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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 716/2024
All'udienza del 11/02/2025, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono comparsi mediante connessione da remoto tramite l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams: per la parte ricorrente, l'Avv. VENTRIGLIA LUIGI per la parte convenuta la dott.ssa ; Per_1
Parte resistente chiede che alla presente causa venga riunito il procedimento RG n. 754/2024, chiamato all'odierna udienza e pendente avanti lo stesso giudice.
L'avv Ventriglia nulla osserva
Il Giudice ritenuti sussistenti i presupposti di legge riunisce alla presente causa il procedimento numero: R. G. n. 754/2024.
La dr insiste per la nullità del ricorso come eccepita nelle memoria. Per_1
L'avv Ventriglia contesta la nullità rilevando che i contratti per i quali si richiede il bonus sono stati allegati e indicati nella narrativa del ricorso e che per mero errore materiale nelle conclusioni è stato richiesto il bonus a decorrere dal 2015/2016.
Il giudice invita i difensori alla discussione e si ritira in camera di consiglio e decide come da motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 716/2024 R.G. promossa da:
C. F. , cui è stata riunita la causa civile di I Parte_1 C.F._1
grado iscritta con n. R. G. n. 754/2024 rispettivamente promossa da:
, C.F. Parte_2 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. VENTRIGLIA LUIGI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Via San Vito n. 48 ad Agrigento;
RICORRENTI
Contro
(C. F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
in carica pro tempore, rappresentato e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa dalla dott.ssa Maria Isernia e dalla dott.ssa Persona_2 Per_3 funzionarie in servizio presso l'Uff. XII – Ambito Territoriale di Pavia, Piazza Italia n. 4
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica del docente – docenti con contratti a termine
Conclusioni di parte ricorrente
Come proposte nei ricorsi introduttivi.
Conclusioni di parte resistente
Come dedotte nelle comparse di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015. Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma 122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzi tutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva. Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto (-dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, e nell'art. 64 del medesimo Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal
Contratto Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia
Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l.
n. 107/2015 spetta: 1) Ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti CP_1 di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4)
l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento e che sussiste l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di garantire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In base a tali presupposti, può dunque riconoscersi il diritto dellei ricorrenti all'assegnazione del bonus economico come di seguito specificato:
− per gli a. s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
− per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022. Parte_2
Va respinta la eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum sollevata dalla convenuta. Se è vero che nelle conclusioni di entrambi i ricorsi si chiede di “accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2015/16” e poi si chiede il riconoscimento della carta docente per la somma di 1.500,00€ per una di 1000 euro per l'altra, nella narrativa dei ricorsi sono esattamente individuati i contratti per i quali si richiede il bonus, contratti depositati unitamente ai ricorsi.
Quindi non sussiste alcuna incertezza circa la pretesa azionata in giudizio e le ragioni di fatto a sostegno dell'oggetto. Certamente sussiste un errore materiale nelle conclusioni dei ricorsi che non ne inficia la validità.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente, come di seguito specificato:
− per gli a. s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
− per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022; Parte_2 condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna, altresì, il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_2 rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi €780,00 per compenso professionale, € 21,50 per C.U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatario.
Pavia, 11/02/2025
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 716/2024
All'udienza del 11/02/2025, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono comparsi mediante connessione da remoto tramite l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams: per la parte ricorrente, l'Avv. VENTRIGLIA LUIGI per la parte convenuta la dott.ssa ; Per_1
Parte resistente chiede che alla presente causa venga riunito il procedimento RG n. 754/2024, chiamato all'odierna udienza e pendente avanti lo stesso giudice.
L'avv Ventriglia nulla osserva
Il Giudice ritenuti sussistenti i presupposti di legge riunisce alla presente causa il procedimento numero: R. G. n. 754/2024.
La dr insiste per la nullità del ricorso come eccepita nelle memoria. Per_1
L'avv Ventriglia contesta la nullità rilevando che i contratti per i quali si richiede il bonus sono stati allegati e indicati nella narrativa del ricorso e che per mero errore materiale nelle conclusioni è stato richiesto il bonus a decorrere dal 2015/2016.
Il giudice invita i difensori alla discussione e si ritira in camera di consiglio e decide come da motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 716/2024 R.G. promossa da:
C. F. , cui è stata riunita la causa civile di I Parte_1 C.F._1
grado iscritta con n. R. G. n. 754/2024 rispettivamente promossa da:
, C.F. Parte_2 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. VENTRIGLIA LUIGI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Via San Vito n. 48 ad Agrigento;
RICORRENTI
Contro
(C. F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
in carica pro tempore, rappresentato e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa dalla dott.ssa Maria Isernia e dalla dott.ssa Persona_2 Per_3 funzionarie in servizio presso l'Uff. XII – Ambito Territoriale di Pavia, Piazza Italia n. 4
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica del docente – docenti con contratti a termine
Conclusioni di parte ricorrente
Come proposte nei ricorsi introduttivi.
Conclusioni di parte resistente
Come dedotte nelle comparse di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015. Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma 122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzi tutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva. Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto (-dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, e nell'art. 64 del medesimo Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal
Contratto Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia
Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l.
n. 107/2015 spetta: 1) Ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti CP_1 di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4)
l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento e che sussiste l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di garantire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In base a tali presupposti, può dunque riconoscersi il diritto dellei ricorrenti all'assegnazione del bonus economico come di seguito specificato:
− per gli a. s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
− per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022. Parte_2
Va respinta la eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum sollevata dalla convenuta. Se è vero che nelle conclusioni di entrambi i ricorsi si chiede di “accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2015/16” e poi si chiede il riconoscimento della carta docente per la somma di 1.500,00€ per una di 1000 euro per l'altra, nella narrativa dei ricorsi sono esattamente individuati i contratti per i quali si richiede il bonus, contratti depositati unitamente ai ricorsi.
Quindi non sussiste alcuna incertezza circa la pretesa azionata in giudizio e le ragioni di fatto a sostegno dell'oggetto. Certamente sussiste un errore materiale nelle conclusioni dei ricorsi che non ne inficia la validità.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente, come di seguito specificato:
− per gli a. s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
− per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022; Parte_2 condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna, altresì, il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_2 rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi €780,00 per compenso professionale, € 21,50 per C.U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatario.
Pavia, 11/02/2025
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari