Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 22/04/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 791/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Massimo Parisi;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Floro Flori;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 00050480 47 000, notificato ad istanza di in data 16.12.2023, per il pagamento , a titolo di contributi e sanzioni per morosità CP_1
ed evasione Gestione Commercianti, pari ad € 26.442,37.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che Parte_1
è titolare di una ditta individuale denominata “ DPS Studio di consulenza automobilistica di ”, con sede in Misterbianco;
che in data 29.10.2015, Parte_1 esso ricorrente presentava all' una istanza di variazione e, in ispecie, chiedeva la CP_1 modifica e cancellazione di imprenditore individuale in quanto l'attività sarebbe stata svolta, sotto la indicata denominazione, dal IG. Persona_1
( , dipendente assunto come da comunicazione Unilav che si C.F._1 produce: ciò, all'evidente fine di ottenere la cancellazione dell'impresa dalla gestione previdenziale autonoma;
che l' , con distinte comunicazioni del 27.11.2015, CP_1
comunicava l'accoglimento della richiesta e, dunque, disponeva la cancellazione dell'impresa con effetto dal 30.09.2015; che in data 31.07.2019, cessava il rapporto di lavoro con , comunicazione Unilav) e subentrava a quest'ultimo la Persona_1
IG.ra ( ( ) , come da comunicazione Parte_2 C.F._2
Unilav che si produce la quale, dunque, proseguiva l'attività in essa descritta gestendola in proprio;
che in data 18.04.2023, cessava il rapporto di lavoro con la , come Pt_2
da comunicazione Unilav che si produce;
che conseguentemente, dalla data di cessazione del rapporto che precede, la gestione dell'attività veniva ripresa in mano dall'odierno ricorrente il quale, dunque, la gestiva nuovamente in proprio, provvedendo al versamento dei contributi;
che in data 24.03.2022, l' – Sede di Catania, CP_1 comunicava che, a seguito di accertamenti d'ufficio del 22.01.2022, il era stato Parte_1 iscritto come titolare dell'azienda con codice 28324030 AQ, sin dal 22.03.2004 e, coevamente, comunicava che l'obbligo contributivo sarebbe decorso dal 01.01.2017 dovendosi, pertanto, ritenere prescritti quelli degli anni precedenti;
che avverso la detta comunicazione, il IG. , in data 20.07.2022 inviava all' , a mezzo del Parte_1 CP_1
proprio consulente commerciale, una nota con cui, dopo aver premesso che lo stesso in data 29.10.2015 aveva richiesto la cancellazione previdenziale per la sua posizione a decorrere dal 30.09.2015 a seguito di conferimento della completa gestione della sua attività al dipendente e dopo aver premesso, altresì, che tale istanza era stata incondizionatamente accolta, chiedeva in conclusione la cancellazione dell'impresa dalla gestione previdenziale autonoma;
che con nota del 21.07.2022, l' rispondeva CP_1
che la cancellazione aveva avuto luogo sulla base di (non meglio specificate) informazioni assunte e che l'eventuale presenza di collaboratori non avrebbe esonerato il titolare dal versamento dei contributi, richiesti nella misura prescrizionale;
che seguiva, in pari data, una replica da parte del consulente del IG. , il quale Parte_1
evidenziava che nessuna variazione delle informazione era, medio tempore, intervenuta rispetto a quelle fornite nel 2015 e che, dunque, essendo stata accolta la domanda di cancellazione già nel 2015, non si comprendevano le ragioni per le quali si era proceduto all'iscrizione d'ufficio; che si insisteva, dunque, per il ripristino della cancellazione (ovviamente) fino ad aprile 2023, a decorrere dalla quale il ricorrente ha nuovamente iniziato l'attività e versato i contributi previdenziali e si contestava, nell'occasione, che ove l' avesse rigettato la domanda di cancellazione sin dal CP_1
2015, il avrebbe continuato a pagare i contributi già per tale anno e per quelli a Parte_1
venire, senza trovarsi a dover oggi pagare le sanzioni;
che a tale comunicazione, seguiva la notifica, in data 16.12.2023, dell'avviso di addebito con il presente atto impugnato;
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che in punto di diritto, si osserva che , in effetti, il IG. , dal 30.09.2015 Parte_1 all'aprile 2023, ha di fatto sospeso lo svolgimento dell'attività per la quale era tenuto al versamento dei contributi previdenziali, atteso che la ditta DPS è stata di fatto gestita pienamente dai dipendenti;
che è di tutta evidenza che, non avendo il ricorrente svolto di fatto l'attività di impresa, egli non fosse tenuto al versamento dei relativi contributi previdenziali;
che correttamente, dunque, l' ha comunicato l'accoglimento della CP_1 istanza del a cui ha fatto seguito la sostanziale sospensione dell'obbligo di Parte_1
versamento di essi contributi previdenziali;
che, pertanto, l'avviso di addebito deve ritenersi illegittimo e, in quanto tale, va annullato.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: annullare l'avviso di addebito n. 593 2023 00050480 47 000, notificato ad istanza di in data CP_1
16.12.2023, in quanto del tutto illegittimo e, dunque, ordinarsi la cancellazione del dalla gestione previdenziale autonoma dal 30.09.2015 a tutto aprile Parte_1
2023; in via di mero subordine, annullare esso avviso di addebito nella parte relativa alla irrogazione delle sanzioni irrogate per morosità ed evasione, pari a complessivi €
9.174,20, salvi e.&o, in quanto del tutto illegittime.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente svolgendo difese volte a CP_1 dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 22.04.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Rileva, poi, il decidente che ai sensi dell'art. 29 della L. 160/1975 (che ha sostituito l'art. 1, L. n. 1397/1960), come modificato dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996, sono tenuti all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario (cd. “gestione commercianti) i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
“a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
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b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986, prevede inoltre che le disposizioni sull'iscrizione alla predetta assicurazione contenute nell'art. 1 della L. 1397/1960 “si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 L. 613/1966. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) ...”. Ai fine della iscrizione alla gestione commercianti del socio di società semplice (che esercita una impresa commerciale) si richiede quindi la compresenza di due requisiti: a) che il socio abbia la piena responsabilità dell'impresa ed assuma tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione e b) che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ( art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986 che rinvia ad entrambe le lettere b) e c) dell'art. 1 della L. 1397/1960).
In base alle norme citate, quindi, hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti i soci di società di persone che svolgano attività commerciale, in presenza dei due requisiti menzionati (responsabilità dell'impresa con assunzione dei relativi rischi e partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente).
Infatti, come ritenuto dalla Corte di legittimità in fattispecie analoga, ai fini di valutare la legittimità dell'iscrizione di un soggetto nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n.
335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1 comma 203 della l. n. 662/1996, il giudice deve accertare il duplice requisito della sussistenza o meno della partecipazione personale dell'amministratore al lavoro aziendale e dello svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Anche più di recente la Suprema Corte ha ribadito la necessità dello svolgimento di attività di lavoro nell'impresa da parte di un socio, anche amministratore, o di un familiare dell'imprenditore affinché insorga il suo obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. 5
In particolare, è stato affermato che qualora la società sia del tutto inattiva, non vi potrà essere “partecipazione al lavoro aziendale” da parte del socio, né ancora prima esercizio di attività commerciale o del terziario cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Commercianti (cfr. Cass. Ord. 3145 del 2013, ove si statuisce che: l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può essere desunto
“sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale.
Infatti il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale” e in mancanza “va esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente”).
Parimenti non vi è obbligo di iscrizione alla assicurazione in esame laddove la società di persone svolga una attività commerciale ma manchi del tutto la prova (a carico dell'Ente previdenziale ai sensi dell'art. 2697 c.c.) circa l'assunzione di responsabilità e la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente da parte del socio (cfr. sul punto Cass. SS.UU. 3240/2010 secondo cui l'attività di amministratore di s.r.l. non comporta di per sé l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti che richiede elementi diversi. In particolare “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo- sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano – ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotando detto impegno personale come elemento prevalente”). CP_ Orbene, osserva il decidente che l' su cui incombeva il relativo onere, in questa sede non ha provato che il ricorrente ha dichiarato la sussistenza di redditi da impresa relativamente alle annualità dal 2017 al 2022 e tantomeno che lo stesso per gli anni in contestazione ha partecipato personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente. Il ricorrente, inoltre, ha invece anche provato che l'impresa aveva dipendenti e, quindi, deve ritenersi presuntivamente provato che lo stesso non ha partecipato personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente.
In conseguenza, nel caso di specie, devono ritenersi insussistenti i requisiti previsti dalla normativa regolante la materia per l'iscrizione alla gestione commercianti e per l'assoggettamento alla relativa contribuzione.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie l'opposizione e dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale commercianti per gli anni in contestazione;
per l'effetto, dichiara illegittima la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito n.
593 2023 00050480 47 000 che annulla;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che vengono CP_1 liquidate nella complessiva somma di € 1.875,00, per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta