TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.12315/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice;
Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/11/2025 da
(C.F. , nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_1 C.F._1
residente a [...], architetto, laureato in architettura, rappresentato e difeso dall'avv. Micol Amendolagine (C.F. del Foro di Milano, presso cui ha eletto C.F._2
domicilio telematico all'indirizzo PEC Email_1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1 C.F._3
residente a [...]3D, casalinga, laureata in architettura, rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Custode (C.F. del Foro di Milano, presso cui ha eletto C.F._4
domicilio telematico all'indirizzo PEC Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia il 28 settembre 1991, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia al n. 39 Parte II Serie A Uff. n. 7 anno 1991 e trascritto nel Comune di Como al n. 203 Parte II Serie B anno 1991 e nel Comune Pavia al n. 164
Parte II Serie B anno 1991.
In regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/11/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Assegno di mantenimento, assicurazione medico - sanitaria e rimborso spese borsuali in favore della moglie
1.1. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento di , la Parte_1 Controparte_1
somma mensile di € 3.000,00 comprensiva di contributo forfettario per le vacanze che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso cumulativo per separazione e divorzio, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al
31.12.2026 (prima rivalutazione);
1.2. sino ai limiti massimi di età previsti nella polizza medica AON a suo tempo attivata in favore di
(75 anni), si obbliga a stipulare entro il mese successivo alla data di Controparte_1 Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso e a pagare il premio annuale dovuto per analoga polizza stipulata con ai fini della copertura assicurativa di , come da Controparte_2 Controparte_1
preventivo di polizza allegato;
1.3. a seguito del pagamento dell'ultima rata fissa di € 326,39 scadente il 29.7.2027 relativa al finanziamento contratto da per l'acquisto dell'autovettura BMW 216d Active Tourer Parte_1
Advantage tg FY833TE intestata alla moglie, il predetto si obbliga a corrispondere a Controparte_1
- a titolo di spese borsuali - per i suoi spostamenti l'importo mensile fisso di € 500,00 che dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese e sino a quando sarà dovuto l'assegno di mantenimento;
1.4. si obbliga, ora per allora, e cioè per quando percepirà la pensione, a comunicare Controparte_1
per iscritto al marito la data di maturazione del diritto alla pensione e gli aggiornamenti che subirà la pensione entro un mese dal verificarsi di ciascun evento. La riduzione dell'assegno di mantenimento sarà pari all'importo netto percepito da a tale titolo con decorrenza Controparte_1
dal mese di maturazione del diritto alla pensione e dei relativi aggiornamenti;
2. Debiti tributari e previdenziali accumulati durante la convivenza dei coniugi
2.1. con riferimento ai debiti tributari accumulati durante la convivenza dei coniugi con la Direzione
Provinciale di Venezia 1 - Ufficio territoriale - iscritti a ruolo a nome di e oggetto di Controparte_1
definizione agevolata mediante rateazione trimestrale variabile attualmente di € 1.113,48 e per cui sono ancora dovute le rate scadenti dal 30.11.2025 al 30.11.2027, si obbliga al Parte_1 pagamento delle suddette rate facendo ottenere a l'estinzione del debito alla Controparte_1
prevista data del 30.11.2027, unitamente alle ricevute di volta in volta pagate;
2.2. con riferimento al debito di € 13.747,86 per contributi previdenziali accumulato da CP_1
con - dall'anno 2007 all'anno 2015, periodo in cui ha ridotto l'attività
[...] CP_3
professionale per dedicarsi alla famiglia e alla cura delle quattro figlie nate dall'unione - debito oggetto di rateazione stipulata con il delegato alla riscossione da e per cui CP_4 Parte_1
sono ancora dovute rate - fisse mensili di € 615,86 scadenti dal 25.11.2025 al 25.10.2026, Pt_1
si obbliga a estinguere il detto debito entro la data del 25.10.2026 e, pertanto, a pagare le
[...]
rate alle scadenze pattuite nel piano di rientro, facendo ottenere a l'estinzione del Controparte_1
debito alla prevista data del 25.10.2026, unitamente alle ricevute di volta in volta pagate;
2.3. con riferimento al residuo debito accumulato con da nel detto CP_3 Controparte_1
periodo in cui si dedicava alla famiglia e alla cura delle figlie, ed attualmente in rateazione presso
Agenzia delle Entrate, si obbliga a corrispondere a , sino a estinzione Parte_1 Controparte_1
del debito, la somma mensile di € 240,00 destinata a consentire il pagamento dei seguenti piani di ammortamento : il primo comportante una rateazione mensile fissa di € 53,05 per cui CP_3
sono ancora dovute le rate scadenti dal 19.11.2025 al 19.9.2027; il secondo comportante una rateazione mensile variabile ed attualmente di € 178,23 per cui sono ancora dovute le rate dal
10.11.2025 al 10.04.2028;
3. Altre Disposizioni Patrimoniali
3.1. le Parti si danno atto che la casa coniugale non esiste più e che il mobilio e gli arredi in comproprietà sono già stati divisi tra le stesse, rimossa ogni reciproca pretesa al riguardo;
3.2. con riferimento all'ipoteca iscritta in data 4.4.2012 sull'immobile di via Solferino n.25 a Milano, attestante la posizione di debitore di e di terzo datore di ipoteca di , Parte_1 Controparte_1
che ne è proprietaria, si obbliga a pagare: i) le residue rate di mutuo contratte con il Parte_1
Banco di Desio e della Brianza spa nel rispetto delle scadenze del piano di ammortamento allegato, con ultima rata fissata al 10.4.2028; ii) a estinguere il debito nel detto termine del 10.4.2028 e a cancellare l'ipoteca a sue spese;
3.3. nel caso voglia vendere l'immobile prima del 10.4.2027, originario termine di Controparte_1
scadenza del piano di ammortamento, poi rinegoziato dal marito al 10.4.2028, l'acquirente estinguerà o si accollerà il mutuo residuo, con liberazione di da qualsivoglia obbligo Parte_1
nei confronti dell'ente mutuante. Resta inteso che in caso di vendita successiva al 10.4.2027 Pt_1 dovrà estinguere l'importo restante del mutuo in un'unica soluzione liberando l'immobile in
[...]
questione dal vincolo ipotecario a sue spese;
3.4. le Parti si danno atto che la casa familiare di Londra in Redcliffe Square è stata venduta e che per la destinazione della somma derivante da tale vendita (€ 648.492.34) le parti unitamente alle loro figlie, tutte maggiorenni, hanno sottoscritto un accordo in data 20.12.2023 prevedente il trasferimento, senza corrispettivo, di diritti reali e lo svincolo (già eseguito) della garanzia costituita con il deposito della somma di € 100.000,00 donata a dalla di lei madre per la Controparte_1
ristrutturazione del detto immobile. Il tutto come di seguito indicato;
3.5. in conformità al predetto accordo del 20.12.2023 l'operazione di trasferimento viene inserita tra le condizioni patrimoniali della presente separazione e, pertanto, si obbliga: Parte_1
A. a trasferire senza corrispettivo e con spese notarili e oneri a suo carico, a - entro Controparte_1
20 giorni lavorativi dalla pubblicazione della sentenza di separazione - l'usufrutto vitalizio dell'unità immobiliare di sua proprietà, costituita dall'appartamento con pertinenziale cantina, il tutto facente parte del fabbricato sito in Milano, via Della Moscova n. 46/3d, identificato al Catasto Fabbricati come segue: Comune Milano - Z.C.1, foglio 311 (trecentoundici), mappale 371 (trecentosettantuno), subalterno 720 (settecentoventi), via della Moscova n. 46/3, piano 3, Cat. A/2, Cl 4, 5,5 vani, superficie catastale totale 101 mq, escluse aree scoperte 98 mq. R.C.E.1533,88; mappale 371
(trecento settantuno), subalterno 721 (settecento ventuno), via della Moscova n. 46/3d, piano S2,
Cat. C/2, CI3, 8 mq, superficie catastale totale 10 mq, R.C.E.20,25 (subalterni 720 e 721 derivanti dal subalterno 22 medesimi foglio e mappale);
B. a trasferire, senza corrispettivo e con spese notarili e oneri a suo carico, la nuda proprietà dell'immobile di cui all'art.
3.5 A che precede, in quote uguali, alle figlie nate dall'unione, e, pertanto,
a:
(C.F.: ; Parte_2 C.F._5
(CF.: ); Parte_3 C.F._6
(C.F.: ); Parte_4 C.F._7
(C.F.: ; Parte_5 C.F._8
il trasferimento dovrà avvenire contestualmente - e cioè stesso giorno, stesso notaio - alla cessione dell'usufrutto vitalizio in favore della loro madre. L'immobile verrà trasferito gravato dall'ipoteca accesa a garanzia del rimborso del mutuo fondiario che sarà integralmente estinto a spese di Pt_1
come indicato al successivo art.
