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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22341/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
MARCHE, 1/3 00187 ROMA presso l'Avvocato ANGELOZZI GIULIA, che la/lo rappresenta e difende ATTORE
(C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO P.IVA_2 presso l'Avvocato ZITIELLO LUCA (C.F. CP_2 Controparte_3
) elettivamente domiciliato in VIA DEL CONSOLATO, 6 00186 ROMA P.IVA_3 presso l'Avvocato SERRA MASSIMO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
pagina 1 di 13 Motivi di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_4
– rispettivamente nella veste di collocatore e soggetto emittente le Controparte_5
quote del fondo 12 mesi – chiedendo l'annullamento della sottoscrizione ex CP_2
art. 1427 c.c. per errore rilevante (in quanto essenziale e riconoscibile) e, in subordine, per dolo con condanna delle convenute – in via solidale tra loro e/o per quanto di ragione – alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di investimento e commissioni.
Ha chiesto altresì, previo accertamento delle responsabilità a qualsiasi titolo di CP_1
e/o , la declaratoria di risoluzione dei contratti con conseguente condanna
[...] CP_2
al risarcimento dei danni subiti per violazione degli obblighi contrattuali inerenti il collocamento nonché la gestione dell'investimento, oltre interessi legali dalla data del pagamento – attesa la malafede delle convenute – ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della proposizione dell'istanza di mediazione.
Laddove accolta la diversa domanda risarcitoria, ha chiesto l'applicazione degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della domanda.
In entrambi i casi ha chiesto la rivalutazione attesa la qualifica di imprenditore commerciale rivestita.
Entrambi i convenuti hanno contestato la fondatezza delle domande concludendo per il rigetto e, in via subordinata, hanno chiesto di quantificare il risarcimento in base alla diversa misura di responsabilità di ciascuno previo accertamento del concorso colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di risoluzione Controparte_5
atteso l'intervenuto recesso dell'investitore in data antecedente all'introduzione del giudizio.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni riportate nell'epigrafe previo deposito degli scritti conclusivi nei termini di rito.
pagina 2 di 13 Le domande sono prive di fondamento.
Le contestazioni sono riportate sinteticamente come segue.
Al è contestata: Controparte_4
l'omessa diversificazione dell'investimento; la violazione degli obblighi di effettiva conoscenza dei prodotti finanziari e informativi;
l'errata valutazione di adeguatezza dell'investimento; l'omessa o comunque scarsa informazione resa nel corso dell'investimento.
Ad è contestata: Controparte_5
la violazione dei limiti imposti dal benchmark e dall'indicatore sintetico di rischio;
la violazione dei limiti di mandato sia per l'investimento in strumenti finanziari in divisa diversa dall'euro sia per la gestione valutaria non di copertura;
la complessiva mala gestio del Fondo.
Ad entrambi è contestata la responsabilità da prospetto, nei confronti della sub CP_6
specie di responsabilità solidale ex art. 94 del TUF.
Preliminarmente va dichiara inammissibile la domanda volta alla risoluzione del contratto di investimento atteso il pacifico recesso esercitato dall'attrice. Il rapporto è cessato sin dal 3.8.22 mediante il disinvestimento delle quote. sì da non potersi dichiarare la risoluzione di un contratto ormai inefficace già in data anteriore all'instaurazione del giudizio.
Quanto alle censure contestate al si rileva quanto segue. CP_1
Secondo la tesi attorea, quest'ultimo non avrebbe raccomandato di diversificare gli investimenti sì da violare la best practice, da intendersi quest'ultima come obbligo per l'intermediario di suggerire un paniere costituito da differenti strumenti finanziari al fine di mitigare il rischio.
L'assunto è infondato.
I fondi – quale quello in esame - per loro natura presentano intrinsecamente una diversificazione del sottostante costituendo un prodotto complesso e non un titolo unico pagina 3 di 13 come erroneamente sostenuto dall'attrice. E' condivisibile, pertanto, quanto allegato dalla convenuta, ossia, che – tenuto conto degli obiettivi temporali dell'investimento, la scelta sia ricaduta su tale prodotto anche in considerazione dell'opportunità di contenere i costi, altrimenti maggiori laddove rapportati a plurime operazion.
Non è fondata, inoltre la censura inerente l'allegato conflitto di interessi.
Al di là della genericità dell'assunto, si rileva che il “documento informativo precontrattuale” consegnato all'attrice (prodotto sub. doc. n. 7 dalla convenuta) riporta la
“policy sintetica per l'individuazione e la gestione dei confitti di interesse”.
Consegue il rigetto della censura.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla violazione degli obblighi di effettiva conoscenza dei prodotti finanziari e informativi.
Si deve premettere che ai sensi dell'art. 21 T.U.F. l'intermediario ha l'obbligo di operare in modo che gli investitori siano sempre adeguatamente informati. Nel caso di specie l'obbligo suddetto può dirsi rispettato in quanto il convenuto ha fornito CP_4
all'attrice la raccomandazione personalizzata del 28.6.21 contenente il Modulo di sottoscrizione nonché la Scheda Titolo e il Key Investor Information Document (KIID).
Tale documentazione – prodotta sub doc. 31 – reca la sottoscrizione del legale rappresentante dell'attrice sì da non potersi dubitare dell'effettiva conoscenza o conoscibilità da parte della stessa delle caratteristiche del prodotto consigliato.
Nemmeno può essere accolta l'eccezione relativa all'errata valutazione di adeguatezza dell'investimento.
L'art. 40 del Regolamento Intermediari in tema di adeguatezza prescrive che “al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
pagina 4 di 13 a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.”
Tale disposizione deve indubbiamente applicarsi al contratto in esame in quanto avente ad oggetto l'attività di consulenza.
In primo luogo risulta che il abbia effettuato la prescritta profilatura CP_4
dell'attrice (doc. 7 prodotto dalla stessa qualificato come “Caratteristiche del cliente”) nonché del legale rappresentante (doc. 6). Persona_1
Riguardo all'idoneità della profilatura va posto l'accento sulla documentata pregressa conoscenza degli strumenti finanziari da parte di quest'ultima: sono stati prodotti sia due contratti di consulenza in materia di investimenti sottoscritti nel 2008 e nel 2011, sia due contratti aventi ad oggetto la ricezione e la trasmissione di ordini sottoscritti nel 2007 e nel 2010. Parimenti la società attrice risulta aver sottoscritto due contratti di consulenza nel 2009 e nel 2011.
Le circostanze riportate sono idonee a smentire l'assunto secondo cui “mai Per_1
aveva fatto investimenti di tale sorta né personalmente, né per conto di
[...] [...]
. Pertanto, l'attrice – sebbene qualificata come cliente retail – era un investitore Pt_1
abituale in strumenti finanziari come attestato dall'entità e dalla frequenza delle operazioni in fondi comuni di investimento nonché in fondi specifici obbligazionari.
Non può dubitarsi, dunque, del consistente grado di conoscenza della materia, della dimestichezza con i mercati finanziari e con la connessa operatività sì da risultare intellegibile lo strumento finanziario proposto.
E' stata inoltre allegata l'omessa o, comunque, non adeguata informazione nel corso del rapporto.
In realtà non è ravvisabile alcun obbligo di monitoraggio nel corso dell'investimento da parte del consulente, come evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
4602/2017 di cui si riporta il seguente passaggio: “L'inesistenza di un obbligo della
pagina 5 di 13 banca quanto all'ulteriore svolgimento dell'attività di consulenza (nel periodo, cioè successivo all'acquisto del titolo) si ricava dalla disciplina circa l'estensione degli obblighi informativi, in capo all'intermediario stesso, nel caso di servizi di esecuzione, di ricezione e trasmissione di ordini. Infatti, l'art. 53 reg. Consob n. 16190/2007 prevede che, nei servizi diversi dalla gestione di portafogli, gli intermediari forniscano prontamente al cliente, su supporto duraturo "le informazioni essenziali riguardanti
l'esecuzione dell'ordine" e, su richiesta del cliente, "informazioni circa lo stato del suo ordine".
A riscontro il convenuto ha correttamente richiamato la clausola di cui CP_4
all'art.
2.12 secondo cui “La valutazione di adeguatezza viene resa solo nel momento del conferimento dell'ordine del cliente e non è oggetto di verifica successiva.”
Tanto premesso in linea generale, rileva il Tribunale come l'intervenuta indubbia modifica del prodotto finanziario a causa della mutata gestione del sottostante da parte dell'emittente necessitasse di una nuova verifica sull'adeguatezza del prodotto.
Né vale ad escludere tale conclusione il riferimento effettuato dalla banca alle numerose clausole volte a circoscrivere la responsabilità: pur concordandosi con la qualificazione dell'obbligazione posta a suo carico in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato, è indubbio che la diligenza nell'adempimento rappresenti una regola cardine.
Ciò comporta che lo svolgimento del servizio, sia in origine che nel corso del rapporto, va valutato in termini di conformità al grado richiesto ad un operatore qualificato.
Tale riscontro risulta comunque positivo per le circostanze che seguono.
Il rendiconto titoli del 10.1.22 prodotto dal convenuto come doc. 34 reca CP_4
evidenza non solo dell'aggiornamento del profilo di rischio dell'investimento – passato da medio-basso a medio – ma lo inquadra nel dettagliato report del monitoraggio inerente l'adeguatezza del portafoglio. In particolare, richiamata l'originaria profilatura
MIFID risalente al 24.6.21, gli esiti del rinnovato controllo risultano positivi sotto tutti i profili come di seguito: profilo di rischio assegnato: medio;
obiettivo temporale: lungo termine;
obiettivo di investimento: dinamico.
pagina 6 di 13 Pertanto, la banca non si è limitata a segnalare l'aumento di rischiosità del Fondo, ma ha provveduto altresì a valutare la corrispondenza alle sue mutate caratteristiche: ciò evidenzia l'adempimento dell'obbligo previsto dall'art.
2.6 del contratto secondo cui “La
Banca adotterà, nella valutazione di adeguatezza, un approccio basato sul confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall'altro, a quelle dello strumento o prodotto finanziario o del servizio di investimento oggetto della raccomandazione”.
Va altresì rilevato che tale comunicazione fa seguito a quella precedentemente inviata dall'emittente (di cui al doc. 28 dalla stessa prodotto) in data Controparte_5
19.7.21 che ha ad oggetto le delibere adottate dal CdA per la modifica del regolamento di gestione con indicazione analitica degli elementi rettificati.
A ciò deve aggiungersi l'incontro tenutosi in data 15.11.21 – circostanza incontestata – presso la filiale della ove le parti hanno discusso dell'investimento e delle CP_6
intervenute modifiche di gestione.
Il complesso delle circostanze fattuali smentisce, pertanto, la censura di inadempimento.
Va infine disattesa la contestazione dell'attrice riguardo al mancato invio ed alla conseguente ricezione della documentazione da parte della CP_6
Ciò alla luce della specifica pattuizione che esonerava quest'ultima da tale modalità: secondo quanto riportato nel doc. 38 prodotto dalla banca, le parti avevano convenuto che - a far data dal 25.6.21 - le comunicazioni sarebbero state rese al cliente tramite supporto elettronico con conseguente interruzione della precedente modalità di invio dei documenti cartacei. Da tale momento, dunque, l'attrice era onerata dell'accesso al proprio home banking al fine di tenersi aggiornata.
La contestazione costituita dalla mancata conoscenza del documento, avrebbe potuto ritenersi fondata solo se fosse stato allegato e documentato il mal funzionamento ovvero l'impossibilità di accesso alla piattaforma.
pagina 7 di 13 Quanto riportato vale a superare l'ulteriore doglianza relativa alla ricezione tardiva del documento 29, inviato all'attrice in data 27.9.22 a seguito di sua specifica richiesta, come emerge dalle mail prodotte dalla stessa attrice sub doc. 60.
Riguardo alle contestazioni sollevate nei confronti della convenuta Controparte_5
si rileva quanto segue.
In primo luogo è allegata la violazione dei limiti imposti dal benchmark e dall'indicatore sintetico di rischio.
L'assunto è infondato.
Come correttamente evidenziato, l'emittente era abilitato a discostarsi dal benchmark in maniera rilevante, non avendo il Fondo l'obiettivo di replicarne il rendimento come da
KIID allegato.
Parimenti nella sezione titolata Profilo di rischio e di rendimento si poneva l'accento sulla circostanza che “L'indicatore sintetico di rischio rappresenta la volatilità storica annualizzata del benchmark, posto che il fondo dal 10 aprile 2019 ha cambiato politica di investimento e i risultati passati non sono significativi” e più avanti il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è qualificato come rilevante.
E' infondata anche la contestazione relativa alla violazione dei limiti di mandato per l'avvenuto investimento sia in strumenti finanziari in divisa diversa dall'euro che per la gestione valutaria non di copertura.
Il perimetro entro il quale si colloca il mandato è analiticamente tracciato nel modulo di sottoscrizione facente parte della raccomandazione personalizzata: tale documento – debitamente sottoscritto dall'attrice ed inviato successivamente ad Controparte_5
per accettazione – prevede che la stessa assuma la veste di partecipante del fondo e che sia soggetta alle obbligazioni del mandato. Controparte_5
Cont Sul punto l'art 36 T.U.F. comma 3 prevede che “La che ha istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.”
pagina 8 di 13 La gestione complessiva dell'investimento risulta conforme al perimetro riportato sì da escludersi ogni responsabilità dell'emittente.
Non può configurarsi nemmeno la responsabilità per mala gestio in quanto l'attività è risultata coerente alla politica di investimento indicata nel KIID, nel Prospetto e nel
Regolamento né sono emerse operazioni manifestamente irragionevoli tenuto conto della congiuntura riferibile al biennio 2021 - 2022.
Si richiama sul punto l'orientamento già espresso da questo Tribunale nella sentenza
15883/2022 secondo cui “le obbligazioni inerenti alla gestione del Fondo, sono indubbiamente obbligazioni di mezzi e non di risultato;
l'investitore non è legittimato a Contr sindacare le scelte gestionali compiute dalla , tenuto conto dell'autonomia e indipendenza del gestore (come riconosciuto dalla normativa primaria e, in particolare, dagli artt. 1 lett. k e 36 comma 3 TUF)”.
Ciò vale in particolare per la censura afferente il mantenimento inalterato dell'esposizione nei paesi emergenti nonché nel comparto cinese.
