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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/11/2024, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 579 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), già Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dagli Avv.ti PUGNETTI GIADA e Parte_3
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e di- Controparte_1 C.F._3
feso dall'Avv. FRIGERI SAMUELA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
pagina 1 di 5 “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reictis, pronunciare la separazione giudi- ziale dei coniugi sigg.ri (già ) e Parte_1 Parte_2
alle seguenti condizioni: Controparte_1
1) il figlio sig. maggiorenne e, allo stato, non eco- Persona_1
nomicamente indipendente studierà nelle Filippine e verrà iscritto alla scuola dell'obbligo nelle Filippine affinchè completi il corso di studi. Ad oggi il ragazzo
è iscritto alla scuola Saint Anthony de Carmelli Accademy;
2) sino quando il ragazzo frequenterà la scuola (dell'obbligo e successiva univer- sità) il sig. verserà direttamente al figlio Controparte_1 Persona_2
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 150,00= quale
[...] concorso nel suo mantenimento oltre € 50,00 mensili a titolo di partecipazione al- le spese straordinarie del ragazzo descritte nel punto 4.
3) a fronte del versamento di dette somme, il ragazzo dovrà documentare al ter- mine di ogni semestre la frequentazione della scuola e l'esito della frequenza e lo stesso alla fine di ogni anno scolastico. Lo stesso dovrà fare nel corso dell'Università allorchè dovrà documentare ogni anno il regolare svolgimento delle attività previste dal piano di studi dando conto dell'andamento dell'anno scolastico.
Qualora il ragazzo non portasse a termine un anno scolastico o il corso dell'Università per motivi disciplinari o per interruzione della frequentazione del- la scuola o comunque per motivi imputabili direttamente alle condotte volontarie del ragazzo, il sig. cesserà di versare la somma mensile di Controparte_1 euro 150,00 e l'importo di euro 50,00= per le spese straordinarie entro tre mesi dal momento in cui ne avrà notizia o, se avvenisse prima dei tre mesi, entro la da- ta di reperimento di una attività lavorativa.
4) I genitori concorreranno ciascuno al 50% delle spese straordinarie per il fi- glio, che dovranno essere previamente concordate, si considerano spese straordi- narie a cui i genitori dovranno concorrere: le spese sanitarie e le visite speciali- stiche (sempre prescritte dal medico di base) ed i ticket sanitari, l'iscrizione alla scuola (dell'obbligo - sul punto i genitori concordano nell'iscrizione del ragazzo
pagina 2 di 5 alla Saint Anthony De Carmelli Academy) e all'università, divisa scolastica, even- ti , gite.
Annualmente, nel mese di dicembre entro il 31.12, verrà fatto un conguaglio tra le somme versate dal Sig. (euro 50,00 mensili come previste al punto 2) e le CP_1
spese straordinarie (sanitarie e scolastiche come sopra indicate) effettivamente sostenute dal figlio (con esibizione delle relative ricevute di spesa).
Per le seguenti spese scolastiche: divisa scolastica/scarpe/borsa, progetti/ gi- ta/eventi scolastici il sig. verserà la somma una tantum di 50 euro CP_1
all'anno senza necessità di pezza giustificativa.
I genitori concordano sin d'ora che nel caso il figlio Persona_1
porti a termine il corso di studi obbligatorio nella scuola a cui è attualmente iscritto.
Per l'Università il ragazzo verrà iscritto all'Università che i genitori sceglieran- no di comune accordo anche in ragione dei costi.
L'iscrizione all'Università sarà pagata dai genitori al 50% ciascuno allorchè la stessa sarà stata scelta di comune accordo;
5) I genitori concordano sin d'ora che le spese per i viaggi da e per le Filippine non sono ricompresi tra le spese da condividere al 50%;
6) rispetto a tutti i punti sopra indicati restano validi eventuali diversi accordi as- sunti di comune accordo tra le parti sempre per iscritto
7) Spese di causa compensate tra le parti.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 22/02/2024 (oggi Parte_2
) chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge , sposato nelle Fi- Controparte_1
lippone in data 10/12/2005, unione dalla quale in data 23/12/2005 era nato il figlio la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniu- Persona_1
gale e della intollerabilità della convivenza, chiedendo, altresì, la determinazione di un contributo in capo al padre per il mantenimento del figlio nella misura di €
pagina 3 di 5 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, stante il mancato raggiun- gimento dell'autosufficienza economica da parte del ragazzo.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla do- Controparte_1
manda di separazione, chiedendo, però, il rigetto della domanda inerente la previ- sione di un contributo a suo carico per il mantenimento del figlio.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 4/07/2024, le parti, presenti personalmente, confermavano di non volersi riconciliare ed i rispettivi procuratori chiedevano un rinvio ai fini di un tentativo di definizione conciliativa del giudizio.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/10/2024 i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione conciliativa della controversia alle condizioni congiunte riportate in epigrafe, di cui chiedevano l'accoglimento.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 22/11/2024.
§
La separazione personale fra i coniugi (già Parte_1 [...]
, come da modifica del cognome autorizzata con de- Parte_4
creto del Prefetto di Parma del 13/08/2024 agli atti) (nata nelle FILIPPINE il
13/04/1987) e (nato nelle FILIPPINE il 25/09/1983) Controparte_1 deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può rite- nersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comporta- mento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di con- ciliazione innanzi al Giudice delegato, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle domande accessorie, inerenti il mantenimento del figlio maggiorenne questo Collegio ritiene che quanto previsto dalle parti nelle Persona_1 conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contem-
pagina 4 di 5 peramento delle rispettive posizioni, oltre a non porsi in contrasto con gli interessi del figlio maggiorenne.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
già , (nata nelle FILIPPINE il 13/04/1987) e Parte_2
(nato nelle FILIPPINE il 25/09/1983) che hanno Controparte_1
contratto matrimonio nelle Filippine in data 10/12/2005;
2) prende atto dell'impegno di a versare diretta- Controparte_1
mente al figlio sino quando il ragazzo frequenterà la scuola Persona_1
(dell'obbligo e successiva università), entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 150,00= quale concorso nel suo mantenimento oltre €
50,00 mensili a titolo di partecipazione alle spese straordinarie del ragazzo, il tutto secondo le condizioni concordate dalle parti di cui in epigrafe, qui da in- tendersi integralmente richiamate e trascritte;
3) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 22/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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