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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/07/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 15/07/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte resistente il 02.05.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3539 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente e elettivamente domiciliato in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 54, presso lo studio dell'avv. Filippo Buttà che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della propria sede provinciale di Agrigento in via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in notar di Roma (Rep. n.77778 Persona_1 del 23.12.2011) in atti
* RESISTENTE *
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2021, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 05 aprile 2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso “l'avviso di addebito n. 591 2021 00002591 79 000 … notificato il 24 novembre 2021, con il quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 3.177,86” a titolo di
1 “contributi … Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi ed Associati, segnatamente IVS coltivatori diretti per l'anno 2019”.
Il ricorrente ha preliminarmente rappresentato che la “pretesa ha come precedenti il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017009956 del 5 luglio 2017 ed il provvedimento del 21 novembre 2016, mod. LA/AUT/NOT dell' di Agrigento, con i quali è stato accertato che in CP_1 capo al sig. sussistono i requisiti normativi per l'attribuzione allo stesso della Parte_1 qualifica di coltivatore diretto, nella sua qualità di titolare aziendale” nonché “il successivo atto del 21 novembre 2016, mod. LA/AUT/NOT” con cui “l'Istituto ha disposto l'iscrizione del sig. come titolare dell'azienda 080-00957015, Via Elena, 57 – 92020 Sant'Angelo Parte_1
Muxaro”. Quindi, dopo aver evidenziato di avere “già proposto ricorso al Giudice del Lavoro di codesto Tribunale al fine di impugnare gli atti già emessi nei suoi confronti dall' e che CP_1
“sono già pendenti i giudizi …: - r.g. n. 3136/2018, avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017009956 del 5 luglio 2017; - r.g. n. 552/2020 (già riunito al precedente), avverso l'avviso di addebito n. 591 2019 00025183 13 000, formato il 23 novembre 2019, notificato il 24 gennaio 2020”, ha chiesto al Tribunale di: “- preliminarmente, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito di cui in epigrafe;
- nel merito, previa riunione del presente procedimento a quello recante r.g. n. 3136/2018, annullare o, comunque, revocare, con qualsiasi statuizione il predetto avviso di pagamento e, con esso, tutti gli atti ad esso presupposti, dichiarando che l'opponente nulla deve all - con vittoria dei compensi professionali per il CP_1 giudizio”.
L' si è costituito nel presente giudizio depositando in data 20 aprile 2022 memoria CP_1 di risposta con la quale ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, ha formulato
“istanza di riunione con il procedimento rg. 552/2020 relativo al provvedimento di iscrizione per la medesima causale”, ha dedotto la legittimità dell'atto impugnato e ha spiegato al Tribunale le seguenti domande: “previa riunione con il procedimento 3136/2018, - rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, dichiarare fondato e dovuto il credito dell' condannando il ricorrente al pagamento della somma ingiunta;
- con vittoria di CP_1 spese competenze ed onorari”.
Alla prima udienza, tenutasi in data 08 novembre 2022, parte ricorrente ha rappresentato
“che i giudizi di cui è stata chiesta la riunione sono stati definiti” con “la sentenza n. 489/2022 da cui si evince che è stato annullato l'avviso di accertamento”; ha quindi depositato copia di tale sentenza unitamente alle note autorizzate in data 14 giugno 2023.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente
2 che fissava l'udienza di discussione, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 15 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte resistente il
02.05.2025, la causa viene decisa con l'adozione della presente sentenza emessa a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso che ha introdotto il presente giudizio è giuridicamente legittimo e fondato, e pertanto, va accolto.
2. Alla luce della documentazione prodotta, risulta pacificamente accertato che il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017009956 del 5 luglio 2017 - sul quale si fonda l'avviso di addebito impugnato - è stato annullato con la sentenza del Tribunale di Agrigento n.
489/2022, pubblicata il 20 maggio 2022.
Ne consegue che l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio di opposizione è privo del presupposto giustificativo, atteso che lo stesso trae origine da un accertamento definitivamente venuto meno.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'avviso di addebito emesso dall' ai sensi dell'art. 30 del D.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, ha CP_1 efficacia di titolo esecutivo solo se il credito contributivo si fonda su una base certa, liquida ed esigibile, dovendo essere dichiarato nullo o inefficace se il presupposto fiscale che lo fonda sia stato annullato” (Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 2021, n. 16388; Cass. civ., sez. lav., 28 novembre
2019, n. 31188). Inoltre, la Corte ha più volte chiarito che: “L'annullamento dell'accertamento fiscale, dal quale l'abbia derivato l'avviso di addebito, comporta l'illegittimità dell'atto previdenziale, atteso che la pretesa contributiva non può sopravvivere alla caducazione del titolo impositivo su cui si fonda” (Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2018, n. 4459).
Tali principi trovano, a maggior ragione, applicazione nelle ipotesi, come quella di specie, in cui l'atto prodromico - che sorregge, giustifica e motiva l'avviso di addebito - non sia un accertamento fiscale ma un accertamento compiuto da “funzionari ispettivi dell Ispettorato CP_1 del Lavoro”. CP_1
Per la medesima ragione, con la citata sentenza il Tribunale di Agrigento ha contestualmente annullato ulteriore avviso di addebito, identico a quello per cui è causa, relativo ai precedenti contributi richiesti per gli anni 2012-2018.
Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza 489/2022 che “si configura illegittima
l'iscrizione del signor alla Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi ed Associati, Parte_1 compiuta d'ufficio dall' sulla scorta del citato verbale unico di accertamento e notificazione CP_1
3 con decorrenza dall'1 Gennaio 2012. Se così è, allora, il predetto avviso di addebito, per il cui tramite quest'ultimo gli ha intimato il pagamento dei contributi I.V.S. coltivatori diretti e delle relative somme aggiuntive per il periodo intercorrente tra i mesi di Gennaio 2012 e di Dicembre
2018, deve essere annullato”.
Pertanto, in considerazione della “illegittimità della iscrizione del signor alla Parte_1
Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi ed Associati, compiuta d'ufficio dall' con CP_1 decorrenza dall'1 Gennaio 2012, sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2017009956 del 5 Luglio 2017”, dichiarata con la citata sentenza n. 489/2022, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato per insussistenza del credito contributivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3539/2021, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.100,00 CP_1 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Agrigento il 15/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 15/07/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte resistente il 02.05.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3539 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente e elettivamente domiciliato in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 54, presso lo studio dell'avv. Filippo Buttà che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della propria sede provinciale di Agrigento in via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in notar di Roma (Rep. n.77778 Persona_1 del 23.12.2011) in atti
* RESISTENTE *
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2021, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 05 aprile 2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso “l'avviso di addebito n. 591 2021 00002591 79 000 … notificato il 24 novembre 2021, con il quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 3.177,86” a titolo di
1 “contributi … Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi ed Associati, segnatamente IVS coltivatori diretti per l'anno 2019”.
Il ricorrente ha preliminarmente rappresentato che la “pretesa ha come precedenti il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017009956 del 5 luglio 2017 ed il provvedimento del 21 novembre 2016, mod. LA/AUT/NOT dell' di Agrigento, con i quali è stato accertato che in CP_1 capo al sig. sussistono i requisiti normativi per l'attribuzione allo stesso della Parte_1 qualifica di coltivatore diretto, nella sua qualità di titolare aziendale” nonché “il successivo atto del 21 novembre 2016, mod. LA/AUT/NOT” con cui “l'Istituto ha disposto l'iscrizione del sig. come titolare dell'azienda 080-00957015, Via Elena, 57 – 92020 Sant'Angelo Parte_1
Muxaro”. Quindi, dopo aver evidenziato di avere “già proposto ricorso al Giudice del Lavoro di codesto Tribunale al fine di impugnare gli atti già emessi nei suoi confronti dall' e che CP_1
“sono già pendenti i giudizi …: - r.g. n. 3136/2018, avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017009956 del 5 luglio 2017; - r.g. n. 552/2020 (già riunito al precedente), avverso l'avviso di addebito n. 591 2019 00025183 13 000, formato il 23 novembre 2019, notificato il 24 gennaio 2020”, ha chiesto al Tribunale di: “- preliminarmente, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito di cui in epigrafe;
- nel merito, previa riunione del presente procedimento a quello recante r.g. n. 3136/2018, annullare o, comunque, revocare, con qualsiasi statuizione il predetto avviso di pagamento e, con esso, tutti gli atti ad esso presupposti, dichiarando che l'opponente nulla deve all - con vittoria dei compensi professionali per il CP_1 giudizio”.
L' si è costituito nel presente giudizio depositando in data 20 aprile 2022 memoria CP_1 di risposta con la quale ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, ha formulato
“istanza di riunione con il procedimento rg. 552/2020 relativo al provvedimento di iscrizione per la medesima causale”, ha dedotto la legittimità dell'atto impugnato e ha spiegato al Tribunale le seguenti domande: “previa riunione con il procedimento 3136/2018, - rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, dichiarare fondato e dovuto il credito dell' condannando il ricorrente al pagamento della somma ingiunta;
- con vittoria di CP_1 spese competenze ed onorari”.
Alla prima udienza, tenutasi in data 08 novembre 2022, parte ricorrente ha rappresentato
“che i giudizi di cui è stata chiesta la riunione sono stati definiti” con “la sentenza n. 489/2022 da cui si evince che è stato annullato l'avviso di accertamento”; ha quindi depositato copia di tale sentenza unitamente alle note autorizzate in data 14 giugno 2023.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente
2 che fissava l'udienza di discussione, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 15 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte resistente il
02.05.2025, la causa viene decisa con l'adozione della presente sentenza emessa a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso che ha introdotto il presente giudizio è giuridicamente legittimo e fondato, e pertanto, va accolto.
2. Alla luce della documentazione prodotta, risulta pacificamente accertato che il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017009956 del 5 luglio 2017 - sul quale si fonda l'avviso di addebito impugnato - è stato annullato con la sentenza del Tribunale di Agrigento n.
489/2022, pubblicata il 20 maggio 2022.
Ne consegue che l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio di opposizione è privo del presupposto giustificativo, atteso che lo stesso trae origine da un accertamento definitivamente venuto meno.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'avviso di addebito emesso dall' ai sensi dell'art. 30 del D.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, ha CP_1 efficacia di titolo esecutivo solo se il credito contributivo si fonda su una base certa, liquida ed esigibile, dovendo essere dichiarato nullo o inefficace se il presupposto fiscale che lo fonda sia stato annullato” (Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 2021, n. 16388; Cass. civ., sez. lav., 28 novembre
2019, n. 31188). Inoltre, la Corte ha più volte chiarito che: “L'annullamento dell'accertamento fiscale, dal quale l'abbia derivato l'avviso di addebito, comporta l'illegittimità dell'atto previdenziale, atteso che la pretesa contributiva non può sopravvivere alla caducazione del titolo impositivo su cui si fonda” (Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2018, n. 4459).
Tali principi trovano, a maggior ragione, applicazione nelle ipotesi, come quella di specie, in cui l'atto prodromico - che sorregge, giustifica e motiva l'avviso di addebito - non sia un accertamento fiscale ma un accertamento compiuto da “funzionari ispettivi dell Ispettorato CP_1 del Lavoro”. CP_1
Per la medesima ragione, con la citata sentenza il Tribunale di Agrigento ha contestualmente annullato ulteriore avviso di addebito, identico a quello per cui è causa, relativo ai precedenti contributi richiesti per gli anni 2012-2018.
Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza 489/2022 che “si configura illegittima
l'iscrizione del signor alla Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi ed Associati, Parte_1 compiuta d'ufficio dall' sulla scorta del citato verbale unico di accertamento e notificazione CP_1
3 con decorrenza dall'1 Gennaio 2012. Se così è, allora, il predetto avviso di addebito, per il cui tramite quest'ultimo gli ha intimato il pagamento dei contributi I.V.S. coltivatori diretti e delle relative somme aggiuntive per il periodo intercorrente tra i mesi di Gennaio 2012 e di Dicembre
2018, deve essere annullato”.
Pertanto, in considerazione della “illegittimità della iscrizione del signor alla Parte_1
Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi ed Associati, compiuta d'ufficio dall' con CP_1 decorrenza dall'1 Gennaio 2012, sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2017009956 del 5 Luglio 2017”, dichiarata con la citata sentenza n. 489/2022, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato per insussistenza del credito contributivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3539/2021, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.100,00 CP_1 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Agrigento il 15/07/2025.
Il Giudice Onorario
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