3.6. Tutte le detrazioni fiscali per le spese relative agli
[...]
interventi di cui all'art.16-bis del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, connesse all'efficientamento energetico e comunque relative all'immobile non saranno trasferite e rimarranno quindi a beneficio di Parte_1
3.6. con riferimento al mutuo fondiario contratto da per l'acquisto dell'immobile di via Parte_1
della Moscova n. 43/d a Milano, il predetto si obbliga: i) a corrispondere a Controparte_5
tutte le rate mensili di mutuo a tasso fisso ammontanti ad € 4.528,25 ciascuna, nel rispetto delle scadenze indicate nel piano di ammortamento allegato, con ultima rata fissata all'1.10.2039 e di cui all'atto notarile relativo all'ipoteca volontaria trascritta a garanzia del detto mutuo in data
18.9.2024, presso l'Ufficio Provinciale del Territorio-Milano I, reg. generale n. 60716, reg. particolare n. 9851; ii) a estinguere il mutuo entro la scadenza dell'ultima rata fissata all'1.10.2039 inviando a le ricevute rateali di volta in volta pagate, nonché a cancellare l'ipoteca a sue spese Controparte_1
e a liberare l'immobile da ogni vincolo;
3.7. a garanzia del debito contratto con Banco di Desio e della Brianza spa di cui all' ipoteca iscritta sull'immobile di via Solferino n. 25 a Milano, si obbliga a mantenere attiva la polizza Parte_1
Protezione net Life e Net Insurance, allegata alla presente unitamente alla quietanza;
CP_6
assume analogo obbligo di mantenere attiva la polizza assicurativa per l'immobile di Parte_1
via della Moscova n. 46/3 a Milano, allegata alla presente unitamente alla quietanza e, almeno sei mesi prima della sua scadenza fissata al 1°.12.2036, si obbliga ad estenderla sino all'estinzione del mutuo, ovvero al 1°.10.2039;
3.8. a decorrere dalla data del rogito notarile previsto al precedente art. 3.5, le spese condominiali ordinarie dell'immobile di via della Moscova n. 46/3 a Milano, le spese di manutenzione ordinaria, le utenze e la TARI saranno a carico di;
Controparte_1
3.9. le Parti si impegnano a estinguere entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione il conto corrente cointestato n. 0740/00156468 acceso presso la filiale di via Rizzardi
n.64 a Marghera (VE) della;
CP_7
3.10. si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di concorso spese legali per la Parte_1
presente procedura, la somma di € 6.000,00 oltre CPA e IVA, di cui la metà sarà versata entro 15 giorni dal deposito del ricorso, dedotto l'acconto di € 740,00 già versato;
la seconda metà sarà versata entro 30 giorni dal deposito dell'istanza per la pronuncia della sentenza di divorzio. Le ulteriori spese della procedura si intendono compensate tra le Parti;
3.11. con il puntuale esatto adempimento degli obblighi assunti, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e che non avranno reciprocamente null'altro da chiedere e pretendere reciprocamente;
3.12. i coniugi si danno inoltre atto che l'estinzione di uno o più obblighi di pagamento assunti in base al presente ricorso non costituirà giustificato motivo per la revisione dell'assegno di mantenimento previsto per la moglie.
I coniugi sopra indicati, con il medesimo ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/11/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
A. quanto all'assegno di mantenimento, assicurazione medico - sanitaria, rimborso spese borsuali in favore della moglie: confermare le condizioni di separazione di cui agli articoli da 1.1 a 1.4 che precedono;
B. quanto ai Debiti tributari e previdenziali accumulati durante la convivenza dei coniugi: confermare le condizioni di separazione di cui agli articoli da 2.1 a 2.3 che precedono;
C. quanto alle Altre Disposizioni Patrimoniali: confermare le condizioni di cui agli articoli da 3.1 a
3.12 che precedono.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno confermato di volere rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, V co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario a Venezia il 28 settembre 1991;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) dà atto che le parti hanno concordato l'obbligo a carico del signor di Parte_1
corrispondere alla moglie a titolo di concorso spese legali per la procedura la somma di €
6.000,000 oltre CPA e IVA e che le ulteriori spese di procedura sono compensate tra le parti;
5) Spese di lite al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice;
Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/11/2025 da
(C.F. , nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_1 C.F._1
residente a [...], architetto, laureato in architettura, rappresentato e difeso dall'avv. Micol Amendolagine (C.F. del Foro di Milano, presso cui ha eletto C.F._2
domicilio telematico all'indirizzo PEC Email_1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1 C.F._3
residente a [...]3D, casalinga, laureata in architettura, rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Custode (C.F. del Foro di Milano, presso cui ha eletto C.F._4
domicilio telematico all'indirizzo PEC Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia il 28 settembre 1991, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia al n. 39 Parte II Serie A Uff. n. 7 anno 1991 e trascritto nel Comune di Como al n. 203 Parte II Serie B anno 1991 e nel Comune Pavia al n. 164
Parte II Serie B anno 1991.
In regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/11/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Assegno di mantenimento, assicurazione medico - sanitaria e rimborso spese borsuali in favore della moglie
1.1. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento di , la Parte_1 Controparte_1
somma mensile di € 3.000,00 comprensiva di contributo forfettario per le vacanze che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso cumulativo per separazione e divorzio, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al
31.12.2026 (prima rivalutazione);
1.2. sino ai limiti massimi di età previsti nella polizza medica AON a suo tempo attivata in favore di
(75 anni), si obbliga a stipulare entro il mese successivo alla data di Controparte_1 Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso e a pagare il premio annuale dovuto per analoga polizza stipulata con ai fini della copertura assicurativa di , come da Controparte_2 Controparte_1
preventivo di polizza allegato;
1.3. a seguito del pagamento dell'ultima rata fissa di € 326,39 scadente il 29.7.2027 relativa al finanziamento contratto da per l'acquisto dell'autovettura BMW 216d Active Tourer Parte_1
Advantage tg FY833TE intestata alla moglie, il predetto si obbliga a corrispondere a Controparte_1
- a titolo di spese borsuali - per i suoi spostamenti l'importo mensile fisso di € 500,00 che dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese e sino a quando sarà dovuto l'assegno di mantenimento;
1.4. si obbliga, ora per allora, e cioè per quando percepirà la pensione, a comunicare Controparte_1
per iscritto al marito la data di maturazione del diritto alla pensione e gli aggiornamenti che subirà la pensione entro un mese dal verificarsi di ciascun evento. La riduzione dell'assegno di mantenimento sarà pari all'importo netto percepito da a tale titolo con decorrenza Controparte_1
dal mese di maturazione del diritto alla pensione e dei relativi aggiornamenti;
2. Debiti tributari e previdenziali accumulati durante la convivenza dei coniugi
2.1. con riferimento ai debiti tributari accumulati durante la convivenza dei coniugi con la Direzione
Provinciale di Venezia 1 - Ufficio territoriale - iscritti a ruolo a nome di e oggetto di Controparte_1
definizione agevolata mediante rateazione trimestrale variabile attualmente di € 1.113,48 e per cui sono ancora dovute le rate scadenti dal 30.11.2025 al 30.11.2027, si obbliga al Parte_1 pagamento delle suddette rate facendo ottenere a l'estinzione del debito alla Controparte_1
prevista data del 30.11.2027, unitamente alle ricevute di volta in volta pagate;
2.2. con riferimento al debito di € 13.747,86 per contributi previdenziali accumulato da CP_1
con - dall'anno 2007 all'anno 2015, periodo in cui ha ridotto l'attività
[...] CP_3
professionale per dedicarsi alla famiglia e alla cura delle quattro figlie nate dall'unione - debito oggetto di rateazione stipulata con il delegato alla riscossione da e per cui CP_4 Parte_1
sono ancora dovute rate - fisse mensili di € 615,86 scadenti dal 25.11.2025 al 25.10.2026, Pt_1
si obbliga a estinguere il detto debito entro la data del 25.10.2026 e, pertanto, a pagare le
[...]
rate alle scadenze pattuite nel piano di rientro, facendo ottenere a l'estinzione del Controparte_1
debito alla prevista data del 25.10.2026, unitamente alle ricevute di volta in volta pagate;
2.3. con riferimento al residuo debito accumulato con da nel detto CP_3 Controparte_1
periodo in cui si dedicava alla famiglia e alla cura delle figlie, ed attualmente in rateazione presso
Agenzia delle Entrate, si obbliga a corrispondere a , sino a estinzione Parte_1 Controparte_1
del debito, la somma mensile di € 240,00 destinata a consentire il pagamento dei seguenti piani di ammortamento : il primo comportante una rateazione mensile fissa di € 53,05 per cui CP_3
sono ancora dovute le rate scadenti dal 19.11.2025 al 19.9.2027; il secondo comportante una rateazione mensile variabile ed attualmente di € 178,23 per cui sono ancora dovute le rate dal
10.11.2025 al 10.04.2028;
3. Altre Disposizioni Patrimoniali
3.1. le Parti si danno atto che la casa coniugale non esiste più e che il mobilio e gli arredi in comproprietà sono già stati divisi tra le stesse, rimossa ogni reciproca pretesa al riguardo;
3.2. con riferimento all'ipoteca iscritta in data 4.4.2012 sull'immobile di via Solferino n.25 a Milano, attestante la posizione di debitore di e di terzo datore di ipoteca di , Parte_1 Controparte_1
che ne è proprietaria, si obbliga a pagare: i) le residue rate di mutuo contratte con il Parte_1
Banco di Desio e della Brianza spa nel rispetto delle scadenze del piano di ammortamento allegato, con ultima rata fissata al 10.4.2028; ii) a estinguere il debito nel detto termine del 10.4.2028 e a cancellare l'ipoteca a sue spese;
3.3. nel caso voglia vendere l'immobile prima del 10.4.2027, originario termine di Controparte_1
scadenza del piano di ammortamento, poi rinegoziato dal marito al 10.4.2028, l'acquirente estinguerà o si accollerà il mutuo residuo, con liberazione di da qualsivoglia obbligo Parte_1
nei confronti dell'ente mutuante. Resta inteso che in caso di vendita successiva al 10.4.2027 Pt_1 dovrà estinguere l'importo restante del mutuo in un'unica soluzione liberando l'immobile in
[...]
questione dal vincolo ipotecario a sue spese;
3.4. le Parti si danno atto che la casa familiare di Londra in Redcliffe Square è stata venduta e che per la destinazione della somma derivante da tale vendita (€ 648.492.34) le parti unitamente alle loro figlie, tutte maggiorenni, hanno sottoscritto un accordo in data 20.12.2023 prevedente il trasferimento, senza corrispettivo, di diritti reali e lo svincolo (già eseguito) della garanzia costituita con il deposito della somma di € 100.000,00 donata a dalla di lei madre per la Controparte_1
ristrutturazione del detto immobile. Il tutto come di seguito indicato;
3.5. in conformità al predetto accordo del 20.12.2023 l'operazione di trasferimento viene inserita tra le condizioni patrimoniali della presente separazione e, pertanto, si obbliga: Parte_1
A. a trasferire senza corrispettivo e con spese notarili e oneri a suo carico, a - entro Controparte_1
20 giorni lavorativi dalla pubblicazione della sentenza di separazione - l'usufrutto vitalizio dell'unità immobiliare di sua proprietà, costituita dall'appartamento con pertinenziale cantina, il tutto facente parte del fabbricato sito in Milano, via Della Moscova n. 46/3d, identificato al Catasto Fabbricati come segue: Comune Milano - Z.C.1, foglio 311 (trecentoundici), mappale 371 (trecentosettantuno), subalterno 720 (settecentoventi), via della Moscova n. 46/3, piano 3, Cat. A/2, Cl 4, 5,5 vani, superficie catastale totale 101 mq, escluse aree scoperte 98 mq. R.C.E.1533,88; mappale 371
(trecento settantuno), subalterno 721 (settecento ventuno), via della Moscova n. 46/3d, piano S2,
Cat. C/2, CI3, 8 mq, superficie catastale totale 10 mq, R.C.E.20,25 (subalterni 720 e 721 derivanti dal subalterno 22 medesimi foglio e mappale);
B. a trasferire, senza corrispettivo e con spese notarili e oneri a suo carico, la nuda proprietà dell'immobile di cui all'art.
3.5 A che precede, in quote uguali, alle figlie nate dall'unione, e, pertanto,
a:
(C.F.: ; Parte_2 C.F._5
(CF.: ); Parte_3 C.F._6
(C.F.: ); Parte_4 C.F._7
(C.F.: ; Parte_5 C.F._8
il trasferimento dovrà avvenire contestualmente - e cioè stesso giorno, stesso notaio - alla cessione dell'usufrutto vitalizio in favore della loro madre. L'immobile verrà trasferito gravato dall'ipoteca accesa a garanzia del rimborso del mutuo fondiario che sarà integralmente estinto a spese di Pt_1
come indicato al successivo art.
3.6. Tutte le detrazioni fiscali per le spese relative agli
[...]
interventi di cui all'art.16-bis del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, connesse all'efficientamento energetico e comunque relative all'immobile non saranno trasferite e rimarranno quindi a beneficio di Parte_1
3.6. con riferimento al mutuo fondiario contratto da per l'acquisto dell'immobile di via Parte_1
della Moscova n. 43/d a Milano, il predetto si obbliga: i) a corrispondere a Controparte_5
tutte le rate mensili di mutuo a tasso fisso ammontanti ad € 4.528,25 ciascuna, nel rispetto delle scadenze indicate nel piano di ammortamento allegato, con ultima rata fissata all'1.10.2039 e di cui all'atto notarile relativo all'ipoteca volontaria trascritta a garanzia del detto mutuo in data
18.9.2024, presso l'Ufficio Provinciale del Territorio-Milano I, reg. generale n. 60716, reg. particolare n. 9851; ii) a estinguere il mutuo entro la scadenza dell'ultima rata fissata all'1.10.2039 inviando a le ricevute rateali di volta in volta pagate, nonché a cancellare l'ipoteca a sue spese Controparte_1
e a liberare l'immobile da ogni vincolo;
3.7. a garanzia del debito contratto con Banco di Desio e della Brianza spa di cui all' ipoteca iscritta sull'immobile di via Solferino n. 25 a Milano, si obbliga a mantenere attiva la polizza Parte_1
Protezione net Life e Net Insurance, allegata alla presente unitamente alla quietanza;
CP_6
assume analogo obbligo di mantenere attiva la polizza assicurativa per l'immobile di Parte_1
via della Moscova n. 46/3 a Milano, allegata alla presente unitamente alla quietanza e, almeno sei mesi prima della sua scadenza fissata al 1°.12.2036, si obbliga ad estenderla sino all'estinzione del mutuo, ovvero al 1°.10.2039;
3.8. a decorrere dalla data del rogito notarile previsto al precedente art. 3.5, le spese condominiali ordinarie dell'immobile di via della Moscova n. 46/3 a Milano, le spese di manutenzione ordinaria, le utenze e la TARI saranno a carico di;
Controparte_1
3.9. le Parti si impegnano a estinguere entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione il conto corrente cointestato n. 0740/00156468 acceso presso la filiale di via Rizzardi
n.64 a Marghera (VE) della;
CP_7
3.10. si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di concorso spese legali per la Parte_1
presente procedura, la somma di € 6.000,00 oltre CPA e IVA, di cui la metà sarà versata entro 15 giorni dal deposito del ricorso, dedotto l'acconto di € 740,00 già versato;
la seconda metà sarà versata entro 30 giorni dal deposito dell'istanza per la pronuncia della sentenza di divorzio. Le ulteriori spese della procedura si intendono compensate tra le Parti;
3.11. con il puntuale esatto adempimento degli obblighi assunti, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e che non avranno reciprocamente null'altro da chiedere e pretendere reciprocamente;
3.12. i coniugi si danno inoltre atto che l'estinzione di uno o più obblighi di pagamento assunti in base al presente ricorso non costituirà giustificato motivo per la revisione dell'assegno di mantenimento previsto per la moglie.
I coniugi sopra indicati, con il medesimo ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/11/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
A. quanto all'assegno di mantenimento, assicurazione medico - sanitaria, rimborso spese borsuali in favore della moglie: confermare le condizioni di separazione di cui agli articoli da 1.1 a 1.4 che precedono;
B. quanto ai Debiti tributari e previdenziali accumulati durante la convivenza dei coniugi: confermare le condizioni di separazione di cui agli articoli da 2.1 a 2.3 che precedono;
C. quanto alle Altre Disposizioni Patrimoniali: confermare le condizioni di cui agli articoli da 3.1 a
3.12 che precedono.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno confermato di volere rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, V co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario a Venezia il 28 settembre 1991;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) dà atto che le parti hanno concordato l'obbligo a carico del signor di Parte_1
corrispondere alla moglie a titolo di concorso spese legali per la procedura la somma di €
6.000,000 oltre CPA e IVA e che le ulteriori spese di procedura sono compensate tra le parti;
5) Spese di lite al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG