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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 6999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6999 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 919 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. NICORA FRANCESCO e SANTORO Controparte_1 P.IVA_1
AUGUSTO, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Tommaso Grossi n. 2;
-attore-
CONTRO
, CF/PI: , con Controparte_2 P.IVA_2
gli avv. MAUGERI MARCO, DONATO ANTONIO, AZZOLLINI FELICE e SCUTO DANIELE, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Giuseppe Verdi n. 4;
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 9 aprile 2025 fissato ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avere incorporato la società
DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. in data 5 marzo 2021 e di essere così divenuto titolare dei contratti con i quali DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. era stata incaricata di prestare securities services in favore del convenuto. In particolare, l'attore ha dedotto che per effetto di tali contratti1 l'attore divenne banca depositaria dei fondi gestiti dal convenuto ai sensi degli art. 36, 38,
47, 48, 49 e 50 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
L'attore ha soggiunto che, pochi mesi dopo la fusione, il convenuto recedette da tutti i contratti in essere, sì che sopraggiunse l'esigenza di trasferimento dei beni e di “migrazione” dei dati al nuovo depositario, in Milano;
che la migrazione fu compiuta a perfezionata Controparte_3 in favore del convenuto, del nuovo depositario e dei risparmiatori clienti del convenuto, ma che le parti non trovarono un accordo quanto al prezzo di tale oneroso servizio.
Al riguardo, l'attore ha allegato di avere fatturato corrispettivi per totali € 3.343.311,18 e di avere ricevuto pagamento per soli € 76.372,00 ed € 9.699,00.
Su tali basi parte attrice ha domandato, in via principale, che il convenuto sia condannato a pagare a suo favore la somma di € 3.266.939,18, oltre interessi e rivalutazione, per corrispettivo dei servizi di
“migrazione” prestati a seguito del recesso;
in via subordinata, che il convenuto sia condannato al risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, danno indicato nella somma fatturata di € 3.266.939,18; in ulteriore subordine, che il convenuto sia condannato a indennizzare l'attore per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Il convenuto, costituitosi in giudizio oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., non ha negato né la conclusione dei contratti giunti nella titolarità dell'attore né l'esercizio del recesso. Ha piuttosto allegato come l'attore abbia ostacolato la necessaria “migrazione” in favore del nuovo depositario, tanto che essa fu conclusa in ritardo e solo a seguito dell'intervento dell'autorità di vigilanza.
Quanto alla pretesa creditoria dell'attore, ha eccepito come le fatture siano tutte state emesse in maniera arbitraria e unilaterale, posto che le parti non concordarono alcun prezzo e che anzi i servizi di migrazione, obbligatori per il depositario uscente, dovevano intendersi inclusi nei servizi contrattuali e nella loro già avvenuta remunerazione. Ha dunque argomentato come le domande principali e subordinate dell'attore debbano essere tutte respinte, e che, ove davvero dovesse individuarsi il diritto a un corrispettivo aggiuntivo, esso dovrebbe essere determinato dal giudice in via equitativa, tenuto conto delle condizioni di mercato e delle caratteristiche della migrazione così come attuata. Il convenuto ha dunque concluso, in comparsa di risposta, perché le domande dell'attore siano tutte respinte.
La causa è stata istruita tramite CTU affidata alle cure del dott. e giunge in Persona_1 decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 9 aprile 2025, fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previo decorso dei termini fissati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sul diritto al corrispettivo per l'attività di migrazione prestata dall'attore e sulla relativa
2 quantificazione.
Va richiamato come non vi sia contestazione fra le parti quanto all'avvenuta conclusione dei contratti in essere con DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A., giunti nella titolarità dell'attore; quanto al recesso del convenuto da tutti tali contratti;
quanto all'effettiva prestazione dell'attività di
“migrazione” in favore del nuovo depositario concorrente dell'attore.
Vi è invece contestazione, in primo luogo, quanto al diritto a uno specifico corrispettivo in favore dell'attore per la migrazione compiuta.
Al riguardo, la deduzione del convenuto secondo cui la corretta interpretazione dei contratti dovrebbe condurre a ritenere che l'attività fosse dovuta in assenza di alcun corrispettivo, in quanto già incluso nel prezzo pattuito per i servizi di deposito, è palesemente smentita dal contenuto dei doc. 33 e 34 attore, lettere del 2 settembre 2022 e del 7 settembre 2022 nelle quali il convenuto dichiarò chiaramente la propria disponibilità a riconoscere un «compenso equo» o un «compenso congruo» per i servizi prestati dopo il recesso. L'applicazione del criterio dell'interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti, valutata anche in considerazione del comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.), conduce dunque a ritenere che la migrazione verso il depositario entrante meriti una specifica e aggiuntiva remunerazione in favore del depositario uscente.
È un fatto, però, che le parti mai si accordarono sul prezzo di tale attività, né prima che essa fosse prestata, né a consuntivo.
Ciò non osta a che il prezzo sia determinato in giudizio: a norma dell'art. 1657 c.c. (applicabile in considerazione del fatto che la scambio fra prestazione di facere e denaro è riconducibile allo schema dell'appalto di servizi di cui agli art. 1655 e s. c.c.), infatti, «se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice».
Al riguardo, va premesso che nessuna delle parti ha dato valida prova dell'esistenza di tariffe o di usi nel mercato dei securities services per cui è causa. Tali non possono certo essere ritenuti i prezzi concordati in altri simili contratti conclusi dall'attore con altri clienti, posto che l'art. 1657 c.c. fa riferimento a tariffe esistenti e usi del mercato, non al listino deciso e applicato dal singolo appaltatore.
Esercitando poteri istruttori d'ufficio, in corso di causa è stato dato incarico al CTU dott. Per_1
di determinare il prezzo dei servizi di migrazione prestati in applicazione delle condizioni
[...] di mercato esistenti nel luogo e nel tempo di esecuzione.
All'esito delle operazioni peritali il CTU ha potuto verificare come, fra le parti, non sia emerso dissenso quanto alle caratteristiche del servizio prestato (pag. 11 della CTU: «le memorie [dei CTP,
3 n.d.r.] non hanno evidenziato discrasie tra loro»).
È però risultato quanto segue: «La verifica della determinazione del prezzo dell'attività di migrazione in esame da svolgersi sulla base delle condizioni di mercato esistenti nel luogo e nel tempo di esecuzione ha fatto emergere nel corso dei lavori peritali delle criticità dovute alle caratteristiche del medesimo mercato, che non offre delle specifiche quotazioni di pubblico accesso in termini di prezzo, essendo queste ultime il risultato di specifiche trattative, non frequenti, che rimangono nella sfera delle parti e che sono caratterizzate dalle peculiarità del rapporto in essere al momento della richiesta di migrazione» (pag. 19 CTU).
In altre parole, le ricerche del CTU hanno rivelato come non esistano, nel mercato di riferimento, tariffe o usi.
Ciò non esime il giudice dal determinare comunque il prezzo dell'appalto, come prescritto dall'art. 1657 c.c., con valutazione inevitabilmente equitativa.
In questo contesto, appare condivisibile il criterio suppletivo individuato dal CTU, che fissa il prezzo in € 1.250.000,00.
Prima dell'introduzione della causa, il convenuto si era infatti dichiarato disponibile a riconoscere in favore dell'attore la somma di € 1.250.000,00 (doc. 21 attore, lettera del 25 novembre 2022). Trattasi, come correttamente ritenuto dal CTU, di una somma “onnicomprensiva”, con ciò intendendosi a totale remunerazione dei servizi prestati, ma comunque “imponibile”, e dunque IVA esclusa, così come la precedente offerta di € 650.000,00 formulata dal medesimo convenuto.
Nella prospettiva del convenuto, essa appare certo una congrua remunerazione dei servizio ricevuto, posto che fu lo stesso convenuto a proporla;
essa risulta formulata sulla base di criteri di valutazione e standard di mercato desunti da operazioni analoghe, come dichiarato dall'amministratore delegato del convenuto che firmò la proposta. La proposta fu formulata a migrazione conclusa, sì che deve ritenersi che essa tenga conto dell'intero valore del servizio ricevuto dal convenuto, computato anche in base al tempo necessario per prestarlo.
Appare dunque, a parere del Tribunale, ingiustificata la posizione difensiva del convenuto, che rispetto agli scambi epistolari ante causam ha, nel processo, negato la propria disponibilità a riconoscere in favore dell'attore neppure quanto in precedenza proposto.
