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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott. ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Consigliere ausiliario- ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 357 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, in materia di pensione di anzianità, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. L. MARAGLINO
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr.e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, A.CIARELLI CP_2
-Appellata-
OGGETTO: “ricostituzione pensione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 22/9/2021 ha impugnato la sentenza con Parte_1 cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro l' ha dichiarata decaduta ai sensi dell'art 47 DPR 639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011 in relazione alla domanda di ricostituzione di pensione per contributi figurativi non computati, in relazione alla pensione VO 13003659 decorrente dall'1/1/2000. Ha assunto l'erroneità della pronuncia di decadenza tombale pronunciata dal
Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione e la spettanza di una ricostituzione in relazione a contributi per malattia non computati adeguatamente. Ha insistito pertanto per l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado, chiedendo la ricostituzione della pensione in godimento e riconoscimento di una prima rata, all'1/1/2000, pari ad €
520,55(come da conteggi allegati al ricorso di primo grado). L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma, spiegando di avere già accolto, prima dell'instaurazione del giudizio, una domanda di ricostituzione della ricorrente in relazione ai contributi figurativi per malattia, proposta in data 24/9/2009, innalzando il rateo pensionistico alla decorrenza iniziale da € 450,08 ad € 480,70, con liquidazione di tutti gli arretrati maturati a titolo di differenza di pensione nel cedolino di giugno 2010. .
L'appello è infondato nel merito, sebbene sulla questione della decadenza questa Corte dissenta dall'orientamento espresso dal Tribunale nella sentenza impugnata In effetti la decadenza in cui pure è incorso il ricorrente non doveva, a parere di queste Corte, essere considerata tombale e la causa avrebbe dovuto essere istruita in primo grado.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente aì principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale"1.
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria” .
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 19/9/2020. Per i restanti si è proceduto ad istruire la causa a mezzo di ctu. Quest'ultima ha rilevato che la CP_ contribuzione figurativa per malattia asseritamente non computata dall' era stata in realtà già computata e la pensione ricostituita sin dalla decorrenza originaria, a seguito della domanda della ricorrente proposta in data 24/9/2009, innalzando il rateo pensionistico alla decorrenza iniziale da €
450,08 ad € 480,70(secondo un importo più alto di quello individuato dal ctu in sede di consulenza), con liquidazione di tutti gli arretrati maturati a titolo di differenza di pensione nel cedolino di giugno 2010. Si dissente peraltro dalla tesi del ricorrente, il quale vorrebbe un innalzamento del rateo, per effetto di un innalzamento della retribuzione pensionabile, ottenuto cumulando i contributi figurativi per malattia a quelli effettivi anche oltre il limite delle 270 giornate. Ella infatti ha insistito, invocando l'art 15 L 153/1969, nel chiedere che la retribuzione pensionabile tenesse conto dell'intero ammontare dei contributi versati in alcuni anni in misura superiore alle 270 giornate. Ebbene la tesi dell'appellante non può essere accolta e deve essere confermato il calcolo della ctu, atteso che la legge invocata dall'appellante non si riferisce ai contributi per malattia, ma a quelli per disoccupazione, mentre quelli per malattia all'epoca venivano accreditati solo su domanda dell'interessato. Peraltro la norma non dice affatto che nell'anno si possano sommare le retribuzioni per il lavoro effettivo con quelle per retribuzione figurativa afferenti la gestione agricola, ma che si possono sommare contributi agricoli(effettivi e figurativi)con contributi non agricoli(effettivi e figurativi), individuati come “diversi” dall'art 15 esaminato. In ogni caso la norma non autorizza a superare il limite delle 270 giornate che è sancito espressamente dai commi
10, 11, 12 art 7 Dl 463/83, in cui il legislatore ha chiarito che i contributi figurativi eccedenti le 270 giornate possono accreditarsi negli anni successivi, purchè siano stati versati almeno 30 contributi effettivi. E quindi non restano inutilizzati, ma valgono a rimpinguare anni in cui si è lavorato di meno. E' ovvio che se i contributi eccedenti sono stati imputati all'anno successivo, non è pensabile logicamente che possano imputarsi in eccedenza anche all'anno precedente, dovendo valere una volta sola
L'appello deve allora essere rigettato, perché nulla di più spetta alla ricorrente.
La natura della causa e la parziale fondatezza dell'appello, relativamente alla questione della decadenza, giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi comprese quelle di ctu.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Taranto, 26/11/2025 Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione, sesta sezione lavoro , ordinanza n. 3580/2019 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021