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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1132/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1132/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] l'[...], ivi residente in contrada Parte_1 C.F._1 Cent'Acque S.S. 18 n. 1 e rappresentato e difeso dall'avv. Paolo PERRONE del Foro di Paola (C.F.
), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, C.F._2
133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui Email_1 studio legale sito in Paola al Corso Roma n. 3 la parte ha eletto domicilio,
e
(c.f. ), nata a [...], il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 alla via Fiume Neto 4 e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina BIANCO del Foro di Paola
(C.F. ), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 C.F._4 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in Paola via Corso Roma n. 3 Email_2 la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Controparte_1 depositato il 15.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in regime di separazione dei beni in Paola in data 26.12.1990 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune all'atto n. 253 parte II serie
A anno 1990, rilevando che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e precisamente: nata a [...] in data [...] e Persona_1 nato a [...] in data [...]. CP_2
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che a causa di alcune incomprensioni caratteriali era venuta meno la loro comunione materiale e spirituale, ragion per cui si erano separati consensualmente come da sentenza del Tribunale di Paola n. 346/2023 resa a conclusione del giudizio iscritto al n. 1478/2021 di R.G. A.C. ed ormai passata in giudicato;
- che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
- che la loro separazione durava ininterrottamente dalla data della predetta pronuncia della sentenza di separazione consensuale e che a tutt'oggi non si era ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero in data 6 marzo 2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3
n. 2, lett. b), della legge n.890 dell'1.12.1970. Infatti, con sentenza n. 346/2023, il Tribunale di
Paola ha pronunciato la separazione personale tra e che si è Parte_1 Controparte_1 protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I ricorrenti hanno concordemente definito le condizioni del divorzio e dichiarano di esser economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile.
2. Gli stessi vivranno separati.
3. La casa coniugale, sita a Paola (CS) alla via Fiume Neto n. 4, verrà assegnata alla Sig.ra
che continuerà ad abitarvi. Controparte_1
4. I rapporti economici tra essi ricorrenti, tenuto conto delle rispettive condizioni, sono stati definiti con reciproca soddisfazione e con dichiarazione di null'altro a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa l'uno dall'altro. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1132/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, da e Paola in data 26.12.1990 Parte_1 Controparte_3
e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 253 parte II serie A anno 1990 (CS);
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paola (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1132/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] l'[...], ivi residente in contrada Parte_1 C.F._1 Cent'Acque S.S. 18 n. 1 e rappresentato e difeso dall'avv. Paolo PERRONE del Foro di Paola (C.F.
), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, C.F._2
133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui Email_1 studio legale sito in Paola al Corso Roma n. 3 la parte ha eletto domicilio,
e
(c.f. ), nata a [...], il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 alla via Fiume Neto 4 e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina BIANCO del Foro di Paola
(C.F. ), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 C.F._4 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in Paola via Corso Roma n. 3 Email_2 la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Controparte_1 depositato il 15.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in regime di separazione dei beni in Paola in data 26.12.1990 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune all'atto n. 253 parte II serie
A anno 1990, rilevando che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e precisamente: nata a [...] in data [...] e Persona_1 nato a [...] in data [...]. CP_2
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che a causa di alcune incomprensioni caratteriali era venuta meno la loro comunione materiale e spirituale, ragion per cui si erano separati consensualmente come da sentenza del Tribunale di Paola n. 346/2023 resa a conclusione del giudizio iscritto al n. 1478/2021 di R.G. A.C. ed ormai passata in giudicato;
- che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
- che la loro separazione durava ininterrottamente dalla data della predetta pronuncia della sentenza di separazione consensuale e che a tutt'oggi non si era ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero in data 6 marzo 2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3
n. 2, lett. b), della legge n.890 dell'1.12.1970. Infatti, con sentenza n. 346/2023, il Tribunale di
Paola ha pronunciato la separazione personale tra e che si è Parte_1 Controparte_1 protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I ricorrenti hanno concordemente definito le condizioni del divorzio e dichiarano di esser economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile.
2. Gli stessi vivranno separati.
3. La casa coniugale, sita a Paola (CS) alla via Fiume Neto n. 4, verrà assegnata alla Sig.ra
che continuerà ad abitarvi. Controparte_1
4. I rapporti economici tra essi ricorrenti, tenuto conto delle rispettive condizioni, sono stati definiti con reciproca soddisfazione e con dichiarazione di null'altro a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa l'uno dall'altro. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1132/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, da e Paola in data 26.12.1990 Parte_1 Controparte_3
e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 253 parte II serie A anno 1990 (CS);
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paola (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo