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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2494/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SA Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2494/2018 promoSA da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Battaglia Pamela ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Latina n. 18, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. , (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
) e (c.f. ), rappresentati e C.F._2 Controparte_3 C.F._3
difesi dall'avv. Vittucci Antonio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
Serafino Gualtiero n. 8, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ferraro e CP_4 C.F._4
dall'avv. Stefano Giove ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Regina
Margherita n. 278, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: nullità contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente pagina 1 di 19 riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_2
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
[...]
, e esponendo che: 1) in data 17 CP_2 Controparte_3 CP_1 CP_4
gennaio 2018, con atto di compravendita a rogito del notaio di Roma, Repertorio n. CP_4
3332/2316, le signore e , “ciascuna per i propri diritti e CP_2 Controparte_3
precisamente in ragione di un terzo indiviso ciascuna e solidalmente vendevano per una quota di comproprietà indivisa pari a due terzi (2/3), al signor che accetta ed acquista del CP_1
seguente immobile sito nel Comune di Terracina, Via Badino Vecchio, k, 5,400, località Badino,
Residence e precisamente: “piccolo manufatto di forma circolare (della superficie Parte_1
di circa mq. 11,33) con annessi wc (della superficie di mq. 2) e piccola corte, il tutto della superficie, tra coperto e scoperto, di circa metri quadrati 194 (centonovantaquattro), confinante con strada interna al Comprensorio per tre lati e ragioni della particella 1017 del foglio 122, salvo altri, censito al Catasto Fabbricati di Terracina al foglio 122, particella 3175 (già 1539), intera,
Via Badino piano T, zona unica, categoria C/2, classe 3, consistenza mq. 12, superficie catastale totale mq. 27, rendita Euro 44,00”; 2) all'articolo 1 del suddetto contratto veniva allegata una planimetria dell'immobile compravenduto, il notaio dichiarava e la parte venditrice confermava,
“che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'immobile oggetto dell'atto e che la planimetria depositata in Catasto, come sopra allegata, si riferisce all'immobile stesso, come individuato in atto e che l'intestazione catastale è aggiornata alle risultanze dei
Registri Immobiliari”; 3) ancora all'art. 1, la parte venditrice dichiarava, e la parte acquirente ne prendeva atto, che i dati catastali e la predetta planimetria erano conformi allo stato di fatto e in particolare che non sussistevano difformità tali da influire sul calcolo della rendita e/o tali da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
4) sempre all'articolo 1, il signor dichiarava espreSAmente di destinare l'immobile CP_1
oggetto dell'atto a servizio e, quindi, a pertinenza della casa di sua proprietà sita nel Comune di
Terracina, Via Badino Vecchio, km 5,400, nello stesso Residence Riva Azzurra, distinta con il numero 19/A, censita al Catasto Fabbricati al foglio 122 particella 809 sub 2 e particella 812 intera graffate;
5) all'articolo 3 la parte venditrice dichiarava e garantiva “di avere la piena titolarità dei diritti immobiliari oggetto dell'atto, ad eSA pervenuta in forza di sentenza del pagina 2 di 19 Tribunale Civile di Latina in data 21 luglio 2016, n. 1524/2016, pubblicata in data 22 luglio 2016,
RG n. 112/2016, Rep. N. 2564/2016 del 22 luglio 2016, trascritta a Latina il 23 settembre 2016 al n. 14335 di formalità e successiva trascrizione in rettifica eseguita in data 8 novembre 2016 al n.
16727 di formalità, sentenza dichiarativa di usucapione dell'immobile oggetto dell'atto in favore delle predette signore e , nonché del signor nato a CP_2 Controparte_3 CP_5
Roma il 4 agosto 1951”; 6) sempre all'articolo 3 le parti si davano atto “che l'immobile oggetto dell'atto era libero da pesi, censi, canoni, vincoli, privilegi anche di natura fiscale, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e che l'immobile risultava essere occupato in forza di un contratto di locazione per il quale non è stato pagato più il canone di locazione ed è in corso una causa di sfratto per morosità che sarà proseguita a cura e spese del nuovo acquirente, restando a carico di quest'ultimo tutte le spese legali”; 7) all'articolo 8 la parte venditrice, dichiarava, “a norma dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche ai sensi degli articoli 21 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000, che la costruzione del fabbricato di cui la porzione immobiliare oggetto del presente atto è parte, è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967” e dichiarava “altresì “che l'immobile è in regola con la vigente normativa urbanistica e che contro l'immobile stesso non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi della predetta legge n. 47/85 e successive proroghe e modificazioni”; 8) sempre all'articolo 8 inoltre dichiaravano le parti e il notaio ne prendeva atto “di avere provveduto all'accertamento della regolarità urbanistica sopra dichiarata per il tramite di tecnici di propria fiducia, esonerando me notaio da qualsiasi responsabilità in merito”.
Ciò posto, esponeva l'attrice che tutte le dichiarazione sopra riportate non corrispondevano a verità. In particolare, all'atto di compravendita era neceSArio allegare la planimetria della particella 3175 del foglio 122 e non quella della particella 1539, che era sempre stata intestata alla CO dei Proprietari di , ex Consorzio di Riva Azzurra di Parte_3
Badino; ed invero, poco tempo prima, esattamente in data 16 novembre 2017, era stata presentata all'Agenzia delle Entrate di Latina – Direzione Provinciale di Latina – Ufficio provinciale –
Territorio Servizi Catastali, l'istanza prot. n. LT 148728, con la quale veniva richiesta la soppressione della particella 1539 e la creazione della particella 3175 che il Catasto provvedeva erroneamente a sostituire senza accorgersi che la particella 3175 era già stata soppreSA dal
Catasto stesso in data 18 novembre 2015 con protocollo n. LT0219740 per duplicazione di pagina 3 di 19 mappale. Assumeva l'attrice che tale operazione era stata opportunamente posta in essere affinché si creasse una corrispondenza tra il titolo, ovvero la sentenza n. 1524/2016, pubblicata in data 22 luglio 2016, che aveva attribuito alle venditrici la proprietà della particella 3175, e quanto risultava al Catasto, laddove dalla visura storica della particella 3175, emergeva che in data 18 novembre 2015, quindi anche prima che la sentenza fosse emeSA, il Catasto aveva soppresso detta particella per duplicazione di mappale perché corrispondeva con la particella 1539.
Le signore quindi, avevano cercato in più occasioni e con varie operazioni di intestarsi il CP_2
chiosco con il terreno circostante, sicché, dopo aver costituito appositamente la particella 3175, non essendo riuscite a raggiungere un accordo con la CO per l'usucapione della detta area (con una mediazione instaurata nell'anno 2015 conclusasi con verbale negativo), avevano proposto un giudizio di usucapione nei confronti degli eredi di i quali, costituitisi Persona_1
in giudizio, riconoscevano quanto richiesto dagli attori e sopra descritto.
Rappresentava altresì che la particella 3175, oggetto dell'atto del 17 gennaio 2018, non poteva essere considerata pertinenza dell'abitazione in quanto non rientrante nell'area pertinenziale dell'immobile residenziale identificato catastalmente con “graffatura”: eSA era al di fuori della sede cortilizia dell'unità residenziale e separata dalla strada consortile, quindi non collegata in alcun modo. Nel caso in oggetto l'area pertinenziale era solo ed esclusivamente la particella 812, cioè l'area su cui sorgeva il villino acquistato dal signor nel 2016 . CP_1
Ancora, la sentenza n.1524/2016 era stata trascritta dalle con nota in data 23 settembre CP_2
2016 al n. 14335 di formalità, e la trascrizione aveva ad oggetto non quanto stabilito dalla sentenza, ovvero la particella 3175 del foglio 122, ma la particella 1539. Per tali motivi, visto che riportava erroneamente trascritto il terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 122 particella
1539, e il fabbricato distinto al Catasto fabbricati al foglio 122 particella 1539, cat. C/2, rispetto al titolo prodotto, appunto la sentenza n.1524/2016, riguardante invece terreno censito al Fg. 122
Part. 3175, a seguito di richiesta di chiarimenti, la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Latina, in data 08.11.2016, accertandosi dell'errore, emetteva una Nota di Trascrizione di
Rettifica – R.G. n° 23521 – R.Part. n°16727, intestando il terreno, oggetto di Sentenza, in conformità con il titolo prodotto, ovvero alle Testoni. Dopo ripetute richieste della CO, già Consorzio, anche su indicazione del Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina, di rettifica catastale riguardo il terreno e il fabbricato di sua proprietà ( Fg.122 – Part. 1539 e foglio
122 particella 1539 cat. C/2) in quanto erroneamente intestato ad altri in forza di suddetta pagina 4 di 19 sentenza che invece riguardava un terreno identificato con la part. 3175, con variazione del 6 marzo 2017, protocollo LT0024227, il Catasto inseriva la seguente annotazione: “inserimento giusta nota di trascrizione, prot. n. 16727 dell'08/11/2016 anziché prot. n. 14335 del 23/09/2016, istanza prot. n. 7512/2017”, intestandola alla “CO Proprietari Riva Azzurra di Badino” come risultava dalla visura storica della particella 1539. Dunque, le risultanze catastali, fino all'ultima variazione del Catasto a seguito dell'istanza presentata in data 16.11.2017, comprovavano la provenienza della particella 1539 dalla particella 792, di proprietà del ed erano il risultato di una serie di paSAggi che avevano dimostrato Parte_4
la corrispondenza dei titoli di proprietà esistenti con quanto recepito dal Catasto stesso.
Ad avviso dell'associazione attrice, la particella 3175 era inesistente perché, come si era accorto già il Catasto, corrispondeva con la particella 1539, di proprietà della “CO dei Proprietari di , ex “Consorzio di Riva Azzurra di Badino”, oggetto di due Parte_3
procedimenti ancora in corso presso il Tribunale di Latina: 1) il primo procedimento aveva ad oggetto l'usucapione della particella 1539 da parte del Parte_2
”, nel quale le signore e erano
[...] CP_2 CP_3
intervenute alla prima udienza in data 13 settembre 2016 e che era stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 settembre 2020; 2) il secondo procedimento era un giudizio di sfratto instaurato dalle signore e nei confronti del CP_2 Controparte_3
”, che appunto Parte_2
proponevano sfratto per morosità affermando di essere proprietarie della particella 1539 e che avevano concesso in locazione il chiosco con contratto sottoscritto nell'anno 2001.
Proseguiva l'attrice rappresentando che dalla documentazione esistente emergeva che la costruzione de “Il manufatto di forma circolare (della superficie di circa mq. 11,33) con annessi wc della superficie di mq 2”, oggetto dell'atto del 17 gennaio 2018, non era iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, ma detto manufatto era stato costruito in assenza di licenza e/o concessione edilizia nel 1969 così come risultava dalla domanda di sanatoria presentata ai sensi della legge 47/85, al Comune di Terracina, n. progressivo 0729475210, in data 30 settembre
1986, prot. n. 57418, da parte della signora , madre delle signore e Persona_2 CP_2
. Nel 1994, il Comune di Terracina emetteva l'ordinanza n. 687 in data 17 ottobre Controparte_3
1994, con la quale ordinava al Presidente del Circolo Velico con sede in Parte_1
Terracina in Via Badino Vecchia, di sospendere i lavori consistenti in una piattaforma di cemento pagina 5 di 19 al di sopra della quale era stato installato un box in lamiera, rilevando che in altra parte del lotto del terreno insistevano una struttura in muratura adibita a bagno ed un chiosco realizzato parte in muratura e parte in alluminio e vetro. Ancora, in data 4 maggio 1995, prot. n. 33375, la signora presentava una istanza di sanatoria per abusi edilizi e contestuale dichiarazione di Persona_2
atto di notorietà riguardante un locale w.c. in aderenza al fabbricato esistente per una superficie di mq 1,44. Nel 2005, con comunicazione prot. n. 86910, il Comune di Terracina richiedeva nuovamente documentazione integrativa tra cui copia del titolo di proprietà e schede catastali autenticate. Sottolineava la che nella domanda di sanatoria e anche nei successivi Parte_2
documenti non erano stati riportati gli identificativi catastali dell'area sulla quale erano posizionati il manufatto, il wc e il box in lamiera, e che l'area in questione non era una particella denominata, bensì parte della strada consortile, ovvero della particella 792, recintata ed utilizzata dall'associazione sin dal 1982 come deposito di piccole imbarcazioni ed il chiosco Parte_2
come sede sociale.
La mancata presentazione della documentazione richiesta, perché inesistente, faceva sì che il
Comune di Terracina dichiarasse l'improcedibilità delle domande di sanatoria e il conseguente diniego del rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria;
pertanto, il manufatto con annesso wc e il box in lamiera erano beni costruiti in assenza delle neceSArie autorizzazioni e l'atto con il quale erano stati trasferiti al signor era affetto da nullità in quanto avente ad CP_1
oggetto un immobile incommerciabile come stabilito dall' art. 40, secondo comma, della legge
47/85.
In diritto, parte attrice deduceva la nullità del contratto stipulato in data 17 gennaio 2018, repertorio n. 3332/2316 ex art. 40, II comma della L. 47/85, trattandosi di nullità assoluta, azionabile in ogni tempo e da chiunque ne avesse interesse. Difatti, le venditrici avevano reso dichiarazioni false, in quanto avevano dichiarato che la costruzione dell'immobile oggetto dell'atto era iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, che era in regola con la vigente normativa urbanistica e che non erano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi della legge 47/85 e che avevano provveduto ad accertare la regolarità urbanistica dichiarata attraverso tecnici di propria fiducia. Dalla documentazione reperita, tuttavia, si evinceva chiaramente che la costruzione del chiosco risaliva al 1969 e che erano state presentate due domande di sanatoria una nel 1986 e la seconda nel 1994.
pagina 6 di 19 In aggiunta, esponeva l'attrice che, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/85, il legislatore aveva scelto di sanzionare con la nullità gli atti che non assicurassero la conformità oggettiva e soggettiva, come quella della dichiarazione di conformità della sola planimetria catastale allo stato di fatto dell'immobile, dovendosi reputare nullo l'atto che non conteneva la dichiarazione di conformità anche ai dati catastali, limitandosi a fare menzione esclusiva della conformità alla planimetria catastale. Nel caso di specie, il notaio e le parti venditrici avevano falsamente dichiarato che i dati di identificazione catastale dell'immobile venduto riguardavano l'immobile oggetto dell'atto e che la planimetria depositata in Catasto, allegata all'atto, si riferiva all'immobile stesso, come individuato in atto e che l'intestazione catastale era aggiornata alle risultanza del Registri Immobiliari.
L'attrice sosteneva quindi la radicale nullità del contratto oggetto di causa, con conseguente responsabilità del Notaio, professionalmente obbligato nei confronti dei propri clienti a compiere con diligenza ogni indagine relativa gli atti di provenienza del bene oggetto del negozio. Se il notaio avesse esaminato attentamente e diligentemente le formalità relative alla particella 3175, avrebbe riscontrato le due note di trascrizione di cui una di rettifica e conseguentemente si sarebbe accorto anche di tutti i paSAggi avvenuti anche al Catasto e soprattutto che, ancor prima della sentenza del luglio 2016, la particella 3175 era stata soppreSA in data 18 novembre 2015 per una variazione d'ufficio visto che era stata costituita erroneamente dalle che la CP_2
particella 1539 a seguito dell'inserimento della giusta nota di trascrizione prot. n. 16727 dell'08/11/2016 anziché della n. 14335 del 23/9/2016, ritornava ad essere intestata alla
CO dei proprietari . Parte_3
In definitiva, l' atto di compravendita del 17 gennaio 2018, repertorio n. 3332/2316, a rogito del notaio di Roma, risultava affetto da gravi nullità relative alle dichiarazioni CP_4
urbanistiche e per falsa dichiarazione di congruità catastale, e il
[...]
aveva subito, a seguito dell'atto di Parte_2
compravendita del 17 gennaio 2018, un grave pregiudizio, poiché con tale atto i venditori avevano voluto sottrarre alla steSA il bene per cui pendeva il procedimento di usucapione.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, - accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita stipulato in data 17 gennaio 2018, repertorio n. 3332/2316; - condannare i convenuti al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
pagina 7 di 19 Si costituivano in giudizio , e , esponendo che CP_1 CP_2 Controparte_3
l'attrice era sempre stata affittuaria del terreno e del chiosco in questione, corrispondendo i canoni di locazione prima alla IG.ra , e poi ai suoi eredi e ciò fino al 2014, tanto Persona_2
che pendeva giudizio di sfratto per morosità avanti il Tribunale di Latina, RG 5331/2016, contro l'associazione qui attrice;
inoltre, contrariamente a quanto ex adverso asserito, il procedimento di usucapione intentato nei confronti della CO (ex Consorzio) pendente avanti Parte_1
il Tribunale di Latina, RG 2413/2016, era stato rinviato al 24.09.2020 per la precisazione delle conclusioni senza alcuna istruttoria, in quanto la CO non risultava mai essere stata titolare del terreno in parola, presso la ex Conservatoria di Latina. In via preliminare, eccepivano l'assoluta carenza di legittimazione ad agire in capo alla controparte, non avendo quest'ultima alcun interesse meritevole di tutela nel presente giudizio, atteso che il terreno era stato usucapito dagli eredi con la sentenza del Tribunale di Latina 21.07.2016 n. 1524/2016, paSAta in Per_2
giudicato e divenuta incontrovertibile. In merito all'individuazione catastale dell'immobile oggetto della compravendita a rogito del Notaio in data 17 gennaio 2018, CP_4
rep.n.3332/2316 e alla conformità soggettiva ed oggettiva dell'immobile stesso, ai sensi dell'art.29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, n.52, rilevavano che dalle visure ipotecarie eseguite dal Notaio non risultava alcuna trascrizione di domanda giudiziale da parte del
” per usucapione della particella 1539 o della particella Parte_2
3175; d'altra parte, la particella 3175 (che aveva sostituito la particella 1539) era stata usucapita con la predetta sentenza del 21 luglio 2016 dai signori eredi . CP_2 Per_2
Nel dettaglio, i convenuti precisavano che: -come risultava dalla visura storica del Catasto
Fabbricati della particella 3175 del 15 gennaio 2018 e, perciò, anteriore alla stipula dell'atto del
17 gennaio 2018, la particella 3175 del Foglio 122 del Catasto Fabbricati del Comune di
Terracina individuava correttamente l'immobile usucapito dalle venditrici signore CP_2
e per i due terzi (voltura d'ufficio del 21 luglio 2016 protocollo LT0148745 in atti dal CP_3
16/11/2017 per ripristino ditta cat. come da sentenza per usucapione trascr. 14335/2016-istanza
142006/2017 - n.13802.1/2017) ed era andata a sostituire la particella 1539 del Foglio 122 per
“Variazione del 16/11/2017 protocollo n.LT0148728 in atti dal 16/11/2017 bonifica identificativo catastale (n.39642.1/2017) di immobile;
- dalla predetta visura storica catastale risultava la variazione per “ditta priva di titolo legale reso pubblico” relativamente alla ditta “CO
Proprietari Riva Azzurra con sede in Terracina” (a conferma che neppure al catasto il terreno era pagina 8 di 19 mai risultato intestato alla CO); -la particella 1539 era stata, quindi, soppreSA dopo la predetta sentenza di usucapione e le relative trascrizioni, come risultava anche dalla visura al
Catasto Terreni del 15 gennaio 2018 per la particella 1539, dalla visura al Catasto Fabbricati del
15 gennaio 2018 per la particella 1539, dalla richiesta inevadibile del 1° giugno 2018 dell'estratto di mappa per la particella 1539 e dall'estratto di mappa dell'11 dicembre 2017 e del 1° giugno
2018 per la particella 3175; - le predette particelle 1539 e 3175 avevano quindi sempre individuato lo stesso immobile.
Quanto alla presunta nullità dell'atto, fatta discendere dalla circostanza che le venditrici avrebbero dichiarato il falso in ordine alla anteriorità al 1° settembre 1967 dell'inizio della costruzione dei due manufatti oggetto dell'atto stesso, rilevavano che: in sede di predisposizione della stipula, parte acquirente aveva esibito relazione di suo tecnico di fiducia, conservata nel fascicolo dell'atto, attestante che “il manufatto era già preesistente in data anteriore al 1° settembre 1967”; - a seguito di richiesta del Notaio di precisazioni, il suddetto tecnico, con mail del 14 dicembre 2017 , precisava che l'anteriorità al 1° settembre 1967 dell'inizio della costruzione concerneva entrambi i manufatti oggetto della compravendita (manufatto di forma circolare di superficie di mq.11,33 e WC di mq.2) ed, a tal fine, faceva riferimento a quanto da lui accertato e risultante al quarto punto della predetta relazione;
- sulla scorta di tale relazione tecnica, il Notaio riteneva sufficiente, per procedere alla stipula dell'atto, la suddetta dichiarazione di parte venditrice circa l'anteriorità al 1° settembre 1967 dell'inizio della costruzione, ai sensi del secondo comma dell'art.40 della legge n.47/1985; - come emerso successivamente, venivano presentate due domande di concessione in sanatoria per i due manufatti, venivano effettuati i relativi pagamenti degli interi importi dovuti a titolo di oblazione,
e le due domande non erano state dichiarate improcedibili (come risultava esplicitato e confermato anche nella seconda relazione del predetto tecnico in data 5 giugno 2018). Pertanto,
l'atto di compravendita del 17 gennaio 2018 era stato legittimamente ricevuto. Peraltro, in base alla nuove circostanze emerse, il Notaio, ritenendo suo dovere eliminare qualsiasi situazione di incertezza, ancorché allo stesso non imputabile, aveva contattato parte acquirente che, prontamente, aveva manifestato la sua volontà di confermare l'atto, sanandolo da qualsiasi rilievo formale e sostanziale. In data 5 giugno 2018, il Notaio aveva perciò ricevuto atto unilaterale di parte acquirente con cui la steSA confermava il precedente atto di compravendita, dichiarando la pagina 9 di 19 sua consapevolezza circa le due domande di condono, ai sensi del terzo comma dell'art.40 della legge n.47/1985.
Infine, eccepivano l'assoluta genericità ed infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice, e concludevano chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, e per quanto di sua competenza il G.I., disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
1- In via pregiudiziale accertare e dichiarare nullo l'atto di citazione per indeterminatezza del quantum e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
2- Sempre in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
3- Nel merito respingere la domanda attrice perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto e non provata;
4- In accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'attrice per azione persecutoria e comunque temeraria in danno dei convenuti e per l'effetto condannarla al pagamento delle ulteriori spese di lite ex art. 96 c.p.c., liquidate anche in via equitativa.
5- Con vittoria di spese, anche generali, competenze e onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio anche l'altra convenuta, Notaio eccependo in via CP_4
preliminare il difetto di interesse ad agire dell'attrice, atteso che la legittimazione generale all'azione di nullità, prevista dall'art. 1421 c.c., non esimeva l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto ed attuale interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c. e che, pertanto, l'azione steSA non era proponibile in difetto della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice onde evitare il verificarsi d'una lesione del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, mentre non rilevava l'intento di perseguire un fine generale d'attuazione della legge (peraltro nemmeno dedotto dall'attrice), né era sufficiente dedurre l'esigenza di rimuovere una situazione d'incertezza, occorrendo pur sempre dimostrare che questa produce un danno giuridicamente rilevante.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda proposta, avendo il Notaio correttamente adempiuto al proprio incarico nell'ambito della compravendita del 17.01.2018 (Rep. 3332 –
Racc. 2316, doc.1), intercorsa tra le IGnore e (legittime proprietarie del CP_2 Controparte_3
bene in forza di sentenza di usucapione) ed il IG. Precisava infatti che dalle CP_1
visure ipotecarie effettuate emergeva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non risultava alcuna trascrizione di domanda giudiziale da parte del “ ” per Parte_2
pagina 10 di 19 usucapione della particella 1539 né, tantomeno, della particella 3175. D'altra parte, la particella
3175 (che aveva sostituito la particella 1539) era stata usucapita con la sentenza del 21 luglio
2016 dai IGnori Ancora, dalla visura storica del Catasto Fabbricati della particella 3175 CP_2
del 15 gennaio 2018, risultava che la particella 3175 del foglio 122 del Catasto Fabbricati del
Comune di Terracina individuava correttamente l'immobile usucapito dalle venditrici Pt_5
ed per i due terzi (voltura d'ufficio del 21 luglio 2016 protocollo
[...] CP_2
LT0148745 in atti dal 16/11/2017 per ripristino ditta cat. come da sentenza per usucapione trascr.
14335/2016 – istanza142006/2017 – n. 13802.1/2017) ed era andata a sostituire la particella 1539 del Foglio 122 per “Variazione del 16/11/2017 protocollo n. LT0148728 in atti dal 16/11/2017 bonifica identificativo catastale (n. 39642.1/2017) di immobile.
In merito alla dedotta irregolarità urbanistica dell'immobile, precisava innanzitutto che il Notaio non poteva rispondere di dichiarazioni effettuate dalla parte sotto la propria responsabilità, e che, nel caso di specie, l'acquirente aveva esibito una relazione del proprio tecnico di fiducia,
Geometra nella quale veniva espreSAmente attestato che “il manufatto era già Per_3
preesistente in data anteriore al 1° settembre 1967”. Il Notaio, tuttavia, per completezza, prima di procedere con la stipula, provvedeva a chiedere delucidazioni in ordine a detta dichiarazione e, con mail del 14 dicembre 2017, il tecnico precisava che l'anteriorità al 1° settembre 1967 dell'inizio della costruzione concerneva entrambi i manufatti oggetto della compravendita
(manufatto di forma circolare di superficie di mq. 11,33 e WC di mq.2). Successivamente, emergeva che erano state presentate due domande di concessione in sanatoria per i due manufatti, che erano stati effettuati i relativi pagamenti degli importi dovuti a titolo di oblazione (non essendo dovuti gli oneri concessori) e le due domande non erano state dichiarate improcedibili
(come risultava evidenziato anche nella seconda relazione del Geometra in data 5 Per_3
giugno 2018); pertanto, in data 5 giugno 2018, la Dr.SA aveva ricevuto atto unilaterale di CP_4
parte acquirente con cui la steSA confermava il precedente atto di compravendita, dichiarando la propria piena consapevolezza sulle due domande di condono, ai sensi del terzo comma dell'art. 40, legge 47/1985. Infine, contestava l'infondatezza della domanda risarcitoria spiegata, per assoluto difetto di allegazione in ordine agli elementi che consentivano l'individuazione steSA del danno asseritamente subito, non sanabile dalla valutazione equitativa del Giudice, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via preliminare, accertare il difetto di interesse ad agire di Parte_2
pagina 11 di 19 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile Parte_2
ed improponibile la domanda di nullità dell'atto di compravendita del 17 gennaio 2018, con conseguente rigetto di tutte le domande avanzate nei confronti del Notaio;
b) in via CP_4
principale, respingere, per quanto dedotto in narrativa, le domande tutte avanzate da
[...]
nel presente Parte_2
giudizio nei confronti del Notaio Dr.SA , perché infondate in fatto e diritto, e CP_4
comunque non provate, con condanna della parte soccombente ex artt. 91 e ss. c.p.c.; c) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, comprese spese generali IVA e CPA”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 24.9.2024, ove veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, la Parte_2
ha agito in giudizio per far dichiarare la nullità del contratto di compravendita del
[...]
17 gennaio 2018, repertorio n. 3332/2316, con il quale e , CP_2 Controparte_3
vendevano a l'immobile sito nel Comune di Terracina, Via Badino Vecchio, k, CP_1
5,400, censito al Catasto Fabbricati di Terracina al foglio 122, particella 3175 (già 1539).
In particolare, assume parte attrice che il suddetto contratto avrebbe ad oggetto una particella, la
3175, in verità inesistente, perché coincidente con la particella 1539, di proprietà della
“CO dei Proprietari di , ex “Consorzio di Riva Azzurra di Pt_2 Parte_3
Badino”, oggetto della domanda di usucapione spiegata dalla steSA Parte_2
Quest'ultima, inoltre, ha inteso fare valere la nullità del contratto oggetto di causa, ex
[...]
art. 40, comma 2, l. 47/1985, in quanto avente ad oggetto un immobile del tutto abusivo ed incommerciabile, stante la falsità delle dichiarazioni rese in sede di rogito dalle parti e dal Notaio sia in merito alla regolarità urbanistica che alla conformità catastale dell'immobile stesso.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che meriti di essere condivisa l'eccezione sollevata dalle parti convenute, con cui è stata contestata la carenza di interesse ad agire in capo all'odierna attrice.
Ai sensi dell'art. 1421 c.c., infatti, la legittimazione ad agire in giudizio per la dichiarazione di nullità spetta a chiunque vi abbia interesse, purché l'interesse del soggetto sia concreto e, in quanto tale, dimostrato dall'attore secondo le norme generali ed in riferimento all'art. 100 c.p.c.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di mero accertamento (quale è
pagina 12 di 19 quella di nullità) è proponibile soltanto qualora esista una situazione attuale di obiettiva incertezza di diritto che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che poSA competere all'attore ed evitare, così, il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che poSA derivargli dalla descritta incertezza. In altri termini, “la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., per cui l'azione steSA non
è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. Civ., sez. II, 4.2.2014, n. 2447).
Inoltre, il requisito dell'attualità della lesione implica che non si può esperire l'indicata azione a tutela di un interesse futuro, e che l'interesse ad agire deve sorgere dalla necessità di ottenere dal processo la protezione sostanziale per cui si intenta l'azione, non potendo peraltro tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge (cass. n. 338/2001).
Sul punto, nel replicare alle eccezioni delle controparti, l'odierna attrice ha dedotto di aver subito un grave pregiudizio a seguito dell'atto di compravendita del 17 gennaio 2018, giacché il terreno ed il chiosco oggetto del trasferimento immobiliare in contestazione – su cui la steSA associazione attrice esercitava la sua attività da oltre 30 anni – apparterebbero alla proprietà della
CO Proprietari di Badino, e non già dei prima e di poi. Parte_1 CP_2 CP_1
Secondo la prospettazione attorea, attraverso la stipula del contratto impugnato, e mediante la soppressione al catasto della particella 1539 e l'artificiosa costituzione della particella 3175, i convenuti avrebbero inteso sottrarre al il bene stesso, rappresentato dalla Parte_2
originaria particella 1539, di proprietà della CO di di Badino e nei cui Parte_1
confronti la steSA attrice aveva proposto domanda di usucapione.
Orbene, la tesi attorea non ha trovato adeguato riscontro alla luce della documentazione in atti, non essendo emerso alcun interesse concreto e attuale dell'associazione attrice a far valere la nullità del contratto.
In particolare, infatti, la documentazione acquisita al giudizio consente di escludere che la
[...]
poSA vantare alcuna pretesa in ordine al diritto di proprietà sulla particella 1539 o Parte_2
3175 che dir si voglia.
pagina 13 di 19 In primo luogo, è in atti la sentenza n. 1524/2016, pacificamente paSAta in giudicato, che accertava e dichiarava l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà della particella n.
3175 in capo a e CP_2 Controparte_3 CP_5
Quanto alle contestazioni attinenti alla particella n. 1539, che a dire della società attrice non sarebbe mai stata di proprietà dei si osserva che la questione è già stata affrontata CP_2
nell'ambito del giudizio R.G. n. 5531/2016, instauratosi a seguito dello sfratto per morosità intimato da e nei confronti dell'odierna attrice, avente ad oggetto la CP_2 CP_3
medesima particella n. 1539. In seno a tale giudizio, le doglianze svolte dall'intimata sono state integralmente disattese, ed il Giudice, dopo aver accertato la proprietà in capo ai CP_2
dell'immobile oggetto di sfratto, ha condannato l Parte_2
al rilascio immediato del terreno di cui si controverte, “sito in Terracina (LT), Via
[...]
Badino Vecchia km 5,400, censito al NCT al foglio 122, già part. 3175, (ex part. 814 e 139/B), oggi part. 1539”;
Parimenti è stata rigettata la domanda di usucapione proposta dall'odierna attrice nei confronti della CO dei proprietari di , avente ad oggetto la suddetta Parte_3
particella n. 1539, giusta sentenza n. 2335/2020 del Tribunale di Latina.
Ed allora, anche nell'ipotesi in cui risultasse comprovata l'originaria appartenenza della particella n. 1539 – poi soppreSA e sostituita dalla particella n. 3175, quest'ultima oggetto del contratto tacciato di nullità – alla CO di Badino, tale circostanza non consentirebbe Parte_1
ugualmente di ravvisare in capo all'odierna attrice l'interesse ad agire per far valere la nullità della compravendita del 17.1.2018. Ciò in quanto, per effetto del rigetto della domanda di usucapione, l attrice non risulta essere mai stata titolare di alcun diritto di proprietà Parte_2
sul terreno oggetto di causa, che occupava a titolo di locataria e per cui è intervenuto nelle more sfratto per morosità e sentenza di risoluzione con conseguente ordine di rilascio, sicché non è dato comprendere quale sia il pregiudizio, concreto ed attuale, che il trasferimento della proprietà del bene dalle al potrebbe arrecare all'odierna parte attrice. CP_2 CP_1
Peraltro, la domanda di nullità proposta non appare suscettibile di trovare accoglimento neanche nel merito, nella misura in cui trae fondamento dall'asserita abusività ed incommerciabilità dell'immobile oggetto del contratto di compravendita del 17.11.2018.
pagina 14 di 19 È pacifico che nel rogito notarile le parti dichiaravano che la costruzione dell'immobile era iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, che lo stesso era in regola con la vigente normativa urbanistica e che non erano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi della legge 47/85.
Va quindi richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di CaSAzione n. 8230/2019, intervenuta a dirimere un contrasto interno di giurisprudenza, con la quale è stata affermata la natura formale e non sostanziale della nullità di cui si controverte nel presente giudizio.
In particolare, è stato chiarito che “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418
c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile.
Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (Cass. Civ., Sez.
Un, 22.3.2019, n. 8230).
Si è in seguito precisato che le suenunciate regulae juris devono ritenersi applicabili anche nell'ipotesi di costruzione iniziata anteriormente al 1° settembre 1967, rispetto alla quale l'art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985 prevede, in luogo dell'indicazione degli estremi della concessione, la dichiarazione rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo attestante la sussistenza del presupposto cronologico stabilito dalla legge. In questo caso, la nullità comminata dalla legge sul condono edilizio può dirsi esistente soltanto se la dichiarazione non risulti riferibile all'immobile oggetto dell'atto traslativo ovvero se quanto dichiarato nell'atto (e cioè che l'opera è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967) non corrisponda alla realtà (cfr. Cass. n. 30425/2022).
In tal senso, è stato in definitiva chiarito che “In caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, ai fini della validità del negozio traslativo è richiesta soltanto la sussistenza della dichiarazione dell'alienante della costruzione dell'immobile anteriormente alla data innanzi indicata, essendo irrilevante, ai fini della validità dell'atto, sia la presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, sia la falsità della
pagina 15 di 19 dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo” (Cass. Civ.,
Sez. 2, 1.8.2023, n. 23394).
Ciò posto, nella fattispecie in esame è pacifico che nel contratto fosse stata inserita la dichiarazione con la quale le venditrici attestavano che le opere realizzate sul fondo alienato erano iniziate anteriormente al 1° settembre 1967. Non è poi controverso che tale dichiarazione si riferisse proprio agli immobili ivi costruiti, e ritiene il Tribunale che detta dichiarazione debba reputarsi veridica quantomeno nella parte in cui attestava che la costruzione delle opere aveva avuto inizio in epoca anteriore al 1.9.1967.
In tal senso depone, in particolare, la relazione a firma del Geom. del Persona_4
5.6.2018, ove si legge che “il manufatto di forma circolare adibito a chiosco ed insistente nel lotto già configura chiaramente ed inconfutabilmente la sua preesistenza nel rilevamento aerofotogrammetrico dello stato dei luoghi in dotazione al Comune di Terracina risultante dalla copia stralcio della tav. 12 rapp. 1:2000 estratta dal lucido della restituzione aerofotogrammetrica eseguita dalla ditta Aerofoto-Consult - anno 1968 - in dotazione all'Ufficio”.
Risulta quindi irrilevante, ai fini della validità dell'atto, che in epoca successiva il compendio abbia subito modifiche urbanistiche non autorizzate, segnatamente mediante la realizzazione del w.c. a servizio del chiosco preesistente.
In ogni caso, una eventuale deficitarietà del contratto sotto il profilo evidenziato risulterebbe sanata in virtù dell'atto di conferma, stipulato dinanzi al Notaio, ai sensi dell'art. 3 dell'art. 40 della l. 47/85, in data 5.6.2018, nel quale si dava atto delle domande di sanatoria presentate in data 30.9.1986 per il manufatto circolare e in data 4.5.1995 per il piccolo w.c.
Né la mendacità della dichiarazione resa in seno al contratto può ricavarsi – come vorrebbe parte attrice – da quanto indicato nella domanda di sanatoria del 1986, atteso che nella relativa istanza la si limitava a precisare che il manufatto era stato “ultimato” nel 1969, laddove, secondo Per_2
quanto già rilevato, ai fini della validità del contratto di compravendita è neceSArio e sufficiente che la costruzione sia “iniziata” in epoca antecedente al 1969, e che di ciò il contratto contenga veridica dichiarazione, come nel caso di specie, mentre restano irrilevanti eventuali ampliamenti abusivi dell'immobile realizzati successivamente al 1° settembre 1967.
Infine, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in merito alle doglianze di parte attrice circa la presunta carenza di “conformità catastale oggettiva”. Nel caso di specie, infatti, il contratto pagina 16 di 19 impugnato riporta chiaramente l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1 bis, della I. n. 52 del
1985.
La giurisprudenza ha chiarito (Cass. S.U. n.21761/2021; Cass. n.27181/2022) che l'art. co. 1 bis,
l. n. 52/1985 “fonda la previsione di nullità sulla mancanza nell'atto dell'“identificazione catastale”, nonché del “riferimento alle planimetrie depositate in catasto” e della “dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”. Si tratta dunque, com'è del tutto evidente, di una nullità testuale di carattere oggettivo che, a prescindere dalla esattezza e veridicità degli allegati e della dichiarazione, determina la nullità dell'atto per la sua sola mancanza.
Viene pertanto in rilievo una mera nullità “formale-testuale” derivante dall'assenza nel contratto della dichiarazione di conformità, e non anche virtuale-sostanziale, il che esclude che tale disposizione sancisca l'invalidità dell'atto di compravendita che contenga una dichiarazione non veritiera della conformità dello stato del cespite alle risultanze catastali. In tale ipotesi, le conseguenze sarebbero, piuttosto, quelle previste dall'ordinamento allorché sia stato venduto un bene difforme da quello promesso nello stato raffigurato nelle planimetrie e cioè che il compratore potrebbe adire i rimedi previsti dagli art. 1482 s.s. oppure domandare la risoluzione.
Nella fattispecie in esame, peraltro, la mendacità della dichiarazione di conformità catastale neppure sussiste, atteso che, all'epoca della stipulazione del contratto, la particella n. 1539 era stata soppreSA, e la particella n. 3175 risultava intestata ai venditori in forza della sentenza di usucapione n. 1524/2016, sicché l'immobile oggetto di trasferimento risultava correttamente individuato, mentre il fatto che al rogito fosse allegata la planimetria catastale relativa alla particella n. 1539 era dovuto alla non contestata circostanza che la particella n. 3175 fosse stata costituita a seguito della soppressione della 1539 ed in sostituzione di quest'ultima.
È pertanto di tutta evidenza l'infondatezza della domanda attorea avente ad oggetto l'asserita nullità del contratto, al pari della conneSA pretesa risarcitoria, peraltro formulata in maniera oltremodo generica ed in assenza di qualsivoglia supporto probatorio.
Si è, quindi, ritenuto, alla stregua di quanto esposto e considerato, di non ammettere la CTU richiesta da parte attrice, in quanto sarebbe stata esplorativa. Al riguardo, non può farsi a meno di pagina 17 di 19 osservare che in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, che è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal giudice qualora la steSA tenda, con esso, a supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In definitiva, per tutte le ragioni svolte, si impone l'integrale rigetto delle domande attoree.
Ritiene tuttavia il Tribunale che non sussistano i presupposti per la condanna dell'odierna attrice per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto neceSAri alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, di media complessità, ed applicando i parametri minimi per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria. In particolare, per quanto concerne la posizione dei convenuti e CP_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vittucci, ritiene il Tribunale di riconoscere un CP_1
compenso unitario, in applicazione del principio per cui “in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fiSAti dagli art. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi” (Cass. Civ., sez.
I, 11.1.2022 , n. 518).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dalla Parte_2
;
[...]
- rigetta la domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.;
pagina 18 di 19 - condanna la , Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e , che liquida in € CP_2 Controparte_3 CP_1
8.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna la , Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 8.991,00 per compensi, oltre spese CP_4
generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott.SA Giuseppina Vendemiale
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SA Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2494/2018 promoSA da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Battaglia Pamela ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Latina n. 18, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. , (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
) e (c.f. ), rappresentati e C.F._2 Controparte_3 C.F._3
difesi dall'avv. Vittucci Antonio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
Serafino Gualtiero n. 8, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ferraro e CP_4 C.F._4
dall'avv. Stefano Giove ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Regina
Margherita n. 278, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: nullità contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente pagina 1 di 19 riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_2
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
[...]
, e esponendo che: 1) in data 17 CP_2 Controparte_3 CP_1 CP_4
gennaio 2018, con atto di compravendita a rogito del notaio di Roma, Repertorio n. CP_4
3332/2316, le signore e , “ciascuna per i propri diritti e CP_2 Controparte_3
precisamente in ragione di un terzo indiviso ciascuna e solidalmente vendevano per una quota di comproprietà indivisa pari a due terzi (2/3), al signor che accetta ed acquista del CP_1
seguente immobile sito nel Comune di Terracina, Via Badino Vecchio, k, 5,400, località Badino,
Residence e precisamente: “piccolo manufatto di forma circolare (della superficie Parte_1
di circa mq. 11,33) con annessi wc (della superficie di mq. 2) e piccola corte, il tutto della superficie, tra coperto e scoperto, di circa metri quadrati 194 (centonovantaquattro), confinante con strada interna al Comprensorio per tre lati e ragioni della particella 1017 del foglio 122, salvo altri, censito al Catasto Fabbricati di Terracina al foglio 122, particella 3175 (già 1539), intera,
Via Badino piano T, zona unica, categoria C/2, classe 3, consistenza mq. 12, superficie catastale totale mq. 27, rendita Euro 44,00”; 2) all'articolo 1 del suddetto contratto veniva allegata una planimetria dell'immobile compravenduto, il notaio dichiarava e la parte venditrice confermava,
“che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'immobile oggetto dell'atto e che la planimetria depositata in Catasto, come sopra allegata, si riferisce all'immobile stesso, come individuato in atto e che l'intestazione catastale è aggiornata alle risultanze dei
Registri Immobiliari”; 3) ancora all'art. 1, la parte venditrice dichiarava, e la parte acquirente ne prendeva atto, che i dati catastali e la predetta planimetria erano conformi allo stato di fatto e in particolare che non sussistevano difformità tali da influire sul calcolo della rendita e/o tali da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
4) sempre all'articolo 1, il signor dichiarava espreSAmente di destinare l'immobile CP_1
oggetto dell'atto a servizio e, quindi, a pertinenza della casa di sua proprietà sita nel Comune di
Terracina, Via Badino Vecchio, km 5,400, nello stesso Residence Riva Azzurra, distinta con il numero 19/A, censita al Catasto Fabbricati al foglio 122 particella 809 sub 2 e particella 812 intera graffate;
5) all'articolo 3 la parte venditrice dichiarava e garantiva “di avere la piena titolarità dei diritti immobiliari oggetto dell'atto, ad eSA pervenuta in forza di sentenza del pagina 2 di 19 Tribunale Civile di Latina in data 21 luglio 2016, n. 1524/2016, pubblicata in data 22 luglio 2016,
RG n. 112/2016, Rep. N. 2564/2016 del 22 luglio 2016, trascritta a Latina il 23 settembre 2016 al n. 14335 di formalità e successiva trascrizione in rettifica eseguita in data 8 novembre 2016 al n.
16727 di formalità, sentenza dichiarativa di usucapione dell'immobile oggetto dell'atto in favore delle predette signore e , nonché del signor nato a CP_2 Controparte_3 CP_5
Roma il 4 agosto 1951”; 6) sempre all'articolo 3 le parti si davano atto “che l'immobile oggetto dell'atto era libero da pesi, censi, canoni, vincoli, privilegi anche di natura fiscale, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e che l'immobile risultava essere occupato in forza di un contratto di locazione per il quale non è stato pagato più il canone di locazione ed è in corso una causa di sfratto per morosità che sarà proseguita a cura e spese del nuovo acquirente, restando a carico di quest'ultimo tutte le spese legali”; 7) all'articolo 8 la parte venditrice, dichiarava, “a norma dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche ai sensi degli articoli 21 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000, che la costruzione del fabbricato di cui la porzione immobiliare oggetto del presente atto è parte, è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967” e dichiarava “altresì “che l'immobile è in regola con la vigente normativa urbanistica e che contro l'immobile stesso non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi della predetta legge n. 47/85 e successive proroghe e modificazioni”; 8) sempre all'articolo 8 inoltre dichiaravano le parti e il notaio ne prendeva atto “di avere provveduto all'accertamento della regolarità urbanistica sopra dichiarata per il tramite di tecnici di propria fiducia, esonerando me notaio da qualsiasi responsabilità in merito”.
Ciò posto, esponeva l'attrice che tutte le dichiarazione sopra riportate non corrispondevano a verità. In particolare, all'atto di compravendita era neceSArio allegare la planimetria della particella 3175 del foglio 122 e non quella della particella 1539, che era sempre stata intestata alla CO dei Proprietari di , ex Consorzio di Riva Azzurra di Parte_3
Badino; ed invero, poco tempo prima, esattamente in data 16 novembre 2017, era stata presentata all'Agenzia delle Entrate di Latina – Direzione Provinciale di Latina – Ufficio provinciale –
Territorio Servizi Catastali, l'istanza prot. n. LT 148728, con la quale veniva richiesta la soppressione della particella 1539 e la creazione della particella 3175 che il Catasto provvedeva erroneamente a sostituire senza accorgersi che la particella 3175 era già stata soppreSA dal
Catasto stesso in data 18 novembre 2015 con protocollo n. LT0219740 per duplicazione di pagina 3 di 19 mappale. Assumeva l'attrice che tale operazione era stata opportunamente posta in essere affinché si creasse una corrispondenza tra il titolo, ovvero la sentenza n. 1524/2016, pubblicata in data 22 luglio 2016, che aveva attribuito alle venditrici la proprietà della particella 3175, e quanto risultava al Catasto, laddove dalla visura storica della particella 3175, emergeva che in data 18 novembre 2015, quindi anche prima che la sentenza fosse emeSA, il Catasto aveva soppresso detta particella per duplicazione di mappale perché corrispondeva con la particella 1539.
Le signore quindi, avevano cercato in più occasioni e con varie operazioni di intestarsi il CP_2
chiosco con il terreno circostante, sicché, dopo aver costituito appositamente la particella 3175, non essendo riuscite a raggiungere un accordo con la CO per l'usucapione della detta area (con una mediazione instaurata nell'anno 2015 conclusasi con verbale negativo), avevano proposto un giudizio di usucapione nei confronti degli eredi di i quali, costituitisi Persona_1
in giudizio, riconoscevano quanto richiesto dagli attori e sopra descritto.
Rappresentava altresì che la particella 3175, oggetto dell'atto del 17 gennaio 2018, non poteva essere considerata pertinenza dell'abitazione in quanto non rientrante nell'area pertinenziale dell'immobile residenziale identificato catastalmente con “graffatura”: eSA era al di fuori della sede cortilizia dell'unità residenziale e separata dalla strada consortile, quindi non collegata in alcun modo. Nel caso in oggetto l'area pertinenziale era solo ed esclusivamente la particella 812, cioè l'area su cui sorgeva il villino acquistato dal signor nel 2016 . CP_1
Ancora, la sentenza n.1524/2016 era stata trascritta dalle con nota in data 23 settembre CP_2
2016 al n. 14335 di formalità, e la trascrizione aveva ad oggetto non quanto stabilito dalla sentenza, ovvero la particella 3175 del foglio 122, ma la particella 1539. Per tali motivi, visto che riportava erroneamente trascritto il terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 122 particella
1539, e il fabbricato distinto al Catasto fabbricati al foglio 122 particella 1539, cat. C/2, rispetto al titolo prodotto, appunto la sentenza n.1524/2016, riguardante invece terreno censito al Fg. 122
Part. 3175, a seguito di richiesta di chiarimenti, la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Latina, in data 08.11.2016, accertandosi dell'errore, emetteva una Nota di Trascrizione di
Rettifica – R.G. n° 23521 – R.Part. n°16727, intestando il terreno, oggetto di Sentenza, in conformità con il titolo prodotto, ovvero alle Testoni. Dopo ripetute richieste della CO, già Consorzio, anche su indicazione del Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina, di rettifica catastale riguardo il terreno e il fabbricato di sua proprietà ( Fg.122 – Part. 1539 e foglio
122 particella 1539 cat. C/2) in quanto erroneamente intestato ad altri in forza di suddetta pagina 4 di 19 sentenza che invece riguardava un terreno identificato con la part. 3175, con variazione del 6 marzo 2017, protocollo LT0024227, il Catasto inseriva la seguente annotazione: “inserimento giusta nota di trascrizione, prot. n. 16727 dell'08/11/2016 anziché prot. n. 14335 del 23/09/2016, istanza prot. n. 7512/2017”, intestandola alla “CO Proprietari Riva Azzurra di Badino” come risultava dalla visura storica della particella 1539. Dunque, le risultanze catastali, fino all'ultima variazione del Catasto a seguito dell'istanza presentata in data 16.11.2017, comprovavano la provenienza della particella 1539 dalla particella 792, di proprietà del ed erano il risultato di una serie di paSAggi che avevano dimostrato Parte_4
la corrispondenza dei titoli di proprietà esistenti con quanto recepito dal Catasto stesso.
Ad avviso dell'associazione attrice, la particella 3175 era inesistente perché, come si era accorto già il Catasto, corrispondeva con la particella 1539, di proprietà della “CO dei Proprietari di , ex “Consorzio di Riva Azzurra di Badino”, oggetto di due Parte_3
procedimenti ancora in corso presso il Tribunale di Latina: 1) il primo procedimento aveva ad oggetto l'usucapione della particella 1539 da parte del Parte_2
”, nel quale le signore e erano
[...] CP_2 CP_3
intervenute alla prima udienza in data 13 settembre 2016 e che era stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 settembre 2020; 2) il secondo procedimento era un giudizio di sfratto instaurato dalle signore e nei confronti del CP_2 Controparte_3
”, che appunto Parte_2
proponevano sfratto per morosità affermando di essere proprietarie della particella 1539 e che avevano concesso in locazione il chiosco con contratto sottoscritto nell'anno 2001.
Proseguiva l'attrice rappresentando che dalla documentazione esistente emergeva che la costruzione de “Il manufatto di forma circolare (della superficie di circa mq. 11,33) con annessi wc della superficie di mq 2”, oggetto dell'atto del 17 gennaio 2018, non era iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, ma detto manufatto era stato costruito in assenza di licenza e/o concessione edilizia nel 1969 così come risultava dalla domanda di sanatoria presentata ai sensi della legge 47/85, al Comune di Terracina, n. progressivo 0729475210, in data 30 settembre
1986, prot. n. 57418, da parte della signora , madre delle signore e Persona_2 CP_2
. Nel 1994, il Comune di Terracina emetteva l'ordinanza n. 687 in data 17 ottobre Controparte_3
1994, con la quale ordinava al Presidente del Circolo Velico con sede in Parte_1
Terracina in Via Badino Vecchia, di sospendere i lavori consistenti in una piattaforma di cemento pagina 5 di 19 al di sopra della quale era stato installato un box in lamiera, rilevando che in altra parte del lotto del terreno insistevano una struttura in muratura adibita a bagno ed un chiosco realizzato parte in muratura e parte in alluminio e vetro. Ancora, in data 4 maggio 1995, prot. n. 33375, la signora presentava una istanza di sanatoria per abusi edilizi e contestuale dichiarazione di Persona_2
atto di notorietà riguardante un locale w.c. in aderenza al fabbricato esistente per una superficie di mq 1,44. Nel 2005, con comunicazione prot. n. 86910, il Comune di Terracina richiedeva nuovamente documentazione integrativa tra cui copia del titolo di proprietà e schede catastali autenticate. Sottolineava la che nella domanda di sanatoria e anche nei successivi Parte_2
documenti non erano stati riportati gli identificativi catastali dell'area sulla quale erano posizionati il manufatto, il wc e il box in lamiera, e che l'area in questione non era una particella denominata, bensì parte della strada consortile, ovvero della particella 792, recintata ed utilizzata dall'associazione sin dal 1982 come deposito di piccole imbarcazioni ed il chiosco Parte_2
come sede sociale.
La mancata presentazione della documentazione richiesta, perché inesistente, faceva sì che il
Comune di Terracina dichiarasse l'improcedibilità delle domande di sanatoria e il conseguente diniego del rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria;
pertanto, il manufatto con annesso wc e il box in lamiera erano beni costruiti in assenza delle neceSArie autorizzazioni e l'atto con il quale erano stati trasferiti al signor era affetto da nullità in quanto avente ad CP_1
oggetto un immobile incommerciabile come stabilito dall' art. 40, secondo comma, della legge
47/85.
In diritto, parte attrice deduceva la nullità del contratto stipulato in data 17 gennaio 2018, repertorio n. 3332/2316 ex art. 40, II comma della L. 47/85, trattandosi di nullità assoluta, azionabile in ogni tempo e da chiunque ne avesse interesse. Difatti, le venditrici avevano reso dichiarazioni false, in quanto avevano dichiarato che la costruzione dell'immobile oggetto dell'atto era iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, che era in regola con la vigente normativa urbanistica e che non erano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi della legge 47/85 e che avevano provveduto ad accertare la regolarità urbanistica dichiarata attraverso tecnici di propria fiducia. Dalla documentazione reperita, tuttavia, si evinceva chiaramente che la costruzione del chiosco risaliva al 1969 e che erano state presentate due domande di sanatoria una nel 1986 e la seconda nel 1994.
pagina 6 di 19 In aggiunta, esponeva l'attrice che, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/85, il legislatore aveva scelto di sanzionare con la nullità gli atti che non assicurassero la conformità oggettiva e soggettiva, come quella della dichiarazione di conformità della sola planimetria catastale allo stato di fatto dell'immobile, dovendosi reputare nullo l'atto che non conteneva la dichiarazione di conformità anche ai dati catastali, limitandosi a fare menzione esclusiva della conformità alla planimetria catastale. Nel caso di specie, il notaio e le parti venditrici avevano falsamente dichiarato che i dati di identificazione catastale dell'immobile venduto riguardavano l'immobile oggetto dell'atto e che la planimetria depositata in Catasto, allegata all'atto, si riferiva all'immobile stesso, come individuato in atto e che l'intestazione catastale era aggiornata alle risultanza del Registri Immobiliari.
L'attrice sosteneva quindi la radicale nullità del contratto oggetto di causa, con conseguente responsabilità del Notaio, professionalmente obbligato nei confronti dei propri clienti a compiere con diligenza ogni indagine relativa gli atti di provenienza del bene oggetto del negozio. Se il notaio avesse esaminato attentamente e diligentemente le formalità relative alla particella 3175, avrebbe riscontrato le due note di trascrizione di cui una di rettifica e conseguentemente si sarebbe accorto anche di tutti i paSAggi avvenuti anche al Catasto e soprattutto che, ancor prima della sentenza del luglio 2016, la particella 3175 era stata soppreSA in data 18 novembre 2015 per una variazione d'ufficio visto che era stata costituita erroneamente dalle che la CP_2
particella 1539 a seguito dell'inserimento della giusta nota di trascrizione prot. n. 16727 dell'08/11/2016 anziché della n. 14335 del 23/9/2016, ritornava ad essere intestata alla
CO dei proprietari . Parte_3
In definitiva, l' atto di compravendita del 17 gennaio 2018, repertorio n. 3332/2316, a rogito del notaio di Roma, risultava affetto da gravi nullità relative alle dichiarazioni CP_4
urbanistiche e per falsa dichiarazione di congruità catastale, e il
[...]
aveva subito, a seguito dell'atto di Parte_2
compravendita del 17 gennaio 2018, un grave pregiudizio, poiché con tale atto i venditori avevano voluto sottrarre alla steSA il bene per cui pendeva il procedimento di usucapione.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, - accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita stipulato in data 17 gennaio 2018, repertorio n. 3332/2316; - condannare i convenuti al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
pagina 7 di 19 Si costituivano in giudizio , e , esponendo che CP_1 CP_2 Controparte_3
l'attrice era sempre stata affittuaria del terreno e del chiosco in questione, corrispondendo i canoni di locazione prima alla IG.ra , e poi ai suoi eredi e ciò fino al 2014, tanto Persona_2
che pendeva giudizio di sfratto per morosità avanti il Tribunale di Latina, RG 5331/2016, contro l'associazione qui attrice;
inoltre, contrariamente a quanto ex adverso asserito, il procedimento di usucapione intentato nei confronti della CO (ex Consorzio) pendente avanti Parte_1
il Tribunale di Latina, RG 2413/2016, era stato rinviato al 24.09.2020 per la precisazione delle conclusioni senza alcuna istruttoria, in quanto la CO non risultava mai essere stata titolare del terreno in parola, presso la ex Conservatoria di Latina. In via preliminare, eccepivano l'assoluta carenza di legittimazione ad agire in capo alla controparte, non avendo quest'ultima alcun interesse meritevole di tutela nel presente giudizio, atteso che il terreno era stato usucapito dagli eredi con la sentenza del Tribunale di Latina 21.07.2016 n. 1524/2016, paSAta in Per_2
giudicato e divenuta incontrovertibile. In merito all'individuazione catastale dell'immobile oggetto della compravendita a rogito del Notaio in data 17 gennaio 2018, CP_4
rep.n.3332/2316 e alla conformità soggettiva ed oggettiva dell'immobile stesso, ai sensi dell'art.29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, n.52, rilevavano che dalle visure ipotecarie eseguite dal Notaio non risultava alcuna trascrizione di domanda giudiziale da parte del
” per usucapione della particella 1539 o della particella Parte_2
3175; d'altra parte, la particella 3175 (che aveva sostituito la particella 1539) era stata usucapita con la predetta sentenza del 21 luglio 2016 dai signori eredi . CP_2 Per_2
Nel dettaglio, i convenuti precisavano che: -come risultava dalla visura storica del Catasto
Fabbricati della particella 3175 del 15 gennaio 2018 e, perciò, anteriore alla stipula dell'atto del
17 gennaio 2018, la particella 3175 del Foglio 122 del Catasto Fabbricati del Comune di
Terracina individuava correttamente l'immobile usucapito dalle venditrici signore CP_2
e per i due terzi (voltura d'ufficio del 21 luglio 2016 protocollo LT0148745 in atti dal CP_3
16/11/2017 per ripristino ditta cat. come da sentenza per usucapione trascr. 14335/2016-istanza
142006/2017 - n.13802.1/2017) ed era andata a sostituire la particella 1539 del Foglio 122 per
“Variazione del 16/11/2017 protocollo n.LT0148728 in atti dal 16/11/2017 bonifica identificativo catastale (n.39642.1/2017) di immobile;
- dalla predetta visura storica catastale risultava la variazione per “ditta priva di titolo legale reso pubblico” relativamente alla ditta “CO
Proprietari Riva Azzurra con sede in Terracina” (a conferma che neppure al catasto il terreno era pagina 8 di 19 mai risultato intestato alla CO); -la particella 1539 era stata, quindi, soppreSA dopo la predetta sentenza di usucapione e le relative trascrizioni, come risultava anche dalla visura al
Catasto Terreni del 15 gennaio 2018 per la particella 1539, dalla visura al Catasto Fabbricati del
15 gennaio 2018 per la particella 1539, dalla richiesta inevadibile del 1° giugno 2018 dell'estratto di mappa per la particella 1539 e dall'estratto di mappa dell'11 dicembre 2017 e del 1° giugno
2018 per la particella 3175; - le predette particelle 1539 e 3175 avevano quindi sempre individuato lo stesso immobile.
Quanto alla presunta nullità dell'atto, fatta discendere dalla circostanza che le venditrici avrebbero dichiarato il falso in ordine alla anteriorità al 1° settembre 1967 dell'inizio della costruzione dei due manufatti oggetto dell'atto stesso, rilevavano che: in sede di predisposizione della stipula, parte acquirente aveva esibito relazione di suo tecnico di fiducia, conservata nel fascicolo dell'atto, attestante che “il manufatto era già preesistente in data anteriore al 1° settembre 1967”; - a seguito di richiesta del Notaio di precisazioni, il suddetto tecnico, con mail del 14 dicembre 2017 , precisava che l'anteriorità al 1° settembre 1967 dell'inizio della costruzione concerneva entrambi i manufatti oggetto della compravendita (manufatto di forma circolare di superficie di mq.11,33 e WC di mq.2) ed, a tal fine, faceva riferimento a quanto da lui accertato e risultante al quarto punto della predetta relazione;
- sulla scorta di tale relazione tecnica, il Notaio riteneva sufficiente, per procedere alla stipula dell'atto, la suddetta dichiarazione di parte venditrice circa l'anteriorità al 1° settembre 1967 dell'inizio della costruzione, ai sensi del secondo comma dell'art.40 della legge n.47/1985; - come emerso successivamente, venivano presentate due domande di concessione in sanatoria per i due manufatti, venivano effettuati i relativi pagamenti degli interi importi dovuti a titolo di oblazione,
e le due domande non erano state dichiarate improcedibili (come risultava esplicitato e confermato anche nella seconda relazione del predetto tecnico in data 5 giugno 2018). Pertanto,
l'atto di compravendita del 17 gennaio 2018 era stato legittimamente ricevuto. Peraltro, in base alla nuove circostanze emerse, il Notaio, ritenendo suo dovere eliminare qualsiasi situazione di incertezza, ancorché allo stesso non imputabile, aveva contattato parte acquirente che, prontamente, aveva manifestato la sua volontà di confermare l'atto, sanandolo da qualsiasi rilievo formale e sostanziale. In data 5 giugno 2018, il Notaio aveva perciò ricevuto atto unilaterale di parte acquirente con cui la steSA confermava il precedente atto di compravendita, dichiarando la pagina 9 di 19 sua consapevolezza circa le due domande di condono, ai sensi del terzo comma dell'art.40 della legge n.47/1985.
Infine, eccepivano l'assoluta genericità ed infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice, e concludevano chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, e per quanto di sua competenza il G.I., disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
1- In via pregiudiziale accertare e dichiarare nullo l'atto di citazione per indeterminatezza del quantum e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
2- Sempre in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
3- Nel merito respingere la domanda attrice perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto e non provata;
4- In accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'attrice per azione persecutoria e comunque temeraria in danno dei convenuti e per l'effetto condannarla al pagamento delle ulteriori spese di lite ex art. 96 c.p.c., liquidate anche in via equitativa.
5- Con vittoria di spese, anche generali, competenze e onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio anche l'altra convenuta, Notaio eccependo in via CP_4
preliminare il difetto di interesse ad agire dell'attrice, atteso che la legittimazione generale all'azione di nullità, prevista dall'art. 1421 c.c., non esimeva l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto ed attuale interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c. e che, pertanto, l'azione steSA non era proponibile in difetto della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice onde evitare il verificarsi d'una lesione del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, mentre non rilevava l'intento di perseguire un fine generale d'attuazione della legge (peraltro nemmeno dedotto dall'attrice), né era sufficiente dedurre l'esigenza di rimuovere una situazione d'incertezza, occorrendo pur sempre dimostrare che questa produce un danno giuridicamente rilevante.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda proposta, avendo il Notaio correttamente adempiuto al proprio incarico nell'ambito della compravendita del 17.01.2018 (Rep. 3332 –
Racc. 2316, doc.1), intercorsa tra le IGnore e (legittime proprietarie del CP_2 Controparte_3
bene in forza di sentenza di usucapione) ed il IG. Precisava infatti che dalle CP_1
visure ipotecarie effettuate emergeva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non risultava alcuna trascrizione di domanda giudiziale da parte del “ ” per Parte_2
pagina 10 di 19 usucapione della particella 1539 né, tantomeno, della particella 3175. D'altra parte, la particella
3175 (che aveva sostituito la particella 1539) era stata usucapita con la sentenza del 21 luglio
2016 dai IGnori Ancora, dalla visura storica del Catasto Fabbricati della particella 3175 CP_2
del 15 gennaio 2018, risultava che la particella 3175 del foglio 122 del Catasto Fabbricati del
Comune di Terracina individuava correttamente l'immobile usucapito dalle venditrici Pt_5
ed per i due terzi (voltura d'ufficio del 21 luglio 2016 protocollo
[...] CP_2
LT0148745 in atti dal 16/11/2017 per ripristino ditta cat. come da sentenza per usucapione trascr.
14335/2016 – istanza142006/2017 – n. 13802.1/2017) ed era andata a sostituire la particella 1539 del Foglio 122 per “Variazione del 16/11/2017 protocollo n. LT0148728 in atti dal 16/11/2017 bonifica identificativo catastale (n. 39642.1/2017) di immobile.
In merito alla dedotta irregolarità urbanistica dell'immobile, precisava innanzitutto che il Notaio non poteva rispondere di dichiarazioni effettuate dalla parte sotto la propria responsabilità, e che, nel caso di specie, l'acquirente aveva esibito una relazione del proprio tecnico di fiducia,
Geometra nella quale veniva espreSAmente attestato che “il manufatto era già Per_3
preesistente in data anteriore al 1° settembre 1967”. Il Notaio, tuttavia, per completezza, prima di procedere con la stipula, provvedeva a chiedere delucidazioni in ordine a detta dichiarazione e, con mail del 14 dicembre 2017, il tecnico precisava che l'anteriorità al 1° settembre 1967 dell'inizio della costruzione concerneva entrambi i manufatti oggetto della compravendita
(manufatto di forma circolare di superficie di mq. 11,33 e WC di mq.2). Successivamente, emergeva che erano state presentate due domande di concessione in sanatoria per i due manufatti, che erano stati effettuati i relativi pagamenti degli importi dovuti a titolo di oblazione (non essendo dovuti gli oneri concessori) e le due domande non erano state dichiarate improcedibili
(come risultava evidenziato anche nella seconda relazione del Geometra in data 5 Per_3
giugno 2018); pertanto, in data 5 giugno 2018, la Dr.SA aveva ricevuto atto unilaterale di CP_4
parte acquirente con cui la steSA confermava il precedente atto di compravendita, dichiarando la propria piena consapevolezza sulle due domande di condono, ai sensi del terzo comma dell'art. 40, legge 47/1985. Infine, contestava l'infondatezza della domanda risarcitoria spiegata, per assoluto difetto di allegazione in ordine agli elementi che consentivano l'individuazione steSA del danno asseritamente subito, non sanabile dalla valutazione equitativa del Giudice, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via preliminare, accertare il difetto di interesse ad agire di Parte_2
pagina 11 di 19 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile Parte_2
ed improponibile la domanda di nullità dell'atto di compravendita del 17 gennaio 2018, con conseguente rigetto di tutte le domande avanzate nei confronti del Notaio;
b) in via CP_4
principale, respingere, per quanto dedotto in narrativa, le domande tutte avanzate da
[...]
nel presente Parte_2
giudizio nei confronti del Notaio Dr.SA , perché infondate in fatto e diritto, e CP_4
comunque non provate, con condanna della parte soccombente ex artt. 91 e ss. c.p.c.; c) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, comprese spese generali IVA e CPA”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 24.9.2024, ove veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, la Parte_2
ha agito in giudizio per far dichiarare la nullità del contratto di compravendita del
[...]
17 gennaio 2018, repertorio n. 3332/2316, con il quale e , CP_2 Controparte_3
vendevano a l'immobile sito nel Comune di Terracina, Via Badino Vecchio, k, CP_1
5,400, censito al Catasto Fabbricati di Terracina al foglio 122, particella 3175 (già 1539).
In particolare, assume parte attrice che il suddetto contratto avrebbe ad oggetto una particella, la
3175, in verità inesistente, perché coincidente con la particella 1539, di proprietà della
“CO dei Proprietari di , ex “Consorzio di Riva Azzurra di Pt_2 Parte_3
Badino”, oggetto della domanda di usucapione spiegata dalla steSA Parte_2
Quest'ultima, inoltre, ha inteso fare valere la nullità del contratto oggetto di causa, ex
[...]
art. 40, comma 2, l. 47/1985, in quanto avente ad oggetto un immobile del tutto abusivo ed incommerciabile, stante la falsità delle dichiarazioni rese in sede di rogito dalle parti e dal Notaio sia in merito alla regolarità urbanistica che alla conformità catastale dell'immobile stesso.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che meriti di essere condivisa l'eccezione sollevata dalle parti convenute, con cui è stata contestata la carenza di interesse ad agire in capo all'odierna attrice.
Ai sensi dell'art. 1421 c.c., infatti, la legittimazione ad agire in giudizio per la dichiarazione di nullità spetta a chiunque vi abbia interesse, purché l'interesse del soggetto sia concreto e, in quanto tale, dimostrato dall'attore secondo le norme generali ed in riferimento all'art. 100 c.p.c.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di mero accertamento (quale è
pagina 12 di 19 quella di nullità) è proponibile soltanto qualora esista una situazione attuale di obiettiva incertezza di diritto che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che poSA competere all'attore ed evitare, così, il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che poSA derivargli dalla descritta incertezza. In altri termini, “la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., per cui l'azione steSA non
è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. Civ., sez. II, 4.2.2014, n. 2447).
Inoltre, il requisito dell'attualità della lesione implica che non si può esperire l'indicata azione a tutela di un interesse futuro, e che l'interesse ad agire deve sorgere dalla necessità di ottenere dal processo la protezione sostanziale per cui si intenta l'azione, non potendo peraltro tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge (cass. n. 338/2001).
Sul punto, nel replicare alle eccezioni delle controparti, l'odierna attrice ha dedotto di aver subito un grave pregiudizio a seguito dell'atto di compravendita del 17 gennaio 2018, giacché il terreno ed il chiosco oggetto del trasferimento immobiliare in contestazione – su cui la steSA associazione attrice esercitava la sua attività da oltre 30 anni – apparterebbero alla proprietà della
CO Proprietari di Badino, e non già dei prima e di poi. Parte_1 CP_2 CP_1
Secondo la prospettazione attorea, attraverso la stipula del contratto impugnato, e mediante la soppressione al catasto della particella 1539 e l'artificiosa costituzione della particella 3175, i convenuti avrebbero inteso sottrarre al il bene stesso, rappresentato dalla Parte_2
originaria particella 1539, di proprietà della CO di di Badino e nei cui Parte_1
confronti la steSA attrice aveva proposto domanda di usucapione.
Orbene, la tesi attorea non ha trovato adeguato riscontro alla luce della documentazione in atti, non essendo emerso alcun interesse concreto e attuale dell'associazione attrice a far valere la nullità del contratto.
In particolare, infatti, la documentazione acquisita al giudizio consente di escludere che la
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poSA vantare alcuna pretesa in ordine al diritto di proprietà sulla particella 1539 o Parte_2
3175 che dir si voglia.
pagina 13 di 19 In primo luogo, è in atti la sentenza n. 1524/2016, pacificamente paSAta in giudicato, che accertava e dichiarava l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà della particella n.
3175 in capo a e CP_2 Controparte_3 CP_5
Quanto alle contestazioni attinenti alla particella n. 1539, che a dire della società attrice non sarebbe mai stata di proprietà dei si osserva che la questione è già stata affrontata CP_2
nell'ambito del giudizio R.G. n. 5531/2016, instauratosi a seguito dello sfratto per morosità intimato da e nei confronti dell'odierna attrice, avente ad oggetto la CP_2 CP_3
medesima particella n. 1539. In seno a tale giudizio, le doglianze svolte dall'intimata sono state integralmente disattese, ed il Giudice, dopo aver accertato la proprietà in capo ai CP_2
dell'immobile oggetto di sfratto, ha condannato l Parte_2
al rilascio immediato del terreno di cui si controverte, “sito in Terracina (LT), Via
[...]
Badino Vecchia km 5,400, censito al NCT al foglio 122, già part. 3175, (ex part. 814 e 139/B), oggi part. 1539”;
Parimenti è stata rigettata la domanda di usucapione proposta dall'odierna attrice nei confronti della CO dei proprietari di , avente ad oggetto la suddetta Parte_3
particella n. 1539, giusta sentenza n. 2335/2020 del Tribunale di Latina.
Ed allora, anche nell'ipotesi in cui risultasse comprovata l'originaria appartenenza della particella n. 1539 – poi soppreSA e sostituita dalla particella n. 3175, quest'ultima oggetto del contratto tacciato di nullità – alla CO di Badino, tale circostanza non consentirebbe Parte_1
ugualmente di ravvisare in capo all'odierna attrice l'interesse ad agire per far valere la nullità della compravendita del 17.1.2018. Ciò in quanto, per effetto del rigetto della domanda di usucapione, l attrice non risulta essere mai stata titolare di alcun diritto di proprietà Parte_2
sul terreno oggetto di causa, che occupava a titolo di locataria e per cui è intervenuto nelle more sfratto per morosità e sentenza di risoluzione con conseguente ordine di rilascio, sicché non è dato comprendere quale sia il pregiudizio, concreto ed attuale, che il trasferimento della proprietà del bene dalle al potrebbe arrecare all'odierna parte attrice. CP_2 CP_1
Peraltro, la domanda di nullità proposta non appare suscettibile di trovare accoglimento neanche nel merito, nella misura in cui trae fondamento dall'asserita abusività ed incommerciabilità dell'immobile oggetto del contratto di compravendita del 17.11.2018.
pagina 14 di 19 È pacifico che nel rogito notarile le parti dichiaravano che la costruzione dell'immobile era iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, che lo stesso era in regola con la vigente normativa urbanistica e che non erano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi della legge 47/85.
Va quindi richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di CaSAzione n. 8230/2019, intervenuta a dirimere un contrasto interno di giurisprudenza, con la quale è stata affermata la natura formale e non sostanziale della nullità di cui si controverte nel presente giudizio.
In particolare, è stato chiarito che “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418
c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile.
Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (Cass. Civ., Sez.
Un, 22.3.2019, n. 8230).
Si è in seguito precisato che le suenunciate regulae juris devono ritenersi applicabili anche nell'ipotesi di costruzione iniziata anteriormente al 1° settembre 1967, rispetto alla quale l'art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985 prevede, in luogo dell'indicazione degli estremi della concessione, la dichiarazione rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo attestante la sussistenza del presupposto cronologico stabilito dalla legge. In questo caso, la nullità comminata dalla legge sul condono edilizio può dirsi esistente soltanto se la dichiarazione non risulti riferibile all'immobile oggetto dell'atto traslativo ovvero se quanto dichiarato nell'atto (e cioè che l'opera è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967) non corrisponda alla realtà (cfr. Cass. n. 30425/2022).
In tal senso, è stato in definitiva chiarito che “In caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, ai fini della validità del negozio traslativo è richiesta soltanto la sussistenza della dichiarazione dell'alienante della costruzione dell'immobile anteriormente alla data innanzi indicata, essendo irrilevante, ai fini della validità dell'atto, sia la presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, sia la falsità della
pagina 15 di 19 dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo” (Cass. Civ.,
Sez. 2, 1.8.2023, n. 23394).
Ciò posto, nella fattispecie in esame è pacifico che nel contratto fosse stata inserita la dichiarazione con la quale le venditrici attestavano che le opere realizzate sul fondo alienato erano iniziate anteriormente al 1° settembre 1967. Non è poi controverso che tale dichiarazione si riferisse proprio agli immobili ivi costruiti, e ritiene il Tribunale che detta dichiarazione debba reputarsi veridica quantomeno nella parte in cui attestava che la costruzione delle opere aveva avuto inizio in epoca anteriore al 1.9.1967.
In tal senso depone, in particolare, la relazione a firma del Geom. del Persona_4
5.6.2018, ove si legge che “il manufatto di forma circolare adibito a chiosco ed insistente nel lotto già configura chiaramente ed inconfutabilmente la sua preesistenza nel rilevamento aerofotogrammetrico dello stato dei luoghi in dotazione al Comune di Terracina risultante dalla copia stralcio della tav. 12 rapp. 1:2000 estratta dal lucido della restituzione aerofotogrammetrica eseguita dalla ditta Aerofoto-Consult - anno 1968 - in dotazione all'Ufficio”.
Risulta quindi irrilevante, ai fini della validità dell'atto, che in epoca successiva il compendio abbia subito modifiche urbanistiche non autorizzate, segnatamente mediante la realizzazione del w.c. a servizio del chiosco preesistente.
In ogni caso, una eventuale deficitarietà del contratto sotto il profilo evidenziato risulterebbe sanata in virtù dell'atto di conferma, stipulato dinanzi al Notaio, ai sensi dell'art. 3 dell'art. 40 della l. 47/85, in data 5.6.2018, nel quale si dava atto delle domande di sanatoria presentate in data 30.9.1986 per il manufatto circolare e in data 4.5.1995 per il piccolo w.c.
Né la mendacità della dichiarazione resa in seno al contratto può ricavarsi – come vorrebbe parte attrice – da quanto indicato nella domanda di sanatoria del 1986, atteso che nella relativa istanza la si limitava a precisare che il manufatto era stato “ultimato” nel 1969, laddove, secondo Per_2
quanto già rilevato, ai fini della validità del contratto di compravendita è neceSArio e sufficiente che la costruzione sia “iniziata” in epoca antecedente al 1969, e che di ciò il contratto contenga veridica dichiarazione, come nel caso di specie, mentre restano irrilevanti eventuali ampliamenti abusivi dell'immobile realizzati successivamente al 1° settembre 1967.
Infine, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in merito alle doglianze di parte attrice circa la presunta carenza di “conformità catastale oggettiva”. Nel caso di specie, infatti, il contratto pagina 16 di 19 impugnato riporta chiaramente l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1 bis, della I. n. 52 del
1985.
La giurisprudenza ha chiarito (Cass. S.U. n.21761/2021; Cass. n.27181/2022) che l'art. co. 1 bis,
l. n. 52/1985 “fonda la previsione di nullità sulla mancanza nell'atto dell'“identificazione catastale”, nonché del “riferimento alle planimetrie depositate in catasto” e della “dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”. Si tratta dunque, com'è del tutto evidente, di una nullità testuale di carattere oggettivo che, a prescindere dalla esattezza e veridicità degli allegati e della dichiarazione, determina la nullità dell'atto per la sua sola mancanza.
Viene pertanto in rilievo una mera nullità “formale-testuale” derivante dall'assenza nel contratto della dichiarazione di conformità, e non anche virtuale-sostanziale, il che esclude che tale disposizione sancisca l'invalidità dell'atto di compravendita che contenga una dichiarazione non veritiera della conformità dello stato del cespite alle risultanze catastali. In tale ipotesi, le conseguenze sarebbero, piuttosto, quelle previste dall'ordinamento allorché sia stato venduto un bene difforme da quello promesso nello stato raffigurato nelle planimetrie e cioè che il compratore potrebbe adire i rimedi previsti dagli art. 1482 s.s. oppure domandare la risoluzione.
Nella fattispecie in esame, peraltro, la mendacità della dichiarazione di conformità catastale neppure sussiste, atteso che, all'epoca della stipulazione del contratto, la particella n. 1539 era stata soppreSA, e la particella n. 3175 risultava intestata ai venditori in forza della sentenza di usucapione n. 1524/2016, sicché l'immobile oggetto di trasferimento risultava correttamente individuato, mentre il fatto che al rogito fosse allegata la planimetria catastale relativa alla particella n. 1539 era dovuto alla non contestata circostanza che la particella n. 3175 fosse stata costituita a seguito della soppressione della 1539 ed in sostituzione di quest'ultima.
È pertanto di tutta evidenza l'infondatezza della domanda attorea avente ad oggetto l'asserita nullità del contratto, al pari della conneSA pretesa risarcitoria, peraltro formulata in maniera oltremodo generica ed in assenza di qualsivoglia supporto probatorio.
Si è, quindi, ritenuto, alla stregua di quanto esposto e considerato, di non ammettere la CTU richiesta da parte attrice, in quanto sarebbe stata esplorativa. Al riguardo, non può farsi a meno di pagina 17 di 19 osservare che in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, che è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal giudice qualora la steSA tenda, con esso, a supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In definitiva, per tutte le ragioni svolte, si impone l'integrale rigetto delle domande attoree.
Ritiene tuttavia il Tribunale che non sussistano i presupposti per la condanna dell'odierna attrice per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto neceSAri alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, di media complessità, ed applicando i parametri minimi per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria. In particolare, per quanto concerne la posizione dei convenuti e CP_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vittucci, ritiene il Tribunale di riconoscere un CP_1
compenso unitario, in applicazione del principio per cui “in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fiSAti dagli art. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi” (Cass. Civ., sez.
I, 11.1.2022 , n. 518).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dalla Parte_2
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- rigetta la domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.;
pagina 18 di 19 - condanna la , Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e , che liquida in € CP_2 Controparte_3 CP_1
8.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna la , Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 8.991,00 per compensi, oltre spese CP_4
generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott.SA Giuseppina Vendemiale
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