Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 09/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2018/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Arnaldo Parte_1
Todisco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, via Principe di Napoli n.
21;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTI
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.;
CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.04.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120229003334182000 notificata in data 15.03.2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 37120180022614468000, notificato in data 16.01.2019, avente ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Commercianti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2012, oltre accessori, sanzioni e spese, e ciò sulla base dell'avviso di accertamento dell' n. TF301090205 del 20.10.2017 che aveva accertato un maggior reddito Controparte_2 nell'anno 2012.
Deduceva la nullità dell'avviso di addebito in ragione del fatto che l'avviso di accertamento – sulla cui base erano stati alcolati i maggiori contributi – era stato annullato con sentenza n. 9049 del
02.12.2019 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' , la e chiedendo di: “1) Accertare e CP_1 Controparte_3 Controparte_2
Dichiarare che l'avviso di addebito n° 37120180022614468000 recante data di notifica 16/01/2019 riguardante l'iscrizione da accertamento pagamento Contributi I.V.S. e somme aggiuntive anno CP_ 2012 dell'ente – Sede di Nola per importo pari a euro 23.821,53 risulta nullo ed inesistente poiché annullato l'avviso di accertamento dell' n°TF301090205del Controparte_2
20/10/2017 che aveva accertato per il ricorrente un maggior reddito nell'anno 2012 annullato con sentenza n°9049/19 del 02/12/2019 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, e per effetto 2) Dichiarare la nullità parziale dell'atto di intimazione di pagamento;
Con vittoria di pagamento di spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al procuratore per fattore anticipo.”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, costituivano tempestivamente in giudizio l' e CP_1
l' contestando l'ammissibilità, nonché la fondatezza del ricorso, Controparte_2 di cui chiedevano il rigetto.
Nonostante la rituale rinnovazione della notifica, nessuno si costituiva per la che Controparte_3 va, pertanto, dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_3 in quanto il credito contributivo di cui si discute è relativo all'anno 2012 e, quindi, è
[...] successivo all'operazione di cartolarizzazione dei crediti vantati dall' che ha previsto la CP_1 cessione a titolo oneroso dei soli crediti contributivi maturati entro il 2008.
3. Con riferimento alla eccepita decadenza ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. n.
46/1999, si rammenti che in base al combinato disposto degli artt. 24 comma 5 e 29 comma 2 del
D.Lgs. n. 46/1999, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 5, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in
L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617
c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
4. Ciò posto, nella fattispecie, si rileva che la domanda di parte si fonda sull'annullamento dell'avviso di accertamento dell' n. TF301090205 del Controparte_2
20.10.2017 ad opera della sentenza n. 9049 del 02.12.2019 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania e, dunque, sul venir meno del presupposto accertamento del maggior reddito sulla cui base è stata calcolata la pretesa contributiva sull'eccedenza il minimale per l'anno 2021 portato dall'avviso di addebito contestato.
Ad onta della richiesta nullità dell'avviso di addebito (e dell'intimazione di pagamento in parte qua), deve ritenersi che le censure mosse dal ricorrente attengono senz'altro al merito della pretesa contributiva, e non alla mera validità dell'atto, posto che non vi è alcun nesso di interdipendenza tra l'avviso di accertamento e l'avviso di addebito tale per cui simul stabunt simul cadent.
Del resto è consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di riscossione di contributi e premi, l'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v. ex plurimis: Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; 15 giugno 2007 n. 13982; 26.11.2013 n.
26359; 15 giugno 2015 n. 12333; 11 maggio 2017 n. 11515; 24 luglio 2017 n. 18262; n. 12025 del
2019); ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (per tutte: Cass. n. 12311 del 04.12.1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., artt. 644 c.p.c. e segg.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge;
con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19/1/2015, n. 774;
Cass. 26/11/2011, n. 26395).
Alla luce di queste premesse, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 5/4/2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. 15/1/1996, n. 264; Cass.
18/4/2002, n. 5635) a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente
l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente e non essendo stato neppure dedotto che vi sia stata una cartella di pagamento azionata in via esecutiva”.
5. Orbene, ribadito che le doglianze di parte afferiscono al merito della pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito, deve, di nuovo, rammentarsi come le stesse avrebbero dovuto essere fatte valere, ai sensi dell'art. 24 comma 5 D.Lgs. n. 46/1999, nel termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta pacificamente in data
16.01.2019.
È evidente, dunque, che l'odierno ricorso (depositato solo in data 12.04.2023) sia irrimediabilmente tardivo, con conseguente irretrattabilità del credito contributivo portato dall'avviso contestato.
Né può ritenersi la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania di annullamento dell'avviso di accertamento n. TF301090205 del 02.12.2019 costituisca fatto estintivo sopravvenuto alla notifica dell'avviso di addebito e, come tale, non soggetto a termine di decadenza, posto che ha ad oggetto un accertamento fiscale antecedente alla formazione dell'avviso di addebito che la parte avrebbe dovuto impugnare tempestivamente ex art. 24 comma 5 D.Lgs. n.
46/1999 contestando, anche in quella sede, la sussistenza dei presupposti legittimanti la maggior pretesa contributiva.
In mancanza, la parte è incorsa in decadenza con conseguente reiezione della domanda proposta.
6. La complessità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 09/04/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno