Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3751/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata il [...] a [...] C.F._1
SIRACUSA;
e
- con CF.: -, nato il [...] a [...]_2 C.F._2
VETERE (AN);
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. MICCI FABRIZIO, per procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti conclusioni]:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
- 1 -
2. La residenza familiare sita nell'immobile di Via G. Matteotti n. 5, Ostra Vetere (AN), di proprietà esclusiva del signor unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella esclusiva Parte_2
disponibilità di quest'ultimo.
3. Le figlie ed resteranno collocate con la madre presso l'abitazione sita ad Ostra Per_1 Per_2
Vetere (AN), Via SS. Crocifisso n. 14, condotta in locazione dalla IG come da contratto Pt_1
che si allega (doc. 19).
4. L'immobile sito ad Ostra Vetere (AN), Via Giacomo Matteotti n. 5, rimarrà nella esclusiva proprietà del signor Parte_2
5. L'immobile sito a Senigallia (AN), Frazione Cesano, alla Via Terza Strada, rimarrà nella esclusiva proprietà della IG . Parte_1
6. La IG rimarrà proprietaria dell'autovettura Dacia SD con targa FV 349 Parte_1
XX e del motociclo Kawasaki Heavy Industries LTD con targa ED 88124.
7. Il signor rimarrà proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf Variant con targa Parte_2
EB 189 ER.
8. Le due polizze assicurative, facenti parte del dossier titoli allegate al ricorso per separazione consensuale, intestate al signor resteranno nella piena ed unica disponibilità dello Parte_2
stesso, mentre la polizza assicurativa intestata alla IG resterà nella piena Parte_1
ed unica disponibilità della stessa.
9. Gli ulteriori investimenti, anche essi identificati nel dossier titoli allegato al ricorso per separazione consensuale, rimarranno nella proprietà al 50% di ciascun coniuge ed ogni decisione in merito (es. prosecuzione dell'investimento, liquidazione ecc....) sarà assunta di comune accordo tra di loro.
10. Le somme contenute nel conto corrente n. 612526,95, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Senigallia, intestato alla IG rimarranno nella disponibilità della Parte_1
stessa.
11. Le somme contenute nel conto corrente n. 0002/001/095082, acceso presso la Banca di Credito
Cooperativo di Ostra Vetere, intestato ad entrambi i coniugi, sono da considerare di proprietà al
50% di ciascuna parte.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1. Le figlie ed restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata
- 2 - crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. La residenza familiare sita nell'immobile di Via G. Matteotti n. 5, Ostra Vetere (AN), di proprietà esclusiva del signor unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Parte_2
signor Parte_2
3. Le figlie ed resteranno collocate con la madre presso l'abitazione sita ad Ostra Per_1 Per_2
Vetere (AN), Via SS. Crocifisso n. 14, condotta in locazione dalla IG , come da contratto Pt_1
che si allega.
4. Il padre signor rimborserà il canone di locazione mensile del predetto contratto, pari ad Pt_2
€ 300,00 a titolo di parziale contribuzione al mantenimento delle figlie, nonché la somma di € 600,00
a titolo di deposito cauzionale. Tutte le somme saranno corrisposte tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato alla IG ed identificato con il seguente codice Pt_1
IBAN: [...].
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità:
- il signor compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , nonché Pt_2 Per_2
sulla base delle proprie esigenze lavorative, potrà prendere e tenere con sé la figlia ogni martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, allorché la riporterà presso la residenza familiare e, a settimane alterne, dal sabato alle ore 13.00 sino alla domenica alle ore 21.00, allorché la riporterà presso la residenza familiare;
- il signor compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , nonché Pt_2 Per_1
sulla base delle proprie esigenze lavorative, avrà la massima libertà di trascorrere tutto il tempo che vorrà con la figlia, previo accordo con la medesima;
- durante le vacanze natalizie ed trascorreranno con il padre, cinque giorni, anche Per_1 Per_2
non consecutivi, alternando, di anno in anno, il 25 dicembre ed il I° gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ed trascorreranno con il padre, tre giorni, anche non Per_1 Per_2
consecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze estive, ed trascorreranno con il padre, quindici giorni, anche Per_1 Per_2
non consecutivi.
6. Il signor verserà alla IG , entro e non oltre il giorno Parte_2 Parte_1
cinque di ogni mese, tramite accredito sul conto corrente intestato alla IG ed Pt_1
identificato con il seguente IBAN: [...], l'assegno di contribuzione al mantenimento delle figlie pari ad € 200,00 ciascuna, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
- 3 - 7. Gli assegni familiari in favore delle figlie saranno percepiti dalla IG e Parte_1
qualora fossero percepiti, in tutto o in parte dal signor saranno da quest'ultimo Parte_2
versati alla IG . Pt_1
8. Le spese straordinarie da affrontare nell'interesse delle figlie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e saranno individuate secondo il “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” sottoscritto in data 10.7.2024.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati ad Ostra Vetere (AN) l'8/12/2007, hanno chiesto la pronuncia di separazione dei coniugi.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi, morali e materiali, delle figlie giacché la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario è tale da garantire alle minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità (la regolamentazione maggiormente elastica del diritto di visita rispetto alla figlia sedicenne si giustifica proprio in ragione dell'età della figlia), mentre le previsioni economiche sono tali da assicurare congruamente le esigenze delle stesse.
Le spese straordinarie delle condizioni concordate sono da intendersi quelle di cui al Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscritto il 10/07/2024 e vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa, a' sensi dell'art. 473-bis.4, ult co., c.p.c. la necessità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che, come appena osservato, le condizioni
- 4 - concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
il clima tra le parti, del resto, appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a Ostra Vetere (AN) l'8/12/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostra Vetere (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 5 -