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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2322/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 17.9.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Elisabetta Mizzau
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_2
Udine
INTERVENUTO
1
Oggetto: affido e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
1) i figli minori e vengano affidati in via esclusiva alla madre, con Persona_1 Per_2
residenza presso la stessa in Remanzacco, via C.Percoto 9/A, int.4;
2) porsi a carico del padre l'obbligo al concorso nel mantenimento dei figli minori mediante corresponsione di un assegno di euro 150,00 cadauno mensili, da versarsi alla madre mediante bonifico bancario sul c/c a lei intestato entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fatta salva la responsabilità in via solidale dei genitori del resistente;
3) porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie non mutuabili, quelle scolastiche e quelle ludico sportive, nelle modalità di cui all'Osservatorio di Famiglia del Tribunale
di Udine;
4) assegno unico da richiedersi in via esclusiva dalla madre, detrazioni fiscali al 100% alla madre;
5) fermo il diritto di visita ai minori in capo al padre, quando vorrà, previo accordo con la madre;
6) spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori (11.6.2018) e (12.1.2020), nati fuori dal matrimonio e riconosciuti Persona_1 Per_2
da entrambi i genitori, presentato da nei confronti di Parte_1 CP_1
-considerato che il padre non si è costituito in giudizio, né è comparso personalmente alla prima udienza di data 27.1.2025 davanti al G.D. per far valere le sue ragioni, sicché ne è stata dunque dichiarata la contumacia;
2 -rilevato che alla medesima udienza del 27.1.2025 la ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 473bis 22 c.p.c.;
-premesso che la madre ha dedotto che il resistente si è allontanato dalla casa familiare già nell'anno 2023, senza far sapere nemmeno dove abita;
che da allora non si è mai interessato dei figli minori, né ha provveduto al loro mantenimento;
che egli, durante la convivenza, ha sempre lavorato con regolare contratto, ma dopo l'allontanamento ha deliberatamente deciso di rendersi
“disoccupato”; di percepire un reddito netto mensile di euro 1.066,00 da cui detrarre il canone di locazione pari ad euro 600,00; di percepire altresì l'assegno unico universale per i due figli in esclusiva pari a complessivi euro 467,00 mensili;
-ritenuto, dunque, che sussistono le condizioni per l'affidamento esclusivo rafforzato (e non già meramente esclusivo) dei minori alla madre: infatti, il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace in giudizio, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori (cfr. Tribunale Milano n. 6910/2018); la madre, pertanto, deve essere autorizzata a decidere in autonomia su tutte le questioni relative ai bisogni dei figli nel superiore interesse di questi ultimi ad ottenere immediata risposta alle proprie esigenze di vita, nessuna esclusa. Si tratta di limitazione delle facoltà genitoriali del padre non affidatario che non ha alcuna funzione sanzionatoria, ma che risponde semplicemente al fine di evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento” (cfr. Tribunale Milano
20.3.2014);
-ritenuto che, atteso il totale disinteresse paterno ai bisogni dei minori, gli incontri padre/figli dovranno avvenire previo accordo con la madre e su esplicita richiesta del padre;
-rilevato che, sebbene il padre risulti non avere redditi, salvo lavori presumibilmente “in nero”, quelli della madre risultano particolarmente esigui, sicché può sicuramente essere accolta la domanda della ricorrente di un assegno per il mantenimento dei figli a carico del padre quantificato in euro 150,00 mensili per ciascun figlio, tenuto conto della permanenza senza soluzione di continuità dei minori presso la madre: assegno da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in forma tracciabile (bonifico bancario), rivalutabile annualmente ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori secondo le modalità suggerite dal Protocollo in uso al
Tribunale di Udine;
-considerato che alla madre spetta anche l'intero assegno unico universale per i figli, nonché le detrazioni fiscali al 100%, in ragione dell'affido super esclusivo dei minori;
3 -ritenuto, per contro, che non può essere accolta la domanda formulata nei confronti dei nonni paterni con riferimento alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per i nipoti in via solidale con il padre;
-che non vi è richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali e le stesse possono dunque venire integralmente compensate tra le parti anche in ragione della mancata opposizione alle domande della ricorrente da parte del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) i figli minori e vengono affidati in via esclusiva rafforzata alla madre, Persona_1 Per_2
con residenza presso la stessa in Remanzacco, via C.Percoto 9/A, int.4;
2) pone a carico del padre l'obbligo al concorso nel mantenimento dei figli minori mediante corresponsione di un assegno di euro 150,00 cadauno mensili, da versarsi alla madre mediante bonifico bancario sul c/c a lei intestato entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie non mutuabili, quelle scolastiche e quelle ludico sportive, nelle modalità di cui all'Osservatorio di Famiglia del Tribunale
di Udine;
4) assegno unico universale per i due figli minori di competenza esclusiva dalla madre e detrazioni fiscali al 100% di spettanza della madre;
5) fermo il diritto di visita ai minori in capo al padre, quando vorrà, previo accordo con la madre;
6) spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 3.2.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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