonché
l'assenza di prova in merito ad un percorso formativo in itinere e le dichiarazioni rese dalla madre in sede di comparizione personale (“ ha 29 anni quasi 30, Per_1 non ha un lavoro fisso, si arrangia con quello che trova. Non si è mai iscritto all'università. Dopo il diploma non ha proseguito gli studi”: cfr. verbale d'udienza del
21.01.2025) – sono elementi da cui desumere, che lo stesso abbia conseguito, una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole del diritto ad
10 ottenere un assegno alimentare ex art. 433 c.c., qualora ne ricorrano i presupposti, ma non più un assegno di mantenimento a carico dei genitori, non potendosi protrarre senza limiti temporali l'obbligo di mantenere i figli. Al raggiungimento di una certa età, che varia a seconda dei casi anche in ragione dell'eventuale percorso formativo post-scolastico seguito dal figlio (il quale, invece, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, non ha proseguito gli studi), il figlio non può più essere trattato come tale, dovendo considerarsi un adulto a tutti gli effetti, per le ragioni sopra esposte.
In ragione di ciò nulla deve esser previsto a titolo di mantenimento in suo favore.
Quanto al mantenimento del figlio , gli elementi emersi nel corso del Per_2 giudizio, ovvero la circostanza rappresentata dalla ricorrente per cui lo stesso lavora ed è economicamente autosufficiente (cfr. dichiarazioni rese all'udienza di comparizione del 21.01.2025), sono elementi che evidenziano uno stabile inserimento nel mondo del lavoro ed una capacità a produrre reddito che, determinandone una completa autonomia economica, giustifica la mancata previsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
REVOCA ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In ordine all'assegnazione della casa familiare, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per la revoca del provvedimento di assegnazione in favore della IG.ra , stante il raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica da parte dei figli maggiorenni e Per_2 Per_1
La predetta disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di divorzio, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Tanto premesso, che i figli e siano divenuti economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti è comprovato dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di
11 comparizione, ove ha riferito che il figlio lavora, mentre il figlio Per_2 Per_1 dopo aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, non ha proseguito gli studi e lavora saltuariamente (cfr. verbale d'udienza del 21.01.2025).
In definitiva, nel caso di specie, per le ragioni suesposte, va revocato il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della IG.ra Pt_1 pertanto, detto bene resta soggetto alla disciplina civilistica ordinaria.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: ), nato Controparte_1 C.F._2
a PO (NA) il 29.07.1964 e residente in [...];
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f.: Parte_1
), nata a [...] l'[...], e C.F._1 Controparte_1
(c.f.: ), nato a [...] il [...]- Atto n. 219, Parte II, C.F._2
Serie A, Sezione D, anno 1994 – celebrato in PO (NA) - II Municipalità
l'11.06.1994;
- rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della IG.ra
; Parte_1
- revoca l'assegno di mantenimento in favore dei figli e Persona_3 Per_4
[...]
- revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Afragola (NA), alla via Salicelle is. 2 scala b int. 4, in favore della IG.ra ; Parte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in
12 conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in camera di conIGlio.
Aversa, lì 16.7.25
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6158 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 25.06.2025, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Fuccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria (NA), alla via P.pe di Piemonte n.58, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: ), residente in Afragola (NA) alla Controparte_1 C.F._2 via Salicelle Is. VIII, sc. C n.4;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2025 il procuratore costituito di parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 20.07.2024, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in PO (NA) l'11.06.1994 con CP_1
che dall'unione con quest'ultimo erano nati due figli, (nato a
[...] Per_1
PO il 04.07.1995) ed (nato a [...] l'[...]) e che con sentenza di Per_2
Questo Tribunale (recante nr. 1782/2023) emessa in data 17.042023 e pubblicata il 04.05.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
Con decreto depositato in data 29.07.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 21.01.2025, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o Attestazione
Negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 21.01.2025 il giudice delegato, all'esito dell'audizione della ricorrente, giusta ordinanza resa in calce al verbale d'udienza,
2 emetteva i provvedimenti provvisori qui di seguito integralmente riportati
Rinviava, altresì, per la discussione all'udienza del 25.06.2025.
All'udienza che precede, il giudice relatore, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il visto del Pubblico
Ministero.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, IG.
, il quale, malgrado sia stato regolarmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 1782/2023) emessa in data 17.04.2023 e pubblicata il 04.05.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del
3 12.05.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
ASSEGNO DIVORZILE
In merito ai provvedimenti accessori, avuto riguardo agli aspetti economici, va in tale sede ribadito, in primo luogo, come la natura del contributo economico previsto in favore del coniuge separato sia diversa da quella dell'assegno divorzile.
