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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1618/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. AIELLO C.F._1
ROSITA del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. GALLESE C.F._2
ALESSANDRO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a SANREMO (IM) in data 22/06/2008;
• hanno avuto ed minorenni. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a SANREMO Parte_1 CP_1
(IM) il 22/06/2008, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno
2018, parte 2, serie A, atto n. 27), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) i signori e manterranno l'obbligo del mutuo rispetto, libero Parte_1 CP_1 ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio lo riterranno, occorrendo anche all'estero, per il ché si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o documento equipollente anche con riferimento ai figli minori;
Per_2 Per_1
2) i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, dichiarando altresì di rinunciare ad ogni pretesa
2 economica reciproca, eccetto quelle di cui all'attuale ricorso, e che ogni e qualsiasi pregressa questione, al di fuori di quelle ivi previste, è stata definita;
3) la casa coniugale sita in Sanremo (IM) Via Baracca n. 40/2 condotta in locazione, rimarrà assegnata al marito, unitamente ai mobili ed ai suppellettili, ed egli la abiterà insieme ai figli.
Si dà atto che la moglie ha già ritirato dalla casa coniugale tutti i suoi beni ed effetti personali;
4) i figli ed in oggi ancora minorenni verranno affidati congiuntamente ai Per_1 Per_2 genitori, che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e la crescita e che provvederanno ad assumere congiuntamente solo le decisioni di maggior interesse per i minori, mentre, quelle inerenti l'ordinaria gestione competeranno in via esclusiva a ciascun genitore nei periodi in cui i minori saranno affidati alle proprie cure, impegnandosi però a tenersi reciprocamente e quotidianamente informati sulle loro abitudini, le attività e le inclinazioni. I figli e Per_2
vengono collocati presso la madre;
Per_1
5) quanto alle visite del padre con i figli minori si prevede che il sig. potrà intrattenersi Pt_1
un fine settimana alternato con la madre, da intendersi dal venerdì sera fino alla domenica sera e un giorno infrasettimanale, da concordarsi con l'altro genitore, nella settimana in cui il padre non ha con sé i figli nel fine settimana potrà tenerli presso di sé per la cena e per dormire almeno due giorni infrasettimanali, sempre da concordarsi con l'altro genitore. Resta salvo ogni altro miglior accordo tra i genitori, tenuto di conto delle esigenze e gli impegni di vita e di studio dei minori. Durante le vacanze estive scolastiche i genitori potranno intrattenersi con la minore per 15 giorni, anche per periodi scaglionati, restando salva la facoltà per l'altro genitore in quel momento non collocatario di potersi intrattenere con la prole, previo accordo con l'altro e tenuto di conto delle esigenze di;
durante le Per_3
vacanze di Natale e di Pasqua si osserverà il regime ordinario ad eccezione delle Festività di
Natale e Santo Stefano, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e lunedì dell'Angelo, le quali verranno trascorse dalle minori ad anni alternati con la madre e con il padre. Natale 2024 con la madre e Santo Stefano con il padre, 31 dicembre con la madre e 1 gennaio con il padre, Pasqua con la madre e lunedì dell'Angelo col padre. Per le festività civili nazionali
(per esempio 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 1 novembre ecc.) si seguirà sempre la regola dell'alternanza tra i genitori. Quanto al periodo estivo si osserverà il regime ordinario ad eccezione di una settimana consecutiva qualora il padre o la madre partissero coi minori per le vacanze, periodi che andranno stabiliti e comunicati l'uno all'altra entro il 31 luglio di ciascun anno;
5) I rapporti economici e patrimoniali tra i signori e vengono Parte_1 CP_1
definiti come segue: il sig. a titolo di contributo per il mantenimento mensile dei figli Pt_1
3 corrisponderà alla madre entro i primi cinque giorni del mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie a lei intestate IBAN [...], la somma di € 100,00 (cento/00), oltre agli assegni familiari/unico di cui infra, rivalutabili ogni anno secondo indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese accessorie che si riportano: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale d) farmaci particolari;
spese universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby-sitter).
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà ovviamente documentarle. Eventuali viaggi all'estero dovranno essere previamente comunicati all'altro genitore e il genitore che riterrà di compiere tali viaggi provvederà interamente alle spese sostenute. Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad Euro 150,00, dovrà essere comunicato all'altro genitore almeno 20 giorni prima dell'effettivo esborso, al fine di non onerare ulteriormente il genitore convivente con il minore, di anticipare interamente l'importo. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Resta inteso che in detto assegno mensile sono inclusi gli assegni unici o familiari che saranno trattenuti e gestiti dalla madre per il mantenimento dei minori che ad oggi ammontano ad Euro 460,00 complessivi.
6) Spese della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi in via solidale tra di loro.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di SANREMO (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
4 Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 29/01/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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