Art. 4.
Il primo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390".
Il primo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390".