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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico- Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 28 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2654 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. Francesca Bianchini Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Controparte_1
LE DD
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 9360/2024 dell'26.9.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia fissare l'udienza al fine di così sentenziare: Preliminarmente: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c. Nel merito: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.”. per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere integralmente l'appello proposto da n.q. Parte_1
1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro n. 9369/2024, pubblicata in data 26.9.2024, in quanto infondato in fatto e diritto e comunque destituito di prova, con conseguente conferma del provvedimento sopra indicato, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di erede di adiva il Tribunale del lavoro Parte_1 Persona_1
di Roma per proporre opposizione alla cartella esattoriale n. 09720010639398612000, di
€ 6.411,41 comprensivi di oneri e interessi, riportata nella schermata “carichi pendenti” allegata al ricorso, eccependo l'inesistenza delle pretese e la decadenza dall'azione,
l'inesistenza o nullità della notifica della cartella opposta e la prescrizione del credito anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Chiedeva inoltre, in via cautelare, la sospensione inaudita altera parte del provvedimento opposto.
Si costituiva in giudizio l' , che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in CP_1 quanto proposta esclusivamente avverso l'estratto di ruolo, non avendo il ricorrente impugnato alcun atto con cui sia stata attivata una azione esecutiva. Richiamava, dunque, il disposto del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973, che limita la diretta impugnazione del ruolo ai soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, il blocco dei pagamenti da parte della P.A. ovvero la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, oltreché la giurisprudenza intervenuta sul punto. Deduceva inoltre che la ricorrente fosse decaduta dall'azione ai sensi dell'art. art. 24, comma 5 del D. Lgs. n.
46/1999. Nel merito, l' chiedeva il rigetto del ricorso e deduceva la validità della CP_1
notifica della cartella esattoriale opposta, come da raccomandata con ricevuta di ritorno depositata in atti, nonché l'esistenza di una dilazione concessa al de cuius il 30.1.2007 seguita da pagamenti rateali scomputati dal dovuto ma non satisfattivi;
con riguardo alla prescrizione chiedeva altresì l'integrazione del contradditorio nei confronti della Agenzia
o comunque che si ordinasse all'Agenzia di produrre Controparte_2
documentazione comprovante le notifiche di atti interruttivi. Osservava, ancora, che le pretese contributive inferiori a mille euro erano state oggetto di sgravio ex lege. Si opponeva, infine, all'istanza cautelare per insussistenza dei gravi motivi.
Il Tribunale del lavoro di Roma, dopo aver disposto la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., dichiarava il ricorso inammissibile. In particolare, qualificava
2 l'impugnazione come opposizione all'estratto di ruolo ed evidenziava anzitutto come, in realtà, la ricorrente avesse prodotto documento qualificato come “carichi pendenti” cui non può attribuirsi alcun valore provvedimentale. Statuiva, poi, che anche volendo riconoscere al predetto documento valore di estratto di ruolo, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile in quanto l'art. 12, comma 4-bis del D.P.R. n. 602/1973 limitava l'impugnazione immediata del ruolo alle sole ipotesi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, il blocco dei pagamenti da parte della P.A., ovvero la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, sottolineando che, sul punto, la ricorrente non avesse dedotto nulla. Osservava, infine, che la cartella di pagamento opposta era stata regolarmente notificata, come emergeva dalla copia della raccomandata con ricevuta di ritorno depositata in atti.
Il Giudice di prime cure, dunque, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano secondo i valori medi CP_1
(esclusa la fase istruttoria) in € 3.397,00 oltre accessori di legge.”
Con ricorso ritualmente depositato in data 26 settembre 2024 e notificato,
[...]
interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma. Resisteva Parte_1
l' , con memoria depositata in data 16 maggio 2025. CP_1
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi e trascritte in epigrafe, è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, argomentando in favore Parte_1 dell'ammissibilità dell'azione proposta avverso l'estratto di ruolo, censura la sentenza di primo grado per difetto di motivazione e omessa pronuncia su punti decisivi della questione e, in particolare, sull'inesistenza delle pretese e la decadenza dell' dal CP_1 potere impositivo, sull'intervenuta prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e sull'inesistenza o nullità della notifica della cartella esattoriale.
L'appello è infondato.
Deve anzitutto darsi atto che il Tribunale ha qualificato l'azione della come Parte_1
opposizione ad estratto di ruolo e che in appello non viene mossa specifica contestazione a tale capo della decisione.
3 Pertanto, deve ribadirsi quanto già statuito dal Giudice di primo grado in ordine alla inammissibilità per carenza di interesse dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo senza che ricorrano le condizioni stabilite dalla legge. In particolare, l'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021 e convertito con L. n 215/2021 afferma quanto segue: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 26283/2022 hanno fornito chiara ed articolata interpretazione della citata disposizione, statuendo in particolare quanto segue: “La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”; “inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass.
n.21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”; “Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento…”: in tale ipotesi il debitore può, tra l'altro, “impugnare
4 l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n.
18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n.1558/20; n.20694/21; n.40763/21, cit.).”.
Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dalle citate argomentazioni della
Cassazione, che qui debbono intendersi integralmente richiamate anche ai sensi dell'art.118, disp. att. c.p.c., pienamente applicabili alla controversia in esame.
L'appellante, infatti, nulla deduce circa un'eventuale sussistenza di una delle condizioni previste dal richiamato art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, se non richiamando in modo estremamente generico e senza alcuna specifica allegazione l'impossibilità di ricevere pagamenti dalla P.A. e di compensare i propri crediti per via dei ruoli scaduti, per cui deve ritenersi che non sussista l'interesse ad agire, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
La chiede che sia accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla Parte_1 eventuale notifica della cartella di pagamento, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Sul punto, fermo restando quanto già detto circa la qualificazione, non contestata, da parte del Giudice di prime cure dell'azione quale opposizione all'estratto di ruolo, con conseguente declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse così come precedentemente rappresentata, la Corte osserva che anche a voler diversamente qualificare questa ulteriore domanda di estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essa non sfuggirebbe comunque dalla declaratoria di inammissibilità.
Infatti la ha espressamente proposto, con l'atto introduttivo, una opposizione Parte_1 all'esecuzione “anche” ex art. 615 c.p.c., evocando quella giurisprudenza (Cass.
5 5590/2008) che ravvisa l'interesse ex art. 100 c.p.c. dell'opponente ad ottenere una sentenza di accertamento negativo in ordine alla pretesa creditoria del concessionario della riscossione atteso che la domanda è volta a impedire ex artt. 615-617 c.p.c.
l'esecuzione di provvedimenti cautelari/espropriativi. Sennonché, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti
(nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi
(Cass. 6723/2019). Più incisivamente, Cass 25781/2023 ha precisato che per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, è necessario superamento di quanto questa Sezione aveva affermato con Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto.
Deve infatti rilevarsi che non emerge, dall'esame della documentazione depositata, che siano stati emanati atti di riscossione coattiva successivi alla cartella esattoriale opposta, né emerge una minaccia attuale di atti esecutivi, profili peraltro nemmeno allegati.
La Corte, in altre parole, ritiene di dare seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste alcun interesse ad agire in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione né sia configurabile una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass. n. 6723/2019; Cass. n. 27605/2023).
Né l'appellante, oltre all'art. 615 c.p.c., ha proposto ulteriori specifiche qualificazioni dell'azione in termini di accertamento negativo del credito, operazione che non può compiere il giudice d'ufficio.
Di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione proposta dalla è Parte_1 inammissibile, anche sotto il profilo della prescrizione successiva, perché non è stato né allegato né provato che siano stati adottati o minacciati atti esecutiva e non sono stati prospettati ulteriori specifici profili idonei a radicare l'interesse ad agire.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'appello è infondato e va rigettato
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M.
n. 147/2022, precisando che il valore della controversia non equivale a € 1.000,00, come dichiarato dall'appellante, bensì all'ammontare del credito di cui alla cartella di pagamento opposta. Di conseguenza, lo scaglione di valore sul quale basare la condanna al pagamento delle spese di lite è quello da € 5.200,01 a € 26.000,00. Deve inoltre tenersi conto dell'attività processuale effettivamente espletata (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è svolta nel grado).
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Con riguardo all'ammontare del contributo unificato inizialmente da corrispondere per l'iscrizione a ruolo e di quello, raddoppiato, ove dovuto, da corrispondere ai sensi della presente sentenza, si invita la Cancelleria, nel rispetto delle prerogative di questa e ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 115/2002, ad adottare i provvedimenti conseguenti all'accertamento del reale valore della presente controversia, superiore a quello indicato dall'appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il
26.9.2024 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. Parte_1
9360/2024 del 26.9.2024 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all' le spese di lite del grado liquidate in CP_1
euro 3.000,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, da calcolarsi sull'effettivo valore di causa.
Così deciso in Roma, lì 28.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico- Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 28 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2654 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. Francesca Bianchini Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Controparte_1
LE DD
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 9360/2024 dell'26.9.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia fissare l'udienza al fine di così sentenziare: Preliminarmente: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c. Nel merito: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.”. per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere integralmente l'appello proposto da n.q. Parte_1
1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro n. 9369/2024, pubblicata in data 26.9.2024, in quanto infondato in fatto e diritto e comunque destituito di prova, con conseguente conferma del provvedimento sopra indicato, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di erede di adiva il Tribunale del lavoro Parte_1 Persona_1
di Roma per proporre opposizione alla cartella esattoriale n. 09720010639398612000, di
€ 6.411,41 comprensivi di oneri e interessi, riportata nella schermata “carichi pendenti” allegata al ricorso, eccependo l'inesistenza delle pretese e la decadenza dall'azione,
l'inesistenza o nullità della notifica della cartella opposta e la prescrizione del credito anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Chiedeva inoltre, in via cautelare, la sospensione inaudita altera parte del provvedimento opposto.
Si costituiva in giudizio l' , che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in CP_1 quanto proposta esclusivamente avverso l'estratto di ruolo, non avendo il ricorrente impugnato alcun atto con cui sia stata attivata una azione esecutiva. Richiamava, dunque, il disposto del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973, che limita la diretta impugnazione del ruolo ai soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, il blocco dei pagamenti da parte della P.A. ovvero la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, oltreché la giurisprudenza intervenuta sul punto. Deduceva inoltre che la ricorrente fosse decaduta dall'azione ai sensi dell'art. art. 24, comma 5 del D. Lgs. n.
46/1999. Nel merito, l' chiedeva il rigetto del ricorso e deduceva la validità della CP_1
notifica della cartella esattoriale opposta, come da raccomandata con ricevuta di ritorno depositata in atti, nonché l'esistenza di una dilazione concessa al de cuius il 30.1.2007 seguita da pagamenti rateali scomputati dal dovuto ma non satisfattivi;
con riguardo alla prescrizione chiedeva altresì l'integrazione del contradditorio nei confronti della Agenzia
o comunque che si ordinasse all'Agenzia di produrre Controparte_2
documentazione comprovante le notifiche di atti interruttivi. Osservava, ancora, che le pretese contributive inferiori a mille euro erano state oggetto di sgravio ex lege. Si opponeva, infine, all'istanza cautelare per insussistenza dei gravi motivi.
Il Tribunale del lavoro di Roma, dopo aver disposto la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., dichiarava il ricorso inammissibile. In particolare, qualificava
2 l'impugnazione come opposizione all'estratto di ruolo ed evidenziava anzitutto come, in realtà, la ricorrente avesse prodotto documento qualificato come “carichi pendenti” cui non può attribuirsi alcun valore provvedimentale. Statuiva, poi, che anche volendo riconoscere al predetto documento valore di estratto di ruolo, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile in quanto l'art. 12, comma 4-bis del D.P.R. n. 602/1973 limitava l'impugnazione immediata del ruolo alle sole ipotesi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, il blocco dei pagamenti da parte della P.A., ovvero la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, sottolineando che, sul punto, la ricorrente non avesse dedotto nulla. Osservava, infine, che la cartella di pagamento opposta era stata regolarmente notificata, come emergeva dalla copia della raccomandata con ricevuta di ritorno depositata in atti.
Il Giudice di prime cure, dunque, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano secondo i valori medi CP_1
(esclusa la fase istruttoria) in € 3.397,00 oltre accessori di legge.”
Con ricorso ritualmente depositato in data 26 settembre 2024 e notificato,
[...]
interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma. Resisteva Parte_1
l' , con memoria depositata in data 16 maggio 2025. CP_1
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi e trascritte in epigrafe, è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, argomentando in favore Parte_1 dell'ammissibilità dell'azione proposta avverso l'estratto di ruolo, censura la sentenza di primo grado per difetto di motivazione e omessa pronuncia su punti decisivi della questione e, in particolare, sull'inesistenza delle pretese e la decadenza dell' dal CP_1 potere impositivo, sull'intervenuta prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e sull'inesistenza o nullità della notifica della cartella esattoriale.
L'appello è infondato.
Deve anzitutto darsi atto che il Tribunale ha qualificato l'azione della come Parte_1
opposizione ad estratto di ruolo e che in appello non viene mossa specifica contestazione a tale capo della decisione.
3 Pertanto, deve ribadirsi quanto già statuito dal Giudice di primo grado in ordine alla inammissibilità per carenza di interesse dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo senza che ricorrano le condizioni stabilite dalla legge. In particolare, l'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021 e convertito con L. n 215/2021 afferma quanto segue: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 26283/2022 hanno fornito chiara ed articolata interpretazione della citata disposizione, statuendo in particolare quanto segue: “La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”; “inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass.
n.21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”; “Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento…”: in tale ipotesi il debitore può, tra l'altro, “impugnare
4 l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n.
18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n.1558/20; n.20694/21; n.40763/21, cit.).”.
Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dalle citate argomentazioni della
Cassazione, che qui debbono intendersi integralmente richiamate anche ai sensi dell'art.118, disp. att. c.p.c., pienamente applicabili alla controversia in esame.
L'appellante, infatti, nulla deduce circa un'eventuale sussistenza di una delle condizioni previste dal richiamato art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, se non richiamando in modo estremamente generico e senza alcuna specifica allegazione l'impossibilità di ricevere pagamenti dalla P.A. e di compensare i propri crediti per via dei ruoli scaduti, per cui deve ritenersi che non sussista l'interesse ad agire, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
La chiede che sia accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla Parte_1 eventuale notifica della cartella di pagamento, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Sul punto, fermo restando quanto già detto circa la qualificazione, non contestata, da parte del Giudice di prime cure dell'azione quale opposizione all'estratto di ruolo, con conseguente declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse così come precedentemente rappresentata, la Corte osserva che anche a voler diversamente qualificare questa ulteriore domanda di estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essa non sfuggirebbe comunque dalla declaratoria di inammissibilità.
Infatti la ha espressamente proposto, con l'atto introduttivo, una opposizione Parte_1 all'esecuzione “anche” ex art. 615 c.p.c., evocando quella giurisprudenza (Cass.
5 5590/2008) che ravvisa l'interesse ex art. 100 c.p.c. dell'opponente ad ottenere una sentenza di accertamento negativo in ordine alla pretesa creditoria del concessionario della riscossione atteso che la domanda è volta a impedire ex artt. 615-617 c.p.c.
l'esecuzione di provvedimenti cautelari/espropriativi. Sennonché, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti
(nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi
(Cass. 6723/2019). Più incisivamente, Cass 25781/2023 ha precisato che per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, è necessario superamento di quanto questa Sezione aveva affermato con Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto.
Deve infatti rilevarsi che non emerge, dall'esame della documentazione depositata, che siano stati emanati atti di riscossione coattiva successivi alla cartella esattoriale opposta, né emerge una minaccia attuale di atti esecutivi, profili peraltro nemmeno allegati.
La Corte, in altre parole, ritiene di dare seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste alcun interesse ad agire in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione né sia configurabile una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass. n. 6723/2019; Cass. n. 27605/2023).
Né l'appellante, oltre all'art. 615 c.p.c., ha proposto ulteriori specifiche qualificazioni dell'azione in termini di accertamento negativo del credito, operazione che non può compiere il giudice d'ufficio.
Di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione proposta dalla è Parte_1 inammissibile, anche sotto il profilo della prescrizione successiva, perché non è stato né allegato né provato che siano stati adottati o minacciati atti esecutiva e non sono stati prospettati ulteriori specifici profili idonei a radicare l'interesse ad agire.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'appello è infondato e va rigettato
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M.
n. 147/2022, precisando che il valore della controversia non equivale a € 1.000,00, come dichiarato dall'appellante, bensì all'ammontare del credito di cui alla cartella di pagamento opposta. Di conseguenza, lo scaglione di valore sul quale basare la condanna al pagamento delle spese di lite è quello da € 5.200,01 a € 26.000,00. Deve inoltre tenersi conto dell'attività processuale effettivamente espletata (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è svolta nel grado).
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Con riguardo all'ammontare del contributo unificato inizialmente da corrispondere per l'iscrizione a ruolo e di quello, raddoppiato, ove dovuto, da corrispondere ai sensi della presente sentenza, si invita la Cancelleria, nel rispetto delle prerogative di questa e ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 115/2002, ad adottare i provvedimenti conseguenti all'accertamento del reale valore della presente controversia, superiore a quello indicato dall'appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il
26.9.2024 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. Parte_1
9360/2024 del 26.9.2024 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all' le spese di lite del grado liquidate in CP_1
euro 3.000,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, da calcolarsi sull'effettivo valore di causa.
Così deciso in Roma, lì 28.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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