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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. UNIT. N. 140-1/2025 R.G. (RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI): E COMPAGNO LOREDANA Parte_1
OCC: DOTT. GIUSEPPE APRILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessia
Giampietro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 140 -1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da (C.F. ) e da Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. ETTORE VOLPE, C.F. , per procura allegata al C.F._3 ricorso RICORRENTI
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
***
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt.
67 e ss. CCII, depositata in data 23/04/2025 e da ultimo integrata in data
23/04/2025 dai ricorrenti;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, dott. GIUSEPPE
APRILE, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati 1 nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
dato atto che, con nota depositata il 27/05/2025, il Professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 24/04/2025
e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute le osservazioni dei creditori e Controparte_1 Controparte_2 con cui i medesimi hanno precisato l'esistenza di un credito maggiore rispetto a quello indicato in proposta;
va evidenziato che, in accoglimento delle suddette osservazioni, il Professionista ha provveduto a modulare la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti con le precisazioni fatte dai creditori Controparte_1
e che non hanno formulato opposizione all'omologa; Controparte_3 CP_4 rilevato che i proponenti presentano un'esposizione debitoria complessiva di
€ 41.331,90, riassunta nella seguente tabella: 2 rilevato che la somma complessiva che i ricorrenti intende mettere a disposizione della procedura è pari ad € 14.139,51 e sarà corrisposta in 7 (sette) anni e 8 (otto) mesi attraverso il versamento di 92 rate mensili (di cui le prime otto, destinate al pagamento dei costi della procedura), di importo mensile pari a € 154,00, secondo il piano di ammortamento contenuto nel piano di ristrutturazione al quale si rimanda anche con specifico riguardo alla distinzione delle masse dei singoli debiti
(cfr. tabelle pagine 2-5 della proposta di piano rimodulata, depositata il
27/05/2025);
in particolare il piano complessivamente prevede:
• il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione (dott. Giuseppe
Aprile);
• il pagamento parziale (13,15 %) del creditore FA , che Parte_3
a fronte di un credito di € 18.621,26, riceverà l'importo di € 2.448,70
• il pagamento parziale (13,15 %) del creditore FA , Parte_4 che a fronte di un credito di € 7.470,57 riceverà l'importo di € 982,38;
• il pagamento parziale (11,08 %) del creditore FA , che Parte_3
a fronte di un credito di € 4.773,06 riceverà l'importo di € 528,86;
• il pagamento parziale (13,15 %) del creditore FA
[...]
che a fronte di un credito di € 1.121,81 riceverà Controparte_2
l'importo di € 147,52;
• il pagamento parziale (11,08 %) del creditore FA
[...]
, che a fronte di un credito di € 580,46 riceverà Controparte_2
l'importo di € 64,31;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare per un importo pari a € Controparte_1 Controparte_5
2.567,90;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare per un importo CP_6 Parte_5 Controparte_7 pari a € 80,22;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare per un importo Parte_6 Controparte_7 pari a € 195,22;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare Contr
per un importo pari CP_2 Controparte_9
a € 362,79; 3 • il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare per un Parte_7 importo pari a € 2.478,46;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare
Parte_8 per un importo pari a € 561,92;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare Contr
per un importo pari CP_2 Controparte_9
a € 621,95;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare per Parte_8 un importo pari a € 1879,28;
rilevato che il Sig. e la sig.ra assolveranno ai Parte_1 Pt_2 predetti impegni finanziari destinando ai creditori una parte delle entrate nette mensili ammontanti a complessivi €.1.411,83 (reddito netto mensile costituito dalla sola retribuzione del sig. , dalle quale sarà Parte_1 trattenuto quanto necessario per soddisfare le necessità familiari (importo stimato dai debitori in € 1.283,92 al mese);
considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
; ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; resta ferma, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data depositata in data 23/04/2025 dai ricorrenti (C.F. Parte_1
) e da C.F. C.F._1 Parte_2
( C.F._2 4 dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. GIUSEPPE APRILE, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce
a (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ( la sottoscrizione di strumenti creditizi
[...] C.F._2
e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone
le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
5 dichiara la chiusura della procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai proponenti e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. GIUSEPPE APRILE
Palermo, 06/06/2025
Il Giudice Delegato
Alessia Giampietro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44 6
OCC: DOTT. GIUSEPPE APRILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessia
Giampietro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 140 -1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da (C.F. ) e da Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. ETTORE VOLPE, C.F. , per procura allegata al C.F._3 ricorso RICORRENTI
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
***
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt.
