Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01225/2022 REG.RIC.
N. 00828/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi numero di registro generale 1225 del 2022 e 823 del 2023, integrati da motivi aggiunti, proposti da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Montanaro, Giuseppe Zanalda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1225 del 2022:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Torino n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 1-OMISSIS-, che dispone a carico del ricorrente il divieto di “detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente”, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del R.D. 773/1931 e succ. mod.;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui in specie quelli citati nel provvedimento del Prefetto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\5\2025:
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Torino prot. n. -OMISSIS-, notificato il 9 aprile 2025, con cui è stata respinta l’istanza di revoca del decreto prefettizio del -OMISSIS- e lo stesso è stato confermato (atto impugnato con i presenti motivi aggiunti); e del parere reso dalla Questura di Torino in data 5 marzo 2025, richiamato nel testo del provvedimento prefettizio, ma non conosciuto e di cui si chiede l’acquisizione in giudizio.
quanto al ricorso n. 828 del 2023:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Questore della Provincia di Torino n. “-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 20 luglio 2023, che dispone a carico del ricorrente la “revoca” della “licenza di porto di fucile per uso caccia”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\5\2025:
del provvedimento della Questura di Torino datato 4 marzo 2025, inviato con prot. n. 57409 del 12 marzo 2025, con cui non è stata accolta la richiesta avanzata dal ricorrente di riesame del provvedimento di revoca della licenza porto di fucile per uso caccia; atto impugnato con i presenti motivi aggiunti di ricorso.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2026 la dott.ssa PA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha adito l’intestato Tar deducendo di essere stato, per lungo tempo, titolare di autorizzazione al porto d’armi uso caccia; egli inoltre è titolare di concessioni per la gestione di aziende faunistico venatorie, alla cui attività partecipa attivamente, con iniziative rispetto alle quali il porto d’armi uso caccia risulta essere strettamente funzionale.
Con provvedimento datato 3.10.2022, impugnato con il primo dei ricorsi qui riuniti, egli è stato colpito da un divieto di detenzione armi motivato in relazione ad un diverbio stradale in cui il ricorrente sarebbe stato coinvolto e la cui dinamica e ricostruzione si contesta in ricorso.
Lamenta parte ricorrente che il provvedimento che ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione armi sarebbe afflitto da:
1) violazione ed erronea applicazione di legge: art. 39 del Testo Unico in materia di pubblica sicurezza, n. 773/1931; art. 3 l. 241/1990 e succ. mod.; eccesso di potere per difetto ed errore di istruttoria e della motivazione, travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; la ricostruzione degli eventi addebitati al ricorrente con il provvedimento impugnato sarebbe frutto della mera versione della controparte che, a detta del ricorrente, sarebbe in verità l’aggressore e non l’aggredito;
2) violazione ed erronea applicazione di legge: art. 39 del Testo Unico in materia di pubblica sicurezza, n. 773/1931; art. 3 l. 241/1990 e succ. mod..; eccesso di potere per difetto ed errore di istruttoria e della motivazione, travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; il ricorrente prospetta la propria ricostruzione dei fatti, evidenzia che, nell’episodio, che ha dato luogo a reciproche denunce, è l’altro conducente colui che sarebbe sceso dal suo mezzo per raggiungere il ricorrente, invece mai sceso dell’auto; inoltre l’addebito di avere mostrato l’arma alla controparte non troverebbe riscontro probatorio alcuno;
3) violazione ed erronea applicazione di legge: art. 39 del Testo Unico in materia di pubblica sicurezza n. 773/1931; artt. 3, 7 e ss. l. 241/1990 e succ. mod.; eccesso di potere per difetto ed errore di istruttoria e della motivazione, travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; l’istruttoria sarebbe in ogni caso carente, per non avere l’amministrazione tenuto in conto il contenuto della denuncia a sua volta sporta dal ricorrente;
4) violazione ed erronea applicazione di legge: art. 39 del Testo Unico in materia di pubblica sicurezza, n. 773/1931; art. 3, 7 e ss. l. n. 241/1990 e succ. mod.; eccesso di potere per difetto ed errore di istruttoria e della motivazione, travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; si contesta anche la valutazione di personalità aggressiva esplicitata dall’amministrazione nel corpo dell’atto impugnato a carico del ricorrente, motivata con riferimento ad un precedente episodio risalente al 2014.
Con separato ricorso qui riunito il ricorrente ha altresì impugnato la successiva revoca di licenza del porto di fucile per uso caccia.
Le motivazioni espresse dalla Questura in tale secondo atto risultano simmetriche a quelle che hanno dato luogo al divieto di detenzione armi.
Vengono quindi riproposti in via derivata i motivi da 1 a 4 del ricorso RG n. 1225/2022.
La revoca viene inoltre autonomamente censurata per il seguente motivo:
1) violazione dell’art. 11 e dell’art. 43 R.D. 773/1931 e succ. mod; eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti e della motivazione; anche a considerare la revoca un atto consequenziale dovuto rispetto al divieto di detenzione armi, tale secondo procedimento non può prescindere da una corretta partecipazione procedimentale con valutazione delle osservazioni prospettate dalla parte ricorrente, che sarebbero invece state ignorate o mal valutate.
Prima della fissazione della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare originariamente proposta nel solo ricorso RG 2022/1225, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciarvi.
Nelle more dei due giudizi, il Tribunale di Torino, sezione VI penale, con sentenza n. 4719/2024, divenuta irrevocabile in data 18.01.2025, ha dichiarato, nei confronti del ricorrente, il non luogo a procedere per i reati che gli erano stati contestati sulla scorta della denuncia/querela scaturita dal contestato diverbio automobilistico; le reciproche querele sono state infatti, nelle more, rimesse.
Alla luce di tale sopravvenienza in fatto, in data 10.2.2025, il ricorrente ha presentato istanza di revoca dei due provvedimenti già impugnati, istanza respinta con paralleli atti rispettivamente datati 19.3.2025 (per il diniego di porto d’armi) e 4.3.2025 (per la revoca di porto d’armi), entrambi impugnati con motivi aggiunti notificati in data 6.5.2025 e depositati in pari data 29.5.2025 nei fascicoli corrispondenti ai rispettivi ricorsi introduttivi.
Si lamenta nel ricorso per motivi aggiunti depositato nel fascicolo 1225/2022:
1) la violazione ed erronea applicazione di legge: art. 39 del Testo Unico in materia di pubblica sicurezza, n. 773/1931; art. 3 L. 241/1990 e succ. mod.. Eccesso di potere per difetto ed errore di istruttoria, dei presupposti e della motivazione; il provvedimento impugnato, oltre a non poter prescindere da un apprezzamento in concreto delle circostanze, non ha valenza sine die ed obbliga l’amministrazione ad una rivalutazione in caso di sopravvenienze significative;
2) la violazione ed erronea applicazione di legge: art. 39 del Testo Unico in materia di pubblica sicurezza, n. 773/1931; art. 3 L. 241/1990 e succ. mod.. Eccesso di potere per difetto ed errore di istruttoria e della motivazione, travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; si riportano le argomentazioni della sentenza penale a comprova del fatto che non vi sarebbe alcun elemento a supporto dell’assunto per il quale, nel contesto dell’episodio contestato, il ricorrente avrebbe anche brandito l’arma di cui è portatore; si evidenzia inoltre che l’amministrazione non avrebbe chiarito da quali elementi avrebbe inteso trarre conclusioni sovrapponibili a quelle già in precedenza adottate;
3) la violazione ed erronea applicazione di legge: art. 39 del Testo Unico in materia di pubblica sicurezza, n. 773/1931; art. 3 L. 241/1990 e succ. mod.; eccesso di potere per difetto ed errore di istruttoria e della motivazione, travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta. Evidenzia parte ricorrente che la detenzione/porto d’armi incide per lui anche sulla propria attività professionale e non ha valenza meramente ludica, sicché il bilanciamento degli interessi deve essere effettuato considerando anche questo aspetto.
Nei motivi aggiunti depositati avverso il diniego di revoca del porto d’armi si lamenta inoltre:
1) violazione dell’art. 21- quinquies L. 241/1990; dell’art. 11 e dell’art. 43 R.D. 773/1931 e succ. mod; eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti e della motivazione; illogicità
manifesta; si contesta, in sostanza, che l’amministrazione avrebbe attribuito alla intervenuta sentenza penale una valenza puramente procedurale, senza considerare li implicazioni sostanziali dalla medesima ritraibili.
In via derivata vengono quindi riproposte le censure già dedotte con i motivi aggiunti depositati nel ricorso RG 1225/22
All’udienza del 16.1.2026, previa riunione, i giudizi sono stati discussi e decisi nel merito.
DIRITTO
Deve disporsi la riunione dei fascicoli RG 1225/2022 e RG 828/2023 per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Nel merito l’intera vicenda procedimentale ruota intorno ad un episodio di diverbio stradale che ha visto coinvolto il ricorrente.
In data -OMISSIS- il ricorrente sorpassava in Torino, ad elevata velocità, una autovettura e rientrava poi nella corsia tagliandole la strada.
Fermatisi i due mezzi al semaforo, il conducente dell’auto sorpassata scendeva dal mezzo e si recava presso il finestrino dell’auto del ricorrente inveendo nei suoi confronti.
Sulla reazione del ricorrente le versioni dei due contendenti divergono, posto che il ricorrente ha sostenuto di avere brandito all’indirizzo dell’altro automobilista il cellulare, minacciando, in caso di insistenza, una chiamata delle forze dell’ordine; controparte ha invece sostenuto di aver visto puntare nella sua direzione un’arma.
Gli originari provvedimenti di divieto di detenzione armi e revoca del porto d’armi sono stati emessi sostanzialmente sulla scorta delle versioni date dalle due parti, per altro uniche protagoniste dirette dell’episodio.
L’amministrazione, ragionevolmente, si è fondata su una complessiva valutazione di attendibilità/congruità delle varie versioni, oltre che su una banale logica di prudenza che presidia la materia in questione. Non si tratta quindi, come sostenuto in ricorso, di avere banalmente e in termini acritici sposato una delle due tesi ma, evidentemente, di aver condotto una valutazione di attendibilità delle stesse.
Il ricorrente non ha, nell’immediato, fornito grandi argomenti per essere ritenuto attendibile.
Egli stesso infatti, come esplicitato nel divieto di detenzione armi che ha inesorabilmente condizionato anche la successiva revoca, ha radicalmente cambiato versione, tentando, in prima battuta (sentito in data -OMISSIS-), di sostenere di avere prestato l’auto ad un dipendente e dunque di non essere neppure il protagonista dell’episodio. La dichiarazione, falsa, è stata circostanziata di indicazione di presunti testi puntualmente individuati e corroborata dall’assunto che egli si sarebbe trovato addirittura in Milano nella fascia oraria oggetto di contestazione; trattasi di dettagli che certamente corroborano in negativo la condotta del ricorrente.
Come poi si evince dal verbale dei carabinieri del medesimo -OMISSIS-, il ritiro delle armi del ricorrente è stato caratterizzato da condotte del medesimo quantomeno discutibili; egli, rientrato a casa in quanto avvisato dell’arrivo delle forze dell’ordine, dapprima non riuscita a trovare nell’apposito armadio blindato dell’abitazione di SI tutte le armi in suo legittimo possesso, quindi invitava i carabinieri a spostarsi con lui nella sua abitazione di campagna in Verolengo dove le stesse sarebbero sicuramente “saltate fuori”; da ultimo, arrivato in Verolengo unitamente ai Carabinieri, riferiva che, nel corso del tragitto, era stato contattato dal personale della sua abitazione principale che vi aveva rinvenuto, nelle more, le armi mancanti. Non è dato sapere dove.
Senonché, di fronte al ritiro cautelativo delle armi o forse all’impossibilità di trovare riscontro alle proprie tesi da parte dei presunti testi, oltre che a valle di un rocambolesco ritiro delle armi, il ricorrente ha poi quantomeno riconosciuto di essere stato l’autista in questione, salvo affermare di avere brandito verso la controparte un telefonino e non un’arma e di avere inizialmente dichiarato il falso per un generico timore nei confronti del soggetto che lo avrebbe aggredito (nella versione del ricorrente, del tutto causalmente e/o incomprensibilmente).
Per contro la controparte ha, nell’immediatezza, ammesso anche circostanze a sé sfavorevoli (riconoscendo da subito di essere lui sceso dall’auto per battere contro il finestrino dell’auto in coda davanti a lui), pur fornendo una (in questo caso plausibile, anche se non valida) giustificazione dell’anomala condotta, data dall’aver subito un sorpasso pericoloso con taglio della strada.
Per altro il denunciante, che non conoscendo il ricorrente non poteva certo sapere che il medesimo era legittimo detentore di armi, ha riferito, anche su questo punto, una circostanza plausibile asserendo di aver visto brandire un’arma da parte di un soggetto che in teoria (ed in deroga all’id quaod prelumeque accidit ) un’arma la poteva certo avere a che, per di più, ha dimostrato chiaramente alle stesse forze dell’ordine di non conservare tutte le armi con idonee cautele nell’apposito armadio blindato.
Vero, allora, che l’altro soggetto coinvolto ha successivamente rettificato le proprie dichiarazioni ma è evidente come la valutazione svolta al momento di prima adozione dei due provvedimenti interdittivi qui impugnati non poteva che basarsi sulle emergenze immediate, che deponevano più che ragionevolmente per una intrinseca ed estrinseca maggiore attendibilità della controparte rispetto al ricorrente.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non risulta nuovo ad intemperanze per diverbi per futili motivi; nel provvedimento impugnato si ricorda infatti che, già nel 2014, era stato avviato nei suoi confronti un primo procedimento di ritiro armi, poi archiviato, in quanto egli aveva avuto un diverbio con una automobilista per futili motivi e quest’ultima aveva rimediato lesioni personali lievi ritenute guaribili in 10 giorni; l’episodio non ha avuto seguito per remissione di querela.
Senonché, essendo le lesioni un dato oggettivo che l’interessata non può essersi procurata da sola, e fermo restando che, per l’entità delle stesse, la remissione di querela ha comportato la chiusura del procedimento penale, su questo episodio il ricorrente si limita sostanzialmente a rilevare che si tratterebbe di fatto risalente e non seguito da ulteriori accertamenti penali.
Così ricostruito il quadro fattuale che l’amministrazione ha avuto dinanzi ed ha debitamente valorizzato all’atto di adozione dei due provvedimenti impugnati con i ricorsi introduttivi, non può che concludersi che i due ricorsi introduttivi debbono essere respinti.
Tutte le censure infatti, se pur con diversa declinazione, si appuntano avverso presunti difetti di istruttoria ovvero errate valutazioni delle argomentazioni del ricorrente che, per contro e per come ricostruiti fatti ed elementi a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza in quella fase, non paiono in alcun modo riscontrabili; né gli atti paiono tacciabili di irragionevolezza.
Ciò risulta tanto più vero se si considera che, come pacifico, il porto d’armi non è un diritto e l’amministrazione gode di ampia discrezionalità in materia, che ragionevolmente esercita secondo parametri di massima prudenza a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica.
A diverse conclusioni deve giungersi per quanto concerne i due ricorsi per motivi aggiunti.
Pacificamente, con il decorso del tempo, si è verificato un fatto nuovo, ossia la declaratoria di non luogo a procedere pronunciata dal Tribunale di Torino nei confronti del ricorrente e dell’altro soggetto coinvolto nel diverbio.
Per quanto si tratti di pronuncia dovuta alla reciproca remissione di querela, come osservato dalla difesa di parte ricorrente, il giudice penale si è soffermato sulla circostanza che il ricorrente avesse o meno brandito l’arma nei confronti della controparte, poiché la stessa integrava una aggravante che poteva mutare il regime di procedibilità del reato e non avrebbe quindi consentito, nei suoi confronti, una lineare declaratoria di non luogo a procedere.
Il giudice penale, pur escludendo che vi fossero elementi idonei e sufficienti a pervenire ad una assoluzione dei due contendenti, ha tuttavia ritenuto non provato che, in quel contesto, il ricorrente avesse brandito un’arma, valorizzando anche le incertezze emerse nelle dichiarazioni della controparte.
Si tratta senza dubbio di elementi nuovi che il ricorrente ha sottoposto all’attenzione dell’amministrazione, sollecitando un riesame della sua posizione.
E’ infatti pacifico che i provvedimenti quali quelli per cui è causa non sono fisiologicamente “ sine die” e sono suscettibili di diverse valutazioni in presenza di nuove e mutate circostanze di fatto, per non dire del decorso del tempo (rispetto ad esempio all’episodio del 2014) che, in ipotesi in cui l’interessato manifesti una persistente buona condotta, può ragionevolmente condurre a diverse conclusioni e valutazioni.
Fermo quindi che non vi è dubbio che sia decorso un certo lasso di tempo tra gli originari divieti e la richiesta di rivalutazione e che, in tale lasso di tempo, è quantomeno sopravvenuto un fatto di potenziale rilevanza, con il diniego di riesame l’amministrazione si è, nei fatti e come lamentato nei ricorsi per motivi aggiunti, limitata a ribadire le proprie tesi ed esporre principi astratti, senza concretamente confrontarsi nel merito con le sopravvenienze.
L’amministrazione si è infatti, in estrema sintesi, limitata a esplicitare che:
il ricorrente aveva pendenti i presenti contenziosi;
la pronuncia di una sentenza penale non pregiudica la facoltà dell’amministrazione di esprimere un autonomo giudizio;
l’amministrazione gode sul punto di ampia discrezionalità che è governata da prudenza.
Ritiene il Collegio che, così come formulata, la motivazione appaia eccessivamente astratta e non assolva, in concreto, al dovere dell’amministrazione, ferma la sua discrezionalità, di confrontarsi con le circostanze rappresentate dall’istante.
La pendenza di un contenzioso in relazione al quale, per altro, nessun provvedimento era stato adottato, infatti, rappresenta un dato neutro, in assenza di valutazioni favorevoli o sfavorevoli per le parti espresse dal giudice di quel contenzioso.
L’autonomia ed ampia discrezionalità valutativa che l’amministrazione conserva, pur a fronte degli esiti di un processo penale, è dato pacifico, non fosse altro per il deverso regime probatorio (accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio) che presidia le valutazioni del giudice penale e quello, nella logica di prevenzione e sicurezza pubblica, che caratterizza la materia per cui è causa. Senonché la stessa amministrazione non sembra essersi, in concreto e nel merito, confrontata con i fatti dando puntuale riscontro, non dei principi astratti che governano la sua azione, quanto piuttosto del concreto percorso logico (alla luce della concreta dinamica dei fatti) che la stessa ha effettuato per pervenire all’esito negativo.
Sul punto pare quindi che la censurata astrattezza della motivazione imponga una rivalutazione della posizione del ricorrente che tenga, nel concreto conto, delle sopravvenienze, argomentando altrettanto in concreto circa le ragioni per le quali le stesse sono o non sono ritenute rilevanti ai fini di una diversa valutazione della posizione del ricorrente.
Ferma quindi l’elevata discrezionalità della amministrazione e la complessiva logica preventiva che governa la materia, l’amministrazione dovrà riesaminare la posizione del ricorrente, dando concreto riscontro delle valutazioni effettuate alla luce delle, altrettanto concrete, circostanze addotte dall’istante.
I ricorsi per motivi aggiunti devono pertanto essere accolti.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
riunisce i ricorsi RG 1225/2022 e RG 828/2023;
respinge i due ricorsi introduttivi;
accoglie i due ricorsi per motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
PA MA, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA MA | RO RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.