Ad entrambi i convenuti è inoltre contestata la responsabilità da prospetto, quest'ultima nei confronti della sub specie di responsabilità solidale ex art. 94 T.U.F. CP_6
Quanto all'emittente il riferimento è rappresentato dal comma 5 il quale prevede che
“L'emittente o l'offerente, a seconda dei casi, nonché l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.”
Per il collocatore il riferimento è rappresentato dal comma 7 – applicabile ratione temporis - il quale prevede che “La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza
pagina 9 di 13 allo scopo di verificare che le informazioni contenute nel prospetto fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso”.
Tanto premesso, si rileva che la documentazione fornita all'investitore deve essere analizzata nel suo complesso, considerando altresì il Key Investor Information
Document (KID).
La disciplina relativa è contenuta nel Regolamento PRIIPs ossia il Regolamento (UE) n.
1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.11.14 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. L'art. 5 prevede che “Prima che un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio, l'ideatore di PRIIP redige, per tale prodotto, un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e pubblica il documento sul suo sito internet.”
Le informazioni che devono essere contenute in tale documento sono indicate dal successivo Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell'8.3.17, che integra il regolamento del 2014 per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti.
Ebbene, si ritiene che il KIID così come redatto dall'emittente sia conforme alla normativa di settore.
Le informazioni – né errate né fuorvianti – contenute al suo interno e nel prospetto specificano in dettaglio la natura dell'investimento e palesano i relativi rischi in senso coerente con la realtà ivi rappresentata.
Lo stesso prospetto nella sezione Politica di investimento e rischi specifici del Fondo reca il capoverso 21.1 Specifici fattori di rischio il quale è così articolato: Duration: il
Fondo ha una durata finanziaria tendenzialmente non inferiore a 6 mesi e non superiore
a 12 mesi. Paesi emergenti: il Fondo può investire in strumenti finanziari di emittenti dei paesi Emergenti. Rating: il Fondo può investire in strumenti finanziari con merito creditizio non “investment grade” o privi di rating.
pagina 10 di 13 Deve concludersi, pertanto, che l'insieme delle informazioni fornite nel Prospetto e nel
KIID consente di escludere in capo all'emittente qualsivoglia responsabilità per avere taciuto/omesso intenzionalmente o colposamente informazioni rilevanti circa il prodotto.
Analoga conclusione si impone per il collocatore.
La domanda volta ad accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di compravendita delle quote del Fondo in via principale perché concluso per errore rilevante (in quanto essenziale e riconoscibile) e – in subordine - per dolo è priva di fondamento.
Ai sensi dell'art. 1429 c.c. l'errore è essenziale “quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso, che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanza, deve ritenersi determinante del consenso”.
Secondo la tesi attorea l'errore sarebbe essenziale perché caduto sull'oggetto e/o sulla natura del contratto ovvero sulle qualità dell'oggetto della prestazione.
Il primo ricorrerebbe in quanto riteneva di sottoscrivere quote di un Fondo di liquidità area euro contrariamente alla reale natura dello stesso trattandosi di Fondo obbligazionario con investimento prevalente in paesi emergenti.
Il secondo ricorrerebbe perché riteneva trattarsi di un Fondo di liquidità tale da rappresentare un'alternativa al conto corrente così da poter essere utilizzato per la gestione della liquidità aziendale.
Sarebbe stato altresì riconoscibile dai convenuti attraverso la comparazione tra le informazioni contenute nella scheda titolo e quelle contenute nel KIID nonché nella documentazione informativa predisposta dalla Banca.
L'assunto è smentito dalla documentazione prodotta.
Infatti, nel KIID veniva specificato che “il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, sovranazionali, agenzie e, fino al 50% del totale delle attività, di emittenti societari appartenenti a qualsiasi settore”.
pagina 11 di 13 Si deve pertanto ritenere che l'attrice fosse a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo - della natura obbligazionaria del Fondo diversamente da quanto sostenuto. Né può attribuirsi – come preteso – alcuna rilevanza alle informazioni fornite in forma orale nel corso della consulenza, attesa l'indubbia prevalenza – quand'anche fondata la circostanza – di quanto riportato in sede di documenti.
Quanto al profilo di rischio, come già evidenziato, è stato comunicato a partire dal mese di gennaio 2022 il passaggio del profilo di rischio dell'investimento da medio-basso a medio.
Ciò rende palese come difetti l'inescusabilità dell'errore.
Quanto al dolo, reputa il Tribunale come la documentazione agli atti e le considerazioni espresse in relazione alla condotta serbata dalle convenute escludano in radice la ricorrenza dei relativi presupposti.
Consegue il rigetto di tutte le domande dell'attrice.
Le spese di giudizio – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica nella persona del giudice Carmela Gallina definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda volta alla risoluzione del contratto di investimento;
pagina 12 di 13 2. rigetta le ulteriori domande;
3. condanna l'attrice a rimborsare alle convenute Parte_1 [...]
e le spese di lite liquidate per ciascuna in Controparte_4 Controparte_5
€ 22.426 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15 % nonché I.V.A.
e C.P.A.