Ed invero, per giurisprudenza costante, l'assegno spettante ex art. 156 c.c. al coniuge cui non sia addebitabile la separazione è una misura tendenzialmente idonea ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n.
1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso.
Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue eIGenze” (cfr. ex plurimis : Cass. 9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961).
A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone – infatti - la permanenza del vincolo coniugale, con la conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà
4 post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. in tal senso: Cass. n.
975/2021).
Quanto all'assegno divorzile, si osserva che l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede tra l'altro che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Di recente, è intervenuta in materia la sentenza della Corte di Cassazione, che il
Collegio ritiene di condividere, che alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma
6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione,
e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass. SSUU n. 18287/2018).
Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema;
b) l'onere di provare
5 l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno, mentre in passato si poneva l'onere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato;
c) l'assegno svolge una finalità (anche o principalmente) assistenziale.
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno, nei casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno condiviso la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno, in tal modo innovando rispetto al precedente orientamento consolidato, con l'effetto che per l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive devono applicarsi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Da quanto premesso risulta essere stata confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
In tutti i casi in cui l'assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la predetta funzione compensativa, è perché il coniuge richiedente si trova in condizioni di "autosufficienza economica" (cfr. Cass. n. 6386 del 2019).
E' opportuno precisare che l'assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
6 La funzione assistenziale dell'assegno, come si è detto, può anche concorrere con
(o essere assorbita dalla) funzione compensativa-perequativa, a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale valorizzata dalle Sezioni Unite nella sentenza citata.
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'eIGenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'eIGenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma
(art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette eIGenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post-coniugale.
Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che difettano i presupposti per la corresponsione dell'invocato assegno divorzile nella triplice componente assistenziale, compensativa e perequativa.
Quanto alla funzione assistenziale, osserva il Tribunale che la ricorrente non ha articolato mezzi istruttori volti a comprovare la disparità tra la propria situazione economico-patrimoniale e quella del marito, né ha svolto deduzioni in merito, anzi le dichiarazioni rese in sede di comparizione (“Io faccio qualche lavoretto come colf
a chiamata e poi mi aiuta mio figlio . […] Io ho sempre lavorato come colf Per_2 anche durante il matrimonio. Prendevo 400 euro al mese non di più. Poi mi aiutavano
7 mio padre e miei fratelli anche durante il matrimonio. Anche ora mi continuano ad aiutare per esempio se c'è una bolletta da pagare ed io non ho i soldi la pagano loro
o mi aiutano con la spesa”: cfr. verbale d'udienza del 21.01.2025) dimostrano la sussistenza in capo alla IG.ra di mezzi adeguati per una propria capacità Pt_1 economica autosufficiente e l'assenza di cause ostative all'ottenimento degli stessi.
Del pari, anche sotto il profilo della componente perequativo-compensativa non si giustifica la debenza dell'assegno divorzile a carico del ed in favore della CP_1 IG.ra non potendo dirsi provato che quest'ultima, in costanza di Pt_1 matrimonio, abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla conduzione della vita familiare e alla cura dei figli, fornendo così, di concerto con il coniuge, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e di quello del marito. A ciò si aggiunga che non vi è alcuna prova in ordine ai redditi del resistente.
Valutati tali elementi, non vi è dubbio che la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della IG.ra vada rigettata, in assenza dei Pt_1 presupposti di diritto sopra evidenziati inerenti all'an debeatur.
REVOCA ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre ed in favore della madre a titolo di mantenimento dei figli (nato nel 1995) e Per_1
(nato nel 1997), ritiene il tribunale di disporre in via definitiva la revoca Per_2 dell'assegno de quo, come già previsto in via provvisoria ed urgente giusta ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 21.01.2025.
Rileva il tribunale che i presupposti per la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni sono rappresentati dall'inizio di un'attività lavorativa che permette loro di raggiungere l'indipendenza economica, oppure dalla circostanza che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia o rifiuto ingiustificato del lavoro stesso da parte dei figli. In tema di dovere di mantenimento dei figli maggiorenni, che hanno raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di
8 reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Ora, nell'accertamento dei presupposti per il mantenimento del figlio maggiorenne, pare opportuno richiamare un'ordinanza della Suprema Corte, n. 17183/2020, la quale ha operato una lettura analitica dell'articolo 337-septies c.c., comma 1, onde fornire gli elementi guida cui il giudice di merito, al cui prudente apprezzamento è rimessa la decisione sull'an del contributo. All'uopo, la Suprema Corte ha evidenziato che tale accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari ( in tal senso anche Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). La Suprema Corte, peraltro, aveva già operato un'interpretazione del sistema normativo, che pone una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, evidenziando come sussiste il diritto del figlio al mantenimento nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, avuto riguardo alle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Secondo la Suprema Corte, con orientamento condiviso dal tribunale, "la funzione educativa del mantenimento
è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014,
n. 18076; nonché Cass. 22 giugno 20i.6, n. 12952, in motiv.). Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto
2014, n. 18076; nello stesso senso molte altre, ad es. Cass. 11 aprile 2019, n.
