TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2360/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
28.12.2023
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. NASTARI DOMENICO, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, Calle del Gambero n. 6
con tro
, CP_1
– resistente -
rappresentato e difeso dall'Avv. MOLINA JACOPO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Rampa Cavalcavia 1 Venezia-
Mestre
O G G ETTO : retri buzi one .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1 nel merito: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che, a far data dal 01/04/2015
al 07/01/2019 e dal 21/02/2019 al 30/11/2019, o dalle diverse date ritenute di giustizia, Parte_1
ha svolto alle dipendenze di attività di lavoro straordinario non retribuita
[...] CP_1
e, per l'effetto, condannare a corrispondere in favore di la somma CP_1 Parte_1
di € 69.151,06, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a previdenziali ed assistenziali, con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
- spese e competenze di lite integralmente rifuse, comprese spese generali al 15% ed accessori di legge.
Per parte resistente:
nel merito: rigettare il ricorso ex adverso formulato perché infondato in fatto ed in diritto;
In via subordinata, senza nulla riconoscere o sanare: nella denegata ipotesi per cui dovesse essere riconosciuto che il signor non abbia percepito ogni sua spettanza, accertare che la Parte_1
maggior somma dovuta dovrà trovare applicazione soltanto per le ore in più (se mai lavorate e se mai effettivamente lavorate da parte del signor per D.I. Donaggio Diego). Con Parte_1
vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta del convenuto nell'ambito di due contratti a tempo indeterminato – dall'1.4.2015 al 7.1.2019
e dal 21.2.2029 al 30.11.2019. – lamentando di non essere stato pagato per la cospicua attività di lavoro straordinario prestata, rivendicando a questo titolo importo quantificato in € 69.151,06 - o la diversa somma ritenuta di giustizia -, oltre a oneri previdenziali ed assistenziali.
2. Costituendosi in giudizio il convenuto negava fondatezza alle pretese di controparte,
sostenendo che la domanda contrastava con la condotta del ricorrente che non aveva mai avanzato in precedenza rivendicazioni economiche e con gli scarsi consumi di carburante del mezzo sul quale operava il Pt_1
3. Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ed assunte le dichiarazioni delle parti nelle forme dell'interrogatorio libero, la causa veniva istruita mediante acquisizione di documentazione prodotta da parte resistente ed assunzione di alcune testimonianze;
2 perveniva quindi in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive nell'ambito delle quali le parti ribadivano i propri assunti e le proprie conclusioni.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Il rapporto tra le parti nei due periodi oggetto di ricorso – dal01/04/2015 al 07/01/2019 e dal 21/02/2019 al 30/11/2019 – risulta formalizzato attraverso 2 contratti a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni di comandante motorista, con inquadramento al livello B3 del CCNL Autorimesse.
5. Ciò che è in discussione è lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa straordinaria, della quale non vi è traccia nelle buste paga. La pretesa come formulata in ricorso attiene a 65 ore di straordinario mensile, ricavate secondo quanto dedotto in ricorso (pagg. 2 e 3) da prestazioni dalle 8 alle 20 con un'ora e mezza di pausa (per 10,5
ore di lavoro giornaliere) per 6 giorni alla settimana, anche se nello stesso ricorso si fa riferimento ad una certa variabilità degli orari, sia nel senso di attività prolungata dalle 8
alle 20, sia ad orari ridotti in particolare dalle 16 alle 24.
6. L'impiego del ricorrente in attività lavorativa eccedente quella retribuita risulterebbe attestata dalle note dai movimenti di imbarco e sbarco ex art. 172 bis cod. nav. (docc. 13
– 17 ric.), nei quali vengono riportati orari di imbarco e sbarco del ricorrente e del
Donaggio sul motoscafo Leonida VE 9257, di proprietà del Donaggio, adibita a taxi acqueo ed a servizi di trasporto a noleggio. Dagli stessi risultano in effetti in plurime occasioni l'impego del ricorrente con orario 8-20, in misura minore 16-24, e altre varianti,
anche se solitamente con 2 giorni di riposo settimanali (alcune volte 1 ed altre 3).
7. Tuttavia gli altri elementi istruttori acquisti al giudizio, sia documentali che orali
(testimonianze), ridimensionano assolutamente quanto sembra emergere dalle note di movimento.
7.1 Il teste Presidente di Consorzio Lepanto di motoscafi taxi di cui fa parte Testimone_1
anche l'imbarcazione del , ha dichiarato che l'orario comunicato alla CP_1
Capitaneria di Porto serve per individuare un soggetto autorizzato alla movimentazione
3 della imbarcazione in un determinato ambito temprale, ma non corrispondono necessariamente all'orario di impiego del personale marittimo, neppure come messa a disposizione.
7.2 Ed in effetti lo stesso ricorrente esclude dall'orario di impiego giornaliero 1,5 ore di pausa pranzo, nonostante si tratti di orari in cui risulterebbe imbarcato secondo le note di imbarco.
7.3 Dal libretto carburanti (docc. 3 e 4 resist.) risulta altresì che in più occasioni, nonostante nelle note di imbarco fosse inserito il ricorrente o il Donaggio, il mezzo fosse in cantiere o non utilizzato per “festa”.
8. I testimoni introdotti da parte ricorrente non hanno fornito ulteriori elementi atti a comprovare lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente, essendosi limitati a riferire di avere visto in più occasioni il ricorrente a bordo del mezzo del in orari vari, anche alla sera tardi. Circostanze queste insufficienti per ritenere CP_1
svolta con regolarità da parte del ricorrente attività lavorativa o comunque una sua messa a disposizione, eccedente le 40 ore settimanali, per le quali era retribuito.
9. Per contro, recano perplessità sulla pretesa svolta in ricorso sia la circostanza che il ricorrente in occasione delle cessazioni del rapporto, attestando lo sbarco alla Capitaneria
di Porto, non manifestò alcuna rivendicazione e da ultimo il 2.12.2019 dichiarò
esplicitamente di essere soddisfatto di ogni suo avere (doc. 17 resist), sia la produzione
sub doc. 7 resist. riferita a biglietto da visita del ricorrente – si veda sul punto anche quanto dichiarato dal teste - dal quale si desume che questi si proponeva Testimone_1
per attività in proprio utilizzando il mezzo del Donaggio.
10. In conclusione, il ricorso va rigettato.
11. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione delle peculiari difficoltà probatorie del lavoro straordinario, in particolare in ambito di lavoro svolto individualmente e con orario variabile.
P.Q.M.
4 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Venezia, 16/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
5