Dal canto suo, nel corso del contraddittorio peritale l'attore non è stato in grado di dare una giustificazione razionale e contabile della somma così come fatturata: i motivati conteggi del consulente tecnico di parte conducono infatti a computare una somma diversa rispetto a quella azionata. Di fatto, gli esatti criteri impiegati dall'attore nella fatturazione sono rimasti ignoti.
Nemmeno egli è stato in grado di “riconciliare” (usando il termine del dei consulenti tecnici di parte e d'ufficio) gli importi oggetto di domanda e la documentazione presente in atti. In altri termini, non
4 vi è alcun elemento da cui inferire che il valore del servizio prestato dall'attore superi l'importo individuato dal CTU di € 1.250.000,00 oltre IVA.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento della domanda dell'attore, il convenuto deve essere condannato a pagare a suo favore la somma di € 1.250.000,00 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs.
231/2002 da computarsi dalla scadenza delle fatture azionate sino al pagamento. Trattandosi di obbligazione pecuniaria, c.d. di valuta, essa è soggetta al principio nominalistico di cui all'art. 1277
c.c.: non è pertanto dovuta la richiesta rivalutazione monetaria.
L'esito della lite rende evidentemente insussistenti i presupposti per la richiesta condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (determinato in relazione ai decisum, e non al disputatum) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 23 dicembre 2022, da nei confronti di CP_1 Controparte_2
, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
1) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attore la somma di € 1.250.000,00 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle fatture azionate sino al pagamento;
2) pone a carico del convenuto le spese della CTU;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in €
1.686,00 per spese esenti ed € 21.046,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 19 settembre 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Convenzione di banca depositaria del 10-13 luglio 2012, contratto quadro per la fornitura di servizi di transfer agent, fund accounting, matching e settlement del 16 dicembre 2011, convenzione quadro per l'incarico di depositario di OICVM italiani del 28 febbraio 2017, convenzione quadro per incarico di depositario di FIA italiani, contratto per la fornitura di servizi relativi ad adempimenti imposti dalla normativa EMIR.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. NICORA FRANCESCO e SANTORO Controparte_1 P.IVA_1
AUGUSTO, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Tommaso Grossi n. 2;
-attore-
CONTRO
, CF/PI: , con Controparte_2 P.IVA_2
gli avv. MAUGERI MARCO, DONATO ANTONIO, AZZOLLINI FELICE e SCUTO DANIELE, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Giuseppe Verdi n. 4;
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 9 aprile 2025 fissato ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avere incorporato la società
DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. in data 5 marzo 2021 e di essere così divenuto titolare dei contratti con i quali DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. era stata incaricata di prestare securities services in favore del convenuto. In particolare, l'attore ha dedotto che per effetto di tali contratti1 l'attore divenne banca depositaria dei fondi gestiti dal convenuto ai sensi degli art. 36, 38,
47, 48, 49 e 50 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
L'attore ha soggiunto che, pochi mesi dopo la fusione, il convenuto recedette da tutti i contratti in essere, sì che sopraggiunse l'esigenza di trasferimento dei beni e di “migrazione” dei dati al nuovo depositario, in Milano;
che la migrazione fu compiuta a perfezionata Controparte_3 in favore del convenuto, del nuovo depositario e dei risparmiatori clienti del convenuto, ma che le parti non trovarono un accordo quanto al prezzo di tale oneroso servizio.
Al riguardo, l'attore ha allegato di avere fatturato corrispettivi per totali € 3.343.311,18 e di avere ricevuto pagamento per soli € 76.372,00 ed € 9.699,00.
Su tali basi parte attrice ha domandato, in via principale, che il convenuto sia condannato a pagare a suo favore la somma di € 3.266.939,18, oltre interessi e rivalutazione, per corrispettivo dei servizi di
“migrazione” prestati a seguito del recesso;
in via subordinata, che il convenuto sia condannato al risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, danno indicato nella somma fatturata di € 3.266.939,18; in ulteriore subordine, che il convenuto sia condannato a indennizzare l'attore per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Il convenuto, costituitosi in giudizio oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., non ha negato né la conclusione dei contratti giunti nella titolarità dell'attore né l'esercizio del recesso. Ha piuttosto allegato come l'attore abbia ostacolato la necessaria “migrazione” in favore del nuovo depositario, tanto che essa fu conclusa in ritardo e solo a seguito dell'intervento dell'autorità di vigilanza.
Quanto alla pretesa creditoria dell'attore, ha eccepito come le fatture siano tutte state emesse in maniera arbitraria e unilaterale, posto che le parti non concordarono alcun prezzo e che anzi i servizi di migrazione, obbligatori per il depositario uscente, dovevano intendersi inclusi nei servizi contrattuali e nella loro già avvenuta remunerazione. Ha dunque argomentato come le domande principali e subordinate dell'attore debbano essere tutte respinte, e che, ove davvero dovesse individuarsi il diritto a un corrispettivo aggiuntivo, esso dovrebbe essere determinato dal giudice in via equitativa, tenuto conto delle condizioni di mercato e delle caratteristiche della migrazione così come attuata. Il convenuto ha dunque concluso, in comparsa di risposta, perché le domande dell'attore siano tutte respinte.
La causa è stata istruita tramite CTU affidata alle cure del dott. e giunge in Persona_1 decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 9 aprile 2025, fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previo decorso dei termini fissati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sul diritto al corrispettivo per l'attività di migrazione prestata dall'attore e sulla relativa
2 quantificazione.
Va richiamato come non vi sia contestazione fra le parti quanto all'avvenuta conclusione dei contratti in essere con DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A., giunti nella titolarità dell'attore; quanto al recesso del convenuto da tutti tali contratti;
quanto all'effettiva prestazione dell'attività di
“migrazione” in favore del nuovo depositario concorrente dell'attore.
Vi è invece contestazione, in primo luogo, quanto al diritto a uno specifico corrispettivo in favore dell'attore per la migrazione compiuta.
Al riguardo, la deduzione del convenuto secondo cui la corretta interpretazione dei contratti dovrebbe condurre a ritenere che l'attività fosse dovuta in assenza di alcun corrispettivo, in quanto già incluso nel prezzo pattuito per i servizi di deposito, è palesemente smentita dal contenuto dei doc. 33 e 34 attore, lettere del 2 settembre 2022 e del 7 settembre 2022 nelle quali il convenuto dichiarò chiaramente la propria disponibilità a riconoscere un «compenso equo» o un «compenso congruo» per i servizi prestati dopo il recesso. L'applicazione del criterio dell'interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti, valutata anche in considerazione del comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.), conduce dunque a ritenere che la migrazione verso il depositario entrante meriti una specifica e aggiuntiva remunerazione in favore del depositario uscente.
È un fatto, però, che le parti mai si accordarono sul prezzo di tale attività, né prima che essa fosse prestata, né a consuntivo.
Ciò non osta a che il prezzo sia determinato in giudizio: a norma dell'art. 1657 c.c. (applicabile in considerazione del fatto che la scambio fra prestazione di facere e denaro è riconducibile allo schema dell'appalto di servizi di cui agli art. 1655 e s. c.c.), infatti, «se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice».
Al riguardo, va premesso che nessuna delle parti ha dato valida prova dell'esistenza di tariffe o di usi nel mercato dei securities services per cui è causa. Tali non possono certo essere ritenuti i prezzi concordati in altri simili contratti conclusi dall'attore con altri clienti, posto che l'art. 1657 c.c. fa riferimento a tariffe esistenti e usi del mercato, non al listino deciso e applicato dal singolo appaltatore.
Esercitando poteri istruttori d'ufficio, in corso di causa è stato dato incarico al CTU dott. Per_1
di determinare il prezzo dei servizi di migrazione prestati in applicazione delle condizioni
[...] di mercato esistenti nel luogo e nel tempo di esecuzione.
All'esito delle operazioni peritali il CTU ha potuto verificare come, fra le parti, non sia emerso dissenso quanto alle caratteristiche del servizio prestato (pag. 11 della CTU: «le memorie [dei CTP,
3 n.d.r.] non hanno evidenziato discrasie tra loro»).
