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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
p.u. 169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Pierluigi De Cinti - Presidente
dott.ssa Tiziana Tinessa - Giudice Relatore
dott. Marco Pietricola - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale della P.I. Controparte_1
) con sede a Latina (LT) via Pablo Picasso snc;
P.IVA_1
Visto il ricorso depositato in data 05.12.2024 della in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, con il quale chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);
visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 17 dicembre 2024;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.01.2025;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 27 commi 2 e 3 lett. c), e 28 CCII, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale: v. Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass. 23719/2014; Cass.
19147/2012; Cass. 12557/2012; Cass. 6886/2012; nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015) sita in Latina, comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione giudiziale (cfr. la Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura allegata al ricorso);
risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co.3, c.p.c. applicabile al ricorrente nel procedimento in oggetto;
sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente in quanto creditrice dell'odierna resistente in virtù del decreto ingiuntivo n. 2351/2023 – R.G. 6005/2023, notificato il 27.11.2023, dichiarato esecutivo il 19.01.2024;
risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di riparazione di macchine e utensili (cfr. visura camerale in atti), trovano, pertanto, applicazione le disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII;
considerato che la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 121 CCII;
rilevato che nel presente procedimento si è costituita in data 24/01/2025 la Controparte_3 quale ha dedotto di essere solo formalmente l'amministratore della e Controparte_1 deducendo, inoltre, la competenza territoriale del Tribunale di Bologna;
considerato, quanto alla dedotta incompetenza che, come sopra rilevato, secondo costante giurisprudenza la sede principale dell'impresa debitrice coincide, fino a prova contraria, con la sede legale e che non vengono dimostrati, tantomeno allegati, elementi che consentano di superare tale presunzione, non essendo a tal fine sufficiente l'esistenza di una sede secondaria sita a Bologna;
ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente;
- dall'esistenza di debiti tributari gravanti sull'impresa che ammontano ad € 2.465.615,05 (cfr. informativa della Agenzia delle Entrate);
- dall' esito negativo del pignoramento presso terzi esperito (fr. dichiarazioni negative resa dal terzo allegate al ricorso);
- dal mancato deposito dei bilanci, l'ultimo bilancio è del 2022 (cfr. visura camerale in atti);
circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad euro 30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5 CCII (“Per accertare il superamento della condizioni ostativa alla dichiarazione del fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.f., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila”
– cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. Legge Fallimentare ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 269726/2017; a nulla rilevando la circostanza che l'entità del credito vantato dal ricorrente sia inferiore alla suddetta soglia: cfr. Cass. 2596/2011 nonché App. Catanzaro, 24 luglio 2013, in www.
Ilcaso.it);
rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art 33 CCII;
rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della P.I. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede a Latina (LT) via Pablo Picasso snc;
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Tiziana Tinessa;
NOMINA
Curatore il dott. Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, la dichiarazione dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA
al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile
FISSA
L'udienza del 12/06/2025 ore 11.30 per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sanno considerate ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 s.m.i.; 4) acquisire la documentazione contabile in possesso della banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporto dell'impressa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA
Il Curatore a procedere agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII ivi compresa la tempestiva attivazione e comunicazione nelle forme di legge dell'indirizzo PEC relativo alla presente procedura;
ORDINA
ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.. Manda in Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, 19/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Tiziana Tinessa) (dott. Pierluigi De Cinti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Pierluigi De Cinti - Presidente
dott.ssa Tiziana Tinessa - Giudice Relatore
dott. Marco Pietricola - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale della P.I. Controparte_1
) con sede a Latina (LT) via Pablo Picasso snc;
P.IVA_1
Visto il ricorso depositato in data 05.12.2024 della in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, con il quale chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);
visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 17 dicembre 2024;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.01.2025;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 27 commi 2 e 3 lett. c), e 28 CCII, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale: v. Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass. 23719/2014; Cass.
19147/2012; Cass. 12557/2012; Cass. 6886/2012; nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015) sita in Latina, comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione giudiziale (cfr. la Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura allegata al ricorso);
risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co.3, c.p.c. applicabile al ricorrente nel procedimento in oggetto;
sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente in quanto creditrice dell'odierna resistente in virtù del decreto ingiuntivo n. 2351/2023 – R.G. 6005/2023, notificato il 27.11.2023, dichiarato esecutivo il 19.01.2024;
risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di riparazione di macchine e utensili (cfr. visura camerale in atti), trovano, pertanto, applicazione le disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII;
considerato che la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 121 CCII;
rilevato che nel presente procedimento si è costituita in data 24/01/2025 la Controparte_3 quale ha dedotto di essere solo formalmente l'amministratore della e Controparte_1 deducendo, inoltre, la competenza territoriale del Tribunale di Bologna;
considerato, quanto alla dedotta incompetenza che, come sopra rilevato, secondo costante giurisprudenza la sede principale dell'impresa debitrice coincide, fino a prova contraria, con la sede legale e che non vengono dimostrati, tantomeno allegati, elementi che consentano di superare tale presunzione, non essendo a tal fine sufficiente l'esistenza di una sede secondaria sita a Bologna;
ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente;
- dall'esistenza di debiti tributari gravanti sull'impresa che ammontano ad € 2.465.615,05 (cfr. informativa della Agenzia delle Entrate);
- dall' esito negativo del pignoramento presso terzi esperito (fr. dichiarazioni negative resa dal terzo allegate al ricorso);
- dal mancato deposito dei bilanci, l'ultimo bilancio è del 2022 (cfr. visura camerale in atti);
circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad euro 30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5 CCII (“Per accertare il superamento della condizioni ostativa alla dichiarazione del fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.f., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila”
– cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. Legge Fallimentare ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 269726/2017; a nulla rilevando la circostanza che l'entità del credito vantato dal ricorrente sia inferiore alla suddetta soglia: cfr. Cass. 2596/2011 nonché App. Catanzaro, 24 luglio 2013, in www.
Ilcaso.it);
rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art 33 CCII;
rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della P.I. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede a Latina (LT) via Pablo Picasso snc;
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Tiziana Tinessa;
NOMINA
Curatore il dott. Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, la dichiarazione dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA
al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile
FISSA
L'udienza del 12/06/2025 ore 11.30 per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sanno considerate ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 s.m.i.; 4) acquisire la documentazione contabile in possesso della banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporto dell'impressa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA
Il Curatore a procedere agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII ivi compresa la tempestiva attivazione e comunicazione nelle forme di legge dell'indirizzo PEC relativo alla presente procedura;
ORDINA
ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.. Manda in Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, 19/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Tiziana Tinessa) (dott. Pierluigi De Cinti)