Milano, 8 gennaio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22341/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
MARCHE, 1/3 00187 ROMA presso l'Avvocato ANGELOZZI GIULIA, che la/lo rappresenta e difende ATTORE
(C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO P.IVA_2 presso l'Avvocato ZITIELLO LUCA (C.F. CP_2 Controparte_3
) elettivamente domiciliato in VIA DEL CONSOLATO, 6 00186 ROMA P.IVA_3 presso l'Avvocato SERRA MASSIMO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
pagina 1 di 13 Motivi di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_4
– rispettivamente nella veste di collocatore e soggetto emittente le Controparte_5
quote del fondo 12 mesi – chiedendo l'annullamento della sottoscrizione ex CP_2
art. 1427 c.c. per errore rilevante (in quanto essenziale e riconoscibile) e, in subordine, per dolo con condanna delle convenute – in via solidale tra loro e/o per quanto di ragione – alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di investimento e commissioni.
Ha chiesto altresì, previo accertamento delle responsabilità a qualsiasi titolo di CP_1
e/o , la declaratoria di risoluzione dei contratti con conseguente condanna
[...] CP_2
al risarcimento dei danni subiti per violazione degli obblighi contrattuali inerenti il collocamento nonché la gestione dell'investimento, oltre interessi legali dalla data del pagamento – attesa la malafede delle convenute – ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della proposizione dell'istanza di mediazione.
Laddove accolta la diversa domanda risarcitoria, ha chiesto l'applicazione degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della domanda.
In entrambi i casi ha chiesto la rivalutazione attesa la qualifica di imprenditore commerciale rivestita.
Entrambi i convenuti hanno contestato la fondatezza delle domande concludendo per il rigetto e, in via subordinata, hanno chiesto di quantificare il risarcimento in base alla diversa misura di responsabilità di ciascuno previo accertamento del concorso colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di risoluzione Controparte_5
atteso l'intervenuto recesso dell'investitore in data antecedente all'introduzione del giudizio.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni riportate nell'epigrafe previo deposito degli scritti conclusivi nei termini di rito.
pagina 2 di 13 Le domande sono prive di fondamento.
Le contestazioni sono riportate sinteticamente come segue.
Al è contestata: Controparte_4
l'omessa diversificazione dell'investimento; la violazione degli obblighi di effettiva conoscenza dei prodotti finanziari e informativi;
l'errata valutazione di adeguatezza dell'investimento; l'omessa o comunque scarsa informazione resa nel corso dell'investimento.
Ad è contestata: Controparte_5
la violazione dei limiti imposti dal benchmark e dall'indicatore sintetico di rischio;
la violazione dei limiti di mandato sia per l'investimento in strumenti finanziari in divisa diversa dall'euro sia per la gestione valutaria non di copertura;
la complessiva mala gestio del Fondo.
Ad entrambi è contestata la responsabilità da prospetto, nei confronti della sub CP_6
specie di responsabilità solidale ex art. 94 del TUF.
Preliminarmente va dichiara inammissibile la domanda volta alla risoluzione del contratto di investimento atteso il pacifico recesso esercitato dall'attrice. Il rapporto è cessato sin dal 3.8.22 mediante il disinvestimento delle quote. sì da non potersi dichiarare la risoluzione di un contratto ormai inefficace già in data anteriore all'instaurazione del giudizio.
Quanto alle censure contestate al si rileva quanto segue. CP_1
Secondo la tesi attorea, quest'ultimo non avrebbe raccomandato di diversificare gli investimenti sì da violare la best practice, da intendersi quest'ultima come obbligo per l'intermediario di suggerire un paniere costituito da differenti strumenti finanziari al fine di mitigare il rischio.
L'assunto è infondato.
I fondi – quale quello in esame - per loro natura presentano intrinsecamente una diversificazione del sottostante costituendo un prodotto complesso e non un titolo unico pagina 3 di 13 come erroneamente sostenuto dall'attrice. E' condivisibile, pertanto, quanto allegato dalla convenuta, ossia, che – tenuto conto degli obiettivi temporali dell'investimento, la scelta sia ricaduta su tale prodotto anche in considerazione dell'opportunità di contenere i costi, altrimenti maggiori laddove rapportati a plurime operazion.
Non è fondata, inoltre la censura inerente l'allegato conflitto di interessi.
Al di là della genericità dell'assunto, si rileva che il “documento informativo precontrattuale” consegnato all'attrice (prodotto sub. doc. n. 7 dalla convenuta) riporta la
“policy sintetica per l'individuazione e la gestione dei confitti di interesse”.
Consegue il rigetto della censura.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla violazione degli obblighi di effettiva conoscenza dei prodotti finanziari e informativi.
Si deve premettere che ai sensi dell'art. 21 T.U.F. l'intermediario ha l'obbligo di operare in modo che gli investitori siano sempre adeguatamente informati. Nel caso di specie l'obbligo suddetto può dirsi rispettato in quanto il convenuto ha fornito CP_4
all'attrice la raccomandazione personalizzata del 28.6.21 contenente il Modulo di sottoscrizione nonché la Scheda Titolo e il Key Investor Information Document (KIID).
Tale documentazione – prodotta sub doc. 31 – reca la sottoscrizione del legale rappresentante dell'attrice sì da non potersi dubitare dell'effettiva conoscenza o conoscibilità da parte della stessa delle caratteristiche del prodotto consigliato.
Nemmeno può essere accolta l'eccezione relativa all'errata valutazione di adeguatezza dell'investimento.
L'art. 40 del Regolamento Intermediari in tema di adeguatezza prescrive che “al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
pagina 4 di 13 a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.”
Tale disposizione deve indubbiamente applicarsi al contratto in esame in quanto avente ad oggetto l'attività di consulenza.
In primo luogo risulta che il abbia effettuato la prescritta profilatura CP_4
dell'attrice (doc. 7 prodotto dalla stessa qualificato come “Caratteristiche del cliente”) nonché del legale rappresentante (doc. 6). Persona_1
Riguardo all'idoneità della profilatura va posto l'accento sulla documentata pregressa conoscenza degli strumenti finanziari da parte di quest'ultima: sono stati prodotti sia due contratti di consulenza in materia di investimenti sottoscritti nel 2008 e nel 2011, sia due contratti aventi ad oggetto la ricezione e la trasmissione di ordini sottoscritti nel 2007 e nel 2010. Parimenti la società attrice risulta aver sottoscritto due contratti di consulenza nel 2009 e nel 2011.
Le circostanze riportate sono idonee a smentire l'assunto secondo cui “mai Per_1
aveva fatto investimenti di tale sorta né personalmente, né per conto di
[...] [...]
. Pertanto, l'attrice – sebbene qualificata come cliente retail – era un investitore Pt_1
abituale in strumenti finanziari come attestato dall'entità e dalla frequenza delle operazioni in fondi comuni di investimento nonché in fondi specifici obbligazionari.
Non può dubitarsi, dunque, del consistente grado di conoscenza della materia, della dimestichezza con i mercati finanziari e con la connessa operatività sì da risultare intellegibile lo strumento finanziario proposto.
E' stata inoltre allegata l'omessa o, comunque, non adeguata informazione nel corso del rapporto.
In realtà non è ravvisabile alcun obbligo di monitoraggio nel corso dell'investimento da parte del consulente, come evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
4602/2017 di cui si riporta il seguente passaggio: “L'inesistenza di un obbligo della
pagina 5 di 13 banca quanto all'ulteriore svolgimento dell'attività di consulenza (nel periodo, cioè successivo all'acquisto del titolo) si ricava dalla disciplina circa l'estensione degli obblighi informativi, in capo all'intermediario stesso, nel caso di servizi di esecuzione, di ricezione e trasmissione di ordini. Infatti, l'art. 53 reg. Consob n. 16190/2007 prevede che, nei servizi diversi dalla gestione di portafogli, gli intermediari forniscano prontamente al cliente, su supporto duraturo "le informazioni essenziali riguardanti
l'esecuzione dell'ordine" e, su richiesta del cliente, "informazioni circa lo stato del suo ordine".
A riscontro il convenuto ha correttamente richiamato la clausola di cui CP_4
all'art.
2.12 secondo cui “La valutazione di adeguatezza viene resa solo nel momento del conferimento dell'ordine del cliente e non è oggetto di verifica successiva.”
Tanto premesso in linea generale, rileva il Tribunale come l'intervenuta indubbia modifica del prodotto finanziario a causa della mutata gestione del sottostante da parte dell'emittente necessitasse di una nuova verifica sull'adeguatezza del prodotto.
Né vale ad escludere tale conclusione il riferimento effettuato dalla banca alle numerose clausole volte a circoscrivere la responsabilità: pur concordandosi con la qualificazione dell'obbligazione posta a suo carico in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato, è indubbio che la diligenza nell'adempimento rappresenti una regola cardine.
Ciò comporta che lo svolgimento del servizio, sia in origine che nel corso del rapporto, va valutato in termini di conformità al grado richiesto ad un operatore qualificato.
Tale riscontro risulta comunque positivo per le circostanze che seguono.
Il rendiconto titoli del 10.1.22 prodotto dal convenuto come doc. 34 reca CP_4
evidenza non solo dell'aggiornamento del profilo di rischio dell'investimento – passato da medio-basso a medio – ma lo inquadra nel dettagliato report del monitoraggio inerente l'adeguatezza del portafoglio. In particolare, richiamata l'originaria profilatura
MIFID risalente al 24.6.21, gli esiti del rinnovato controllo risultano positivi sotto tutti i profili come di seguito: profilo di rischio assegnato: medio;
obiettivo temporale: lungo termine;
obiettivo di investimento: dinamico.
pagina 6 di 13 Pertanto, la banca non si è limitata a segnalare l'aumento di rischiosità del Fondo, ma ha provveduto altresì a valutare la corrispondenza alle sue mutate caratteristiche: ciò evidenzia l'adempimento dell'obbligo previsto dall'art.
2.6 del contratto secondo cui “La
Banca adotterà, nella valutazione di adeguatezza, un approccio basato sul confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall'altro, a quelle dello strumento o prodotto finanziario o del servizio di investimento oggetto della raccomandazione”.
Va altresì rilevato che tale comunicazione fa seguito a quella precedentemente inviata dall'emittente (di cui al doc. 28 dalla stessa prodotto) in data Controparte_5
19.7.21 che ha ad oggetto le delibere adottate dal CdA per la modifica del regolamento di gestione con indicazione analitica degli elementi rettificati.
A ciò deve aggiungersi l'incontro tenutosi in data 15.11.21 – circostanza incontestata – presso la filiale della ove le parti hanno discusso dell'investimento e delle CP_6
intervenute modifiche di gestione.
Il complesso delle circostanze fattuali smentisce, pertanto, la censura di inadempimento.
Va infine disattesa la contestazione dell'attrice riguardo al mancato invio ed alla conseguente ricezione della documentazione da parte della CP_6
Ciò alla luce della specifica pattuizione che esonerava quest'ultima da tale modalità: secondo quanto riportato nel doc. 38 prodotto dalla banca, le parti avevano convenuto che - a far data dal 25.6.21 - le comunicazioni sarebbero state rese al cliente tramite supporto elettronico con conseguente interruzione della precedente modalità di invio dei documenti cartacei. Da tale momento, dunque, l'attrice era onerata dell'accesso al proprio home banking al fine di tenersi aggiornata.
La contestazione costituita dalla mancata conoscenza del documento, avrebbe potuto ritenersi fondata solo se fosse stato allegato e documentato il mal funzionamento ovvero l'impossibilità di accesso alla piattaforma.
pagina 7 di 13 Quanto riportato vale a superare l'ulteriore doglianza relativa alla ricezione tardiva del documento 29, inviato all'attrice in data 27.9.22 a seguito di sua specifica richiesta, come emerge dalle mail prodotte dalla stessa attrice sub doc. 60.
Riguardo alle contestazioni sollevate nei confronti della convenuta Controparte_5
si rileva quanto segue.
In primo luogo è allegata la violazione dei limiti imposti dal benchmark e dall'indicatore sintetico di rischio.
L'assunto è infondato.
Come correttamente evidenziato, l'emittente era abilitato a discostarsi dal benchmark in maniera rilevante, non avendo il Fondo l'obiettivo di replicarne il rendimento come da
KIID allegato.
Parimenti nella sezione titolata Profilo di rischio e di rendimento si poneva l'accento sulla circostanza che “L'indicatore sintetico di rischio rappresenta la volatilità storica annualizzata del benchmark, posto che il fondo dal 10 aprile 2019 ha cambiato politica di investimento e i risultati passati non sono significativi” e più avanti il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è qualificato come rilevante.
E' infondata anche la contestazione relativa alla violazione dei limiti di mandato per l'avvenuto investimento sia in strumenti finanziari in divisa diversa dall'euro che per la gestione valutaria non di copertura.
Il perimetro entro il quale si colloca il mandato è analiticamente tracciato nel modulo di sottoscrizione facente parte della raccomandazione personalizzata: tale documento – debitamente sottoscritto dall'attrice ed inviato successivamente ad Controparte_5
per accettazione – prevede che la stessa assuma la veste di partecipante del fondo e che sia soggetta alle obbligazioni del mandato. Controparte_5
Cont Sul punto l'art 36 T.U.F. comma 3 prevede che “La che ha istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.”
pagina 8 di 13 La gestione complessiva dell'investimento risulta conforme al perimetro riportato sì da escludersi ogni responsabilità dell'emittente.
Non può configurarsi nemmeno la responsabilità per mala gestio in quanto l'attività è risultata coerente alla politica di investimento indicata nel KIID, nel Prospetto e nel
Regolamento né sono emerse operazioni manifestamente irragionevoli tenuto conto della congiuntura riferibile al biennio 2021 - 2022.
Si richiama sul punto l'orientamento già espresso da questo Tribunale nella sentenza
15883/2022 secondo cui “le obbligazioni inerenti alla gestione del Fondo, sono indubbiamente obbligazioni di mezzi e non di risultato;
l'investitore non è legittimato a Contr sindacare le scelte gestionali compiute dalla , tenuto conto dell'autonomia e indipendenza del gestore (come riconosciuto dalla normativa primaria e, in particolare, dagli artt. 1 lett. k e 36 comma 3 TUF)”.
Ciò vale in particolare per la censura afferente il mantenimento inalterato dell'esposizione nei paesi emergenti nonché nel comparto cinese.
Ad entrambi i convenuti è inoltre contestata la responsabilità da prospetto, quest'ultima nei confronti della sub specie di responsabilità solidale ex art. 94 T.U.F. CP_6
Quanto all'emittente il riferimento è rappresentato dal comma 5 il quale prevede che
“L'emittente o l'offerente, a seconda dei casi, nonché l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.”
Per il collocatore il riferimento è rappresentato dal comma 7 – applicabile ratione temporis - il quale prevede che “La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza
pagina 9 di 13 allo scopo di verificare che le informazioni contenute nel prospetto fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso”.
Tanto premesso, si rileva che la documentazione fornita all'investitore deve essere analizzata nel suo complesso, considerando altresì il Key Investor Information
Document (KID).
La disciplina relativa è contenuta nel Regolamento PRIIPs ossia il Regolamento (UE) n.
1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.11.14 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. L'art. 5 prevede che “Prima che un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio, l'ideatore di PRIIP redige, per tale prodotto, un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e pubblica il documento sul suo sito internet.”
Le informazioni che devono essere contenute in tale documento sono indicate dal successivo Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell'8.3.17, che integra il regolamento del 2014 per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti.
Ebbene, si ritiene che il KIID così come redatto dall'emittente sia conforme alla normativa di settore.
Le informazioni – né errate né fuorvianti – contenute al suo interno e nel prospetto specificano in dettaglio la natura dell'investimento e palesano i relativi rischi in senso coerente con la realtà ivi rappresentata.
Lo stesso prospetto nella sezione Politica di investimento e rischi specifici del Fondo reca il capoverso 21.1 Specifici fattori di rischio il quale è così articolato: Duration: il
Fondo ha una durata finanziaria tendenzialmente non inferiore a 6 mesi e non superiore
a 12 mesi. Paesi emergenti: il Fondo può investire in strumenti finanziari di emittenti dei paesi Emergenti. Rating: il Fondo può investire in strumenti finanziari con merito creditizio non “investment grade” o privi di rating.
pagina 10 di 13 Deve concludersi, pertanto, che l'insieme delle informazioni fornite nel Prospetto e nel
KIID consente di escludere in capo all'emittente qualsivoglia responsabilità per avere taciuto/omesso intenzionalmente o colposamente informazioni rilevanti circa il prodotto.
Analoga conclusione si impone per il collocatore.
La domanda volta ad accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di compravendita delle quote del Fondo in via principale perché concluso per errore rilevante (in quanto essenziale e riconoscibile) e – in subordine - per dolo è priva di fondamento.
Ai sensi dell'art. 1429 c.c. l'errore è essenziale “quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso, che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanza, deve ritenersi determinante del consenso”.
Secondo la tesi attorea l'errore sarebbe essenziale perché caduto sull'oggetto e/o sulla natura del contratto ovvero sulle qualità dell'oggetto della prestazione.
Il primo ricorrerebbe in quanto riteneva di sottoscrivere quote di un Fondo di liquidità area euro contrariamente alla reale natura dello stesso trattandosi di Fondo obbligazionario con investimento prevalente in paesi emergenti.
Il secondo ricorrerebbe perché riteneva trattarsi di un Fondo di liquidità tale da rappresentare un'alternativa al conto corrente così da poter essere utilizzato per la gestione della liquidità aziendale.
Sarebbe stato altresì riconoscibile dai convenuti attraverso la comparazione tra le informazioni contenute nella scheda titolo e quelle contenute nel KIID nonché nella documentazione informativa predisposta dalla Banca.
L'assunto è smentito dalla documentazione prodotta.
Infatti, nel KIID veniva specificato che “il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, sovranazionali, agenzie e, fino al 50% del totale delle attività, di emittenti societari appartenenti a qualsiasi settore”.
pagina 11 di 13 Si deve pertanto ritenere che l'attrice fosse a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo - della natura obbligazionaria del Fondo diversamente da quanto sostenuto. Né può attribuirsi – come preteso – alcuna rilevanza alle informazioni fornite in forma orale nel corso della consulenza, attesa l'indubbia prevalenza – quand'anche fondata la circostanza – di quanto riportato in sede di documenti.
Quanto al profilo di rischio, come già evidenziato, è stato comunicato a partire dal mese di gennaio 2022 il passaggio del profilo di rischio dell'investimento da medio-basso a medio.
Ciò rende palese come difetti l'inescusabilità dell'errore.
Quanto al dolo, reputa il Tribunale come la documentazione agli atti e le considerazioni espresse in relazione alla condotta serbata dalle convenute escludano in radice la ricorrenza dei relativi presupposti.
Consegue il rigetto di tutte le domande dell'attrice.
Le spese di giudizio – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica nella persona del giudice Carmela Gallina definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda volta alla risoluzione del contratto di investimento;
pagina 12 di 13 2. rigetta le ulteriori domande;
3. condanna l'attrice a rimborsare alle convenute Parte_1 [...]
e le spese di lite liquidate per ciascuna in Controparte_4 Controparte_5
€ 22.426 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15 % nonché I.V.A.
e C.P.A.
Milano, 8 gennaio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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