Articolo 4 della Legge 5 dicembre 1969, n. 932
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1970
Art. 4.
Il primo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1970
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