9 10207, in motivazione). Risulta, ormai acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. La valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori o con uno di essi, va effettuata infatti dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (cfr. in tal senso Cass. 2014/ n. 18076 che richiama anche. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve, dunque, essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione, nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, dal medesimo
(Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. civ. 5088/2018; Cass.civ. 12952/2016).
Trasponendo tali coordinate al caso di specie, ad avviso del Collegio non possono ritenersi sussistenti i presupposti tali da giustificare la previsione, in capo all'odierno resistente, di un perdurante obbligo di mantenimento in favore del figlio
Per_1
L'età dello stesso, ormai trentenne, la mancata acquisizione al presente giudizio di fatti concreti che denotino in capo ad esso un comportamento responsabile e idoneo a rendersi indipendente – attesa la mancata prova dell'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e di un suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro –, nonché
l'assenza di prova in merito ad un percorso formativo in itinere e le dichiarazioni rese dalla madre in sede di comparizione personale (“ ha 29 anni quasi 30, Per_1 non ha un lavoro fisso, si arrangia con quello che trova. Non si è mai iscritto all'università. Dopo il diploma non ha proseguito gli studi”: cfr. verbale d'udienza del
21.01.2025) – sono elementi da cui desumere, che lo stesso abbia conseguito, una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole del diritto ad
10 ottenere un assegno alimentare ex art. 433 c.c., qualora ne ricorrano i presupposti, ma non più un assegno di mantenimento a carico dei genitori, non potendosi protrarre senza limiti temporali l'obbligo di mantenere i figli. Al raggiungimento di una certa età, che varia a seconda dei casi anche in ragione dell'eventuale percorso formativo post-scolastico seguito dal figlio (il quale, invece, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, non ha proseguito gli studi), il figlio non può più essere trattato come tale, dovendo considerarsi un adulto a tutti gli effetti, per le ragioni sopra esposte.
In ragione di ciò nulla deve esser previsto a titolo di mantenimento in suo favore.
Quanto al mantenimento del figlio , gli elementi emersi nel corso del Per_2 giudizio, ovvero la circostanza rappresentata dalla ricorrente per cui lo stesso lavora ed è economicamente autosufficiente (cfr. dichiarazioni rese all'udienza di comparizione del 21.01.2025), sono elementi che evidenziano uno stabile inserimento nel mondo del lavoro ed una capacità a produrre reddito che, determinandone una completa autonomia economica, giustifica la mancata previsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
REVOCA ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In ordine all'assegnazione della casa familiare, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per la revoca del provvedimento di assegnazione in favore della IG.ra , stante il raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica da parte dei figli maggiorenni e Per_2 Per_1
La predetta disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di divorzio, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Tanto premesso, che i figli e siano divenuti economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti è comprovato dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di
11 comparizione, ove ha riferito che il figlio lavora, mentre il figlio Per_2 Per_1 dopo aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, non ha proseguito gli studi e lavora saltuariamente (cfr. verbale d'udienza del 21.01.2025).
In definitiva, nel caso di specie, per le ragioni suesposte, va revocato il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della IG.ra Pt_1 pertanto, detto bene resta soggetto alla disciplina civilistica ordinaria.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: ), nato Controparte_1 C.F._2
a PO (NA) il 29.07.1964 e residente in [...];
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f.: Parte_1
), nata a [...] l'[...], e C.F._1 Controparte_1
(c.f.: ), nato a [...] il [...]- Atto n. 219, Parte II, C.F._2
Serie A, Sezione D, anno 1994 – celebrato in PO (NA) - II Municipalità
l'11.06.1994;
- rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della IG.ra
; Parte_1
- revoca l'assegno di mantenimento in favore dei figli e Persona_3 Per_4
[...]
- revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Afragola (NA), alla via Salicelle is. 2 scala b int. 4, in favore della IG.ra ; Parte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in
12 conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in camera di conIGlio.
Aversa, lì 16.7.25
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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