67 e ss. CCII, depositata in data 23/04/2025 e da ultimo integrata in data
23/04/2025 dai ricorrenti;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, dott. GIUSEPPE
APRILE, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati 1 nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
dato atto che, con nota depositata il 27/05/2025, il Professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 24/04/2025
e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute le osservazioni dei creditori e Controparte_1 Controparte_2 con cui i medesimi hanno precisato l'esistenza di un credito maggiore rispetto a quello indicato in proposta;
va evidenziato che, in accoglimento delle suddette osservazioni, il Professionista ha provveduto a modulare la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti con le precisazioni fatte dai creditori Controparte_1
e che non hanno formulato opposizione all'omologa; Controparte_3 CP_4 rilevato che i proponenti presentano un'esposizione debitoria complessiva di
€ 41.331,90, riassunta nella seguente tabella: 2 rilevato che la somma complessiva che i ricorrenti intende mettere a disposizione della procedura è pari ad € 14.139,51 e sarà corrisposta in 7 (sette) anni e 8 (otto) mesi attraverso il versamento di 92 rate mensili (di cui le prime otto, destinate al pagamento dei costi della procedura), di importo mensile pari a € 154,00, secondo il piano di ammortamento contenuto nel piano di ristrutturazione al quale si rimanda anche con specifico riguardo alla distinzione delle masse dei singoli debiti
(cfr. tabelle pagine 2-5 della proposta di piano rimodulata, depositata il
27/05/2025);
in particolare il piano complessivamente prevede:
• il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione (dott. Giuseppe
Aprile);
• il pagamento parziale (13,15 %) del creditore FA , che Parte_3
a fronte di un credito di € 18.621,26, riceverà l'importo di € 2.448,70
• il pagamento parziale (13,15 %) del creditore FA , Parte_4 che a fronte di un credito di € 7.470,57 riceverà l'importo di € 982,38;
• il pagamento parziale (11,08 %) del creditore FA , che Parte_3
a fronte di un credito di € 4.773,06 riceverà l'importo di € 528,86;
• il pagamento parziale (13,15 %) del creditore FA
[...]
che a fronte di un credito di € 1.121,81 riceverà Controparte_2
l'importo di € 147,52;
• il pagamento parziale (11,08 %) del creditore FA
[...]
, che a fronte di un credito di € 580,46 riceverà Controparte_2
l'importo di € 64,31;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare per un importo pari a € Controparte_1 Controparte_5
2.567,90;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare per un importo CP_6 Parte_5 Controparte_7 pari a € 80,22;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare per un importo Parte_6 Controparte_7 pari a € 195,22;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare Contr
per un importo pari CP_2 Controparte_9
a € 362,79; 3 • il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare per un Parte_7 importo pari a € 2.478,46;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare
Parte_8 per un importo pari a € 561,92;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare Contr
per un importo pari CP_2 Controparte_9
a € 621,95;
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio mobiliare per Parte_8 un importo pari a € 1879,28;
rilevato che il Sig. e la sig.ra assolveranno ai Parte_1 Pt_2 predetti impegni finanziari destinando ai creditori una parte delle entrate nette mensili ammontanti a complessivi €.1.411,83 (reddito netto mensile costituito dalla sola retribuzione del sig. , dalle quale sarà Parte_1 trattenuto quanto necessario per soddisfare le necessità familiari (importo stimato dai debitori in € 1.283,92 al mese);
considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
; ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; resta ferma, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data depositata in data 23/04/2025 dai ricorrenti (C.F. Parte_1
) e da C.F. C.F._1 Parte_2
( C.F._2 4 dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. GIUSEPPE APRILE, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce
a (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ( la sottoscrizione di strumenti creditizi
[...] C.F._2
e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone
le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
5 dichiara la chiusura della procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai proponenti e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. GIUSEPPE APRILE
Palermo, 06/06/2025
Il Giudice Delegato
Alessia Giampietro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44 6