Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12963/2023
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.3.2025 da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 12963/2023
T R A
nato in [...] il [...] e residente Parte_1
in IO (Ba) alla Viale De Gaetano. n.16, c.f.:
C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Luigi Verzillo (C.F. ), C.F._2
E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ) CodiceFiscale_3
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 20.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l' si costituiva in giudizio, CP_1
invocando il rigetto della domanda. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c),
d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice;
trattata la causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
La domanda proposta è infondata e va pertanto rigettata.
Invero, dome dedotto e documentato dall' l'indebito per cui è CP_1
causa è stato determinato a seguito della visita di revisione del
29.6.2022 in forza della quale la ricorrente è stata riconosciuta invalida nella misura del 74% e non del 100%, con conseguente perdita della maggiorazione sociale per motivi sanitari. Il suddetto verbale è stato notificato alla parte ricorrente come emerge dalla documentazione . L'Istituto, in particolare, aveva comunicato CP_1
l'esito della visita del giugno 2022 con raccomandata AR ricevuta
2 a luglio 2022, diffidando, successivamente, alla restituzione di quanto indebitamente percepito con la comunicazione impugnata, rendendo edotto l'odierno ricorrente dell'esito della visita di revisione e del venir meno, quindi, delle condizioni per l'erogazione della pensione di inabilità e della relativa maggiorazione sociale. Per effetto di quanto sopra, il diritto alla maggiorazione sociale era da quel momento insussistente e privo del requisito sanitario di legge e quindi ripetibile dall ex CP_2
art. 2033 cod. civ..
E' noto che, in tutti i casi in cui venga meno il requisito sanitario, la prestazione non ha ragione di essere, cosicché sussistendo un indebito oggettivo, la stessa deve essere recuperato dall ai CP_2
sensi dell'art. 2033 cod. civ.. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ripetibili, secondo l'ordinaria disciplina civilistica, i ratei dell'indennità di accompagnamento erogati sulla base di un errore, compiuto nel decreto prefettizio, comunque noto alla richiedente, essendo stato alla medesima tempestivamente comunicato dalla commissione medica il verbale attestante il mancato riconoscimento dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio)” (cfr. Cass. 19.2.2021 n. 4600).
In linea con quanto esposto, invero, l'art. 4 del D.L. n. 323 del
1996 conv. nella L. n. 425 del 1996, che così dispone: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero
3 necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica”. Anche la S.C. ha sancito i principi quivi esposti, così sentenziando: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n.
448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma
5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (cfr. Cass.
19.12.2019 n. 34013).
In tal senso, da ultimo, si è espressa anche la Corte di Appello di
BARI con Sentenza n. 110 del 23.1.2023, laddove si legge :
“…deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare in mancanza di una norma che disponga in tal senso, il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione
4 dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” .
Ancor piu' recentemente la Corte di Appello di Bari ha avuto modo di tornare sulla questione ribadendo i suddetti principi e facendo anche richiamo dei precedenti di legittimità resi in materia. Invero, nella Sentenza del 28.9.2023 (in causa R.G. n.
117/2023) così si argomenta: “In particolare, la Suprema Corte, con la recente pronuncia 04.08.2022, n. 24180, ha chiarito che: “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
13915/2021; Cass. n. 13223/2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del
2019). Precisa ancora detta statuizione che “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito
5 di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo. L'odierno appellato ha impropriamente richiamato a sostegno della propria tesi la citata ordinanza n.
24180/2022 della Corte di Cassazione, la quale, tuttavia, come appena spiegato, non avalla assolutamente la sua prospettazione difensiva, ma anzi conforta le argomentazioni esposte dall' , CP_1
poiché afferma che l'ente può legittimamente richiedere in restituzione le somme erroneamente erogate dopo aver comunicato all'interessato l'esito negativo del verbale sanitario: nel caso di specie, appunto, la decorrenza delle somme indebite coincide con il momento (gennaio 2017) in cui l'esito della visita medica
(sfavorevole per l'invalido) è stato notificato all'interessato.
Dunque, qualora la ripetizione della prestazione goduta sia giustificata dalla mancanza dei requisiti sanitari, la stessa opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza di siffatti requisiti, senza che possa assumere rilevanza – in difetto di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati
(cfr. Cass. n. 34013/2019). In tal senso, da ultimo, v. anche Cass.
05.01.2023, n. 248, secondo cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma
3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie
"ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando
6 irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C.
34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010); basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ”. Non ha pregio, Per_1
pertanto, la tesi del presunto legittimo affidamento invocato dall'appellato, in quanto la Suprema Corte, nel ribadire il principio per cui la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, si è da tempo espressa nel senso dell'irrilevanza del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prestabiliti. Invero, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del
1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n.
448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal
D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte
7 dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. civ., Sez. VI, 19.12.2019, n. 34013; Cass., Sez.
Lav., 26.04.2002, n. 6091); “Infatti, il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 (verifica dello stato di invalidità civile), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica. A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L.
Ordinanza n. 26096 del 23/12/2010) che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica” (cfr. Cass., n. 26162/2016). La trasposizione dei richiamati principi al caso in esame non consente, dunque, di condividere la statuizione del Tribunale, laddove ha ritenuto illegittimo l'operato dell' , in considerazione Controparte_3
della mancata ricezione da parte del ricorrente di un formale
8 provvedimento di revoca del beneficio economico e, quindi, dell'affidamento nel medesimo ingenerato in ordine al consolidamento della prestazione in godimento. Invero,
l'interessato aveva regolarmente ricevuto notizia del verbale di visita medica con cui si accertava il venir meno del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento … In altri termini, le conclusioni dell'accertamento sanitario compiuto dalla competente Commissione medica sono state debitamente portate a conoscenza dell'interessato, ragion per cui non si ravvisa in capo al medesimo un legittimo affidamento meritevole di tutela, essendo l'assistito ben consapevole (o essendo stato comunque posto nelle condizioni di esserlo) della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario”.
Facendo applicazione dei suddetti consolidati principi alla fattispecie di causa la domanda proposta dalla parte ricorrente va rigettata con conferma dell'indebito, oltretutto pacifico ed incontestato nella sua genesi.
In virtù di tutte le considerazioni sinora esposte, la domanda va integralmente rigettata.
Stante l'art. 152 disp. Att. C.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
9 - Rigetta la domanda;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 25.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Angela Vernia
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