Art. 16.
E' data facolta' al Ministro delle Finanze, udito il Consiglio di Stato, di estendere temporaneamente l'obbligo della bolla di circolazione per l'alcool di forza superiore a 75 gradi dell'alcoolometro ufficiale e in quantita' superiore a un ettolitro viaggiante nell'interno del territorio, applicando le discipline generali del regolamento doganale per la circolazione nella zona doganale.
Il Governo pubblichera', entro due mesi dalla data della promulgazione della presente legge, un elenco dei comuni compresi nelle zone doganali di sorveglianza stabilite in forza delle vigenti leggi.
E' data facolta' al Ministro delle Finanze, udito il Consiglio di Stato, di estendere temporaneamente l'obbligo della bolla di circolazione per l'alcool di forza superiore a 75 gradi dell'alcoolometro ufficiale e in quantita' superiore a un ettolitro viaggiante nell'interno del territorio, applicando le discipline generali del regolamento doganale per la circolazione nella zona doganale.
Il Governo pubblichera', entro due mesi dalla data della promulgazione della presente legge, un elenco dei comuni compresi nelle zone doganali di sorveglianza stabilite in forza delle vigenti leggi.