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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/08/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6604/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6604/2024, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] l'[...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2
, nato in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] l'[...], rappresentato dai genitori Controparte_3 [...]
e Parte_1 Persona_1
nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori Controparte_4 [...]
e Parte_1 Persona_1 tutti con il patrocinio dell'avv. Marco MELLONE;
RICORRENTI contro
; Controparte_5 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 10.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 30.5.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento
Pag. 1 di 4 dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da nato Persona_2
a ON EL (BG), oggi BI (BG), il 23.9.1866, ed esposto quanto segue.
cittadino italiano, nasceva a ON EL (BG), oggi BI (BG), il 23.9.1866 (doc. 4). Persona_2
In data 14.5.1892 egli sposava (doc. 5), con la quale emigrava in Perù (senza mai Persona_3 naturalizzarsi cittadino peruviano o rinunciare alla cittadinanza italiana: cfr. doc. 6) e generava il 25.7.1902 (doc. 7). Costui il 23.12.1923 sposava (doc. 8), generando il Persona_4 Persona_5
20.8.1925 (doc. 9) e il 30.8.1935 Parte_3 Controparte_2
(doc. 10). La prima sposava il 10.12.1943 doc. 11), generando
[...] Persona_6 il 17.9.1958 (doc. 12). Costei il 28.9.1978 sposava Persona_7 Persona_8
(doc. 13), con il quale generava l'8.7.1979 (doc. 14), il 27.4.1983
[...] Controparte_1
(doc. 15) e il 24.3.1994 (doc. 16). Parte_1 Parte_2 [...] sposava il 15.6.2007 doc. 17), generando l'8.1.2008 Parte_1 Persona_9
(doc. 18) e il 5.11.2014 (doc. 19). Controparte_3 Controparte_4
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituito in giudizio e Controparte_5 deve essere, pertanto, dichiarato contumace.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 3.6.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 10.7.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 30.6.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_4 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
Pag. 2 di 4 − continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la
Pag. 3 di 4 cittadinanza italiana. Di contro, il non si è neppure costituito in giudizio. Controparte_5
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e dell'oggettiva impossibilità per l'amministrazione di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana, sussisterebbero giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Sennonché, nulla va disposto al riguardo, in quanto la resistente, rimanendo contumace, non ne ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] l'[...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2
, nato in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] l'[...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_4
generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_5 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 3 agosto 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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