Ordinanza presidenziale 9 dicembre 2024
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 03/07/2025, n. 13160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13160 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06728/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6728 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Moi, Giampaolo Loy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del provvedimento di esclusione, per inidoneità, dalla selezione di cui al Bando di concorso per l'accesso al Centro sportivo dell''Esercito per il 2021, di trentacinque volontari in ferma prefissata quadriennale VFP 4 in qualità di atleta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, Parte prima, numero 20, del 13 marzo 2021.
Annullamento degli atti collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui è stata esclusa dalla procedura per la selezione di 35 atleti per il Centro sportivo dell’Esercito, non avendo superato gli accertamenti psicofisici e attitudinali in quanto affetta da diabete mellito di tipo 1 in trattamento insulinico; la stessa ha dunque lamentato violazione dell’art. 8 della legge 16 marzo 1987, n. 115, eccesso di potere per deviazione della norma regolamentare dall’interesse pubblico cui la norma è destinata e contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 10 della Costituzione italiana.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con formula di rito e, con ordinanza n. -OMISSIS- è stato quindi ordinato all’Ente ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere.
L’incombente è stato adempiuto con deposito del 9.01.202.
3. Alla pubblica udienza di discussione del ricorso, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., nel corso della quale la parte ricorrente ha confermato la persistenza dell’interesse alla definizione del gravame, il Collegio ha prospettato, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., possibili profili di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale; la causa è stata poi trattenuta in decisione.
4. Come prospettato dal Collegio nel corso dell’udienza di discussione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero, la presente impugnativa risulta allo stato esser stata rivolta esclusivamente nei riguardi del giudizio di inidoneità conseguito dalla parte ricorrente in esito agli accertamenti previsti dal Bando, non risultando dagli atti di causa esser stata estesa, mediante la proposizione di motivi aggiunti, anche alla graduatoria finale di merito della procedura selettiva de qua.
Il Collegio quindi non può che riaffermare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui, in caso di procedimenti di tipo concorsuale, l'impugnazione inizialmente proposta, concernente il bando, i giudizi di non idoneità, i provvedimenti di esclusione o provvedimenti di non ammissione a successive prove di esame, deve estendersi agli ulteriori atti certamente pregiudizievoli, quale è la graduatoria finale, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del gravame inizialmente proposto.
Infatti, fermo restando l'onere di impugnazione immediata dei provvedimenti incidenti sulla partecipazione al concorso - quali atti endoprocedimentali di carattere direttamente e autonomamente lesivo - sussiste inequivocabilmente l'onere del concorrente di impugnare, entro il prescritto termine decadenziale, il provvedimento conclusivo del procedimento selettivo, ossia la graduatoria finale.
Tale principio trova origine essenzialmente nel rilievo che la graduatoria, quale atto conclusivo del procedimento concorsuale, non può ritenersi travolta dall'eventuale annullamento di atti presupposti, quali, appunto, il provvedimento di esclusione di un singolo partecipante o di non ammissione alle fasi successive della selezione pubblica, posto che essa costituisce un provvedimento fondato sulle risultanze dell’intera procedura concorsuale e coinvolgente gli interessi diversificati anche di soggetti terzi (che, invero, dovrebbero essere anche evocati in giudizio).
Pertanto, una volta affermato il principio dell’obbligatorietà dell'impugnazione della graduatoria finale, ne consegue che la mancata impugnazione della stessa comporta carenza di interesse da parte del ricorrente alla pronuncia avverso il provvedimento di esclusione per l’inidoneità conseguita in sede di visita medica, giacché anche l'eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere sulla graduatoria finale, ormai da considerarsi definitiva ed insindacabile (cfr. tra le tante Tar Lazio 4610/2020).
5. Per quanto sopra, il ricorso è improcedibile. Le spese di lite possono comunque essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda e della costituzione soltanto formale del Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.