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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 13.05.25 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 13.05.25 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
EPICOCO STEFANO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIA ORSINGHER e FABIOLA LEONE resistente
oggetto: cancellazione/non iscrizione elenchi agricoli
1
Con ricorso depositato il 16/09/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere bracciante agricola - esponeva che con CP_1 due provvedimenti del 28.04.2022 aveva comunicato che a seguito di accertamenti, aveva provveduto alla cancellazione di 71 giornate agricole lavorate nel 2018 e 78 nel 2019 alle dipendenze della società “Nuova Orto IonicaS. ”. Controparte_2
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo l'istante lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola NUOVA ORTOJONICA, chiedeva accertarsi il proprio diritto a rimanere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il predetto numero di giornate. Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva l'infondatezza CP_1 dell'avversa domanda chiedendone il rigetto, richiamando a tal fine le risultanze del verbale di accertamento ispettivo redatto dagli ispettori dell'istituto in data 22.10.2021, con il quale era stata accertata una rilevante discrasia tra il fabbisogno di manodopera agricola denunciato rispetto all'effettivo fabbisogno denunciabile. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
******* Nel merito il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo da parte dell' risulta essere avvenuto a seguito di accertamenti ispettivi CP_1 che hanno riguardato l'azienda agricola sopra citata nel suo complesso e non anche la singola posizione lavorativa della parte ricorrente. Invero, dal verbale ispettivo risulta “Come emerge dall'esame del quadro F delle denunce aziendali la società:
✓ stipulava in data 08.05.2021 un contratto di affitto di fondo rustico con il sig. con decorrenza dall'08.05.2018 al Parte_2
31.12.2018. In data 01.03.2019 veniva stipulato un nuovo contratto con il sig. inerente le medesime particelle con decorrenza dal Parte_2
01.03.2019 al 27.01.2020. A conferma della cessazione della disponibilità dei terreni da parte della società oggetto dell'accertamento soccorre la consultazione della banca dati AGEA dalla quale emerge che a far data dal 01.02.2020 tali terreni sono condotti da altro soggetto;
✓ stipulava in data 13.02.2019 un contratto di affitto di fondo rustico con la (P.Iva con decorrenza dal CP_3 P.IVA_1
14.02.2019 al 13.08.2019. In data 06.08.2019 veniva stipulato un nuovo contratto con la inerente le medesime particelle con CP_3 decorrenza dal 14.08.2019 al 15.02.2020. Alla luce delle considerazioni finora esposte ed applicando i parametri delle tabelle ettaro colturali allegate alla Delibera della
2 Giunta Regionale della Puglia del 28/07/1997, frutto delle valutazioni effettuate dagli appositi Uffici degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e dell'Assessorato all'Agricoltura, indicativi per stabilire la consistenza aziendale e calcolare la manodopera necessaria per portare a termine tutte le fasi colturali, si rileva che le giornate di manodopera denunciate dall'impresa sono esorbitanti rispetto al reale fabbisogno. Inoltre, si evidenzia che si tratta di tabelle elaborate nel 1997 che necessariamente non tengono conto del livello di meccanizzazione. Si evidenzia, altresì, che la società pur Controparte_4 denunciando la suddetta manodopera, per contro, non ha provveduto a versare alcuna contribuzione in favore dei propri dipendenti, nemmeno le quote a carico degli stessi e da questa illecitamente trattenute”.
Le irregolarità accertate in sede ispettiva, se possono rappresentare elemento idoneo ai fini della prova della responsabilità del trasgressore, datore di lavoro, al contempo non possono rappresentare indizio idoneo ad escludere, neanche in via presuntiva, che parte ricorrente avesse prestato attività in favore della ditta nel lavoro sui campi. In particolare, nel menzionato verbale gli ispettori hanno concluso che la cancellazione trae giustificazione nel ritenuto eccesso di denunce di lavoratori agricoli rispetto alla stima del fabbisogno di manodopera. A tal proposito si osserva che, a differenza di quanto è avvenuto in tale ultimo verbale, la stima tecnica prevista dall' art. 8 della legge n. 375/93, per costituire valido parametro di riferimento per il riscontro delle denunce di manodopera delle singole aziende, deve essere elaborata mediante l'utilizzo e l'esposizione di tutti i dati tecnici e descrittivi necessari a rendere comparabile la valutazione presuntiva astratta eseguita dagli ispettori con la peculiare situazione concreta del fabbisogno lavorativo di ciascuna azienda. Tali elementi devono essere indicati esplicitamente in modo tale che la contestazione delle eventuali incongruità rinvenute nelle denunce di manodopera del singolo datore di lavoro agricolo sia supportata da una adeguata motivazione e che, quindi, sia possibile eseguire la verifica dei fatti contestati da parte dell' interessato e del giudice investito della questione. Inoltre, pur volendo riconoscere un sostanziale valore presuntivo agli accertamenti in questione, appare innegabile che la parte odierna ricorrente non è mai citata in detti atti, né è destinataria di alcun accertamento: le tabelle ettaro - colturali possono assumere valore di presunzione legale nei confronti dell'azienda, che è il soggetto passivo dell'accertamento, ma non nei confronti del lavoratore che è ovviamente estraneo a quella disciplina. Infine, gli stessi ispettori accertano la natura agricola dell'azienda e l'effettiva esigenza di giornate di lavoro agricolo, ancorché in numero inferiore a quello denunziato: ne deriva che l non prova perché CP_1
3 proprio, le giornate di lavoro dell'odierna ricorrente, e non di altri, debbano ritenersi comprese tra quelle in esubero e non tra quelle effettivamente necessarie per la conduzione ordinaria dell'azienda agricola. A ciò si aggiunga che l'assunto della parte ricorrente in ordine al lavoro prestato come bracciante agricolo nel 2018 e nel 2019 trova conferma nelle dichiarazioni rese agli ispettori in data 29.9.2021, confermate dalle deposizioni dei testi , e Tes_1 Testimone_2
, i quali hanno lavorato insieme alla ricorrente nel periodo Testimone_3 oggetto di causa, le cui dichiarazioni sono dotate di sufficiente precisione in ordine all'individuazione del datore di lavoro, dei fondi, del tempo e del tipo di attività svolta. Trova altresì riscontro documentale nelle buste paga prodotte in atti (vedasi all. 1°, 1B e 4 fascicolo parte ricorrente). In definitiva, alla luce dell'esame complessivo degli elementi di prova e di valutazione fin qui esposti, si deve concludere che la parte ricorrente abbia assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. della natura subordinata del rapporto di lavoro con l'azienda sopra richiamata ed ha diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni e i giorni specificati in dispositivo. Per detti motivi il ricorso deve essere accolto. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 16/09/2022 da
[...]
nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del comune di residenza per le ulteriori 71 giornate nell'anno 2018 e 78 giornate nell'anno 2019;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in CP_1 euro 2697,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 13/05/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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