È però risultato quanto segue: «La verifica della determinazione del prezzo dell'attività di migrazione in esame da svolgersi sulla base delle condizioni di mercato esistenti nel luogo e nel tempo di esecuzione ha fatto emergere nel corso dei lavori peritali delle criticità dovute alle caratteristiche del medesimo mercato, che non offre delle specifiche quotazioni di pubblico accesso in termini di prezzo, essendo queste ultime il risultato di specifiche trattative, non frequenti, che rimangono nella sfera delle parti e che sono caratterizzate dalle peculiarità del rapporto in essere al momento della richiesta di migrazione» (pag. 19 CTU).
In altre parole, le ricerche del CTU hanno rivelato come non esistano, nel mercato di riferimento, tariffe o usi.
Ciò non esime il giudice dal determinare comunque il prezzo dell'appalto, come prescritto dall'art. 1657 c.c., con valutazione inevitabilmente equitativa.
In questo contesto, appare condivisibile il criterio suppletivo individuato dal CTU, che fissa il prezzo in € 1.250.000,00.
Prima dell'introduzione della causa, il convenuto si era infatti dichiarato disponibile a riconoscere in favore dell'attore la somma di € 1.250.000,00 (doc. 21 attore, lettera del 25 novembre 2022). Trattasi, come correttamente ritenuto dal CTU, di una somma “onnicomprensiva”, con ciò intendendosi a totale remunerazione dei servizi prestati, ma comunque “imponibile”, e dunque IVA esclusa, così come la precedente offerta di € 650.000,00 formulata dal medesimo convenuto.
Nella prospettiva del convenuto, essa appare certo una congrua remunerazione dei servizio ricevuto, posto che fu lo stesso convenuto a proporla;
essa risulta formulata sulla base di criteri di valutazione e standard di mercato desunti da operazioni analoghe, come dichiarato dall'amministratore delegato del convenuto che firmò la proposta. La proposta fu formulata a migrazione conclusa, sì che deve ritenersi che essa tenga conto dell'intero valore del servizio ricevuto dal convenuto, computato anche in base al tempo necessario per prestarlo.
Appare dunque, a parere del Tribunale, ingiustificata la posizione difensiva del convenuto, che rispetto agli scambi epistolari ante causam ha, nel processo, negato la propria disponibilità a riconoscere in favore dell'attore neppure quanto in precedenza proposto.
Dal canto suo, nel corso del contraddittorio peritale l'attore non è stato in grado di dare una giustificazione razionale e contabile della somma così come fatturata: i motivati conteggi del consulente tecnico di parte conducono infatti a computare una somma diversa rispetto a quella azionata. Di fatto, gli esatti criteri impiegati dall'attore nella fatturazione sono rimasti ignoti.
Nemmeno egli è stato in grado di “riconciliare” (usando il termine del dei consulenti tecnici di parte e d'ufficio) gli importi oggetto di domanda e la documentazione presente in atti. In altri termini, non
4 vi è alcun elemento da cui inferire che il valore del servizio prestato dall'attore superi l'importo individuato dal CTU di € 1.250.000,00 oltre IVA.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento della domanda dell'attore, il convenuto deve essere condannato a pagare a suo favore la somma di € 1.250.000,00 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs.
231/2002 da computarsi dalla scadenza delle fatture azionate sino al pagamento. Trattandosi di obbligazione pecuniaria, c.d. di valuta, essa è soggetta al principio nominalistico di cui all'art. 1277
c.c.: non è pertanto dovuta la richiesta rivalutazione monetaria.
L'esito della lite rende evidentemente insussistenti i presupposti per la richiesta condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (determinato in relazione ai decisum, e non al disputatum) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 23 dicembre 2022, da nei confronti di CP_1 Controparte_2
, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
1) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attore la somma di € 1.250.000,00 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle fatture azionate sino al pagamento;
2) pone a carico del convenuto le spese della CTU;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in €
1.686,00 per spese esenti ed € 21.046,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 19 settembre 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Convenzione di banca depositaria del 10-13 luglio 2012, contratto quadro per la fornitura di servizi di transfer agent, fund accounting, matching e settlement del 16 dicembre 2011, convenzione quadro per l'incarico di depositario di OICVM italiani del 28 febbraio 2017, convenzione quadro per incarico di depositario di FIA italiani, contratto per la fornitura di servizi relativi ad adempimenti imposti dalla normativa EMIR.
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