Articolo 1 della Legge 10 ottobre 1957, n. 1036
Articolo 2
Versione
23 novembre 1957
Art. 1.
Ai ruoli organici del personale insegnante di gruppo A degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali "SS. Annunziata" di Firenze, "delle Fanciulle" di Milano, "agli Angeli" di Verona, "Maria Adelaide" di Palermo, "Uccellis" di Udine e "San Benedetto" di Montagna, previsti nelle tabelle annesse ai decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038 , sono sostituiti, in conformita' delle vigenti disposizioni di legge in materia di orari e obblighi di insegnamento negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quelli indicati nella tabella n. 1 unita alla presente legge.
Presso gli Educandati femminili statali di cui sopra funzionano le Scuole ed Istituti conformati previsti dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, che, modifica la tabella n. 5 allegata al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312 .
Entrata in vigore il 23 novembre 1957