TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/07/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
RG N. 9680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 9680/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Iacopo Scaffai e Andrea Biagioni Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente contumace con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 23.07.2025 come segue:
pagina 1 di 8 per la ricorrente, “conclude come da ricorso, in particolare sulla richiesta di affido esclusivo alla madre, dei figli, tenuto anche conto del mancato inizio, da parte del padre, del percorso presso il Ser.D. e considerato che il medesimo non ha corrisposto mai il mantenimento né spese straordinarie per i figli pur avendo un'attività lavorativa così come dichiarato ai Servizi e nel verbale dell'udienza precedente.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Persona_1
(21.07.2016) e (16.09.2019), nati dalla relazione con cessata Per_2 Controparte_1 nel 2022. La ricorrente ha esposto una condotta del resistente caratterizzata da abuso di alcool e verosimilmente di sostanze stupefacenti, episodi di aggressività e disinteresse da parte del medesimo verso i figli, nonché il mancato versamento del contributo economico al loro mantenimento da parte dello stesso. La sig.ra ha chiesto l'affido esclusivo dei Pt_1 minori a sè, il collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare in suo favore, la regolamentazione della frequentazione paterna con modalità protetta o assistita, la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento di € 300,00 per ciascun figlio rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie e l'attribuzione in via esclusiva alla madre dell'assegno unico. Le domande della ricorrente si fonderebbero su una situazione familiare compromessa dai comportamenti del resistente le cui condotte hanno determinato l'avvio di un procedimento penale conclusosi con la condanna del per il reato di cui all'art. 612, comma 2, CP_1
c.p., confermata in appello, e con l'emissione di un ordine di allontanamento dalla casa familiare. A ciò si aggiungerebbe la totale assenza di contributo economico da parte del padre al mantenimento dei figli sin dall'ottobre 2022, nonostante le reiterate richieste della madre, che da allora sosterrebbe da sola ogni spesa ordinaria e straordinaria. Il resistente avrebbe inoltre mostrato scarso interesse per la vita dei figli, rendendosi di fatto assente sotto ogni profilo educativo, affettivo e materiale.
pagina 2 di 8 2. Il padre pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel presente Controparte_1 procedimento ma è comparso personalmente e senza l'assistenza di un difensore all'udienza del 26.03.2025 rendendo dichiarazioni.
3. All'udienza del 04.12.2024 è comparsa la ricorrente insieme ai propri difensori ed ha dichiarato “io lavoro a chiamata come operatore di servizi educativi scolastici presso il
Comune di Firenze;
guadagno al mese euro 600,00-700,00. Abito in casa in affitto e pago al mese euro 777,00. Io posso pagare il canone e le altre spese grazie all'aiuto del nonno materno. Il padre non vede i bambini. L'ultima volta li ha visti una settimana fa perché si siamo incontrati per caso a Fiesole. Io non ho più dato i bambini al padre perché mi risulta che due anni fa il padre faceva uso di alcool e droga, tanto che era stato allontanato da casa e sospesa la patente per eccesso di tasso alcolemico. Confermo il ricorso”.
4. Con provvedimento del 04.12.2024 il Collegio ha emesso provvedimenti provvisori nell'interesse dei figli e disponendone l'affidamento condiviso ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare. In considerazione della situazione economica della ricorrente, che percepisce un reddito mensile modesto e sostiene da sola il canone di locazione, è stato posto a carico del padre, non costituito in giudizio, l'obbligo di versare un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione ISTAT, nonché di contribuire al 50% delle spese straordinarie. È stato inoltre disposto che la madre percepisca integralmente l'assegno unico. Il Tribunale ha quindi incaricato il Servizio Sociale di svolgere un'indagine sul nucleo familiare, con particolare attenzione al rapporto padre-figli e alla possibilità di predisporre eventuali modalità di frequentazione, anche protetta. Sono stati infine disposti accertamenti sui redditi del resistente tramite l'Agenzia delle Entrate. Il
Tribunale ha infine ordinato al resistente l'esibizione degli estratti conto relativi ai rapporti bancari intrattenuti nell'ultimo triennio da computarsi a ritroso dal deposito del ricorso entro il 20.03.2025.
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire ai Servizi Sociali ed all'Agenzia delle Entrate di depositare le relazioni richieste dal Tribunale ed resistente di depositare la suddetta documentazione.
pagina 3 di 8 6. All'esito dell'udienza del 26.03.2025 e delle dichiarazioni rese dal resistente, comparso senza l'assistenza di un legale, il Collegio con ordinanza del 27.03.2025 ha emesso ulteriori provvedimenti provvisori in ordine al diritto di visita del padre, subordinando tuttavia Con l'attivazione delle visite all'avvio di un percorso presso il D per la valutazione di eventuali dipendenze da sostanze o alcool da parte del padre ed ha conferito mandato al Con D di prendere in carico il resistente e ai Servizi Sociali di monitorare gli incontri.
7. Depositate le relazioni di monitoraggio da parte del Servizio Sociale, all'udienza del
23.07.2025 è comparsa la ricorrente con il proprio legale che ha precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio la decisione.
8. Il Tribunale rileva che dalla documentazione acquisita, in particolare dalla relazione socio-familiare depositata in data 14.03.2025 e dalla relazione di aggiornamento del
02.07.2025, emergono elementi che inducono il Collegio a ritenere non sussistenti le condizioni per un affidamento condiviso, bensì la necessità di disporre l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre. In particolare, si rileva come il padre non abbia mai dato seguito agli impegni assunti in sede di colloqui con i Servizi Sociali, né abbia avviato il percorso presso il Ser.D. previsto dall'ordinanza del 27.03.2025. Come si legge nella relazione del 02.07.2025: “l'uomo rappresenta di essere impegnato a lavoro e di non poter partecipare al colloquio, riferisce altresì di non aver preso contatto con il servizio specialistico” (pag. 2). E ancora: “il sig. riferisce di non aver ancora preso un CP_1 appuntamento al SerD di Ponte a Niccheri ma di essere intenzionato a farlo con l'aiuto della propria madre entro la data della prossima udienza” (pag. 3). Tale persistente inadempienza, unita alla mancata regolarità nei contatti con i figli e all'assenza di contributo economico stabile, denota una significativa inaffidabilità genitoriale, già evidenziata nella relazione del 14.03.2025, dove si sottolinea che: “il padre sig. CP_1 non contribuisce con regolarità al mantenimento dei figli” e che “non ha mai aderito ad un percorso di osservazione volto a comprovare l'astinenza da sostanze alcoliche” (pag. 2).
Dalla relazione del 14.03.2025, pagina 3, inoltre emerge che “Lo stesso [ ] CP_1 conferma di aver perso il controllo e di essersi sentito esasperato per la crisi depressiva che ha investito l'ex compagna.” Il padre ha ammesso, pertanto, di aver avuto una reazione fuori controllo, confermando indirettamente la condotta aggressiva. Questi elementi, uniti alla mancata adesione a percorsi di osservazione e alla sospensione della patente per guida pagina 4 di 8 in stato di ebbrezza, delineano un quadro di instabilità comportamentale e rischio relazionale, che giustifica la prudenza nell'affidamento e nella frequentazione con i figli.
Per contro, la madre, , rappresenta l'unico punto di riferimento stabile e Parte_1 continuativo per i minori, come emerge dalla medesima relazione: “la signora lavora presso le scuole dell'infanzia... si accorda con il padre o con le mamme dei compagni per la gestione dei figli... i bambini frequentano attività extrascolastiche e sono inseriti in una rete familiare materna solida e presente” (pag. 2-3).Tale quadro evidenzia una figura materna pienamente responsabile, attenta ai bisogni educativi, affettivi e organizzativi dei figli, supportata da una rete familiare estesa e affidabile.
I Servizi hanno pertanto ritenuto necessario subordinare ogni eventuale ampliamento della frequentazione paterna all'avvio di un percorso specialistico, confermando implicitamente l'inadeguatezza attuale del padre ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso.
Alla luce di quanto sopra, si dispone l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con ogni conseguente effetto di legge.
