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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/11/2025, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 13 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3229 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
, Parte_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Pt_2
Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, 12
Appellante
E
, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 elettivamente domiciliati presso l'avv. Maria Teresa Vallefuoco, in Benevento alla
Piazza Risorgimento n. 13, che li rappresenta e difense per delega in atti
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10540/2024 pubbl. il 23/10/2024
1 Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale adito accoglieva il ricorso degli attuali appellati e dichiarava il loro diritto al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA relativamente per le province di di Benevento, Caserta, Padova del punteggio di 6 punti per e e n. 5 punti per e per il servizio militare di CP_1 CP_3 CP_5 CP_2 CP_4 leva svolto, per il triennio 2021-2024 e per l'effetto, condannava l'attuale parte appellante all'attribuzione del predetto punteggio.
Con il ricorso di primo grado gli appellati esponevano che con D.M. 50 del 3.3.2021 sono state disciplinate l'aggiornamento e l'integrazione delle Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023; che nell'allegato A dei suindicati decreti si stabiliva che: “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. (…)”; che al punto B dell'all. A di ogni profilo era, invece, stabilito che il servizio prestato
“per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)” viene valutato 0,60 punti.
Tanto premesso gli attuali appellati specificavano di aver inoltrato domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale
ATA per I profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e
Collaboratore scolastico (CS), per diverse province italiane (Benevento, Napoli), dichiarando nelle relative domande, oltre ai titoli di accesso, di aver svolto il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge, non in costanza di nomina e precisamente: domanda inoltrata per la Controparte_1 provincia di Padova diploma di maturità Liceo Classico, conseguito il 15.7.86 presso Liceo “P. Giannone” di Benevento;
Servizio militare di leva eseguito presso
Distretto Militare di Caserta – Scuola Truppe Corazzate, dall'8 marzo 1990 al
16.2.91 (a.s. 1989-1990 5 mesi e 25 gg. – a.s. 1990-1991 5 mesi 18 gg = 6 punti), come risulta dal “foglio matricolare” rilasciato in data 25.6.2011 dal Centro
2 Documentale di Caserta;
domanda inoltrata per la provincia Controparte_2 di Roma relativamente al Collaboratore Scolastico, diploma di Licenza di Maestro
d'Arte – indirizzo Arte del Legno, conseguito il a.s. 1996-1997 presso I.I.S. N.
IU di ER IT (BN); Servizio militare di leva eseguito presso 8
Battaglione GENIO Ferrovieri, dal 6.10.1998 al 3.8.1999 (10 mesi), come risulta dal “foglio di congedo illimitato” rilasciato in data 5.8.1999 dal Comune di San
SA Telesino;
domanda per provincia di Roma, diploma di CP_3 maturità tecnica Scuola Secondaria di II grado, conseguito nell'a.s. 94/95 presso
I.T.S.C. A. M. De Liguori di S. Agata de' Goti Benevento;
Servizio militare di leva eseguito presso Comando Regionale dei Carabinieri, dal 13.6.1996 al 12.6.1997 (12 mesi), come risulta dal “foglio di congedo illimitato” rilasciato in data 10.7.1997 dal Comune di S. Agata de' Goti - BN;
domanda per la provincia CP_4 di Benevento, Diploma di maturità S.S. di II grado, conseguito il 22.7.1998 presso
I.S.I.S. G. Ferraris di Caserta;
Servizio militare di leva Ministero della Difesa -
Comando Unità Servizi dal 23.6.1999 al 19.4.2000 (10 mesi), come risulta dal
“foglio di congedo illimitato”, rilasciato il 31.7.2000 dal Comune di Caserta.
[...]
, domanda per la provincia di Caserta Diploma di maturità S.S. di II grado, CP_5 conseguito il 16.7.1991 presso I.T.C. INIP di Airola - Benevento;
Servizio militare di leva 1 Centro Comando Motorizzazione dal 14.7.1992 al 13.7.1993 (12 mesi), come risulta dal “foglio di congedo illimitato”, rilasciato il 13.7.1993 dal Comune di S. Agata dei Goti.
Lamentavano di essere stati collocati nelle graduatorie d'istituto senza valutazione del servizio militare svolto, quale effettivo servizio, ma solo quale servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione valutato 0,05 punti ogni mese o frazione.
Concludevano chiedendo di: - accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi, il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio militare di leva, quale servizio effettivamente reso nella qualifica, ai fini del punteggio attribuito ai titoli di servizio nelle graduatorie d'Istituto personale ATA, nei profili richiesti dai ricorrenti e per solo per il profilo di Collaboratore CP_2
Scolastico - UU.AA.TT. di Benevento, Caserta, Padova;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta di inserire i ricorrenti nelle dette graduatorie degli istituti indicati nella domande di inserimento, con attribuzione di n.6 punti per e n. 5 punti per e quale servizio CP_1 CP_3 CP_5 CP_2 CP_4
3 effettivamente svolto o per quel punteggio diverso meglio visto dal giudicante.
In prime cure Il convenuto non si costituiva in giudizio. Parte_1
Con l'atto di appello il sosteneva l'erroneità della decisione chiedendone CP_6 la riforma con rigetto degli originari ricorsi.
Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_4 CP_5
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Il Ministero appellante denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, D. Lgs. n. 66/2010 e per quanto possa occorrere del DM 50/2021.
In merito alla valutazione del servizio militare e/o civile svolto non in costanza di nomina, troverebbe diretta applicazione l'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del
1994, in combinato disposto con l'Allegato A, lettera a), gli Allegati A/1, A/2 e
A/5, lettera b), punto 9) e punto 6), delle “Avvertenze” del D.M. n. 50 del 2021 disciplinante le “Graduatorie A.T.A. di Circolo e di Istituto per gli anni 2021-2023”, nonché l'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010. L'art. 485, comma 7, cit., recante
“Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” prevede che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'Allegato A “tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.” delle Avvertenze del D.M.
n. 50 del 2021, alla lett. a) stabilisce che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Inoltre, gli Allegati A/1, A/2 e A/5 concernenti “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo e collaboratore scolastico” alla lett. B “titolo di servizio” punto 6)
(Allegato A/5) e punto 9) (Allegato A/1 e A/2) prevedono che per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica , per ogni anno…” sono attribuiti “punti 0,60”.
4 Secondo l'appellante il D.M. n. 50 del 2021 non si porrebbe in contrasto con l'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto, in linea con il disposto normativo, riconosce la validità del servizio militare e/o civile espletato, attribuendogli, tuttavia, un punteggio differente a seconda che quest'ultimo sia stato svolto in costanza di nomina o meno.
La ratio della previsione contenuta nell'art. 52, comma 2, della Costituzione, è quella di tutelare la posizione del lavoratore chiamato obbligatoriamente alle armi e la normativa speciale2050, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, la quale dispone che “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, e che, al comma 2, “Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Inoltre, il comma 3 stabilisce che “Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”. La normativa speciale, rinvenibile nella lettera B) degli Allegati A/1, A/2 e A/5 del D.M. n. 50 del 2021, riconosce sia il servizio svolto in costanza di nomina che quello svolto non in costanza di nomina, ma ai fini della loro valutabilità attribuisce loro un peso diverso, in considerazione delle differenti posizioni degli instanti.>>.
Si aggiunge che < militare svolto in costanza di nomina e alla stregua del servizio effettivo, è giustificato dall'esigenza di non penalizzare il dipendente pubblico che, chiamato alle armi, si sia trovato costretto a rinunziare all'impiego presso l'istituzione scolastica… [mentre Ndr.] tale esigenza non sussiste ove il servizio militare o sostitutivo sia compiuto non in costanza di nomina, essendo quest'ultimo valutabile alla stregua del servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni e, quindi, meritevole di punti 0,60 punti anziché 6>>.
L'appellante censura la gravata sentenza per aver riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il
5 servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di rapporto.
In buona sostanza sostiene il assume che sebbene, ai sensi dell'art. Parte_1 dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, l'Amministrazione è obbligata a valutare il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, tale valutazione presenta dei margini di discrezionalità incontrando l'unico limite nella circostanza che il punteggio attribuito non sia inferiore a quello previsto per i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione;
che nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere debba essere equiparato a quello di coloro che hanno prestato il servizio in costanza di nomina;
che solo per il servizio prestato in costanza di nomina si pone l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Osserva la Corte che nessun punteggio è stato attribuito per il servizio militare prestato non in costanza di impiego e ciò in applicazione della O.M. n. 60/2020.
Per il resto, a disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex plurimis Cass. n.
13704/2025, oltre i precedenti ivi citati), intervenuta in identica fattispecie, relativa agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 qui in discussione e regolata dalla predetta ordinanza ministeriale.
Sul punto si richiama ulteriormente ex art. 118 Disp. Att. C.p.c. la pronuncia di questa Corte d'Appello n. 2537/2025 pubbl. il 21/07/2025 RG n. 819/2024
Sentenza n. cronol. 1608/2025.
La questione della totale eliminazione del punteggio svolto per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto è stata oggetto di valutazione nell'ambito della giurisprudenza di legittimità (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità
Cass. 31 maggio 2021, n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 Cass. 29 dicembre
2021, n. 41894).
In detti precedenti, che il Collegio condivide, si è affermato, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.
Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma. 1 si esprimerebbe con un principio di
6 ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1,cit.).
In conseguenza è stata disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare (lì l'art. 2, comma 6, D.M. n. 235/2014) che aveva disposto diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
2.4. Ed è del tutto analogo il caso qui all'esame in cui la disposizione dell'O.M. n. 60/2020 che ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie preordinate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, ha stabilito, come si legge nella sentenza impugnata, stabilito che: «Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
La gravata sentenza è conforme al richiamato principio e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nei numerosi precedenti citati e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del . Parte_1
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello; condanna il a Parte_1 rifondere agli appellati le spese del grado liquidate in complessivi € 5.547,00, oltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 13.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 13 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3229 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
, Parte_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Pt_2
Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, 12
Appellante
E
, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 elettivamente domiciliati presso l'avv. Maria Teresa Vallefuoco, in Benevento alla
Piazza Risorgimento n. 13, che li rappresenta e difense per delega in atti
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10540/2024 pubbl. il 23/10/2024
1 Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale adito accoglieva il ricorso degli attuali appellati e dichiarava il loro diritto al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA relativamente per le province di di Benevento, Caserta, Padova del punteggio di 6 punti per e e n. 5 punti per e per il servizio militare di CP_1 CP_3 CP_5 CP_2 CP_4 leva svolto, per il triennio 2021-2024 e per l'effetto, condannava l'attuale parte appellante all'attribuzione del predetto punteggio.
Con il ricorso di primo grado gli appellati esponevano che con D.M. 50 del 3.3.2021 sono state disciplinate l'aggiornamento e l'integrazione delle Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023; che nell'allegato A dei suindicati decreti si stabiliva che: “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. (…)”; che al punto B dell'all. A di ogni profilo era, invece, stabilito che il servizio prestato
“per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)” viene valutato 0,60 punti.
Tanto premesso gli attuali appellati specificavano di aver inoltrato domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale
ATA per I profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e
Collaboratore scolastico (CS), per diverse province italiane (Benevento, Napoli), dichiarando nelle relative domande, oltre ai titoli di accesso, di aver svolto il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge, non in costanza di nomina e precisamente: domanda inoltrata per la Controparte_1 provincia di Padova diploma di maturità Liceo Classico, conseguito il 15.7.86 presso Liceo “P. Giannone” di Benevento;
Servizio militare di leva eseguito presso
Distretto Militare di Caserta – Scuola Truppe Corazzate, dall'8 marzo 1990 al
16.2.91 (a.s. 1989-1990 5 mesi e 25 gg. – a.s. 1990-1991 5 mesi 18 gg = 6 punti), come risulta dal “foglio matricolare” rilasciato in data 25.6.2011 dal Centro
2 Documentale di Caserta;
domanda inoltrata per la provincia Controparte_2 di Roma relativamente al Collaboratore Scolastico, diploma di Licenza di Maestro
d'Arte – indirizzo Arte del Legno, conseguito il a.s. 1996-1997 presso I.I.S. N.
IU di ER IT (BN); Servizio militare di leva eseguito presso 8
Battaglione GENIO Ferrovieri, dal 6.10.1998 al 3.8.1999 (10 mesi), come risulta dal “foglio di congedo illimitato” rilasciato in data 5.8.1999 dal Comune di San
SA Telesino;
domanda per provincia di Roma, diploma di CP_3 maturità tecnica Scuola Secondaria di II grado, conseguito nell'a.s. 94/95 presso
I.T.S.C. A. M. De Liguori di S. Agata de' Goti Benevento;
Servizio militare di leva eseguito presso Comando Regionale dei Carabinieri, dal 13.6.1996 al 12.6.1997 (12 mesi), come risulta dal “foglio di congedo illimitato” rilasciato in data 10.7.1997 dal Comune di S. Agata de' Goti - BN;
domanda per la provincia CP_4 di Benevento, Diploma di maturità S.S. di II grado, conseguito il 22.7.1998 presso
I.S.I.S. G. Ferraris di Caserta;
Servizio militare di leva Ministero della Difesa -
Comando Unità Servizi dal 23.6.1999 al 19.4.2000 (10 mesi), come risulta dal
“foglio di congedo illimitato”, rilasciato il 31.7.2000 dal Comune di Caserta.
[...]
, domanda per la provincia di Caserta Diploma di maturità S.S. di II grado, CP_5 conseguito il 16.7.1991 presso I.T.C. INIP di Airola - Benevento;
Servizio militare di leva 1 Centro Comando Motorizzazione dal 14.7.1992 al 13.7.1993 (12 mesi), come risulta dal “foglio di congedo illimitato”, rilasciato il 13.7.1993 dal Comune di S. Agata dei Goti.
Lamentavano di essere stati collocati nelle graduatorie d'istituto senza valutazione del servizio militare svolto, quale effettivo servizio, ma solo quale servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione valutato 0,05 punti ogni mese o frazione.
Concludevano chiedendo di: - accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi, il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio militare di leva, quale servizio effettivamente reso nella qualifica, ai fini del punteggio attribuito ai titoli di servizio nelle graduatorie d'Istituto personale ATA, nei profili richiesti dai ricorrenti e per solo per il profilo di Collaboratore CP_2
Scolastico - UU.AA.TT. di Benevento, Caserta, Padova;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta di inserire i ricorrenti nelle dette graduatorie degli istituti indicati nella domande di inserimento, con attribuzione di n.6 punti per e n. 5 punti per e quale servizio CP_1 CP_3 CP_5 CP_2 CP_4
3 effettivamente svolto o per quel punteggio diverso meglio visto dal giudicante.
In prime cure Il convenuto non si costituiva in giudizio. Parte_1
Con l'atto di appello il sosteneva l'erroneità della decisione chiedendone CP_6 la riforma con rigetto degli originari ricorsi.
Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_4 CP_5
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Il Ministero appellante denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, D. Lgs. n. 66/2010 e per quanto possa occorrere del DM 50/2021.
In merito alla valutazione del servizio militare e/o civile svolto non in costanza di nomina, troverebbe diretta applicazione l'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del
1994, in combinato disposto con l'Allegato A, lettera a), gli Allegati A/1, A/2 e
A/5, lettera b), punto 9) e punto 6), delle “Avvertenze” del D.M. n. 50 del 2021 disciplinante le “Graduatorie A.T.A. di Circolo e di Istituto per gli anni 2021-2023”, nonché l'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010. L'art. 485, comma 7, cit., recante
“Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” prevede che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'Allegato A “tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.” delle Avvertenze del D.M.
n. 50 del 2021, alla lett. a) stabilisce che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Inoltre, gli Allegati A/1, A/2 e A/5 concernenti “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo e collaboratore scolastico” alla lett. B “titolo di servizio” punto 6)
(Allegato A/5) e punto 9) (Allegato A/1 e A/2) prevedono che per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica , per ogni anno…” sono attribuiti “punti 0,60”.
4 Secondo l'appellante il D.M. n. 50 del 2021 non si porrebbe in contrasto con l'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto, in linea con il disposto normativo, riconosce la validità del servizio militare e/o civile espletato, attribuendogli, tuttavia, un punteggio differente a seconda che quest'ultimo sia stato svolto in costanza di nomina o meno.
La ratio della previsione contenuta nell'art. 52, comma 2, della Costituzione, è quella di tutelare la posizione del lavoratore chiamato obbligatoriamente alle armi e la normativa speciale
Si aggiunge che < militare svolto in costanza di nomina e alla stregua del servizio effettivo, è giustificato dall'esigenza di non penalizzare il dipendente pubblico che, chiamato alle armi, si sia trovato costretto a rinunziare all'impiego presso l'istituzione scolastica… [mentre Ndr.] tale esigenza non sussiste ove il servizio militare o sostitutivo sia compiuto non in costanza di nomina, essendo quest'ultimo valutabile alla stregua del servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni e, quindi, meritevole di punti 0,60 punti anziché 6>>.
L'appellante censura la gravata sentenza per aver riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il
5 servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di rapporto.
In buona sostanza sostiene il assume che sebbene, ai sensi dell'art. Parte_1 dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, l'Amministrazione è obbligata a valutare il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, tale valutazione presenta dei margini di discrezionalità incontrando l'unico limite nella circostanza che il punteggio attribuito non sia inferiore a quello previsto per i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione;
che nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere debba essere equiparato a quello di coloro che hanno prestato il servizio in costanza di nomina;
che solo per il servizio prestato in costanza di nomina si pone l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Osserva la Corte che nessun punteggio è stato attribuito per il servizio militare prestato non in costanza di impiego e ciò in applicazione della O.M. n. 60/2020.
Per il resto, a disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex plurimis Cass. n.
13704/2025, oltre i precedenti ivi citati), intervenuta in identica fattispecie, relativa agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 qui in discussione e regolata dalla predetta ordinanza ministeriale.
Sul punto si richiama ulteriormente ex art. 118 Disp. Att. C.p.c. la pronuncia di questa Corte d'Appello n. 2537/2025 pubbl. il 21/07/2025 RG n. 819/2024
Sentenza n. cronol. 1608/2025.
La questione della totale eliminazione del punteggio svolto per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto è stata oggetto di valutazione nell'ambito della giurisprudenza di legittimità (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità
Cass. 31 maggio 2021, n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 Cass. 29 dicembre
2021, n. 41894).
In detti precedenti, che il Collegio condivide, si è affermato, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.
Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma. 1 si esprimerebbe con un principio di
6 ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1,cit.).
In conseguenza è stata disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare (lì l'art. 2, comma 6, D.M. n. 235/2014) che aveva disposto diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
2.4. Ed è del tutto analogo il caso qui all'esame in cui la disposizione dell'O.M. n. 60/2020 che ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie preordinate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, ha stabilito, come si legge nella sentenza impugnata, stabilito che: «Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
La gravata sentenza è conforme al richiamato principio e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nei numerosi precedenti citati e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del . Parte_1
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
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P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello; condanna il a Parte_1 rifondere agli appellati le spese del grado liquidate in complessivi € 5.547,00, oltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 13.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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