9. In ordine alla frequentazione padre-figli, alla luce delle criticità emerse in sede di indagine sociale ed istruttoria, da cui risulta una condotta paterna connotata da comportamenti non controllati, connotati da un abuso di alcool, senza l'attivazione di un Con idoneo percorso presso il D, al fine di garantire la tutela del benessere psicofisico dei minori, si ritiene opportuno che la relazione padre-figli sia ristabilita in un contesto controllato e quindi si dispone che il padre possa frequentare i figli secondo le modalità già disposte con ordinanza del 27.03.2025, ovvero il martedì o il giovedì dall'uscita di scuola
(ore 16.00 circa) fino alle ore 18.30, quando questi rientreranno presso la casa della madre,
e che gli incontri si svolgano presso i giardini, la Biblioteca Comunale o la Casa del Popolo di Fiesole e un sabato ogni quindici giorni dall'uscita dei bambini dal corso di ceramica
(ore 12.00 circa) con pranzo e rientro presso la madre entro le ore 16.30, con possibilità che il padre possa telefonare ai figli la sera alle ore 19.00 circa, subordinando l'attuazione di tale calendario all'avvio da parte del padre di un percorso presso il Ser.D. territorialmente competente, cui viene conferito mandato di presa in carico, per la valutazione di eventuali dipendenze da sostanze stupefacenti e/o da alcool e disponendo che solo quando vi saranno pagina 5 di 8 le condizioni per avviare tali incontri, secondo la valutazione dei Servizi Sociali, potrà riprendere la frequentazione.
10. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, tenuto conto della mancata produzione da parte del resistente della documentazione patrimoniale richiesta, nonché dell'assenza di elementi oggettivi che consentano una diversa valutazione, si ritiene di accogliere quanto richiesto dalla ricorrente in ordine al mantenimento dei figli minori. Il padre, infatti, pur non essendosi costituito in giudizio, ha dichiarato all'udienza del 26.03.2025 di svolgere attività lavorativa presso officine meccaniche, seppur in assenza di contratto formale, circostanza che, unitamente alla sua età e al tipo di mansioni svolte, consente di presumere una capacità lavorativa e reddituale idonea a contribuire al mantenimento dei figli. Visto anche il contenuto della relazione dell'Agenzia delle Entrate, acquisita agli atti, dalla quale si evince che il ha dichiarato i seguenti redditi: anno d'imposta 2021, reddito CP_1 lordo pari a € 15.953,00, anno d'imposta 2022, reddito lordo pari a € 16.243,00, anno d'imposta 2023, reddito lordo pari a € 17.504,00 e tenuto conto della progressione reddituale che evidenzia una crescente capacità economica, preso atto che, nonostante l'esplicita richiesta, non sono stati prodotti documenti aggiornati o ulteriori elementi idonei a dimostrare un peggioramento della situazione economica, il Collegio ritiene che, in assenza di elementi contrari e sulla base delle dichiarazioni rese, il possa essere CP_1 ritenuto in grado di sostenere un contributo mensile per il mantenimento dei figli indicato nell'importo di € 600,00, congruo in relazione alla capacità economica del padre e delle esigenze dei figli.
La madre ha documentato una condizione economica precaria, con redditi mensili variabili tra i 650 e i 900 euro derivanti da contratti a termine presso strutture educative comunali, ed ha riferito di sostenere da sola le spese ordinarie e straordinarie dei figli, con il supporto saltuario del proprio nucleo familiare. Il padre, pur non essendosi costituito in giudizio, ha dichiarato all'udienza del 26.03.2025 di svolgere attività lavorativa presso officine meccaniche a chiamata. Il medesimo ha riferito all'assistente sociale di riferimento di svolgere l'attività lavorativa senza contratto, circostanza questa che, unitamente alla sua età
e al tipo di mansioni svolte, consente di presumere una capacità lavorativa e reddituale idonea a contribuire al mantenimento dei figli. Pertanto, si dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Per_1
pagina 6 di 8 e la somma mensile complessiva di € 600,00, da versarsi entro il giorno 5 Per_1 Per_2 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, che il resistente contribuisca al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come indicate dalle linee guida del protocollo del CNF del 2017, comprese quelle mediche, scolastiche, formative e sportive e che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, quale genitore collocatario.
11. In punto di spese del giudizio, tenuto conto dell'esito il Collegio ritiene di condannare il resistente a rimborsare alla ricorrente il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori (nata Persona_3 il 21.07.2016) e (nato il [...]), alla madre con Persona_4 Parte_1 collocamento presso la medesima, alla quale viene assegnata la casa familiare in Fiesole
(FI) Via A. Gramsci n.65 e con facoltà per la medesima di assumere anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone che il padre possa frequentare i figli minori il martedì o il giovedì dall'uscita di scuola (ore 16.00 circa) fino alle ore 18.30, quando questi rientreranno presso la casa della madre, e che gli incontri si svolgano presso i giardini, la Biblioteca Comunale o la Casa del
Popolo di Fiesole e un sabato ogni quindici giorni dall'uscita dei bambini dal corso di ceramica (ore 12.00 circa) con pranzo e rientro presso la madre entro le ore 16.30, con possibilità che il padre possa telefonare ai figli la sera alle ore 19.00, ma solo quando vi saranno le condizioni per avviare tali incontri, ovvero dopo l'avvio da parte del padre di un percorso presso il Ser.D. territorialmente competente, cui viene conferito mandato di presa in carico del per la valutazione di eventuali dipendenze da sostanze stupefacenti CP_1
e/o da alcool, secondo la valutazione dei Servizi Sociali, ai quali si conferisce espresso CP_ mandato in tal senso, e con richiesta a detti Servizi ed al di trasmettere le relazioni di pagina 7 di 8 aggiornamento ogni tre mesi (30.09,30.12, 30.03, 30.06) al Giudice Tutelare territorialmente competente che si incarica della vigilanza;
3) dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e la somma Persona_1 Per_2 di € 600,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli individuate secondo le linee guida del protocollo del 2017 del CNF;
5) dispone che l'assegno unico erogato dall'Inps per i minori venga interamente percepito dalla madre;
6) condanna a rimborsare a il pagamento delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti ai Servizi Sociali e Ser.d. ed al Giudice Tutelare territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 9680/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Iacopo Scaffai e Andrea Biagioni Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente contumace con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 23.07.2025 come segue:
pagina 1 di 8 per la ricorrente, “conclude come da ricorso, in particolare sulla richiesta di affido esclusivo alla madre, dei figli, tenuto anche conto del mancato inizio, da parte del padre, del percorso presso il Ser.D. e considerato che il medesimo non ha corrisposto mai il mantenimento né spese straordinarie per i figli pur avendo un'attività lavorativa così come dichiarato ai Servizi e nel verbale dell'udienza precedente.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Persona_1
(21.07.2016) e (16.09.2019), nati dalla relazione con cessata Per_2 Controparte_1 nel 2022. La ricorrente ha esposto una condotta del resistente caratterizzata da abuso di alcool e verosimilmente di sostanze stupefacenti, episodi di aggressività e disinteresse da parte del medesimo verso i figli, nonché il mancato versamento del contributo economico al loro mantenimento da parte dello stesso. La sig.ra ha chiesto l'affido esclusivo dei Pt_1 minori a sè, il collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare in suo favore, la regolamentazione della frequentazione paterna con modalità protetta o assistita, la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento di € 300,00 per ciascun figlio rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie e l'attribuzione in via esclusiva alla madre dell'assegno unico. Le domande della ricorrente si fonderebbero su una situazione familiare compromessa dai comportamenti del resistente le cui condotte hanno determinato l'avvio di un procedimento penale conclusosi con la condanna del per il reato di cui all'art. 612, comma 2, CP_1
c.p., confermata in appello, e con l'emissione di un ordine di allontanamento dalla casa familiare. A ciò si aggiungerebbe la totale assenza di contributo economico da parte del padre al mantenimento dei figli sin dall'ottobre 2022, nonostante le reiterate richieste della madre, che da allora sosterrebbe da sola ogni spesa ordinaria e straordinaria. Il resistente avrebbe inoltre mostrato scarso interesse per la vita dei figli, rendendosi di fatto assente sotto ogni profilo educativo, affettivo e materiale.
pagina 2 di 8 2. Il padre pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel presente Controparte_1 procedimento ma è comparso personalmente e senza l'assistenza di un difensore all'udienza del 26.03.2025 rendendo dichiarazioni.
3. All'udienza del 04.12.2024 è comparsa la ricorrente insieme ai propri difensori ed ha dichiarato “io lavoro a chiamata come operatore di servizi educativi scolastici presso il
Comune di Firenze;
guadagno al mese euro 600,00-700,00. Abito in casa in affitto e pago al mese euro 777,00. Io posso pagare il canone e le altre spese grazie all'aiuto del nonno materno. Il padre non vede i bambini. L'ultima volta li ha visti una settimana fa perché si siamo incontrati per caso a Fiesole. Io non ho più dato i bambini al padre perché mi risulta che due anni fa il padre faceva uso di alcool e droga, tanto che era stato allontanato da casa e sospesa la patente per eccesso di tasso alcolemico. Confermo il ricorso”.
4. Con provvedimento del 04.12.2024 il Collegio ha emesso provvedimenti provvisori nell'interesse dei figli e disponendone l'affidamento condiviso ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare. In considerazione della situazione economica della ricorrente, che percepisce un reddito mensile modesto e sostiene da sola il canone di locazione, è stato posto a carico del padre, non costituito in giudizio, l'obbligo di versare un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione ISTAT, nonché di contribuire al 50% delle spese straordinarie. È stato inoltre disposto che la madre percepisca integralmente l'assegno unico. Il Tribunale ha quindi incaricato il Servizio Sociale di svolgere un'indagine sul nucleo familiare, con particolare attenzione al rapporto padre-figli e alla possibilità di predisporre eventuali modalità di frequentazione, anche protetta. Sono stati infine disposti accertamenti sui redditi del resistente tramite l'Agenzia delle Entrate. Il
Tribunale ha infine ordinato al resistente l'esibizione degli estratti conto relativi ai rapporti bancari intrattenuti nell'ultimo triennio da computarsi a ritroso dal deposito del ricorso entro il 20.03.2025.
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire ai Servizi Sociali ed all'Agenzia delle Entrate di depositare le relazioni richieste dal Tribunale ed resistente di depositare la suddetta documentazione.
pagina 3 di 8 6. All'esito dell'udienza del 26.03.2025 e delle dichiarazioni rese dal resistente, comparso senza l'assistenza di un legale, il Collegio con ordinanza del 27.03.2025 ha emesso ulteriori provvedimenti provvisori in ordine al diritto di visita del padre, subordinando tuttavia Con l'attivazione delle visite all'avvio di un percorso presso il D per la valutazione di eventuali dipendenze da sostanze o alcool da parte del padre ed ha conferito mandato al Con D di prendere in carico il resistente e ai Servizi Sociali di monitorare gli incontri.
7. Depositate le relazioni di monitoraggio da parte del Servizio Sociale, all'udienza del
23.07.2025 è comparsa la ricorrente con il proprio legale che ha precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio la decisione.
8. Il Tribunale rileva che dalla documentazione acquisita, in particolare dalla relazione socio-familiare depositata in data 14.03.2025 e dalla relazione di aggiornamento del
02.07.2025, emergono elementi che inducono il Collegio a ritenere non sussistenti le condizioni per un affidamento condiviso, bensì la necessità di disporre l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre. In particolare, si rileva come il padre non abbia mai dato seguito agli impegni assunti in sede di colloqui con i Servizi Sociali, né abbia avviato il percorso presso il Ser.D. previsto dall'ordinanza del 27.03.2025. Come si legge nella relazione del 02.07.2025: “l'uomo rappresenta di essere impegnato a lavoro e di non poter partecipare al colloquio, riferisce altresì di non aver preso contatto con il servizio specialistico” (pag. 2). E ancora: “il sig. riferisce di non aver ancora preso un CP_1 appuntamento al SerD di Ponte a Niccheri ma di essere intenzionato a farlo con l'aiuto della propria madre entro la data della prossima udienza” (pag. 3). Tale persistente inadempienza, unita alla mancata regolarità nei contatti con i figli e all'assenza di contributo economico stabile, denota una significativa inaffidabilità genitoriale, già evidenziata nella relazione del 14.03.2025, dove si sottolinea che: “il padre sig. CP_1 non contribuisce con regolarità al mantenimento dei figli” e che “non ha mai aderito ad un percorso di osservazione volto a comprovare l'astinenza da sostanze alcoliche” (pag. 2).
Dalla relazione del 14.03.2025, pagina 3, inoltre emerge che “Lo stesso [ ] CP_1 conferma di aver perso il controllo e di essersi sentito esasperato per la crisi depressiva che ha investito l'ex compagna.” Il padre ha ammesso, pertanto, di aver avuto una reazione fuori controllo, confermando indirettamente la condotta aggressiva. Questi elementi, uniti alla mancata adesione a percorsi di osservazione e alla sospensione della patente per guida pagina 4 di 8 in stato di ebbrezza, delineano un quadro di instabilità comportamentale e rischio relazionale, che giustifica la prudenza nell'affidamento e nella frequentazione con i figli.
Per contro, la madre, , rappresenta l'unico punto di riferimento stabile e Parte_1 continuativo per i minori, come emerge dalla medesima relazione: “la signora lavora presso le scuole dell'infanzia... si accorda con il padre o con le mamme dei compagni per la gestione dei figli... i bambini frequentano attività extrascolastiche e sono inseriti in una rete familiare materna solida e presente” (pag. 2-3).Tale quadro evidenzia una figura materna pienamente responsabile, attenta ai bisogni educativi, affettivi e organizzativi dei figli, supportata da una rete familiare estesa e affidabile.
I Servizi hanno pertanto ritenuto necessario subordinare ogni eventuale ampliamento della frequentazione paterna all'avvio di un percorso specialistico, confermando implicitamente l'inadeguatezza attuale del padre ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso.
Alla luce di quanto sopra, si dispone l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con ogni conseguente effetto di legge.
9. In ordine alla frequentazione padre-figli, alla luce delle criticità emerse in sede di indagine sociale ed istruttoria, da cui risulta una condotta paterna connotata da comportamenti non controllati, connotati da un abuso di alcool, senza l'attivazione di un Con idoneo percorso presso il D, al fine di garantire la tutela del benessere psicofisico dei minori, si ritiene opportuno che la relazione padre-figli sia ristabilita in un contesto controllato e quindi si dispone che il padre possa frequentare i figli secondo le modalità già disposte con ordinanza del 27.03.2025, ovvero il martedì o il giovedì dall'uscita di scuola
(ore 16.00 circa) fino alle ore 18.30, quando questi rientreranno presso la casa della madre,
e che gli incontri si svolgano presso i giardini, la Biblioteca Comunale o la Casa del Popolo di Fiesole e un sabato ogni quindici giorni dall'uscita dei bambini dal corso di ceramica
(ore 12.00 circa) con pranzo e rientro presso la madre entro le ore 16.30, con possibilità che il padre possa telefonare ai figli la sera alle ore 19.00 circa, subordinando l'attuazione di tale calendario all'avvio da parte del padre di un percorso presso il Ser.D. territorialmente competente, cui viene conferito mandato di presa in carico, per la valutazione di eventuali dipendenze da sostanze stupefacenti e/o da alcool e disponendo che solo quando vi saranno pagina 5 di 8 le condizioni per avviare tali incontri, secondo la valutazione dei Servizi Sociali, potrà riprendere la frequentazione.
10. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, tenuto conto della mancata produzione da parte del resistente della documentazione patrimoniale richiesta, nonché dell'assenza di elementi oggettivi che consentano una diversa valutazione, si ritiene di accogliere quanto richiesto dalla ricorrente in ordine al mantenimento dei figli minori. Il padre, infatti, pur non essendosi costituito in giudizio, ha dichiarato all'udienza del 26.03.2025 di svolgere attività lavorativa presso officine meccaniche, seppur in assenza di contratto formale, circostanza che, unitamente alla sua età e al tipo di mansioni svolte, consente di presumere una capacità lavorativa e reddituale idonea a contribuire al mantenimento dei figli. Visto anche il contenuto della relazione dell'Agenzia delle Entrate, acquisita agli atti, dalla quale si evince che il ha dichiarato i seguenti redditi: anno d'imposta 2021, reddito CP_1 lordo pari a € 15.953,00, anno d'imposta 2022, reddito lordo pari a € 16.243,00, anno d'imposta 2023, reddito lordo pari a € 17.504,00 e tenuto conto della progressione reddituale che evidenzia una crescente capacità economica, preso atto che, nonostante l'esplicita richiesta, non sono stati prodotti documenti aggiornati o ulteriori elementi idonei a dimostrare un peggioramento della situazione economica, il Collegio ritiene che, in assenza di elementi contrari e sulla base delle dichiarazioni rese, il possa essere CP_1 ritenuto in grado di sostenere un contributo mensile per il mantenimento dei figli indicato nell'importo di € 600,00, congruo in relazione alla capacità economica del padre e delle esigenze dei figli.
La madre ha documentato una condizione economica precaria, con redditi mensili variabili tra i 650 e i 900 euro derivanti da contratti a termine presso strutture educative comunali, ed ha riferito di sostenere da sola le spese ordinarie e straordinarie dei figli, con il supporto saltuario del proprio nucleo familiare. Il padre, pur non essendosi costituito in giudizio, ha dichiarato all'udienza del 26.03.2025 di svolgere attività lavorativa presso officine meccaniche a chiamata. Il medesimo ha riferito all'assistente sociale di riferimento di svolgere l'attività lavorativa senza contratto, circostanza questa che, unitamente alla sua età
e al tipo di mansioni svolte, consente di presumere una capacità lavorativa e reddituale idonea a contribuire al mantenimento dei figli. Pertanto, si dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Per_1
pagina 6 di 8 e la somma mensile complessiva di € 600,00, da versarsi entro il giorno 5 Per_1 Per_2 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, che il resistente contribuisca al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come indicate dalle linee guida del protocollo del CNF del 2017, comprese quelle mediche, scolastiche, formative e sportive e che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, quale genitore collocatario.
11. In punto di spese del giudizio, tenuto conto dell'esito il Collegio ritiene di condannare il resistente a rimborsare alla ricorrente il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori (nata Persona_3 il 21.07.2016) e (nato il [...]), alla madre con Persona_4 Parte_1 collocamento presso la medesima, alla quale viene assegnata la casa familiare in Fiesole
(FI) Via A. Gramsci n.65 e con facoltà per la medesima di assumere anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone che il padre possa frequentare i figli minori il martedì o il giovedì dall'uscita di scuola (ore 16.00 circa) fino alle ore 18.30, quando questi rientreranno presso la casa della madre, e che gli incontri si svolgano presso i giardini, la Biblioteca Comunale o la Casa del
Popolo di Fiesole e un sabato ogni quindici giorni dall'uscita dei bambini dal corso di ceramica (ore 12.00 circa) con pranzo e rientro presso la madre entro le ore 16.30, con possibilità che il padre possa telefonare ai figli la sera alle ore 19.00, ma solo quando vi saranno le condizioni per avviare tali incontri, ovvero dopo l'avvio da parte del padre di un percorso presso il Ser.D. territorialmente competente, cui viene conferito mandato di presa in carico del per la valutazione di eventuali dipendenze da sostanze stupefacenti CP_1
e/o da alcool, secondo la valutazione dei Servizi Sociali, ai quali si conferisce espresso CP_ mandato in tal senso, e con richiesta a detti Servizi ed al di trasmettere le relazioni di pagina 7 di 8 aggiornamento ogni tre mesi (30.09,30.12, 30.03, 30.06) al Giudice Tutelare territorialmente competente che si incarica della vigilanza;
3) dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e la somma Persona_1 Per_2 di € 600,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli individuate secondo le linee guida del protocollo del 2017 del CNF;
5) dispone che l'assegno unico erogato dall'Inps per i minori venga interamente percepito dalla madre;
6) condanna a rimborsare a il pagamento delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti ai Servizi Sociali e Ser.d. ed al Giudice Tutelare territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8